CINA: Incontri B2B con aziende selezionate dal Gruppo TMall/Alibaba per vendite online di beni di consumo. Milano, 10 Settembre 2015

Il prossimo 10 settembre, a Milano presso l’Hotel Gallia Excelsior (Sala Duomo, Piazza Duca D’Aosta 9) si terranno gli Incontri B2B coi referenti del Gruppo TMall/Alibaba, piattaforma per vendite online di

beni di consumo Made in Italy nel mercati cinese, in relazione al processo di accreditamento e selezione aziende italiane dei mesi scorsi.

E’ stato già comunicato alle 74 aziende che hanno aderito l’esito della selezione, che vede oggi prescelte 40 aziende.
Tutte le aziende sono state comunque invitate a partecipare all’incontro di presentazione del Gruppo Alibaba. La partecipazione è a titolo gratuito e i lavori si svolgeranno in lingua inglese, con un servizio di interpretazione simultanea, secondo il seguente programma:
9:00 Registrazione
9:30 Apertura Lavori
9:35 Presentazione di Tmall Global
10:05 Presentazione di Cainiao, operatore logistico di Alibaba
10:30 Tutela della Proprietà Intellettuale e Innovazioni
11:00 Coffee Break
11:20 Dibattito e Q&A
Tra queste, solo le 40 aziende selezionate dal Business Development team cinese di TMall saranno invece coinvolte nella sessione pomeridiana degli incontri B2B.




Pagamento Debiti PA e fatturazione elettronica – Aggiornamento dati al 20 luglio 2015 e nuovo “cruscotto” MEF

Il MEF ha pubblicato i dati sul pagamento dei debiti della PA aggiornati al 20 luglio 2015. Da tale monitoraggio emerge che sono stati pagati debiti nei confronti dei creditori per 38,6 miliardi, con un incremento di 2,1 miliardi rispetto

alla precedente rilevazione del 30 gennaio 2015.

Le risorse erogate alle PA affinché estinguano i loro debiti scaduti ammontano, invece, a 44,6 miliardi, pari al 79% dei 56,3 miliardi complessivamente messi a disposizione dal DL 35/2013, dal DL 102/2013 e dal DL 66/2014 (l’incremento rispetto alla rilevazione di fine gennaio è di 1,8 miliardi).

Di seguito la tabella di sintesi predisposta dal MEF, suddivisa per tipologia di amministrazione, sulle risorse rese disponibili e sui pagamenti effettuati (valori in milioni di euro).

Enti debitori

Risorse stanziate

Risorse erogate agli enti debitori

Pagamenti effettuati ai creditori

Stato

7.000

5.700

5.780

Regioni e Province autonome

33.189

27.187

23.312

Province e Comuni

16.100

11.788

9.594

Totale

56.289

44.675

38.685

% sul totale delle risorse stanziate

 

79%

69%


In relazione a tali dati, il MEF ha sottolineato che ”rispetto al picco del debito commerciale, stimato dalla Banca d’Italia a fine 2012 in circa 91 miliardi, risulterebbe quindi assorbita dagli enti debitori una somma corrispondente al picco di debito considerato scaduto e in ritardo di pagamento (secondo la Banca d’Italia “poco più della metà” del debito complessivo)”.

Sul tema dei pagamenti dei debiti della PA, segnaliamo, inoltre, la recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 181/2015), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre norme finanziarie della Regione Piemonte. In particolare, la sentenza rileva come il risultato di bilancio della Regione – e quindi l’ammontare effettivo del disavanzo – sia stato alterato anche dall’utilizzo improprio – come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo di amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria – delle risorse erogate dallo Stato ai sensi del DL 35. In attesa dell’esito dell’ulteriore controllo da parte della Corte dei Conti, a cui è attualmente rimessa la questione, Confindustria sta analizzando la sentenza e le sue potenziali ripercussioni a livello nazionale.

Inoltre, il MEF ha reso noti – tramite uno specifico “cruscotto” consultabile al link http://www.mef.gov.it/focus/article_0003.html – i primi dati relativi al pagamento delle fatture registrate sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC), a partire dal 1 luglio 2014.

In proposito, sottolineiamo che, a seguito dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica e delle norme introdotte dal DL 66/2014, la PCC è diventata anche una piattaforma di monitoraggio dei crediti commerciali verso le PA. In particolare, ricordiamo che il DL 66 ha previsto (articoli 25 e 27), a far data dal 1° luglio 2014, quanto segue:

– l’obbligo per le PA di comunicare tramite la PCC le informazioni relative alla ricezione, alla registrazione e al pagamento delle singole fatture (importi liquidati, sospesi e non liquidabili). A partire dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica (6 giugno 2014 per diverse PA centrali e 31 marzo 2014 per le PA locali e le restanti PA centrali), le informazioni relative all’invio delle fatture da parte dei fornitori e alla ricezione delle stesse da parte delle PA vengono automaticamente trasmesse alla PCC dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate
– l’obbligo per le PA di comunicare, entro il 15 di ciascun mese, le informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di scadenza, senza che ne sia stato disposto il pagamento. Il mancato rispetto di tali obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta le responsabilità dirigenziali e disciplinari previste dagli articoli 21 e 55 del d.lgs. 165/2001, in particolare, mancato rinnovo o revoca incarico.

In particolare, il MEF, per il periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, ha divulgato i seguenti dati:
– enti pubblici registrati: oltre 20.000, di cui solo il 28% – circa 5.500 enti pubblici – viene definito dal MEF come “attivo”, ossia composto da enti che forniscono informazioni su più del 75% delle fatture registrate;
– fatture registrate: 8 milioni di fatture per un importo di 46 miliardi di euro;
– fatture pagate: 2 milioni di fatture per un importo di 10 miliardi di euro, di cui il 45% riferito ai soli enti pubblici attivi;
– tempo medio di pagamento: 40 giorni, 32 giorni nel caso degli enti pubblici attivi.

In relazione a tali dati, il MEF sottolinea tuttavia che gli stessi sono ancora insufficienti ai fini di una ricognizione puntuale ed esaustiva dell’andamento dei pagamenti PA, in quanto non tutte le amministrazioni assolvono agli obblighi succitati e, quelle che provvedono, sono generalmente le più “virtuose” anche con riferimento ai tempi di pagamento. In proposito, il cruscotto contiene anche un elenco che indica i 100 enti pubblici più efficienti.

Pertanto, il MEF evidenzia, da un lato, che il numero e l’importo delle fatture effettivamente pagate è sicuramente superiore al dato indicato, dall’altro, che anche il tempo medio di pagamento effettivo del totale delle fatture è con ogni probabilità più lungo di quello indicato.

Obiettivo del MEF è disporre della quasi totalità delle informazioni necessarie ai fini di un monitoraggio completo sui pagamenti delle PA entro giugno 2017, e di pubblicare nei prossimi aggiornamenti anche l’elenco delle PA che non adempiono i predetti obblighi di comunicazione.




Circolari ASSONIME n. 36 “L’abuso di denominazione finanziaria nella nuova disciplina sugli intermediari finanziari” e n. 37 “Rimborsi IVA ai soggetti passivi comunitari non residenti: proroga dei termini di presentazione delle istanze per l’anno 2009”

Vi informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le seguenti Circolari Assonime:

 

• Circolare n. 26: Le modifiche al prelievo fiscale sui redditi da attività finanziaria

• Circolare n. 25: Analisi degli schemi di decreti legislativi del 26 giugno 2015 attuativi della delega fiscale (legge n. 23 del 2014)

• Circolare n. 24: Le modifiche del regolamento Consob sul procedimento sanzionatorio

• Circolare n. 23: Il regolamento di attuazione della disciplina sugli intermediari finanziari

• Circolare n. 22: Sostituti d’imposta – Modello 770/2015 Semplificato

• Circolare n. 21: Imposte sui redditi e IRAP – Modelli di dichiarazione UNICO 2015-SC e IRAP 2015 – Novità in materia di reddito di impresa e IRAP – Modalità e termini di versamento – Determinazione degli acconti

• Circolare n. 20: Gli accordi de minimis ai sensi dell’articolo 101 (1) TFUE: la comunicazione della Commissione e la giurisprudenza europea

• Circolare n. 19: Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e a lungo termine: estensione dell’ambito di applicazione

• Circolare n. 18: Le linee guida dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui criteri di quantificazione delle sanzioni per violazioni antitrust

• Circolare n. 17: Il nuovo limite al capitale della S.p.a. e altre misure per la competitività nel diritto societario

• Circolare n. 16: La procedura di Voluntary Disclosure

• Circolare n. 15: Il nuovo ravvedimento operoso

• Circolare n. 14: Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali: modifiche a varie disposizioni in materia di IVA

• Circolare n. 13: IVA: la nuova disciplina delle dichiarazioni d’intento

• Circolare n. 12: L’applicazione delle tassonomie XBRL alle società italiane

• Circolare n. 11: Le misure di semplificazione delle esecuzioni e del processo civile

Le suddette Circolari, ma anche i numeri precedenti, possono essere richieste via mail a [email protected]

 




Bando per l’assegnazione di 11 lotti nelle aree del “cratere”

Il Consorzio ASI di Salerno ha emesso un Bando per l’assegnazione in Proprietà n. 11 lotti ubicati nei Comuni di Buccino (n. 2 lotti con copertura), Palomonte (n. 3 lotti liberi), Oliveto Citra (n. 3 lotti, di cui uno libero e due con copertura) e Contursi A – (n. 3 lotti liberi)

 

 Il termine per la presentazione delle Domande è fissato per il prossimo 24 settembre.  

Il Bando integrale e i relativi allegati sono visionabili sul sito internet del Consorzio ASI www.asisalerno.it . 

 

 

 




Rinnovo Giunta di Confindustria Salerno – requisiti per presentazione candidatura

Si ricorda che fino al 17 settembre p.v. è possibile presentare la candidatura per il rinnovo dei 24 componenti elettivi della Giunta di Confindustria Salerno.

A tal riguardo, chi interessato, dovrà utilizzare il modulo in allegato dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto vigente e dalle Direttive di Confindustria nazionale:

– di non essere componente del Governo nazionale, regionale e locale;

– di non aver – contestualmente – formalizzato la propria candidatura per

qualsivoglia consultazione elettorale;

– di non ricoprire incarichi elettivi, e non, di contenuto politico;

– che la propria azienda è in regola con tutti i contributi associativi;

– insussistenza di carichi pendenti ed eventuali precedenti penali a proprio

carico;

– di non fare contemporaneamente parte di Associazioni concorrenti della

Confindustria e costituite per analoghi scopi.

Le candidature dovranno pervenire a mezzo fax, posta elettronica certificata o in originale (fax 089.338883 oppure 089.338896 – [email protected]).

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento è possibile contattare la Segreteria di Presidenza (Angelica Agresta tel. 089200814 [email protected])

Allegati

modello candidatura

 




Assemblea Ordinaria Confindustria Salerno 25/09/2015 – rinnovo componenti elettivi della Giunta

Si comunica che è in fase di trasmissione la convocazione dell’Assemblea Ordinaria che avrà luogo il 25 settembre alle ore 15.00, nella sede associativa di Via Madonna di Fatima 194, per l’elezione dei 24 componenti della Giunta.

 Si ricorda che, in base all’art. 10 dello Statuto vigente, il Socio potrà esercitare tutti i diritti sociali attivi e passivi purché in regola con la posizione contributiva riferita alle quote associative già scadute.

 Compilando il modulo in calce alla convocazione intestata alla propria azienda sarà possibile, in caso di impedimento, delegare un altro Socio ordinario per farsi rappresentare in Assemblea.

A tal riguardo, si ricorda che ogni Socio ordinario può presentare una sola delega.

 

Per l’eventuale verifica della propria posizione contributiva,  a partire da lunedì 31 agosto, sarà a disposizione l’ufficio amministrativo (Massimiliano Braggio tel. 089200819 [email protected])

 

Data la particolare rilevanza dell’Assemblea, si prega di assicurare la più ampia partecipazione.




Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – luglio 2015

TFR

A luglio 2015 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.

 Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a luglio 2015 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2014, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01015187.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 luglio 2015.

Allegati

tabella+tfr (10)

tavola+rivalutazione+crediti+lavoro (10) (1)




Sgravio contributivo contrattazione di II livello: rilascio procedura di acquisizione e trasmissione delle domande

Facendo seguito alle nostre precedenti informative del 4 e 30 giugno u.s., oltreché del 28 luglio u.s., Vi informiamo che l’INPS con messaggio n. 5302, riportato in allegato, ha reso noti la procedura ed i termini di acquisizione e trasmissione delle domande relative allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno 2014.

A partire dalle ore 15.00 del 26 agosto e sino alle ore 23.00 del 24 settembre p.v., potranno essere trasmesse via internet – sia singolarmente che tramite i flussi XML – le domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2014.

Al fine di consentire la verifica e l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23.00 del 25 settembre p.v..

Vi ricordiamo che il Decreto interministeriale del 8 aprile 2015, riguardante la determinazione per l’anno 2015 della misura massima percentuale oggetto di sgravio contributivo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio 2015.

Le risorse stanziate per il finanziamento degli sgravi contributivi al fine di incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per incentivare la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.

A far data dal 1° gennaio 2015, ai datori di lavoro è riconosciuto, nel limite delle risorse stanziate, uno sgravio contributivo del 1,60% (aliquota dunque ridotta di 0,65 punti percentuali rispetto allo scorso anno dove risultava fissata al 2,25%) della retribuzione contrattuale percepita sulle somme corrisposte nel 2014 in esecuzione di accordi aziendali e territoriali.

Ai fini della fruizione dello sgravio, i contratti di secondo livello devono:

 –      prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

 –      essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o delle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;

Si ricorda che la concessione dello sgravio contributivo è subordinata al rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva.

Per essere ammessi allo sgravio, i datori di lavoro dovranno inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto.

 La domanda deve contenere:

–      i dati identificativi dell’azienda;

–      la data di sottoscrizione dell’accordo e dell’avvenuto deposito;

–      l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

–      ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.

L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

Allegati

Messaggio numero 5302 del 12-08-2015.pdf

 




CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: ammesse operazioni di microcredito per professionisti, società di persone, imprese con indebitamento fino a 100.000 euro

Ricordiamo che è possibile richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI su operazioni di microcredito ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39, comma 7-bis del DL 201/2011 (DL Salva Italia).

 

La Circolare MCC n. 8 del 26 maggio 2015 rende operativa la nuova sezione del Fondo sulle operazioni di microcredito, disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 176 del 17 ottobre 2014,come definita dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 e 18 marzo 2015.

I soggetti che possono beneficiare di tale nuova operatività, a condizione che operino nei settori ammissibili all’intervento del Fondo, sono:

  • professionisti e imprese titolari di partita IVA da non più di 5 anni;
  • professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti;
  • società di persone, SRL semplificate, cooperative con dipendenti non soci non superiore a 10 unità;
  • imprese che abbiano avuto – nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta del finanziamento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore ai tre anni – un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo fino a 300.000 euro e ricavi lordi annui per un ammontare complessivo fino a 200.000 euro;
  • imprese che alla data di richiesta del finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000 euro.

I soggetti finanziatori che possono richiedere la garanzia per operazioni di microcredito sono:

  • gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco gestito da Banca d’Italia di cui all’articolo 111 del TUB;
  • le banche e gli intermediari finanziari di cui agli articoli, rispettivamente, 13 e 106 del TUB.

Le operazioni di microcredito saranno garantite:

  • per quanto concerne la garanzia diretta, fino all’80% dell’ammontare del finanziamento richiesto dai soggetti beneficiari (si ricorda che in Abruzzo, Marche e Toscana la garanzia diretta non è operativa);
  • per quanto riguarda la controgaranzia, fino all’80% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia richiedente, a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell’80% dell’operazione finanziaria sottostante.

La garanzia del Fondo per operazioni di microcredito è concessa a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale e senza valutazione economico-finanziaria delle imprese beneficiarie da parte del Gestore del Fondo. La garanzia del Fondo su tali operazioni è dunque concessa in via automatica qualora i soggetti beneficiari possiedano i previsti requisiti di accesso.

Le operazioni di microcredito sono le operazioni finanziarie, di importo fino a 25mila euro elevabile a 35mila al verificarsi di determinate condizioni, finalizzate a: acquisto beni e servizi; retribuzione nuovi dipendenti o soci lavoratori; corsi di formazione.

Quanto alla procedura per accedere alla garanzia del Fondo per operazioni di microcredito, è previsto che – in aggiunta alle ordinarie modalità di accesso al Fondo (richiesta di garanzia effettuata da una banca, un intermediario finanziario, un confidi o un altro fondo di garanzia) – le imprese possono accedere direttamente al Fondo, prenotando le somme necessarie alla copertura finanziaria della garanzia attraverso l’apposita sezione del sito del Fondo dedicata al microcredito, http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html

A seguito della presentazione della richiesta di prenotazione, il sistema informativo del Fondo attribuirà automaticamente una ricevuta, che dovrà essere presentata dalle imprese al soggetto finanziatore prescelto entro 5 giorni dalla prenotazione stessa. Entro lo stesso termine il finanziatore dovrà confermare la prenotazione attraverso la sezione del sito del Fondo sopra richiamata.

La conferma di prenotazione resterà valida per 60 giorni, durante i quali il soggetto finanziatore dovrà decidere se intende concedere il finanziamento; in caso di concessione, dovrà inviare al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia. Trascorso tale termine senza che la richiesta sia stata presentata, la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo.

La prenotazione è attivabile anche nelle Regioni in cui non è operativa la garanzia diretta (Abruzzo, Marche e Toscana). In tali Regioni le imprese, una volta prenotata la garanzia, dovranno pertanto rivolgersi a confidi o altri fondi di garanzia.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per la copertura di operazioni di microcredito sono pari al 5% delle disponibilità del Fondo alla data del 1° gennaio di ogni anno, fino ad un massimo di 30 milioni di euro. A queste si aggiungono le somme affluite al Fondo dai versamenti volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini, effettuati ai sensi del DL 69/2013 (DL Fare).

L’elenco di banche, intermediari finanziari, confidi e altri fondi di garanzia abilitati a operare con il Fondo, è disponibile sul sito sopra citato. In proposito, sottolineiamo che non è scontato che i finanziatori indicati nell’elenco effettuino operazioni di microcredito: sarà pertanto opportuno che le imprese interessate alla prenotazione della garanzia, visti i tempi stretti per la conferma della stessa, verifichino in anticipo la disponibilità degli istituiti finanziatori.




DIRITTO D’IMPRESA – Decreto-legge n. 83/2015. Le principali misure in materia di concordato preventivo, “in bianco” e accordi di ristrutturazione dei debiti

ll 29 giugno scorso è entrato in vigore il decreto-legge n. 83/2015 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (di seguito, il Decreto). In sede di conversione, sono state introdotte significative modifiche al testo, alcune delle quali recepiscono proposte di Confindustria. Nei prossimi giorni la legge di conversione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e le novità normative diverranno definitive.

 

Tra le nuove misure, risultano molto incisive quelle riguardanti la disciplina generale del concordato preventivo. In particolare, si evidenziano l’introduzione degli istituti delle offerte e dei piani concorrenti; la previsione di una soglia di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 20% quale condizione di ammissibilità per i concordati liquidatori; l’eliminazione del meccanismo del silenzio-assenso rilevante ai fini delle adesioni alle proposte concordatarie.

 

Offerte Concorrenti

L’articolo 2 del Decreto ha inserito nella legge fallimentare (di seguito, L.F.) il nuovo articolo 163-bis, che prevede l’apertura di una procedura competitiva nei casi in cui il piano di concordato del debitore comprenda: i) l’offerta – avanzata da un soggetto individuato – per l’acquisto a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni; ii) l’avvenuta stipulazione di un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dei predetti beni. In questi casi, soggetti terzi interessati all’acquisto possono presentare offerte alternative irrevocabili, a condizione che siano confrontabili e migliorative rispetto alla soluzioni proposte dal debitore nel piano. Infatti, con il decreto con cui dispone l’apertura del procedimento competitivo, il Tribunale, nello stabilire anche le modalità e i requisiti per le presentazioni delle offerte, prevede che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità e fissa l’aumento minimo che esse devono contenere rispetto al corrispettivo indicato nel piano. Ne deriva che le offerte concorrenti non dovrebbero comportare una variazione sostanziale del piano stesso, ma aumentare il valore di realizzo del bene o dei beni che il debitore intendeva già trasferire.

A fronte della presentazione di offerte concorrenti, viene disposta una gara, disciplinata sommariamente dalla normativa e regolata più dettagliatamente dal decreto del Tribunale, in esito alla quale il debitore è tenuto a modificare la propria proposta e il relativo piano concordatari. L’obiettivo è di massimizzare la soddisfazione dei creditori e mettere a disposizione degli stessi soluzioni alternative rispetto alla sola possibilità di accettare o rifiutare in toto la proposta del debitore.

 

Proposte concorrenti

L’articolo 3 del Decreto ha novellato gli articoli 163 e seguenti della L.F., per consentire ai creditori di sottoporre all’adunanza e, quindi, al voto dei creditori proposte di concordato alternative a quella presentata dal debitore.

In particolare, attraverso le modifiche all’articolo 163, i creditori – compresi coloro che acquistano crediti verso l’impresa in crisi dopo la presentazione della domanda di concordato – che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti, possono presentare proposte concorrenti di concordato e i relativi piani, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. A questo fine, il termine dell’adunanza passa da trenta a centoventi giorni dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura concordataria.

Ai fini dell’ammissibilità delle predette proposte, però, si stabilisce che esse non possono essere ammesse laddove la relazione del professionista che accompagna il piano e la documentazione presentati dal debitore, attesti che la proposta di quest’ultimo assicura il pagamento dei crediti chirografari nella misura del: i) quaranta per cento dell’ammontare, nel caso di concordato con finalità liquidatorie; ii) trenta per cento, nel caso di concordato con continuità aziendale.

Pertanto, la presentazione delle proposte concorrenti è vincolata al raggiungimento, da parte del proponente, della soglia del dieci per cento dei crediti, requisito che dovrebbe svolgere una prima funzione di filtro di iniziative irrilevanti; l’ammissibilità di tali proposte è poi subordinata alla mancata previsione, nella proposta del debitore, del pagamento in misura qualificata dell’ammontare dei crediti chirografari, requisito che dovrebbe fungere da incentivo alla serietà dell’iniziativa del debitore medesimo.

Sono poi disposte una serie di modifiche di coordinamento a diverse disposizioni della L.F. (165, 172, 175, 177, 181, 185) per rendere possibile, sul piano procedurale, la presentazione di proposte concorrenti e la loro discussione, approvazione ed esecuzione.

Anche l’istituto delle proposte concorrenti, come quello delle offerte, punta a massimizzare la soddisfazione dei creditori e a sottoporre loro soluzioni diverse da quella prospettata dal debitore, in modo che essi possano scegliere la proposta che meglio tuteli i loro interessi. Tuttavia, mentre nel caso delle offerte, il piano originario del debitore non viene alterato ma migliorato nel quantum, nel caso delle proposte, tale piano viene messo in discussione dalle alternative proposte da quei creditori che ritengano di poter gestire meglio le attività di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione del ceto creditorio.

 

Requisiti della proposta di concordato e modalità di adesione alla stessa

L’articolo 4 del Decreto ha innanzitutto integrato l’articolo 161 della L.F. prevedendo che, il piano, oltre a contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve in ogni caso indicare le specifiche utilità, economicamente valutabili, che il debitore si impegna ad assicurare a ciascun creditore. Ciò al fine di assicurare che i benefici per i creditori concordatari non siano del tutto indefiniti e incalcolabili.

Inoltre, nel corso dell’iter di conversione, l’articolo 4 è stato significativamente modificato attraverso un set di misure che, tra l’altro, hanno: i) reintrodotto, all’articolo 160 della L.F., una soglia minima pari al 20% di soddisfazione dei creditori chirografari nei concordati con finalità meramente liquidatorie; ii) eliminato, all’articolo 178 della L.F., il meccanismo del silenzio-assenso attualmente operante per agevolare il raggiungimento delle maggioranze necessarie all’approvazione delle proposte concordatarie.

Si tratta di misure che Confindustria sosteneva da tempo come necessarie.

La prima intende garantire che, in caso di concordati liquidatori, i creditori, cui spesso sono riconosciute percentuali di soddisfazione irrisorie, vengano pagati almeno in parte; la seconda, invece, punta ad assicurare la reale rappresentatività dei meccanismi di voto, che è imprescindibile in un sistema che rimette la valutazione della convenienza delle proposte concordatarie unicamente al ceto creditorio. L’approvazione di questi correttivi rappresenta un’importante risposta all’utilizzo distorto dello strumento concordatario nella prassi e aderisce pienamente alla dichiarata finalità del n. DL 83/2015 di rafforzare le tutele dei creditori.

***

Come previsto dall’articolo 23 del Decreto, che detta le disposizioni transitorie e finali, le disposizione relative alle offerte concorrenti si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore del Decreto; quelle relative alle proposte concorrenti, ai requisiti della proposta concordataria e alle modalità di adesione alla stessa si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.

Altri correttivi alla disciplina del concordato preventivo

Oltre ai correttivi all’impianto generale del concordato preventivo, alcune modifiche hanno interessato anche la disciplina del c.d. concordato “in bianco”.

Infatti, l’articolo 1 del Decreto, integrando l’articolo 182-quinquies della L.F., è intervenuto in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione:

  • chiarendo che il debitore può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche senza aver depositato il piano, quindi anche a fronte della presentazione della sola domanda prenotativa;
  • consentendo al Tribunale di autorizzare il debitore che abbia presentato una domanda di concordato, anche in bianco, o di omologazione di un accordo di ristrutturazione a contrarre finanziamenti prededucibili urgenti, in quanto necessari a sostenere l’attività aziendale fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano o fino all’udienza di omologazione. In virtù dell’urgenza, non è necessario che il debitore presenti l’attestazione del professionista in merito alla funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, ma lo stesso deve specificare la destinazione di tali finanziamenti, dichiarare di non essere in grado di reperire diversamente le risorse necessarie, dimostrare che in loro assenza deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all’azienda;
  • specificando che la richiesta di autorizzazione può avere a oggetto anche il mantenimento delle linee di credito auto liquidanti al momento del deposito della domanda, intendendo per tali quelle forme di affidamento che consentono lo smobilizzo dei crediti vantati dal soggetto richiedente nei confronti di soggetti terzi. In genere, con tali linee di credito, la Banca anticipa all’impresa un credito commerciale, che verrà rimborsato a incasso avvenuto.

Le nuove misure si inseriscono nel solco di quelle misure volte ad agevolare il reperimento delle risorse necessarie a garantire la sopravvivenza dell’impresa in crisi in costanza delle procedure concordatarie. Infatti, l’obiettivo è consentire al debitore di contrarre limitati finanziamenti prededucibili funzionali a sostenere l’attività aziendale nel periodo di tempo che serve per preparare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale, funzionale invece a sostenere l’attività aziendale nel corso della procedura e, quindi, d’importo presumibilmente maggiore. Si segnala che le nuove disposizione in tema di prededucibilità dei crediti si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto.

 

Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari

L’articolo 9 del Decreto ha inserito nella L.F. il nuovo articolo 182-septies, che integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis) nell’ipotesi in cui un’impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’indebitamento complessivo.

In presenza di tale condizione, individuata una o più categorie di banche e intermediari finanziari con posizione giuridica e interessi economici omogenei, l’accordo può essere concluso se vi aderiscano i creditori finanziari che rappresentano il settantacinque per cento della categoria e venga assicurato il pagamento integrale dei creditori non finanziari. In presenza di questi presupposti, il debitore può chiedere l’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori finanziari non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Il Tribunale – cui spetta l’omologazione dell’accordo – provvede dopo aver verificato che i creditori finanziari per i quali si chiede di estendere l’accordo: i) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto ai creditori finanziari aderenti; ii) siano stati debitamente informati sui termini dell’accordo e messi in condizione di partecipare alle trattative; iii) risultino soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Inoltre, i predetti creditori non possono essere obbligati a eseguire nuove prestazioni o a concedere affidamenti, mantenere la possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o erogare nuova finanza. In altre parole, essi possono essere obbligati a ristrutturare l’esposizione debitoria esistente ma non a incrementarla.

L’obiettivo, condivisibile, è di superare situazioni di stallo nelle trattative dovute ad atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcune banche e intermediari finanziari che, spesso, finiscono per bloccare gli accordi di ristrutturazione inibendo così l’operazione di ristrutturazione.