Emergenza COVID-19/FORNITURA MASCHERINE chirurgiche e FFP2 a norma CE per aziende associate: PRIMI DATI disponibili degli Accordi Piccola Industria Confindustria

In attuazione dell’Intesa siglata a inizio aprile tra Piccola Industria e il Commissario per l’emergenza, che prevede lo sdoganamento rapido di DPI e mascherine chirurgiche ordinate nell’ambito di specifici Accordi Quadro definiti con grandi produttori/importatori, riportiamo un aggiornamento su quanto sinora realizzato

In questo periodo, sono state messe a disposizione delle imprese associate 4.000.000 mascherine chirurgiche (di cui 2.300.000 pezzi già venduti o ordinati) e 2.700.000 FFP2 (di cui 1.700.000 pezzi già venduti o ordinati). I tempi medi di consegna variano a seconda dell’importatore, ma sono comunque inferiori ai 20 giorni lavorativi.

Il 20% delle mascherine acquistate attraverso gli Accordi Quadro viene messo dall’importatore direttamente a disposizione del Commissario per l’emergenza, dopo l’avvenuto sdoganamento, al fine di essere donato al sistema di Protezione Civile.

In termini generali, ricordiamo che gli Accordi Quadro prevedono l’impegno da parte dei partner di fornire DPI e/o mascherine chirurgiche a norma CE con relative certificazioni e schede tecniche. A tutela della valenza di questa importante iniziativa per le aziende associate e per le donazioni che ne derivano, viene anche richiesto loro un ulteriore impegno dato dalla sottoscrizione di una dichiarazione di conformità.

In questo inter operativo, Confindustria Dispositivi Medici e Assosistema hanno svolto un ruolo cruciale per la verifica – nella fase di definizione delle offerte – della relativa documentazione e per tutti gli approfondimenti aggiuntivi. Al riguardo, segnaliamo la documentazione messa a disposizione da Confindustria Dispositivi Medici consultabile al (link) e il documento con le linee guida di usabilità delle mascherine chirurgiche, che può essere scaricato al (link).
Sul sito di Assosistema, sono consultabili le segnalazioni utili alla validazione di DPI (link) nonché alcune fonti utili su come riconoscere la validità dei certificati e valutarne la rispondenza ai requisiti essenziali di salute e sicurezza




Emergenza COVID-19/CREDITO – Misure a sostegno della liquidità delle imprese: dati su domande e comunicazioni, aggiornamento FAQ Ministero Economia e Finanze

Informiamo che la Task Force composta da Governo, Banca d’Italia, ABI e dai soggetti gestori delle misure a sostegno della liquidità delle imprese introdotte dal DL Cura Italia e dal DL Liquidità, fa reso noto i dati sulle domande e comunicazioni di imprese e famiglie aggiornati al 17 aprile scorso.

 

Quasi 1,3 milioni di domande o comunicazioni relativi alle moratorie sui prestiti e più di 20.000 richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le Pmi, così come si evince dal comunicato allegato, completo dei dati di dettaglio delle operazioni.

 

Sempre con riguardo alle misure di liquidità per le imprese, informiamo che il MEF ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ, consultabile al link: http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

Allegato

Comunicato-Task-Force-25_4-2020




Emergenza COVID-19/ATTI webinar Assiteca “La gestione del credito nel Restart”

Inviamo gli atti del webinar “La gestione del credito nel Restart”, organizzato dalla nostra associata Assiteca lo scorso 21 aprile.

Al link riportato di seguito è possibile consultare i lavori del webinar

 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/8463486763148870406

Allegato

Slide 21apr20




Dispositivi di Protezione Individuale – Autorizzazione all’esportazione – Nuovo Reg. UE

Si comunica che ai sensi del Regolamento (UE) n. 568 del 23 aprile 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&qid=1587721741022&from=IT), emanao in data odierna, in considerazione del protrarsi della crisi epidemiologica e della necessità di assicurare all’Unione Europea la disponibilità di dispositivi di protezione individuale,

l’esportazione degli stessi nei Paesi extra UE continuerà ad essere sottoposta ad autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI, per un ulteriore periodo di 30 giorni dal 26 aprile 2020. Rispetto al Reg. (UE) 402/2020 precedente, si segnala che il nuovo provvedimento riduce la lista di prodotti soggetti ad autorizzazione (All. I) e amplia il numero di Paesi per cui detta autorizzazione non sarà necessaria (art. 2 co. 4 e co. 5), includendo quelli dell’area balcanica.

Le domande di autorizzazione dovranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]

In presenza dei necessari presupposti elencati all’art. 3 co. 3 del citato Regolamento (UE) n. 568/2020, il rilascio delle autorizzazioni avverrà – come già in precedenza – (salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della PEC, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile. Nel caso in cui, tuttavia, i dispositivi di protezione si trovino in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, dovrà essere previamente acquisito dal MAECI il nulla osta dello Stato membro, che potrà accordarlo o negarlo entro 10 giorni dalla richiesta. Qualora infine si tratti di esportazione di prodotti per questioni umanitarie, la procedura autorizzativa sarà conclusa in due giorni lavorativi.

Le domande andranno presentate secondo il modello di autorizzazione riportato nell’Allegato II del Regolamento, ogni campo correttamente compilato secondo le note esplicative. Per le spedizioni di carattere umanitario si dovrà necessariamente compilare il campo 6.

La domanda potrà essere presentata dal rappresentante legale dell’azienda esportatrice oppure da un operatore commerciale intermediario munito di espressa delega dell’esportatore (accompagnata da documento di identità) all’esportazione di dispositivi di protezione individuale. Nel caso di spedizione di prodotti ad un proprio congiunto, sarà sufficiente istanza da parte di colui che effettua la spedizione.

La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da:

  • Prove commerciali comprovanti che la vendita della merce avviene per i soli casi di cui all’art. 3 comma 3 del Regolamento, e dalle quali si evinca chiaramente la tipologia di merce, la quantità, le unità, la dogana di partenza della merce, e il paese di destinazione.
  • Eventuale delega dell’esportatore.

  • Autocertificazione dell’esportatore o dell’operatore economico il quale dichiara:​

a) che le informazioni contenute nel modello di domanda sono esatte e fornite in buona fede;

b) che i documenti prodotti corrispondono a quelli in suo possesso e si impegna a conservarli per cinque anni;

c) di essere stabilito in Italia.

  • Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Per eventuali informazioni è attivo il seguente indirizzo e-mail: [email protected]




ATTENZIONE: Attività di rilevanza strategica – chiarimenti del Governo

In risposta a una richiesta del Ministro dell’Interno, i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito alcune indicazioni sul concetto di “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale” contenuto

all’art. 2, co. 7 del DPCM 10 aprile (in allegato).Infatti, recependo una  sollecitazione di Confindustria, il documento evidenzia che la formula sopra richiamata vada riferita non soltanto al perimetro dei cd. golden power – e alle imprese interessate da tali poteri speciali – bensì anche a quelle imprese che svolgono attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull’intera economia nazionale.
Più in particolare, le imprese in questione sono identificate con quelle le cui attività sono prevalentemente orientate all’export e la cui prolungata sospensione, quindi, rischia di far perdere al nostro Paese quote di mercato. Inoltre, possono essere ricondotte sempre al concetto di rilevanza strategica quelle attività del settore costruzioni che riguardano interventi volti al contrasto del dissesto idrogeologico e nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, scolastica e penitenziaria.
Pertanto, previa comunicazione prefettizia, la ripresa delle attività sopra richiamate sarà possibile già a partire dal prossimo 27 aprile, fermo restando le previsioni di cui al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e al Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nei cantieri, sottoscritti il 24 aprile scorso.
Ricordiamo che la comunicazione al Prefetto di Salerno va effettuata esclusivamente sul seguente link https://forms.gle/jkWgrzsNEtfZBYHc9  seguendo le istruzioni.

Per info:

Marcella Villano
089200841
[email protected]

Allegato

Nota prot. Gab 5671 P del 26-04-2020




Emergenza Covid-19 Ambiente: ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n.38 del 23/04/2020

Informiamo che sulla Burc n. 89 del 23 aprile u.s.,  è stata pubblicata l’ordinanza n. 38 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Il provvedimento è particolarmente importante in questa fase emergenziale per i gestori di rifiuti.

Si allega il testo dell’ordinanza.

Seguirà un approfondimento dei relativi contenuti.

Allegato

ORDINANZA_RIFIUTI_38_23_APRILE_ORDINANZE




Emergenza COVID-19/CREDITO – Slide operatività Fondo centrale di Garanzia art. 13 DL Liquidità

Pubblichiamo le slide relative all’intervento di Gianpaolo Pavia e Luca La Ragione di Mediocredito Centrale, illustrate in occasione della Digital Conference “Il Fondo di Garanzia e i finanziamenti per superare l’emergenza Covid-19 dello scorso 20 aprile, destinato ai funzionari del Sistema.

Allegati

Digital Conference 20 aprile 2020 – Presentazione PAVIA-1

Digital Conference 20 aprile 2020 – Presentazione LA RAGIONE




Emergenza COVID-19/CREDITO – FAQ Banca d’Italia su segnalazione in Centrale Rischi

Informiamo che la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito alcune FAQ in merito alle deroghe concesse alle banche sulle modalità di segnalazione in Centrale Rischi durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

 

Di particolare interesse per le imprese, le Faq 4 e 5, che di seguito riportiamo.

 

4) Che succede in Centrale dei rischi se aderisco alle “moratorie” del decreto legge “Cura Italia” o ad altre stabilite nell’ambito di altri provvedimenti legislativi, accordi o protocolli di intesa? Vengo segnalato come cattivo pagatore?

No. La Banca d’Italia ha fornito agli intermediari specifiche indicazioni (vedi comunicazione del 23 marzo 2020) in caso di adesione alle “moratorie” previste dal decreto legge “Cura Italia” e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d’intesa. In particolare, non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa. È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, e (ii) in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un “cattivo pagatore”. Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in bonis).

 

5) Se un intermediario non rispetta le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia con la comunicazione del 23 marzo 2020 e mi classifica comunque a sofferenza che devo fare?

Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella Centrale dei rischi (CR), da chi e come. La Banca d’Italia tutela questo diritto e garantisce l’accesso gratuito ai dati della CR. Se si accede ai propri dati tramite la piattaforma Servizi online disponibile sul sito internet [www.bancaditalia.it / servizi al cittadino/ accesso ai dati della Centrale dei rischi.] e soprattutto se si è muniti di una identità digitale (SPID o CNS) la risposta è fornita di norma in pochi minuti. In alternativa, è possibile presentare la richiesta a una delle Filiali della Banca d’Italia (tramite PEC, posta ordinaria e, in periodi normali, anche recandosi presso gli sportelli). Una volta che abbiamo acquisito i nostri dati disponibili nella CR, abbiamo il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate. A tal fine possiamo rivolgerci alla banca o alla società finanziaria segnalante o presentare un esposto alla Banca d’Italia (anche in questo caso lo si può fare tramite i Servizi online).

 

Di seguito il link alle FAQ

 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/domande-centrale-rischi/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

Allegato

faq-Centrale-Rischi-covid19

 




Emergenza COVID-19/CREDITO – Bancopass Covid: uno strumento per stimare l’esigenza di liquidità e la sostenibilità del debito.

Con l’obiettivo di supportare le imprese nell’individuazione della corretta quantità di debito necessaria a fronteggiare la crisi in corso, sono stati potenziati i servizi di Bancopass, la piattaforma realizzata da Assolombarda, e fruibile anche dalle associate di Confindustria Salerno nell’ambito del protocollo siglato lo scorso settembre.

 

È a disposizione degli associati uno strumento che permette di costruire una proiezione numerica semplificata, per aiutare le imprese a:

  • individuare la quantità corretta di debito di cui hanno bisogno per evitare, da un lato di sovra indebitarsi, e dall’altro di vedersi rifiutate le richieste di finanziamento, perché gli importi sono troppo alti rispetto alla capacità di rimborso;
  • presentare nei tempi più rapidi possibili la richiesta alle banche.

 

Con l’inserimento di pochissime ipotesi (in assenza delle quali propone ugualmente dei valori in linea con gli importi dell’anno precedente oppure con la stessa incidenza percentuale) e con alcune semplificazioni (ad esempio, non prevede la possibilità di inserire investimenti):

  • costruisce simulazioni a 5 anni in automatico in pochi minuti e facilmente modificabili;
  • calcola automaticamente per ogni anno:
  1. a) il MOL;
  2. b) una stima degli anni in cui l’azienda potrebbe restituire il debito attuale e futuro;
  3. c) la quantità indicativa massima di debito che potrebbe restituire in 3,4,5 o 6 anni.
  • permette di stampare, oltre a tutti i bilanci storici e prospettici, anche una “Sintesi delle voci” più rilevanti per banche e finanziatori;
  • può essere anche caricato automaticamente e in qualsiasi momento in Bancopass per costruire scenari diversi e più approfonditi, analisi più dettagliate e precise, presentazione aziendali, ecc…

 

Il risultato non è paragonabile a un business plan, ma aiuta a stimare velocemente la capacità di contrarre nuovo debito, di sostenerne la restituzione e di avviare un confronto con l’associazione, i propri professionisti e il sistema bancario.

 

Istruzioni per l’uso

I fogli sono protetti, ma senza password, per evitare cancellazioni accidentali di formule. Sproteggendo i fogli è possibile modificare formule e importi per adattarli meglio alla situazione aziendale.

Per iniziare è necessario inserire:

1) nel foglio “Bilanci e proiezioni”, i dati dell’azienda e gli ultimi 3 bilanci, manualmente o con un copia incolla del file Excel esportabile da Bancopass. Per i bilanci abbreviati, è necessario inerire il dettaglio dei crediti e dei debiti;

2) nel foglio “Ipotesi sostenibilità del debito”, le ipotesi riguardo le principali variabili che possono influenzare il bilancio. Questo foglio aiuta anche a ipotizzare quale potrebbe essere la quota di debito sostenibile dall’azienda senza che la sua restituzione la possa mettere in difficoltà. In assenza delle informazioni nel foglio “Ipotesi e sostenibilità del debito”, i valori vengono riportati

– in linea con gli importi dell’anno precedente;

– oppure con la stessa incidenza percentuale.

Non è prevista la possibilità di inserire investimenti e il valore delle immobilizzazioni viene calcolato in automatico sottraendo per tutti gli anni lo stesso ammortamento dell’ultimo bilancio depositato. In caso di debiti oltre i 12 mesi è obbligatorio inserire il loro valore negli anni nel foglio “Ipotesi e sostenibilità del debito”, altrimenti viene riportato 0. Inoltre il foglio può essere caricato in Bancopass per previsioni più corrette, inserire ulteriori modifiche, creare diversi scenari e predisporre documentazione da presentare alla banca.

3) Una volta terminate le simulazioni è possibile stampare una “Sintesi delle voci” da condividere con l’associazione, i propri professionisti e il sistema bancario.

 

Ricordiamo che le imprese iscritte a Confindustria Salerno, potranno richiedere gratuitamente un’utenza al link http://www.bancopass.it/richiedi-un-utenza/confindustria-salerno/richiedi-utenza e accedere a uno spazio di lavoro cloud dedicato e riservato.

Allegato

Bancopass – Covid19 ver1.2




Emergenza Covid-19: Aggiornamento Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Nella mattina di oggi, 24 aprile 2020, è stato condiviso l’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo scorso.

Nelle scorse settimane il Governo, in vista della possibile ripresa delle attività produttive, la cosiddetta fase 2, aveva incaricato il Comitato Tecnico Scientifico di valutarne i possibili riflessi sulle misure di contenimento della diffusione del COVID19.

Il Governo era interessato a conoscere gli effetti della “possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da COVID 19 nei luoghi di lavoro” e per questo motivo ha chiesto di ponderarne gli effetti anche “sulle strategie di prevenzione”. Il documento, elaborato dagli esperti dell’INAIL, contiene una serie di dati utili per ponderare, con riferimento a tre indicatori (esposizione, prossimità e aggregazione) l’indice di rischiosità delle diverse attività rispetto alla possibile diffusione del virus.

Nel contempo, accanto alle valutazioni degli esperti di INAIL, il Governo ha pure acquisito, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, una serie di elementi per dare indicazioni in ordine alla vigilanza sanitaria dei lavoratori nel momento della ripresa delle attività produttive.

Infine, il Governo ha elaborato un documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza COVID 19.

Il Governo, una volta acquisite le risultanze di questi lavori, ha chiesto alle Parti Sociali di condividerne il contenuto volendo addivenire, in tempi brevi, alla definizione di una integrazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto alla Presidenza del Consiglio lo scorso 14 marzo.

Confindustria e le altre Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl, Uil, hanno accolto questo invito e hanno definito, questa mattina, alla presenza della Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, un accordo che, recependo le indicazioni di questi lavori, integra i contenuti del precedente Protocollo.

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni che è opportuno evidenziare.

Nel rinviare ovviamente ad un commento più puntuale, sottolineiamo fin d’ora:

  • In premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
  • Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone.
  • Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone).
  • Collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio.
  • Vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
  • Iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19.
  • Adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro.
  • Viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro.
  • Distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo.
  • Attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali).
  • Il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.
  • Per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19.
  • Per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).
  • Il Comitato dell’art. 13, che si conferma dover essere costituito in azienda, in mancanza, potrà essere istituito al livello territoriale; le parti firmatarie del Protocollo nazionale potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc).

Si riporta in allegato il testo del Protocollo.

Protocollo Sicurezza-2 (1)