Emergenza COVID-19/CREDITO – Fondo di garanzia per le PMI – Avvio dell’operatività sezione 3.2 Temporary Framework aiuti di Stato (Garanzia Sace, garanzia sussidiaria art. 56, co. 6 DL Cura Italia, garanzia al 90% e altre forme di garanzie)

Informiamo che con la Circolare 11/2020, Mediocredito Centrale – gestore del Fondo di Garanzia per le PMI – ha comunicato l’avvio dell’operatività ai sensi della sezione 3.2 del Temporary Framework sugli aiuti di Stato della Commissione UE, indicate nei riquadri di seguito riportati.

 

La circolare è disponibile nella sezione Circolari operative del sito del Fondo di garanzia. Inoltre, nella sezione Guide e manuali è disponibile la Guida Operativa per l’inserimento sul Portale del Fondo delle richieste di garanzia (a cura della BANCA) ai sensi della sopra richiamata sezione 3.2 del Temporary Framework e nella sezione Modulistica è disponibile il Modulo “Richiesta di garanzia ai sensi della Punto 3.2 del Quadro temporaneo” che dovrà essere caricato sul Portale successivamente alla presentazione della domanda, da parte dell’impresa.

Allegato

Circolare_Fondo di Garanzia_11-2020




Emergenza Covid-19: Principali novità a seguito della conversione del DL 18/2020

Il 24 Aprile 2020 l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Si segnalano le principali novità intervenute.

ARTICOLO 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”

L’articolo 19 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa – a partire dal 23 febbraio 2020 – per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un massimo di nove settimane.

Con riferimento alla procedura di consultazione sindacale, al comma 2 si rileva l’importante novità apportata dalla legge di conversione del decreto legge n. 18/2020 che elimina l’inciso “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

La previsione iniziale aveva creato forti dubbi interpretativi e di applicazione e il nostro Sistema centrale era intervenuto presso le sedi opportune al fine di eliminare e comunque temporaneamente limitare gli effetti derivanti dalla disposizione in commento.

Con la conversione in legge, si conferma che i datori di lavoro che presentano domanda di cigo covid 19 e di assegno ordinario covid 19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, relativo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, nonostante la comparsa su alcune testate giornalistiche di articoli che sollevano dubbi su alcuni di questi aspetti.

Per il resto la norma è sostanzialmente invariata: il periodo di fruizione della cigo e quello relativo all’assegno ordinario sono considerati neutri ai fini del decorso del tempo, vale a dire non concorrono al computo della durata massima complessiva propria di ogni trattamento (biennio mobile, quinquennio mobile).

Non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (che va garantito durante la fruizione di un ordinario trattamento di cigo) e non è dovuto il contributo addizionale in caso di fruizione di cigo e assegno ordinario.

Per accedere ai trattamenti in questione non è richiesto il requisito in capo al lavoratore relativo al possesso dei 90 giorni di effettivo lavoro.

Si segnala per completezza che anche a seguito di sollecitazioni di Confindustria, con l’entrata in vigore dell’art 41 del DL n. 23 del 2020, l’integrazione salariale in commento può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.

Le domande di cigo covid19 e di assegno ordinario covid19 possono essere presentate fino al 4°mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Le modalità di presentazione e del relativo iter di autorizzazione sono state molto semplificate in quanto non è necessario allegare la relazione tecnica né elementi attestanti le probabilità di ripresa dell’attività lavorativa. È possibile per tutti i datori di lavoro richiedere il pagamento diretto con modalità più semplici in quanto non viene richiesta la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

A seguito di richieste del nostro Sistema centrale, l’Inps ha informalmente comunicato che:

  • in caso di fruizione dei trattamenti previsti dall’articolo 19 applica la circolare n. 58/2009 nel senso che il limite massimo delle 9 settimane viene computato con riferimento alle singole giornate di riduzione/sospensione dell’attività lavorative e non con riferimento alla settimana.
  • relativamente alla questione del mancato riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) da parte del FIS in caso di erogazione dell’assegno ordinario è in corso un approfondimento con il Ministero del Lavoro.

La legge di conversione ha, infine, inserito il comma 10 bis che prevede la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cigo covid19 o di assegno ordinario covid19 per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

ARTICOLO 19 BIS Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Una delle novità più rilevanti, in materia di lavoro, introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è quella recata dall’art. 19 bis che, in deroga alle norme vigenti, consente alle imprese nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione COVID 19, o comunque riconducibile a tale evento, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine.

La disposizione appare particolarmente opportuna laddove il regime di cassa integrazione COVID 19, nella maggior parte dei casi, non è stato determinato da una scelta dell’impresa ma è stata conseguenza delle misure restrittive introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In difetto di questa disposizione molte imprese avrebbero dovuto interrompere il rapporto con personale già “sperimentato”, perdendo l’occasione di poterlo impiegare al momento della ripresa produttiva.

La disposizione di legge non specifica se la durata della proroga o del rinnovo possa andare oltre il periodo previsto di cassa integrazione ma, venuto meno l’intervento dell’ammortizzatore, viene meno anche il divieto di ricorso alle forme di lavoro flessibili previsto dalle norme vigenti e, dunque, è ragionevole concludere che la durata dei contratti possa andare oltre il periodo della cassa integrazione.

La disposizione in esame deroga anche all’osservanza dell’intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. “stop and go”), che pertanto facilità l’utilizzo di questi contratti.

Resta, comunque, la necessità di apporre una delle “causali” di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.

La formulazione della disposizione, tenendo conto anche del testo della rubrica che accompagna l’articolo 19 bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine), lascia intendere che la deroga si applichi a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute sin dal momento della pubblicazione in GU del decreto legge n.18/2020. Il nostro Sistema centrale sta comunque chiedendo che intervenga un opportuno chiarimento sul punto, nelle circolari ministeriali di prossima emanazione.

ARTICOLO 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

L’articolo 20 prevede la possibilità per le imprese che abbiano in corso un programma di integrazione salariale straordinario con relativo trattamento di presentare domanda di cigo con causale “Emergenza covid 19 nazionale sospensione cigs” per un massimo di 9 settimane.

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario covid 19 è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento CIGS in corso.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 8 del 2020 ha chiarito che per sospendere la CIGS in corso è necessario presentare apposita richiesta all’interno del canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del relativo programma.

Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo della Divisione IV del Ministero del Lavoro: [email protected] o all’indirizzo PEC [email protected].

È comunque preferibile utilizzare il canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE.

Per quanto riguarda le richieste di sospensione per i trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa, (art. 44, co.11-bis, d.lgs. n. 148/15), l’indirizzo PEC di riferimento della Divisione III del Ministero del Lavoro è: [email protected], ed anche in questo caso è necessario indicare la data da cui decorre la sospensione della CIGS e la data di ripresa del relativo programma.

A seguito della richiesta dell’impresa, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS.

La circolare del Ministero del Lavoro segnala, altresì, che in considerazione della situazione emergenziale, l’articolo 20, al comma 4 prevede, temporaneamente, la non applicabilità dei termini procedimentali sull’espletamento dell’esame congiunto per accedere alla cigs e di presentazione delle nuove istanze cigs.

ARTICOLO 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

L’articolo 22 prevede che, a seguito degli effetti prodotti dall’emergenza covid19, le Regioni e Province autonome possono riconoscere – previo accordo concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – trattamenti di cassa integrazione in deroga a decorrere dal 23 febbraio 2020, fino a nove settimane, ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Sul punto segnaliamo la prima importante novità che riguarda l’accordo sindacale.

La legge di conversione ha modificato la disposizione esistente prevedendo che l’accordo non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, (tra questi, naturalmente, rientrano anche quelli c.d. multi localizzati, vale a dire con unità produttive e/o operative, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, limitatamente alle ipotesi di chiusura attività).

I trattamenti in deroga sono concessi con apposito decreto dalle Regioni e dalle Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest’ultimo.

Si segnala, anche a seguito di sollecitazioni del nostro Sistema centrale, con l’entrata in vigore dell’art 41 del DL n. 23 del 2020, la cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 8 del 2020 ha fornito alcune importanti precisazioni richieste da Confindustria.

Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento straordinario di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015.

Tuttavia, queste imprese, in alternativa, possono accedere al trattamento in deroga in quanto, avendo accesso esclusivamente alla CIGS, non possono accedere alla CIGO covid19.

Inoltre, è stato confermato dal Dicastero che i datori di lavoro che hanno accesso solo alla cigs e che ne stanno fruendo possono richiedere al Ministero del Lavoro la sospensione del provvedimento autorizzatorio per accedere alla cig in deroga per covid 19 (non potendo, per l’appunto richiedere cigo covid19).

 

Con riferimento alle imprese plurilocalizzate, il Ministero del Lavoro ha chiarito quanto previsto nel decreto interministeriale del 24 marzo 2020.

Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le istanze, unitamente alla necessaria documentazione a corredo, devono essere inoltrate in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSONLINE con la causale “COVID – 19 Deroga”.

Segnaliamo sul sito del Ministero del Lavoro la presenza di FAQ al seguente link:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx :

Se ne riportano due che si riferiscono alle imprese multilocalizzate.

 

In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?

Si. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?

Si. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le domande di cassa integrazione in deroga devono essere corredate dall’accordo sindacale, laddove previsto e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Nella circolare n. 8/2020 il Ministero del Lavoro precisa che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga prevista all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

Il trattamento in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma, i datori di lavoro devono rapidamente inoltrare all’Inps la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” così come recentemente semplificato (si veda il messaggio Inps n. 1508 del 6 aprile 2020), al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni.

L’articolo 22 ha previsto anche che in caso di fruizione della cassa in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale.

Per quanto concerne le modalità di calcolo dei periodi di cassa integrazione in deroga fruiti, l’Inps, sentito per le vie informali, non applicherà il computo a giorni previsto nella circolare n. 58/2009 ma quello a settimane.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, tra i quali anche il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.

Per i lavoratori non trova applicazione il requisito dell’anzianità di 90 giorni effettivo lavoro e non si applica la riduzione percentuale della misura del trattamento salariale in caso di successive proroghe dei trattamenti in deroga.

Infine, la legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto il comma 8 bis ed il comma 8 quater che riconoscono periodi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga.

Il comma 8 bis riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cig in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020 nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Il comma 8 quater riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore 4 settimane per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

ARTICOLO 46 “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La legge di conversione ha, infine, confermato il sostanziale “blocco” dei licenziamenti “economici” ma ha introdotto una deroga nel caso dei cd. “cambi appalto”, ossia quei casi in cui il lavoratore viene licenziato dall’impresa cedente, perché ha perso l’appalto, ma lo stesso viene immediatamente riassunto dall’impresa subentrante in virtù delle cd. “clausole sociali” (contenute sia in norme di legge, che di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto).




Ripartire dall’Africa: Progetto E-AFRICA BUSINESS LAB. REGISTRAZIONI al percorso formativo gratuito in webinar

AFRICA BUSINESS LAB è una iniziativa di formazione e supporto delle PMI italiane sulle opportunita’ dei mercati dell’Africa sub-sahariana, da molte poco conosciuti ed ancor meno praticati.

Il progetto, messo a punto ad inizio d’anno da ICE Agenzia, SACE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo come capofila per il Sistema Confindustria, è stato rimodulato in modalità LIVE WEBINAR, per cui
diviene E-AFRICA BUSINESS LAB per permettere a molte piu’ imprese di partecipare visto i vincoli alla mobilita’ ancora perduranti.

Propone un percorso gratuito di formazione ed accompagnamento dedicato alle PMI che vogliano meglio conoscere i mercati africani e prepararsi, con approccio strutturato, a coglierne le opportunità di affari.

L’Africa, almeno al momento, e’ il continente in cui il Coronavirus ha sviluppato meno contagi e fatto meno vittime. I relativi governi, piu’ abituati dei nostri a gestire le grandi epidemie hanno reagito in generale piu’ prontamente e con meno paure iniziali ed hanno messo in atto numerose azioni di contenimento e controllo.

E’ pertanto prevedibile che l’impatto economico della pandemia sui paesi africani, se la situazione non avra’ ulteriori importanti deterioramenti, sara’ minore di quello previsto sui paesi europei e nordamericani.

Il Percorso di formazione prevede:

– 4 webinar informativi iniziali di 90′: PERCHÈ AFRICA, PERCHÈ ESSERCI, con focus regionali su Africa Orientale, Africa Occidentale, Africa Australe. Gli incontri si terranno il 20 – 21 – 27 – 28 maggio dalle 10.30 alle 12.30;

– 3 webinar formativi (90′) settoriali su due mercati a confronto (fino a 30 partecipanti per settore) per ciascuno dei seguenti settori: Agribusiness; Energia; Moda; Infrastrutture/Costruzioni;

– 1 webinar 1to1 (30′) con esperti della Faculty ICE per le aziende che saranno giunte alla fine del percorso settoriale;

– Messa a disposizione di materiale didattico ed Export kit informativo sui settori e mercati focus.

Ulteriori dettagli sull’iniziativa (date e durate dei percorsi settoriali) sono disponibili al link:  t.ly/h0gV

le aziende interessati a partecipare, potranno iscriversi al seguente link ENTRO E NON OLTRE il 13 maggio p.v.:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-LeB9dHkASH96m7qPiIHbX7Q90rJjyQqzgh3yWeRm2H3lw/viewform

Quelle già iscritti al progetto iniziale dovranno riconfermare la propria adesione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-LeB9dHkASH96m7qPiIHbX7Q90rJjyQqzgh3yWeRm2H3lw/viewform




Convenzione per i Soci di Confindustria Salerno – Termoscanner massivi

L’azienda associata Dem Consulting srl ha proposto la seguente convenzione a favore dei Soci di Confindustria Salerno per la  fornitura e di impianti Termoscanner massivi, per il rilievo senza contatto della temperatura corporea, conformi al GDPR della Privacy, certificati per la compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU e marcati CE.

Sul  listino in allegato è previsto:
lo sconto del 10% sul singolo prodotto;
lo sconto del 15% sulla fornitura di n.3 prodotti;
lo sconto del 20% sulla fornitura di un numero prodotti superiore a 3.
La consulenza sulla scelta del prodotto è gratuita
Per info: Andrea Catino – Dem Consulting srl cell. 3201653949 [email protected]
Allegato
Prezziario Termoscan_Adempimenti Covid



Emergenza COVID-19/DPCM 26 aprile 2020: misure di contenimento per la fase 2 e avvio operazioni propedeutiche alla riapertura

Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio.

Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.

 

In particolare, il DPCM:

– dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (All. 3 al DPCM), che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire. Le attività che, in virtù del nuovo Allegato 3, non potranno riavviare la produzione, possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggioa partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni altra attività indispensabile a garantire l’effettivo riavvio della produzione al 4 maggio (es. manutenzione, attività conservativa, accensione macchinari, approvvigionamenti). Inoltre, stando al tenore letterale della disposizione, le attività propedeutiche alla riapertura del 4 maggio possono essere intraprese liberamente, cioè senza che sia necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto. Con specifico riferimento alla sanificazione, ricordiamo che le imprese potranno fruire di un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Per l’avvio operativo della misura, si attende a breve la pubblicazione decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che fisserà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta

 

– dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

 

– subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

 

– conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO di cui al nuovo Allegato 3 con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero risultare sospese per effetto di tali modifiche ovvero per altre cause, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione;

 

– per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture;

 

– conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.

 

Quanto, invece, alla situazione fino al 3 maggio prossimo, salvo quanto già indicato in merito alle attività propedeutiche alla riapertura, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su:

– le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo Allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;

– le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Sul punto, facciamo seguito alla comunicazione inoltrata ieri sull’interpretazione che i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito sul concetto di “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”, per informare che il Ministero dell’Interno ha adottato una Circolare (v. All. n. 2) che recepisce tale interpretazione. Pertanto, rimangono valide le considerazioni condivise in merito alla ripresa, fin da oggi e previa comunicazione prefettizia (nonché nel rispetto dei Protocolli), delle attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull’intera economia nazionale;

 

– le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio;

 

– nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture. E’ ragionevole ritenere che tali previsioni si applichino solo alle attività che, in virtù dell’Allegato 3 del nuovo DPCM 26 aprile 2020, rimarranno sospese e che, quindi, non potranno riavviare la produzione al 4 maggio;

 

– nell’ambito delle attività sospese, a prescindere dalla riapertura il 4 maggio, la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

 

Infine, segnaliamo che, a partire da oggi, il nuovo DPCM affida alle Regioni il monitoraggio sull’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e prevede, al riguardo, un aggiornamento giornaliero al Ministero della Salute, all’ISS e al Capo del Dipartimento della Protezione civile. In caso di aggravamento del rischio sanitario a livello regionale, il Presidente della Regione interessata può proporre al Ministero della Salute l’adozione di misure restrittive di contenimento per le attività produttive.

Allegati

circolare attività di rilevanza strategica.pdf

DPCM e allegato del 26 aprile 2020-1 (1)




Emergenza Covid-19: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – Aggiornamento del 24 aprile 2020

allegato una nota illustrativa, redatta dal nostro Sistema centrale, avente ad oggetto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato con le nuove disposizioni del 24 aprile 2020.

 

Nel rimandarVi ad un’attenta e puntuale lettura del testo del Protocollo, si segnalano di seguito le innovazioni apportate dal testo del 24 aprile 2020 al precedente impianto:

  • In premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
  • Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone.
  • Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone).
  • Collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio.
  • Vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
  • Iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19.
  • Adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro.
  • Viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro.
  • Distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo.
  • Attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali).
  • Il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.
  • Per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19.
  • Per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).
  • L’art. 13 prevede la costituzione di un Comitato aziendale per l’applicazione e verifica delle disposizioni del Protocollo.

In allegato nota di commento e testo del Protocollo aggiornato.

 

           

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

Allegati

circolare 26 4 2020 Nota illustrativa protocollo condiviso

Protocollo Sicurezza-2




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI Bando CCIAA di Salerno concessioni contributi a fondo perduto alle MPMI per abbattimento interessi e accessori sui finanziamenti bancari. INVIO domande dal prossimo 5 maggio RICORDO

Ricordiamo che la Camera di Commercio di Salerno, con deliberazione della Giunta n. 22 del 17/04/2020, ha approvato il bando che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI della provincia di Salerno per l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori, sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria, per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

 

Il bando rientra nelle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi, per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e facilitarne l’accesso al credito.

 

Il contributo consiste in un sostegno economico a fondo perduto erogato in un’unica soluzione, finalizzato all’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo:

 

– non superiore a euro 25.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. m) del DL 23/2020 cd Liquidità

– non superiore a euro 120.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. n) del DL 23/2020 cd Liquidità

 

richiesti dalle imprese per le seguenti finalità:

  • esigenze di liquidità;
  • consolidamento delle passività a breve
  • investimenti produttivi.

 

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% della quota per interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento, fino ad un contributo massimo di 1.500,00 euro.

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del prossimo 5 maggio, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef, autenticandosi con le procedure previste.

Allegati

Modulo B – informazioni sul finanzimento

MODULA A Domanda di concessione del contributo

MODELLO_PROCURA_B

bando_contributi_abbattimento_interessi_covid19




Protocollo Accoglienza Sicura – Misure di prevenzione della diffusione virus SARS COv 2 nelle strutture turistico ricettive

Vi informiamo che in data odierna è stato sottoscritto dalle associazioni di categoria nazionali : Confindustria Alberghi, Federalberghi e Assohotel il protocollo nazionale “Accoglienza sicura” misure di prevenzione della diffusione del virus SARS Cov 2 nelle strutture turistico ricettive,

con l’obiettivo di tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori e di realizzare l’equilibrio necessario per garantire l’erogazione del servizio in condizioni di sicurezza e sostenibilità  senza snaturare la caratteristica dell’accoglienza. Il documento è stato elaborato sulla base delle disposizioni vigenti in data odierna ed è suscettibile di modifiche e integrazioni in base all’evolversi della situazione.
Il protocollo è stato trasmesso alla Regione Campania affinchè venga assunto a punto di riferimento per l’adozione di eventuali provvedimenti  volti a regolare l’attività turistico-ricettiva in fase di ripartenza, al fine di adottare modelli uniformi su tutto il territorio nazionale caratterizzati da indicazioni semplici e chiare e che possano essere facilmente attuati.

Allegato

Alberghi_protocollo Accoglienza Sicura e lettera di accompagnamento




TASK FORCE CORONAVIRUS: ELENCO PAESI CON MISURE RESTRITTIVE UFFICIALI (agg. 27/04)

Europa

  • Albania: le Autorità dell’Albania hanno disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Austria: I controlli presso le frontiere del Paese rimangono in atto fino al prossimo 30 aprile. E’ stata decretata la sospensione completa del traffico di frontiera presso 47 valichi confinari “minori” su un totale di 56 di frontiera con l’Italia.
  • Belgio: le autorità federali belghe hanno reintrodotto i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l’accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).
  • Bielorussia: le Autorità sanitarie bielorusse hanno introdotto protocolli sanitari specifici per i passeggeri in arrivo da Paesi nei quali si registrano casi di contagio. Le nuove procedure comportano, già a bordo dell’aeromobile, la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. All’arrivo all’aeroporto di Minsk, i passeggeri sono sottoposti al test per verificare l’eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). A tutti passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesto un periodo di autoisolamento di 2 settimane. Nel caso di esito positivo del test, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali. La compagnia aerea di bandiera Belavia ha disposto la riattivazione, a partire da venerdì 17 aprile, del collegamento aereo diretto con Roma Fiumicino (un unico volo a settimana di venerdì). Sono invece tuttora sospesi i collegamenti con Milano Malpensa. Rimane inoltre possibile raggiungere l’Italia facendo scalo in Paesi terzi. Per gli stranieri rimasti nel Paese è stata introdotta la possibilità di rimanervi anche oltre il limite di 30 giorni (fino a 90 giorni); a tal fine, occorrerà recarsi presso l’Ufficio Immigrazione territorialmente competente
  • Bosnia – Erzegovina: il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha dato istruzione alla Polizia di Frontiera di sospendere l’ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dalle zone di maggiore diffusione del virus Covid-19, tra cui anche l’Italia.
  • Bulgaria: da mercoledì 18 marzo 2020 e fino a data da definire è in vigore divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Fanno eccezione i cittadini bulgari e gli stranieri con permesso di soggiorno bulgaro permanente o di lungo termine e i loro famigliari. NB: è stata disposta la chiusura dell’area urbana di Sofia dalle 00.00 di venerdì 17 aprile fino a data da definire a tutto il traffico in ingresso ed in uscita, ad eccezione dei veicoli per emergenze mediche, relative alle forniture di servizi essenziali, al trasporto merci e ai veicoli che trasportano lavoratori. Rimane comunque possibile per i connazionali provenienti da altre aree della Bulgaria ed in possesso di biglietto aereo per il rientro in Italia o nel Paese di residenza raggiungere l’aeroporto lungo gli itinerari prescritti dalle forze dell’ordine.
  • Cipro: il Governo cipriota ha disposto l’adozione di misure restrittive e di contenimento, al momento in vigore fino al 30 aprile. In particolare, è stata decisa l’interruzione dei collegamenti aerei passeggeri, solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita, a partire dalle 3 del mattino di sabato 21 marzo 2020. Dal 14 marzo le categorie di persone che posso fare ingresso a Cipro sono: cittadini ciprioti, cittadini residenti legalmente nella Repubblica di Cipro, lavoratori, studenti, diplomatici.
  • Croazia: vietato attraversare la frontiera croata in entrambi i sensi. Eccezioni sono concesse, sempre nel rispetto delle misure sanitarie previste, a seconda del Paese di provenienza, per diplomatici, militari, personale medico e sanitario, autotrasportatori, lavoratori transfrontalieri. E’ consentito ai cittadini UE, anche in transito, di fare rientro nei loro Paesi, a condizione che siano asintomatici e che escano dal Paese in giornata. Ci sono eccezioni per i trasportatori di merce, sia via tir che via nave che su ferrovia. Riguardo ai collegamenti tra Italia e Croazia, sono stati al momento sospesi tutti i collegamenti aerei, ferroviari, a mezzo autobus e marittimi. E’ possibile rientrare solo con autovettura privata.
  • Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 10 maggio e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.
  • Estonia: potranno entrare in Estonia, alle cui frontiere verranno esaminati i documenti di viaggio, compiuti accertamenti medici e richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione, solamente: cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi covid-19. Tutti i viaggatori in provenienza da aree ad alta incidenza del virus sono tenuti a rimanere in autoisolamento per due settimane. Non vi sono restrizioni per l’uscita dall’Estonia.
  • Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato modifiche sostanziali al proprio operativo voli fino al 30 giugno (cancellazioni e riduzioni dei voli verso quasi tutte le destinazioni), in ragione della progressiva diffusione del COVID-19. Per informazioni al riguardo, si raccomanda di visitare il sito della compagnia https://www.finnair.com/it-it/informazioni-sul-volo/aggiornamenti-di-viaggio.
  • Francia: chiusura frontiere esterne Schengen, ad eccezione dei rientri in Francia da parte dei cittadini francesi o degli stranieri con permesso di soggiorno in Francia; Le frontiere intra Ue (es: Francia-Italia e Francia-Germania) e intra Schengen (es. Francia Svizzera) sono aperte ma con forti limitazioni e controlli per verificare la legittimità dello spostamento. Queste misure sono state prorogate fino all’11 Maggio.
  • Germania: l’ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro o stringenti motivi di necessità per entrare nel Paese (ad es. lutto in famiglia o esigenze di salute). L’uscita dal Paese è regolarmente consentita.L’ingresso nel Paese è anche consentito ai cittadini UE che siano in transito verso il proprio Paese di origine o di residenza, ma solo se possono dimostrare (con biglietto aereo, ferroviario o di bus) che si continuerà il viaggio verso tale Paese (è il caso dei cittadini italiani che desiderano rientrare in Italia facendo scalo in Germania).
    I cittadini italiani che non rispettano queste condizioni (ad es. che non hanno ancora il biglietto per la prosecuzione del viaggio verso l’Italia, o che desiderano entrare in Germania pur non rientrando nelle categorie sopra specificate) saranno respinti alla frontiera.
  • Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti i voli da e per l’Italia e, il 15 marzo, hanno sospeso anche i collegamenti navali.
  • Islanda: la compagnia aerea SAS e la compagnia aerea Norwegian hanno sospeso i collegamenti aerei tra l’Islanda e l’Italia fino a nuovo avviso.
  • Kosovo: le Autorità locali hanno rafforzato il monitoraggio ai valichi d’ingresso (aeroportuale e terrestri). Al momento, personale specializzato verifica la sussistenza di sintomi quali febbre alta, tosse o problemi respiratori dei viaggiatori in arrivo e valuta se sottoporli ad ulteriori accertamenti sanitari. Le Autorità hanno altresì disposto la sospensione dei voli sulla tratta Pristina-Verona, nonché la sospensione di tutti i collegamenti aerei e terrestri con l’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Lettonia: chiusura, a partire dal 17 marzo, dei transiti internazionali per aeroporti, porti, autobus e treni; divieto di movimento di passeggeri ed auto tramite i valichi di frontiera stradali, aeroportuali, portuali e ferroviari ai confini esterni dell’UE (Russia) ad eccezione delle merci.
  • Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell’aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.
  • Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Malta: le autorità locali hanno disposto la chiusura dello spazio aereo a partire dal 20 marzo. Sono di volta in volta autorizzati esclusivamente i cargo commerciali, i voli umanitari ed eventuali voli commerciali “speciali” per facilitare il rientro degli stranieri. Sono chiusi anche i collegamenti marittimi per passeggeri, mentre le merci continuano a circolare liberamente, sia pure con l’adozione di particolari cautele per chi le trasporta. In particolare, dall’8 aprile sono state adottate misure restrittive per lo scarico merci dal catamarano che collega Valletta con Pozzallo. I conducenti dei mezzi devono lasciare le merci sulla banchina ed attendere il ritiro da parte del personale di terra prima di ripartire per il viaggio di ritorno. Chiunque, in virtù’ di speciale autorizzazione, giunga a Malta dall’estero deve obbligatoriamente sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni a decorrere da quello dell’arrivo (a sue spese se in albergo), pena una sanzione di 3000 euro.
  • Moldavia: tutti i voli da/per l’Italia sono stati cancellati fino al 31 marzo.
  • Monaco: i lavoratori che ritornano dall’Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.
  • Montenegro: vietato l’ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione di quelli con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Montenegro e di quelli che guidano veicoli per il trasporto merci. Tutto il traffico internazionale di passeggeri aereo, ferroviario e di autobus, così come i servizi ferroviari, di autobus e taxi locali, sono stati sospesi.
  • Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall’Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell’area Schengen.
  • Polonia: vietato l’ingresso nel Paese fino al 3 maggio  per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia, previa quarantena obbligatoria).
  • Portogallo:  il Parlamento portoghese ha approvato un nuovo decreto con cui si proroga di 15 giorni lo stato di Emergenza su tutto il territorio nazionale a partire dal 17 aprile. Nella stessa data, le autorità locali hanno inoltre prorogato di 30 giorni il divieto di traffico aereo da e per Paesi extra UE. Resta sospeso il traffico aereo con Italia e Spagna.
  • Regno Unito: il governo inglese ha invitato le persone che hanno viaggiato nei comuni italiani attualmente sotto ordinanze restrittive a isolarsi in casa e chiamare l’NHS al numero 111 per informarli, anche in mancanza di sintomi. Per le persone che hanno viaggiato nel resto d’Italia, il governo ha invitato a informare l’NHS e a isolarsi solo nel caso si sviluppino sintomi attribuibili al virus.
  • Repubblica Ceca: vietato a tutti gli stranieri non residenti di entrare nel Paese. Per i cittadini stranieri residenti in uno Stato Membro UE, di rientro verso il Paese di origine il transito attraverso la Repubblica Ceca continua a essere possibile previa comunicazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga.
  • Romania: il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell’UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o famigliari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari.
  • Russia: a partire dal 13 marzo, vige un divieto temporaneo di rilascio dei visti ai cittadini italiani, ad eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, d’affari e umanitari. Questo comporta anche l’impossibilità di rinnovo di qualsiasi tipo di visto per i connazionali presenti sul territorio russo a causa del divieto di reingresso, nonché il respingimento in frontiera russa o il mancato imbarco dalle aerolinee all’estero di connazionali con visto.
  • Serbia: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Quanto al trasporto merci, i camion (e gli autisti) provenienti dall’Italia possono entrare in territorio serbo e permanervi per un periodo massimo di 12 ore.
  • Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l’aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia.
  • Slovenia (agg.27/04): sospensione dei collegamenti aerei commerciali da e per la Slovenia sino al 27 aprile. Sono stati istituiti quattro punti di controllo nell’area di confine dei collegamenti stradali con la Repubblica Italiana, presso i seguenti valichi di frontiera: Sant’Andrea / Vrtojba, Fernetti / Fernetiči, Pese / Krvavi potok, Rabuiese / Škofije. Inoltre, a partire dal 20 aprile ai camion in ingresso in Slovenia dall’Italia saranno fornite indicazioni circa il percorso cui attenersi in relazione alla loro destinazione e le aree di rifornimento e sosta consentite. Dal 21 aprile è aperto provvisoriamente, fino al 21 maggio,  il valico di confine del Passo del Predil, nei pressi di Tarvisio. Il valico provvisorio sarà aperto tutti i giorni dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 15.00 alle 18.00, salvo la domenica e i giorni festivi. Da tale valico è consentito il transito solo di alcune categorie di viaggiatori. Si rimanda alla Sezione Mobilità della Scheda per maggiori informazioni. Dal 23 aprile è aperto il valico di controllo di Rateče/Fusine, in provincia di Udine. Il passaggio del confine è consentito ai lavoratori transfrontalieri ed a coloro che dispongano di una certificazione della comunità locale che giustifica la necessità di transitare il confine di Stato ai fini dello svolgimento urgente di attività economiche o agricole. NB: Il trasporto ferroviario di persone tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana è stato soppresso.
  • Spagna: in data 16 marzo, il Governo spagnolo ha annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere terrestri spagnole. Pertanto, a partire dalla mezzanotte del 16 marzo è consentito l’ingresso in Spagna solo ai cittadini spagnoli, ai residenti in Spagna, ai lavoratori transfrontalieri e alle persone con documentate cause di forza maggiore. Ciò non impedisce ai cittadini italiani che avessero necessità urgenti di far rientro al proprio luogo di residenza in Italia. Sono esclusi dalla disposizione in parola il personale diplomatico e consolare accreditato in Spagna e i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Spagna. La circolazione delle merci continuerà ad essere permessa senza restrizioni.
  • Svizzera:  divieto di ingresso per tutti i viaggiatori  con le sole eccezioni dei cittadini svizzeri in rientro, dei cittadini del Liechtenstein, di stranieri che abbiano un permesso di soggiorno svizzero e dei lavoratori frontalieri. Questi ultimi potranno dunque continuare a passare, previ controlli alla frontiera. Per i connazionali in transito in Svizzera non è al momento prevista alcuna restrizione da parte delle Autorità federali. Si segnalano restrizioni nei collegamenti aerei e ferroviari con l’Italia. Si segnala in particolare la sospensione di tutti i voli della Swiss Air da/per l’Italia, oltre alla sospensione dei voli Easyjet, sino ad inizio aprile. Anche Alitalia ha ridotto il numero di voli. Si raccomanda di rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento per verificare l’operatività del proprio volo e la possibilità di rotte alternative. Quanto ai collegamenti ferroviari si registrano delle restrizioni.
  • Turchia: le autorità locali hanno sospeso, dal 28 marzo, fino a nuovo avviso, tutti i collegamenti aerei internazionali e, dal 4 al 20 aprile, tutti i voli nazionali e i servizi di autobus interurbani.
  • Ucraina: le autorità ucraine hanno prorogato fino all’11 maggio il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, a tutti gli stranieri, ad eccezione delle persone residenti e con permesso di soggiorno.
  • Ungheria: divieto assoluto di entrare in Ungheria per chi viene dall’Italia.
Americhe
  • Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall’Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.
  • Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali l’aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.
  • Argentina: le Autorità locali hanno stabilito l’interruzione dei collegamenti aerei con l’Europa ed è disposto il divieto di ingresso e permanenza degli stranieri non residenti che non rispettino la normativa di autoisolamento obbligatorio e le misure sanitarie vigenti. Per quanto riguarda la normativa sull’autoisolamento, vige l’obbligo (con sanzioni penali in caso di violazione) di quarantena di 14 giorni per tutti coloro che siano arrivati da o che abbiano transitato negli ultimi 14 giorni nei paesi considerati a trasmissione sostenuta del virus. È disposto inoltre la obbligo di autoisolamento per 14 giorni per tutte le persone che rappresentino casi sospetti o confermati, o persone che siano state in contatto con casi confermati o sospetti, nonché l’obbligo per chi dovesse arrivare nel paese dopo aver transitato per paesi a trasmissione sostenuta di fornire tutte le informazioni sull’itinerario seguito e sul domicilio nel territorio nazionale.
  • Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno esteso dal 27 marzo le misure restrittive già adottate in precedenza. A partire da tale data non sarà consentito l’ingresso ad alcun passeggero in arrivo.
  • Barbados: sono state introdotte misure di quarantena di 14 giorni obbligatoria presso strutture sanitarie definite dalle locali Autorità per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano alcun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.
  • Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Bolivia: la Presidente Áñez ha disposto la chiusura delle frontiere. E’ consentito il solo rientro dei cittadini boliviani. E’ stata disposta anche la sospensione di tutti i voli internazionali, nonché i trasporti pubblici terrestri, interprovinciali e interdipartimentali.
  • Brasile: la Presidenza della Repubblica ha disposto la sospensione eccezionale, in via temporanea (per 30 giorni dal 21 aprile), dell’ingresso nel Paese di stranieri provenienti, per via aerea, da zone considerate a rischio per l’epidemia di COVID-19. Sono esenti da tale provvedimento i cittadini brasiliani, i titolari di permesso di soggiorno brasiliano, il personale di missioni straniere e i funzionari accreditati presso il Governo, gli stranieri che si rechino in Brasile per ricongiungimento familiare con cittadino brasiliano e il trasporto merci.
  • Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l’eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi.
  • Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri.
  • Colombia: dal 17 marzo fino al 30 maggio, sono chiuse tutte le frontiere marittime, terrestri e fluviali. Coloro che avessero assoluta necessità di rientrare in Italia, sono invitati ad inviare una e-mail a: [email protected] indicando: nome completo, data di nascita, numero di passaporto, numero di telefono, attuale ubicazione in Colombia. L’Ambasciata d’Italia a Bogotà è raggiungibile ai numeri +57-3153474107 e +57 3229459192.
  • Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e’ garantito l’ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all’estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo.
  • Ecuador: il Ministero della Salute dell’Ecuador ha stabilito che a tutti viaggiatori provenienti dall’Italia sarà richiesta una quarantena obbligatoria domiciliare di 14 giorni. La stessa misura viene applicata anche ai viaggiatori diretti alle isole Galapagos.
  • El Salvador: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da Italia
  • Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura di aeroporti e porti per i viaggiatori in arrivo. Dal 1° aprile è stato istituito un coprifuoco notturno su tutto il territorio giamaicano.
  • Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall’11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.
  • Guatemala: chiusura di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri, fino a nuovo avviso. Il traffico aereo internazionale, in particolare, è sospeso fino al 30 aprile. Solo i cittadini guatemaltechi, gli stranieri residenti e i diplomatici sono autorizzati ad entrare in Guatemala.
  • Guyana francese: il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili.
  • Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.
  • Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.
  • Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all’ingresso nel Paese per 60 giorni a partire dal 16 marzo 2020 per i viaggiatori provenienti dall’area Schengen.
  • Martinica: le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono più autorizzate ad attraccare nell’isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo
  • Messico: è disponibile un volo da Cancun a Milano Malpensa il 25 marzo. Per informazioni: www.neosair.it
  • Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall’Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall’Italia.
  • Panama: la sospensione dei collegamenti aerei internazionali, inizialmente disposta fino al 22 aprile è stata ulteriormente prorogata fino al 21 maggio. Tale misura è stata ulteriormente rafforzata con la chiusura degli aeroporti e delle frontiere.
  • Paraguay: vietato l’ingresso nel Paese agli stranieri. Fanno eccezione i residenti.
  • Perù: decretata la sospensione del traffico aereo in arrivo da/per Europa e Asia a partire dal 16 marzo 2020 fino al 10 maggio (prorogabile).
  • Repubblica Dominicana: chiusura di tutte le frontiere aeree, terrestri e marittime della Repubblica Dominicana a partire dalle 6 del mattino del 19 marzo al 30 aprile. Le navi da crociera non possono attraccare nei porti dominicani, con effetto immediato.
  • Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell’isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.
  • St. Maarten: le autorità di St. Maarten hanno chiuso porti ed aeroporti a partire dal 22 marzo 2020. I collegamenti nell’area dei Caraibi olandesi – Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba e Curacao – restano operativi fino a nuovo avviso. Le limitazioni non si applicano al trasporto merci e ai viaggi del personale medico.
  • Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.
  • Stati Uniti: è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia.
  • Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Trinidad – Tobago: divieto all’ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Turks and Caicos: a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio, le autorità di Turks and Caicos non consentono l’ingresso dei viaggiatori (inclusi i residenti). A partire dalla stessa data, gli spostamenti tra le isole sono limitati ai soli trasporti necessari per garantire i servizi essenziali.
  • Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Uruguay: consentito l’ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.
  • Venezuela: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali a partire dal 18 marzo fino a nuovo avviso.
Medio Oriente
  • Arabia Saudita: è stata disposta la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l’Arabia Saudita a partire dal 15 marzo e la chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi.
  • Bahrein: il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri.
  • Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto il 25 marzo la sospensione di tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito). A partire dal 19 marzo l’ingresso nel Paese è consentito ai soli cittadini emiratini. E’ stata pertanto disposta la sospensione dell’esenzione di visto per tutti i cittadini dei Paesi Schengen ed il rilascio di tutte le altre tipologie di visto. Per quanto riguarda gli stranieri (e quindi anche i cittadini italiani) in possesso di un valido titolo di soggiorno negli EAU e temporaneamente all’estero, il loro reingresso negli EAU è sospeso dal 19 marzo ed è consentito solo per specifici casi autorizzati dalle Autorità emiratine. Ai fini del reingresso, gli stessi dovranno contattare le Ambasciate degli EAU nei Paesi nei quali si trovano.
  • Giordania: le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci. Per il momento sembra che tale provvedimento sarà valido fino alla fine di maggio.
  • Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall’Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell’orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.
  • Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l’Iran e hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbino anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020.
  • Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che al momento è vietato l’ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall’estero.
  • Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait.
  • Libano: chiusura dell’aeroporto di Beirut, di tutti i porti e di tutti i valichi di frontiera terrestri dal 18 al 30 aprile 2020. Attivo solo il trasporto merci.
  • Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali.
  • Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l’ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica.
  • Pakistan: le autorità pakistane, a partire dal 21 marzo alle ore 20.00 locali e fino al 30 aprile, hanno disposto la sospensione del traffico aereo (passeggeri) internazionale, inclusi i voli charter e privati.
  • Qatar: le Autorità locali non consentono l’ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, inclusi coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza. Sono consentite le partenze dal Qatar. Non vi sono restrizioni per i passeggeri in transito.
  • Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall’Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.
Asia e Oceania
  • Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell’infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.
  • Armenia: le autorità armene hanno decretato fino al 14 maggio  lo stato di emergenza,  la chiusura provvisoria della frontiera terrestre e il divieto di ingresso nei confronti di tutti i viaggiatori stranieri.
  • Australia:  divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia. NB: l’unica compagnia che ancora assicura collegamenti tramite i quali è possibile raggiungere l’Italia, con scali intermedi, eventualmente anche verso destinazioni europee vicine da cui sono disponibili voli, in particolare su Roma, (Londra, Francoforte, Bruxelles) è la Qatar Airways. La compagnia ha messo a disposizione dei viaggiatori in rientro uno sconto del 10% per i voli in partenza fino al 30 aprile 2020. La campagna promozionale è accessibile dal link disponibile sul sito web dell’Ambasciata d’Italia a Canberra www.ambcanberra.esteri.it, sezione Notizie e Comunicati Stampa.
  • Azerbaigian: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti aerei internazionali da/per l’Azerbaigian e la chiusura dei confini terrestri, dal 4 aprile  al 4 maggio. Hanno decretato inoltre la sospensione del portale ASAN VISA per il rilascio del visto elettronico.
  • Bangladesh: le Autorità del Bangladesh hanno disposto la chiusura dei voli in entrata ed uscita dal Bangladesh fino al 14 aprile. Resta aperta solo la rotta sulla Cina meridionale Dhaka – Guangzhou. A chiunque sia stato in un Paese dell’Unione Europea o Iran a partire dal 1 marzo 2020 è vietato, in ogni caso, l’ingresso in Bangladesh, fino al 15 aprile 2020. Ai titolari di un passaporto dell’Unione Europea, che dovessero entrare in Bangladesh utilizzando la tratta Dhaka – Guangzhou e che dal 29 febbraio 2020 erano in un Paese diverso da quelli dell’Unione Europea o dall’Iran, sarà consentito l’ingresso, a condizione che siano in possesso di un visto valido. Per questa categoria è tuttavia necessario ottenere un certificato medico che indichi che la persona non presenta sintomi compatibili con COVID-19. Il certificato medico deve essere stato rilasciato nelle 72 ore precedenti.
  • Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.
  • Brunei: le Autorità sanitarie locali hanno introdotto misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. E’ negato l’accesso ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Italia.
  • Cambogia: a partire dal 17 marzo e per i successivi 30 giorni, non sarà più consentito l’ingresso nel Paese a tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Cina: a partire dal 28 marzo le Autorità cinesi hanno sospeso l’ingresso di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, nel Paese.
  • Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all’ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d’affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell’Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d’ingresso.
  • Figi: divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo.
  • Filippine: è autorizzato l’accesso solo ed esclusivamente ai cittadini italiani e stranieri residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine.
  • Georgia: il Governo georgiano ha deciso la sospensione di tutti i collegamenti aerei, con l’eccezione di quelli concordati con il Governo stesso fino al 22 maggio.
  • Giappone (agg.27/04): vietato l’ingresso con effetto di immediato respingimento alla frontiera a tutti coloro che provengano dal territorio italiano o che vi siano stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul territorio giapponese. NB: è stata sospesa la validità fino al 31 maggio (prorogabile) dei visti emessi dal Consolato e dall’Ambasciata giapponese in Italia (ovvero l’etichetta incollata nel passaporto che serve per il primo ingresso in Giappone).
  • Hong Kong:  vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori non residenti in arrivo dall’estero all’aeroporto internazionale di Hong Kong.
  • India: le autorità indiane hanno disposto inoltre a partire dalle 05.30 del mattino, ora locale, del 22 marzo, la sospensione fino al 3 maggio 2020 dei voli interni e dei voli internazionali da e per l’India. Di conseguenza, i voli commerciali dall’India per l’Italia e l’Europa non potranno essere operati dopo le 05.30 del 22 marzo. NB: SI INVITANO I CONNAZIONALI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN INDIA A SEGNALARE CON URGENZA LA PROPRIA PRESENZA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A NEW DELHI, COMPILANDO IL FORMULARIO REPERIBILE SUL SITO WEB DELL’AMBASCIATA, AL LINK disponibile sul sito www.ambnewdelhi.esteri.it.
  • Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l’ingresso e il transito in Indonesia.
  • Isole Marshall: è stato disposto il divieto di ingresso (per via area o via mare) sino al 5 maggio 2020 a tutti gli stranieri.
  • Kazakistan: è vietato l’ingresso ed è sospeso il rilascio dei visti per tutti i cittadini provenienti dall’Italia.
  • Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.
  • Malaysia: le Autorità federali malesi hanno imposto un divieto d’ingresso nel Paese nei confronti dei visitatori italiani a decorrere da venerdì 13 marzo 2020. Ai cittadini italiani detentori di Permanent Residency in Malesia è consentito l’ingresso nel Paese; all’arrivo dovranno sottoporsi ad uno screening sanitario e ad una quarantena di 14 giorni, presso strutture sanitarie designate dalle locali Autorità, al costo di almeno 150 ringgit al giorno. In alternativa la quarantena può essere osservata, con spese a carico del viaggiatore, presso l’Hotel Sama-Sama di Kuala Lumpur. Non è invece permesso l’ingresso in Malesia ai cittadini italiani detentori di Student Pass, Expatriate Pass, Dependent Pass, Employment Pass, MM2H Pass (Long-term Social Visit Pass).
  • Maldive: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall’Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 di sabato 7 marzo, ora locale. NB: è disponibile un volo commerciale operato da NEOS il 24 aprile, dagli aeroporti di Colombo e di Malè, con destinazione Milano Malpensa, destinato ai connazionali occasionalmente o temporaneamente presenti in Sri Lanka e nelle Maldive che abbiano effettiva necessità di fare ritorno in Italia, nel rispetto della normativa in vigore.I biglietti aerei sono acquistabili attraverso il sito web www.neosair.it Tutti i connazionali interessati possono contattare, per maggiori informazioni, i numeri di emergenza messi a disposizione +94.77.7488688 e +94.76.9298880 (quest’ultimo attivo anche via whatsapp).
  • Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tra l’altro, il divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino ad almeno il 30 aprile, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.
  • Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.
  • Nepal: è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino al 30 aprile e la chiusura di tutti i valichi di terra.
  • Nuova Caledonia: è stata decretata la sospensione temporanea dei voli internazionali per la Nuova Caledonia a partire dal 21 marzo 2020 e la sospensione dei trasporti marittimi e degli autobus interurbani della linea RAI. Inoltre, con ordinanza governativa del 23/03/2020 è stato imposto il divieto di ingresso dalle acque internazionali verso le acque interne e territoriali della Nuova Caledonia per le navi da crociera, pescherecci e imbarcazioni da diporto e il divieto di navigazione nelle acque interne e territoriali per le navi destinate al trasporto passeggeri e per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, quest’ultimo divieto è stato in parte modificato dall’ordinanza del 03/04/2020 per permettere alle navi e alle imbarcazioni che si trovano nelle acque interne e territoriali della Nuova Caledonia di mettersi al sicuro secondo le modalità indicate ( http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Covid19-Actualites/Les-navires-autorises-a-naviguer-pour-se-mettre-a-l-abri) .
  • Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: A chi si trovi in Nuova Zelanda e debba raggiungere Auckland o l’aeroporto internazionale Christchurch per poter rientrare in Italia, è consentito l’uso di voli interni, in quanto la necessità di raggiungere un aeroporto è ritenuta un motivo essenziale per il viaggio. In particolare, a chi debba spostarsi sul territorio neozelandese per le ragioni indicate, è consentito prendere un mezzo proprio (auto, anche a noleggio, o veicolo guidato da amici/parenti), un taxi o un servizio di condivisione del trasporto, trasporto pubblico via terra, voli interni. Per maggiori informazioni sulle opzioni di trasporto, consultare www.covid19.govt.nz.
  • Papua Nuova Guinea: vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedano una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.
  • Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all’11 aprile 2020, con possibilità di estensione.
  • Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall’Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio.
  • Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore.
  • Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l’ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico. NB: è disponibile un volo commerciale operato da NEOS il 24 aprile, dagli aeroporti di Colombo e di Malè, con destinazione Milano Malpensa, destinato ai connazionali occasionalmente o temporaneamente presenti in Sri Lanka e nelle Maldive che abbiano effettiva necessità di fare ritorno in Italia, nel rispetto della normativa in vigore.
  • Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.
  • Taiwan: le autorità di Taiwan hanno disposto, a partire dal 19 marzo il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri.
  • Tailandia: divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese.
  • Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all’ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.
  • Tonga: il 20 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, rinnovato fino al 15 maggio, ed è stata disposta la chiusura delle frontiere con divieto d’ingresso a tutti gli stranieri e la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli internazionali approvati dal Ministero della Salute.
  • Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l’Italia.
  • Uzbekistan: sono sospesi i collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l’estero fino al 10 maggio.
  • Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di quarantena.
Africa
  • Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l’ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall’autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l’Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.
  • Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall’Italia.
  • Benin: le Autorità hanno disposto l’obbligo di quarantena di 14 giorni al momento dell’ingresso nel territorio del Benin per tutti i cittadini stranieri e beninesi provenienti da Paesi ad elevata diffusione di COVID-19, inclusa l’Italia (intero territorio nazionale). All’arrivo presso l’aeroporto internazionale di Cotonou gli ufficiali sanitari locali accompagneranno i viaggatori in provenienza dalle aree a rischio fino al luogo individuato per lo svolgimento della quarantena: è consentito svolgerla presso la propria abitazione o un hotel di propria scelta, se questi verranno valutati adeguati dalle competenti dalle Autorità. In alternativa il governo beninese ha individuato 10 strutture alberghiere che accettano persone in quarantena. Per isolare invece ed eventualmente curare le persone che presentano sintomi è stata approntata una struttura sanitaria a Cotonou mentre sono in corso di realizzazione ulteriori strutture a Calavi e Natitingou.
  • Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
  • Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
  • Capo Verde: le Autorità capoverdiane, a partire da domani, mercoledì 18 marzo, hanno proibito per un periodo di tre settimane tutti i voli in provenienza dai paesi europei
  • Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.
  • Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno prorogato il 21 aprile, per un ulteriore periodo di 21 giorni,  lo stato di emergenza inizialmente disposto il 30 marzo.
  • Costa D’Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l’isolamento a scopo precauzionale.
  • Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Egitto: tutti i voli da e per l’Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all’Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un messaggio all’indirizzo e-mail [email protected] in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell’Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it.
  • Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un’apposita struttura ospedaliera denominata ‘Villaggio Community Hospital’ ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall’Italia
  • Etiopia:  le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all’arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l’Hotel Skylight, nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza. È stato disposto anche il blocco dei voli verso 30 Paesi.
  • Gabon:  sospensione di tutti i voli internazionali, chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree e sospensione del rilascio di visti turistici per chiunque provenga da “Paesi a rischio”.
  • Gambia: dal 23 marzo le Autorità hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree e terrestri fino al 18 maggio. Il Ministero della Salute gambiano ha attivato un numero verde (00220) 1025, da contattare per informazioni e in caso di sospetto contagio. La struttura sanitaria di riferimento è il Medical Research Council (Unit of The Gambia).
  • Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l’Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità.
  • Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la chiusura dell’aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.
  • Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Guinea Bissau: le Autorità bissau guineane hanno disposto la chiusura delle frontiere e quindi la sospensione dei voli internazionali.
  • Kenya: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: è disponibile un volo dal Kenya, della compagnia NEOS, che opererà la tratta Mombasa-Nairobi-Milano Malpensa, il 31 marzo. Per informazioni e prenotazioni: www.neosair.it.
  • Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall’Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni.
  • Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall’Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.
  • Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar
  • Malawi: le Autorità del Malawi hanno  decretato il lockdown (chiusura) del Paese per 21 giorni  a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.
  • Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall’Europa
  • Marocco (agg.27/04): è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 20 maggio, adottando varie misure di contenimento quali la sospensione di tutti i collegamenti con l’estero.
  • Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l’estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano
  • Mauritius: chiusura dei confini del Paese a partire dal 19 marzo per gli stranieri e, a partire dal 22 marzo, per cittadini mauriziani e residenti
  • Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.
  • Namibia:  la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali. La chiusura coinvolgerà anche le frontiere terrestri e i porti.
  • Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l’Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.
  • Nigeria (agg.27/04): chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali di linea in arrivo o partenza fino al 7 maggio (prorogabile).
  • Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.
  • Ruanda: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli da/per l’aeroporto internazionale di Kigali a partire dal 20 marzo e per un periodo iniziale di 30 giorni. Sono in vigore controlli sanitari anche all’uscita dal Paese. Qualsiasi passeggero in uscita che presenti sintomi compatibili con COVID-19 sarà trattenuto e condotto in isolamento per ulteriori accertamenti. In caso di test coronavirus positivo, il paziente verrà condotto presso strutture indicate dalle autorità locali. Sono stati chiusi i confini terrestri del Paese, tranne che per il rientro di cittadini e residenti ruandesi.
  • Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Senegal: sospensione dei collegamenti aerei con l’Italia.
  • Seychelles: ad eccezione dei cittadini e residenti, le autorità hanno vietato alle compagnie aeree di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni. Misura analoga per gli sbarchi via mare.
  • Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.
  • Somalia: sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.
  • Sudafrica: chiusura temporanea delle frontiere, sospensione pertanto dei collegamenti aerei domestici e internazionali.
  • Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l’ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l’incidenza accertata del virus, tra cui l’Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.
  • Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Tanzania: tutti i viaggiatori provenienti da paesi a rischio sono confinati in quarantena obbligatoria a loro spese in strutture designate dal governo. A Zanzibar entra in vigore il 28 marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri. Sanzioni, ivi incluso l’arresto, potrebbero essere disposte nei confronti di chi diffonda informazioni false o non ufficiali su COVID-19.
  • Tunisia: le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere terrestri e marittime e adottato misure restrittive all’interno del Paese fino al 18 maggio.
  • Uganda: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri. E’ consentito il traffico merci, a condizione che vengano adottati precisi dispositivi sanitari indicati dalle autorità locali.
  • Zambia (agg.27/04): l’aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka rimane l’unico aeroporto operativo, mentre i confini terrestri sono tutti aperti. I passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Lusaka, così come ad ogni altro punto d’ingresso del paese,  anche se asintomatici, vengono sottoposti ad una quarantena obbligatoria (a spese del viaggiatore) di un minimo di 14 giorni presso strutture governative designate a tal fine.
  • Zimbabwe: chiusura di tutte le frontiere ai viaggiatori non residenti e, a partire dal 30 marzo, è stato disposto un lockdown nazionale fino al 3 maggio. I voli internazionali in arrivo ed in partenza dal paese sono momentaneamente sospesi.



Emergenza COVID-19/Bando Invitalia #CuraItalia – Aggiornamento domande presentate

In riferimento al bando #CuraItalia, la misura gestita da Invitalia che, con una dotazione di 50 milioni di euro favorisce la produzione di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale, informiamo che, dall’apertura dei termini al 24 aprile, sono state presentate 635 domande di finanziamento da tutte le aree del Paese, valutate con un iter semplificato per accelerare i tempi.

 

Dei 102 progetti finora approvati65 provengono da imprese che hanno deciso di riconvertire gli stabilimenti e 37 prevedono ampliamenti dei siti produttivi.

Gli investimenti complessivi superano i 48 milioni di euro, mentre le agevolazioni concesse arrivano a 36 milioni di euro.

La Lombardia è al momento la regione con il maggior numero domande approvate – 16, seguita dalla Toscana con 13 e da Emilia Romagna e Campania con 11.

 

Tra le aziende che hanno chiesto gli incentivi, solo il 23% appartiene al settore delle apparecchiature mediche e dei dispositivi sanitari. Negli altri casi, le domande provengono dal comparto tessile e moda (26%), manifattura e artigianato (23%), chimica e farmaceutica (14%), servizi e ICT (8%).

 

Le imprese finora ammesse ai finanziamenti possono produrre a regime ogni giorno 3 milioni di mascherine chirurgiche, 357.000 di tipo FFP2, 475.000 di tipo FFP3, 800.000 soluzioni disinfettanti, 34.000 dispositivi di protezione oculare, 29.000 sovrascarpe, 32.000 cuffie, 17.000 tute di protezione, 34.000 camici chirurgici, 30.000 kit diagnostici, 180 sistemi di respirazione assistita e 960.000 attrezzature di supporto.