DIRITTO D’IMPRESA – Decreto-legge n. 83/2015. Le principali misure in materia di concordato preventivo, “in bianco” e accordi di ristrutturazione dei debiti

ll 29 giugno scorso è entrato in vigore il decreto-legge n. 83/2015 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (di seguito, il Decreto). In sede di conversione, sono state introdotte significative modifiche al testo, alcune delle quali recepiscono proposte di Confindustria. Nei prossimi giorni la legge di conversione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e le novità normative diverranno definitive.

 

Tra le nuove misure, risultano molto incisive quelle riguardanti la disciplina generale del concordato preventivo. In particolare, si evidenziano l’introduzione degli istituti delle offerte e dei piani concorrenti; la previsione di una soglia di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 20% quale condizione di ammissibilità per i concordati liquidatori; l’eliminazione del meccanismo del silenzio-assenso rilevante ai fini delle adesioni alle proposte concordatarie.

 

Offerte Concorrenti

L’articolo 2 del Decreto ha inserito nella legge fallimentare (di seguito, L.F.) il nuovo articolo 163-bis, che prevede l’apertura di una procedura competitiva nei casi in cui il piano di concordato del debitore comprenda: i) l’offerta – avanzata da un soggetto individuato – per l’acquisto a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni; ii) l’avvenuta stipulazione di un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dei predetti beni. In questi casi, soggetti terzi interessati all’acquisto possono presentare offerte alternative irrevocabili, a condizione che siano confrontabili e migliorative rispetto alla soluzioni proposte dal debitore nel piano. Infatti, con il decreto con cui dispone l’apertura del procedimento competitivo, il Tribunale, nello stabilire anche le modalità e i requisiti per le presentazioni delle offerte, prevede che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità e fissa l’aumento minimo che esse devono contenere rispetto al corrispettivo indicato nel piano. Ne deriva che le offerte concorrenti non dovrebbero comportare una variazione sostanziale del piano stesso, ma aumentare il valore di realizzo del bene o dei beni che il debitore intendeva già trasferire.

A fronte della presentazione di offerte concorrenti, viene disposta una gara, disciplinata sommariamente dalla normativa e regolata più dettagliatamente dal decreto del Tribunale, in esito alla quale il debitore è tenuto a modificare la propria proposta e il relativo piano concordatari. L’obiettivo è di massimizzare la soddisfazione dei creditori e mettere a disposizione degli stessi soluzioni alternative rispetto alla sola possibilità di accettare o rifiutare in toto la proposta del debitore.

 

Proposte concorrenti

L’articolo 3 del Decreto ha novellato gli articoli 163 e seguenti della L.F., per consentire ai creditori di sottoporre all’adunanza e, quindi, al voto dei creditori proposte di concordato alternative a quella presentata dal debitore.

In particolare, attraverso le modifiche all’articolo 163, i creditori – compresi coloro che acquistano crediti verso l’impresa in crisi dopo la presentazione della domanda di concordato – che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti, possono presentare proposte concorrenti di concordato e i relativi piani, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. A questo fine, il termine dell’adunanza passa da trenta a centoventi giorni dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura concordataria.

Ai fini dell’ammissibilità delle predette proposte, però, si stabilisce che esse non possono essere ammesse laddove la relazione del professionista che accompagna il piano e la documentazione presentati dal debitore, attesti che la proposta di quest’ultimo assicura il pagamento dei crediti chirografari nella misura del: i) quaranta per cento dell’ammontare, nel caso di concordato con finalità liquidatorie; ii) trenta per cento, nel caso di concordato con continuità aziendale.

Pertanto, la presentazione delle proposte concorrenti è vincolata al raggiungimento, da parte del proponente, della soglia del dieci per cento dei crediti, requisito che dovrebbe svolgere una prima funzione di filtro di iniziative irrilevanti; l’ammissibilità di tali proposte è poi subordinata alla mancata previsione, nella proposta del debitore, del pagamento in misura qualificata dell’ammontare dei crediti chirografari, requisito che dovrebbe fungere da incentivo alla serietà dell’iniziativa del debitore medesimo.

Sono poi disposte una serie di modifiche di coordinamento a diverse disposizioni della L.F. (165, 172, 175, 177, 181, 185) per rendere possibile, sul piano procedurale, la presentazione di proposte concorrenti e la loro discussione, approvazione ed esecuzione.

Anche l’istituto delle proposte concorrenti, come quello delle offerte, punta a massimizzare la soddisfazione dei creditori e a sottoporre loro soluzioni diverse da quella prospettata dal debitore, in modo che essi possano scegliere la proposta che meglio tuteli i loro interessi. Tuttavia, mentre nel caso delle offerte, il piano originario del debitore non viene alterato ma migliorato nel quantum, nel caso delle proposte, tale piano viene messo in discussione dalle alternative proposte da quei creditori che ritengano di poter gestire meglio le attività di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione del ceto creditorio.

 

Requisiti della proposta di concordato e modalità di adesione alla stessa

L’articolo 4 del Decreto ha innanzitutto integrato l’articolo 161 della L.F. prevedendo che, il piano, oltre a contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve in ogni caso indicare le specifiche utilità, economicamente valutabili, che il debitore si impegna ad assicurare a ciascun creditore. Ciò al fine di assicurare che i benefici per i creditori concordatari non siano del tutto indefiniti e incalcolabili.

Inoltre, nel corso dell’iter di conversione, l’articolo 4 è stato significativamente modificato attraverso un set di misure che, tra l’altro, hanno: i) reintrodotto, all’articolo 160 della L.F., una soglia minima pari al 20% di soddisfazione dei creditori chirografari nei concordati con finalità meramente liquidatorie; ii) eliminato, all’articolo 178 della L.F., il meccanismo del silenzio-assenso attualmente operante per agevolare il raggiungimento delle maggioranze necessarie all’approvazione delle proposte concordatarie.

Si tratta di misure che Confindustria sosteneva da tempo come necessarie.

La prima intende garantire che, in caso di concordati liquidatori, i creditori, cui spesso sono riconosciute percentuali di soddisfazione irrisorie, vengano pagati almeno in parte; la seconda, invece, punta ad assicurare la reale rappresentatività dei meccanismi di voto, che è imprescindibile in un sistema che rimette la valutazione della convenienza delle proposte concordatarie unicamente al ceto creditorio. L’approvazione di questi correttivi rappresenta un’importante risposta all’utilizzo distorto dello strumento concordatario nella prassi e aderisce pienamente alla dichiarata finalità del n. DL 83/2015 di rafforzare le tutele dei creditori.

***

Come previsto dall’articolo 23 del Decreto, che detta le disposizioni transitorie e finali, le disposizione relative alle offerte concorrenti si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore del Decreto; quelle relative alle proposte concorrenti, ai requisiti della proposta concordataria e alle modalità di adesione alla stessa si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.

Altri correttivi alla disciplina del concordato preventivo

Oltre ai correttivi all’impianto generale del concordato preventivo, alcune modifiche hanno interessato anche la disciplina del c.d. concordato “in bianco”.

Infatti, l’articolo 1 del Decreto, integrando l’articolo 182-quinquies della L.F., è intervenuto in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione:

  • chiarendo che il debitore può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche senza aver depositato il piano, quindi anche a fronte della presentazione della sola domanda prenotativa;
  • consentendo al Tribunale di autorizzare il debitore che abbia presentato una domanda di concordato, anche in bianco, o di omologazione di un accordo di ristrutturazione a contrarre finanziamenti prededucibili urgenti, in quanto necessari a sostenere l’attività aziendale fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano o fino all’udienza di omologazione. In virtù dell’urgenza, non è necessario che il debitore presenti l’attestazione del professionista in merito alla funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, ma lo stesso deve specificare la destinazione di tali finanziamenti, dichiarare di non essere in grado di reperire diversamente le risorse necessarie, dimostrare che in loro assenza deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all’azienda;
  • specificando che la richiesta di autorizzazione può avere a oggetto anche il mantenimento delle linee di credito auto liquidanti al momento del deposito della domanda, intendendo per tali quelle forme di affidamento che consentono lo smobilizzo dei crediti vantati dal soggetto richiedente nei confronti di soggetti terzi. In genere, con tali linee di credito, la Banca anticipa all’impresa un credito commerciale, che verrà rimborsato a incasso avvenuto.

Le nuove misure si inseriscono nel solco di quelle misure volte ad agevolare il reperimento delle risorse necessarie a garantire la sopravvivenza dell’impresa in crisi in costanza delle procedure concordatarie. Infatti, l’obiettivo è consentire al debitore di contrarre limitati finanziamenti prededucibili funzionali a sostenere l’attività aziendale nel periodo di tempo che serve per preparare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale, funzionale invece a sostenere l’attività aziendale nel corso della procedura e, quindi, d’importo presumibilmente maggiore. Si segnala che le nuove disposizione in tema di prededucibilità dei crediti si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto.

 

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari

L’articolo 9 del Decreto ha inserito nella L.F. il nuovo articolo 182-septies, che integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis) nell’ipotesi in cui un’impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’indebitamento complessivo.

In presenza di tale condizione, individuata una o più categorie di banche e intermediari finanziari con posizione giuridica e interessi economici omogenei, l’accordo può essere concluso se vi aderiscano i creditori finanziari che rappresentano il settantacinque per cento della categoria e venga assicurato il pagamento integrale dei creditori non finanziari. In presenza di questi presupposti, il debitore può chiedere l’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori finanziari non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Il Tribunale – cui spetta l’omologazione dell’accordo – provvede dopo aver verificato che i creditori finanziari per i quali si chiede di estendere l’accordo: i) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto ai creditori finanziari aderenti; ii) siano stati debitamente informati sui termini dell’accordo e messi in condizione di partecipare alle trattative; iii) risultino soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Inoltre, i predetti creditori non possono essere obbligati a eseguire nuove prestazioni o a concedere affidamenti, mantenere la possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o erogare nuova finanza. In altre parole, essi possono essere obbligati a ristrutturare l’esposizione debitoria esistente ma non a incrementarla.

L’obiettivo, condivisibile, è di superare situazioni di stallo nelle trattative dovute ad atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcune banche e intermediari finanziari che, spesso, finiscono per bloccare gli accordi di ristrutturazione inibendo così l’operazione di ristrutturazione.

 




DELEGA FISCALE: decreti attuativi in materia di certezza del diritto e fatturazione elettronica audizioni Confindustria

Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio u.s. ha approvato, in via definitiva, due decreti legislativi attuativi della delega fiscale, in materia di certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuenti (Atto Governo n. 163-bis) e fatturazione elettronica (Atto Governo n. 162-bis), che alleghiamo alla presente news.

La versione definitiva del decreto legislativo in materia di certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuenti recepisce le osservazioni delle Commissioni parlamentari. In particolare, rispetto ai testi approvati in prima lettura dal CdM dello scorso 21 aprile, segnaliamo le seguenti novità:

– con riferimento ai termini di accertamento, il decreto contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui, nel caso di reati tributari, il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la denuncia all’autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Il nuovo testo della norma, inoltre, include espressamente nel concetto di Amministrazione finanziaria anche la Guarda di Finanza.

Ai fini di una maggiore chiarezza sulla decorrenza delle nuove disposizioni, il decreto precisa che gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e gli altri atti impugnabili, con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria notificati alla data di entrata in vigore del decreto, seguiranno le previgenti regole. La norma precisa, inoltre, che sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire notificati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, a condizione che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015;

– con riferimento alle norme sull’abuso del diritto, la nuova formulazione del decreto, consente al contribuente di presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere un parere circa la configurabilità della fattispecie di “abuso del diritto”. L’istanza può essere proposta anche dopo la realizzazione dell’operazione, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o di versamento delle imposte legate all’operazione stessa;

– in materia di voluntary disclosure (collaborazione volontaria), sono introdotte nuove disposizioni che prevedono che si possa accedere alla procedura di collaborazione volontaria e, quindi, beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale, anche con riferimento ad attività e imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.

La nuova versione del decreto legislativo in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si caratterizza, in particolare, per le seguenti novità:

– estensione anche alle attività di conservazione sostitutiva del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate: nel dettaglio, sarà possibile, previa opzione, utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio 2016, per la predisposizione dei file contenenti i dati e per l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche; inoltre, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono individuate le categorie di soggetti per le quali viene messo a disposizione il servizio di generazione, trasmissione e conservazione di cui all’articolo 4, comma 2 del DM n. 55 del 2013, sarà adottato previa consultazione delle associazioni di categoria;

– per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, la nuova versione del decreto prevede l’adozione di soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e la inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori;

– per quanto concerne le agevolazioni riservate ai soggetti passivi IVA che optino per la trasmissione telematica delle fatture in formato elettronico e dei corrispettivi giornalieri, la versione definitiva del decreto prevede, in aggiunta all’esonero già previsto in materia di “spesometro”, comunicazioni “black-list” e modelli relativi agli acquisti intracomunitari, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti dalla Repubblica di San Marino.

Alleghiamo alla presente news, anche i testi delle recenti audizioni di Confindustria tenute in materia di:

  • organizzazione delle Agenzie fiscali
  • monitoraggio dell’evasione e delle tax expenditures (deduzioni, detrazioni ed esenzioni)
  • riforma della riscossione
  • sistema sanzionatorio, penale e amministrativo;
  • disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Nel corso delle audizioni sono stati rimarcati diversi aspetti, anzitutto la necessità di definire linee di politica fiscale stabili nel tempo, sottolineando che, per Confindustria, la riduzione del carico impositivo passa attraverso la riduzione del costo del lavoro e il sostegno degli investimenti.

Per quanto  riguarda  l’organizzazione delle Agenzie fiscali, è stata sottolineata l’esigenza di risolvere celermente la questione dei dirigenti decaduti, per evitare che i provvedimenti fiscali varati dal Governo non diano alcun esito, e di ridurre il gap di competitività rispetto ad altri Paesi più efficienti, con particolare riferimento al profilo dei rimborsi.

E’ stato affrontato  anche il tema dell’evasione fiscale, per evidenziare l’importanza di conoscere in modo dettagliato il fenomeno per costruire meccanismi preventivi di contrasto più efficienti e orientare al meglio l’azione di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, oggi prevalentemente indirizzata ai contribuenti visibili e solvibili.

Infine, è stata colta l’occasione per stigmatizzare l’intervento – particolarmente dannoso – che limita al 2016 e al 2017 l’applicazione delle nuove regole in materia di sanzioni penali e amministrative.

Rinviando per i dettagli alla lettura del documenti, segnaliamo che Confindustria ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sui decreti attuativi, poiché vanno nella direzione di rendere proporzionale la risposta sanzionatoria rispetto alla gravità della condotta, di una maggiore flessibilità per la correzione di violazioni meno gravi e di un miglioramento dei canali di comunicazione diretta e preventiva tra Fisco e contribuente.

Al contempo, è stato rimarcato che sarebbe stata più aderente ai principi di delega la totale depenalizzazione dei reati di omesso versamento (IVA e ritenute) non connotati da intenti frodatori e che sarebbe stato preferibile un intervento decisamente più incisivo sul regime sanzionatorio applicabile alle operazioni soggette al reverse charge.

Allegati

0163bis.pdf

0162bis.pdf

Delega Fiscale – Audizione Ag Fiscali – Erosione Tax expenditures – Riscossione – 20 luglio 2015.pdf

Delega Fiscale – Audizione Sanzioni – Interpelli – Contenzioso – 27 luglio 2015.pdf




AGEVOLAZIONI/RICERCA: credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo effettuati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2019

In riferimento alla nostra precedente news su quanto in oggetto, informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 29 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 27 maggio 2015, contenente le disposizioni attuative del credito di imposta R&S (come modificato dalla Legge di Stabilità 2015).

Alleghiamo una nota di analisi dei contenuti del provvedimento, di seguito brevemente sintetizzati.

Beneficiari

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività:

–        lavori sperimentali o teorici svolti con la finalità principale di acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

–        ricerca pianifica o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permetterne un miglioramento, ovvero  per la creazione di componenti di sistemi complessi;

–        acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali;

–        produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impegnati o trasformati in vista dio applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo, le modifiche ordinarie apportate a prodotti e/o processi produttivi.

Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, quali:

a)     costi relativi al personale altamente qualificato, che sia dipendente dell’impresa o in rapporto di collaborazione;

b)     quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

c)     spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati;

d)     competenze tecniche e private industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.

Agevolazione concedibile

Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato e contratti di ricerca, e nella misura del 25% della spesa incrementale afferente ai costi di quote di ammortamento e competenze tecniche.

Per spesa incrementale s’intende l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta nel quale si vuole fruire dell’agevolazione, in eccedenza rispetto alla media annuale riferita agli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2015, ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.

Modalità di fruizione e cumulo

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolabili, non concorre alla formazione dl reddito e della base imponibile dell’IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il credito d’imposta è cumulabile con quello per l’assunzione di personale altamente qualificato, di cui al DL 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 134/2012. Per quest’ultimo strumento, di cui abbiamo dato notizia con specifiche nostre news, ricordiamo che le domande per le assunzioni effettuate nel 2014 potranno essere inoltrate dal 10 gennaio 2016.

Allegati

DM+RS++31+luglio+2015.pdf




Jobs Act – Primo commento ad alcuni istituti del D.Lgs n. 81/2015

Facendo seguito alla nostra informativa del 25 giugno u.s., con la quale si dava notizia della pubblicazione in G.U. e della conseguente entrata in vigore dei Decreti Legislativi n. 80 ed 81 del 15 giugno 2015,  riportiamo in allegato un primo commento sulla nuova disciplina delle mansioni, del part-time, del contratto a termine, della somministrazione e delle collaborazioni continuative, contenuta nel D.Lgs n. 81/2015.

Allegati

Commento+ad+alcuni+istituti+del+Dlgs+81-2015.doc




L’Associazione “Fioravante Polito” – sostegno Comitato per la vita Daniele Chianelli di Perugia

L’Associazione “Fioravante Polito” con sede a S. Maria di Castellabate è  nata con lo scopo di diffondere il maggior numero d’informazioni riguardo l’importanza dei controlli medici ed ematologici continuati per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non ed ha promosso la costituzione della “Biblioteca del calcio, del Museo e del Premio intitolati ad Andrea Fortunato”  calciatore salernitano della Juventus e della Nazionale Italiana.

 L’Associazione “Fioravante Polito” sostiene, inoltre, il Comitato per la vita Daniele Chianelli di Perugia, un’organizzazione di volontariato che raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e tumori di adulti e bambini.

Per approfondimenti si riporta di seguito il link del Comitato http://www.comitatodanielechianelli.it/

nochè i riferimenti del Presidente dell’Associazione “Fioravante Polito”: Davide Polito 346-0837486

Per chiunque fosse interessato le modalità per offrire un proprio contributo sono:  

BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE

Conto Corrente Postale n°13021068

intestato a Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” Perugia

BONIFICO BANCARIO

Sul conto di c/c Bancario

IBAN: IT 11 Q02008 03029 000029413238

Unicredit Banca – Agenzia Silvestrini- Ospedale Santa Maria della Misericordia

intestato a Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”

Si allega la presentazione dell’Associazione “Fioravante Polito”

Allegato

presentazione associazioneFioravante Polito




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA – easyJet

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In allegato il riepilogo della Convenzione e le modalità per utilizzare i vantaggi previsti.

Allegato

easyJet Confindustria




Jobs Act: D. Lgs. 80/2015 – Circolare INPS n. 139 – Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale e dei limiti temporali di indennizzo

Come già comunicato con la nostra informativa del 25 giugno u.s., con il decreto legislativo n. 80, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001).

La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). 

L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nel medesimo anno.

Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. 

 

Con la circolare INPS n. 139, riportata in allegato, si forniscono istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.

L’Istituto si riserva di fornire le istruzioni operative per l’attuazione delle altre modifiche normative sopra citate.

Per completezza si segnala che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1-ter all’art. 32 del T.U.).

Anche su tale riforma verrà emanata apposita circolare.

Allegato

Circolare numero 139 del 17-07-2015 (1)




Legge n.109 del 2015, rifinanziamento di alcune misure in materia di ammortizzatori sociali

Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.166 del 20 luglio u.s. è stata pubblicata la legge 17 luglio 2015, n. 109 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”.

La legge ha rifinanziato le seguenti principali misure: · nei limiti di 140 milioni di euro, il contributo previsto in caso di accesso ai contratti di solidarietà c.d di tipo b), che sono rivolti ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di ammortizzatori sociali; · nei limiti di 20 milioni di euro, la proroga fino a 24 mesi dei trattamenti di integrazione salariale disposta in caso di cigs per cessazione anche parziale dell’attività (prevista dall’art. 1, co.1, DL n.249/2004); · nei limiti di 150 milioni di euro, l’aumento del 10% del trattamento salariale integrativo previsto in caso di stipula dei contratti di solidarietà di cui alla l.n. 863/1984, che, pertanto, passa dal 60% al 70% della retribuzione persa. Il rifinanziamento fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo sugli ammortizzatori sociali, attuativo del jobs act. Si riporta in allegato il testo del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2015 n. 109.

 




Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)– Circolare INPS n. 142 del 29 luglio 2015

Facendo seguito alla nostra informativa del 14 maggio u.s., con la quale si comunicava la pubblicazione della circolare n.94 attuativa degli artt.1-14 del decreto legislativo n.22 del 2015 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, vi informiamo che la circolare Inps n. 142 del 29 luglio u.s., riportata in allegato, fornisce chiarimenti di carattere amministrativo-operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa richiamata ma che possono avere incidenza sulla prestazione.

Con l’occasione si forniscono, tra l’altro, elementi utili all’interpretazione del paragrafo 2.5 punto 4) della circolare n.94 del 2015 in ordine al quale sono state segnalate incertezze circa gli effetti sul calcolo della durata della NASpI.

Allegato

Circolare numero 142 del 29-07-2015




FISCO – 730 precompilato: spese sanitarie

Il decreto legislativo n. 175/2014 prevede, a decorrere dal 2015, la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dell’anno precedente.
Nell’anno 2016 l’Agenzia delle Entrate prevede di inserire nel 730 precompilato, ai fini della detrazione, anche le spese sanitarie sostenute dal cittadino nell’anno 2015.

 

In relazione a ciò tutte le strutture pubbliche e private erogatrici di prestazioni sanitarie (art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 175/2014) nonché tutti i soggetti operanti nella sanità integrativa (art. 78 comma 25bis della legge n. 413/1991) sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alla spesa sostenuta dagli assistiti nel corso del 2015.

Su questo tema, Confindustria ha avuto primi contatti con l’Agenzia delle Entrate che intende coinvolgere gli erogatori di prestazioni sanitarie e gli operatori della sanità integrativa iscritti presso l’Anagrafe del Ministero della Salute.

 

Nel prossimo mese di settembre, proseguirà il confronto con l’Agenzia per definire il contenuto e le modalità di trasmissione del flusso informativo al Sistema Tessera Sanitaria.

 

Sarà nostra cura informarvi sull’evoluzione della questione.