Azioni di partenariato industriale in Israele. Finanziamenti per progetti congiunti_ADESIONI: 16 marzo

L’Agenzia ICE sta ultimando le Azioni di partenariato in Israele in vista della prossima pubblicazione del Bando Industriale italo-israeliano 2017.

Finalità e settori target

Lo scopo è promuovere la collaborazione industriale e gli accordi di partenariato industriale e tecnologico con controparti israeliane nei seguenti settori oggetto del bando: medicina, biotecnologie agricoltura e scienze dell’alimentazione, applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica, ambiente, trattamento delle acque, nuove fonti di energia; innovazioni dei processi produttivi; tecnologie dell’informazione e spazio- osservazione della terra.

Il bando per l’anno 2016 è pubblicato in base all’Accordo di Cooperazione tra Italia e Israele ed offre l’opportunità alle imprese nazionali di usufruire di finanziamenti – anche a fondo perduto – per implementare progetti di ricerca e sviluppo condotti con controparti israeliane.

Come si struttura

A seconda della tipologia di aziende partecipanti e delle loro esigenze, saranno realizzate diverse attività quali: incontri di approfondimento sulle opportunità offerte dal Bando industriale, workshop con presentazioni aziendali, incontri B2B e visite presso siti di interesse.

Le attività saranno realizzate in Israele o in Italia nella prima metà del mese di luglio 2016 e in seguito a successiva valutazione verrà effettuata un ulteriore tappa a gennaio 2017.

Come aderire

La partecipazione è GRATUITA.

E’ possibile manifestare il proprio interesse a partecipare entro il prossimo 16 marzo compilando questo modulo.

In allegato è disponibile la circolare di dettaglio dell’iniziativa.

Azioni di partenariato in Israele




Legge di STABILITA’ 2016: credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, macchinari imbullonati, superammortamento, recupero IVA crediti insoluti

In riferimento alle nostre precedenti news sulla Legge di Stabilità 2016, ricordiamo che sono efficaci le norme relative al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, all’esenzione dei macchinari imbullonati dalla rendita catastale e al superammortamento.

Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2019

Il comma 98 della Legge di Stabilità 2016, ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito è riconosciuto per le acquisizione effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

  • 20% per le piccole imprese
  • 15% per le medie imprese
  • 10% per le grandi imprese.

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Possono usufruire del creditod’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle zone ammesse, sopra indicate.

L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta e relativi alle stesse categorie di beni con esclusione di quelli oggetto dell’investimenti agevolato.

Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:

  • 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
  • 5 milioni per le medie imprese
  • 15 milioni per le grandi imprese.

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, mentre è cumulabile con la misura del “Superammortamento” introdotta dalla stessa legge, di cui di seguito ricorderemo gli aspetti operativi.

L’agevolazione è automatica, ma occorre effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in attesa di pubblicazione.

Macchinati imbullonati – rideterminazione rendita catastale e presentazione atti entro il 30 giugno 2016

I commi da 21 a 24 stabiliscono nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (appartenenti ai gruppi catastali D ed E), oggetto di stima diretta ai sensi dell’art. 10, R.D.L. n. 652/1939.

Sono oggetto di stima diretta gli immobili produttivi, costituiti dalle costruzioni e dal suolo su cui insistono, nonché gli impianti in grado di accrescere la qualità e l’utilità dell’immobile nei limiti dell’ordinario apprezzamento, purché strettamente connessi alla costruzione o al suolo.

Sono esclusi dalla rendita tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti collocati all’interno dell’opificio, funzionali allo specifico processo produttivo.

Le nuove regole di determinazione della rendita catastale si applicheranno alle variazioni catastali successive al 1° gennaio 2016.

Per gli immobili già censiti nel catasto dei fabbricati al 1° gennaio 2016, i titolari potranno, avvalendosi di una specifica procedura Docfa (DM 701/1994), chiedere la rideterminazione della rendita catastale al fine di escludere i macchinari imbullonati precedentemente valorizzati.

Gli atti di aggiornamento catastale presentati dalle imprese entro il 15 giugno 2016 (da verifiche effettuate presso l’Agenzia, si consiglia di non aspettare l’ultimo giorno utile) produrranno effetti già a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alla previsione generale IMU, secondo cui la base imponibile è determinata tenendo conto delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio di ciascun anno. Ciò comporta che la rendita catastale rideterminata con tali atti di aggiornamento potrà essere utilizzata in via retroattiva già ai fini della determinazione dell’acconto IMU/TASI 2016, da versare entro il 16 giugno 2016. Tale deroga non si applicherà, invece, agli atti di aggiornamento catastale presentati oltre il 15 giugno 2016, con la conseguenza che la rendita così rideterminata potrà essere utilizzata solo per i versamenti IMU relativi al periodo di imposta 2017.

L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare, entro il 30 settembre 2016, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati riepilogativi sulle rendite proposte o rideterminate con i predetti atti di aggiornamento catastale, con riferimento a ciascuna unità immobiliare.

Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero dell’Economia e delle finanze dovrà emanare un decreto per ripartire fra i comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle nuove regole.

Superammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016

I titolari di redditi di impresa e gli esercenti arti e professione possono dedurre un costo figurativo aggiuntivo del 40% rispetto al costo base, in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Tale maggiorazione, per espressa previsione normativa, rileva esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (anche neo costituite), indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile adottato.

Ciò consente di escludere che l’incentivo assuma la natura di aiuto di Stato. Sono ammesse, pertanto, all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Rientrano gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Infine, sono inclusi anche i soggetti che esercitano arti e professioni, anche in forma associata.

L’agevolazione fiscale riguarda solo gli investimenti in beni materiali strumentali (sono esclusi gli investimenti in beni immateriali) che possiedono il requisito della novità. L’agevolazione non si applica ai:

– beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; secondo le disposizioni de DM 31/12/1988;

–  fabbricati e costruzioni;

– beni contenuti nell’allegato 3, quali: condutture (imbottigliamento di acque, stabilimenti termali), condotte per usi civili, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassoso – acquiferi, condotte di derivazione e allacciamento, aerei compresi di equipaggiamento, materiale rotabile, ferroviario e tramviario (con esclusione delle motrici e dei macchinari ed attrezzature, circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie).

Si ritiene che l’agevolazione sia applicabile anche agli acquisiti di beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. In tali ipotesi, il costo figurativo del 40% dovrebbe essere interamente deducibile in un unico esercizio.

Con riferimento al requisito della novità sono applicabili le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle entrate con riferimento ad altre agevolazioni di investimenti in beni strumentali e ricorre nei casi di acquisto:

– dal produttore o dal rivenditore;

– da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto;19

– di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo.20

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al momento in cui si realizza l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, in relazione agli accordi pattuiti fra le parti. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL per partite divisibili, verificati ed accettati dal committente con liquidazione definitiva. L’agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.

Come anticipato, l’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di un bene del 40%; la maggiorazione figurativa rileva esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e non l’IRAP.

In termini pratici, a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo figurativo pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Modifiche alle modalità di recupero dell’IVA relativa a crediti insoluti

Una delle misure di maggiore interesse per le imprese contenuta nella Legge di Stabilità 2016, è la sostituzione dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla disciplina delle modalità di correzione, ai fini IVA, dell’imponibile o dell’imposta.

Il nuovo art. 26 reca diverse novità rispetto all’attuale formulazione.

La modifica di maggior rilievo attiene alle nuove regole applicabili per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a seguito del mancato pagamento – in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente. In particolare, mentre fino ad oggi, in queste ipotesi, il cedente o prestatore è legittimato ad emettere la nota di credito solo a seguito della conclusione infruttuosa di un procedura concorsuale o esecutiva, la novella modifica questo presupposto, con riguardo alle procedure concorsuali.

Viene ora consentito di emettere la nota di credito:

a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Per l’individuazione del momento, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un’ulteriore modifica significativa è l’obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, la variazione operata dal cedente o prestatore.

Altra novità particolarmente significativa del nuovo testo dell’art. 26 è volta a chiarire, in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti dal punto di vista dell’IVA della risoluzione contrattuale. E’, in particolare, chiarito che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la “coppia” di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questa norma intende quindi superare quell’orientamento interpretativo seguito da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate che tende a confondere le variazioni in diminuzione da risoluzione e quelle da mancato pagamento. Secondo tale orientamento, nei contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica, in caso di risoluzione per mancato pagamento da parte del committente, la variazione da risoluzione non sarebbe possibile con riferimento ai servizi già eseguiti dal prestatore, ma non pagati dal committente – e quindi il prestatore avrebbe l’unica possibilità di operare la variazione da mancato pagamento. È, infine, previsto in via normativa che le regole per l’emissione di una nota di credito si applichino anche nelle fattispecie in cui trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, mediante il quale il cessionario o committente è debitore dell’imposta. La norma, stante i riferimenti normativi agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 44 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, si applica sia ai meccanismi di reverse charge domestico, sia a quelli utilizzabili per operazioni con controparti non residenti nel territorio italiano.

Le nuove regole relative alle modalità di emissione della nota di credito si applicheranno nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Per tutti gli ulteriori approfondimenti, anche relativi ad altre misure di interesse per le imprese introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, alleghiamo la circolare dell’Area Politiche Fiscali di Confindustria.

Allegato

Circolare+LDS+2016




Convenzione UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa multiramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni in particolare nella R.C.Auto. 

Fortemente attiva anche nei rami Vita, UnipolSai, con oltre 10 milioni di clienti, occupa una posizione di assoluta preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi per raccolta diretta, pari a 16 miliardi di euro (di cui 8,4 nei Danni e 7,6 nel Vita) al 31 dicembre 2014.UnipolSai Assicurazioni ti offre soluzioni per assicurare la tua mobilità, la tua casa, il tuo lavoro, la tua protezione, il tuo risparmio. Scopri tutti i vantaggi a te riservati e costruisci la tua serenità, rivolgendoti alla più vicina agenzia UnipolSai Assicurazioni!
La convenzione prevede sconti del 6% su RCA, del 25% su Incendio/Furto auto. Prodotti assicurativi Persone sconti fino al 25%. Prodotti assicurativi Casa sconto 25%. Prodotti Vita e di Previdenza Complementare- Meno Costi. Prodotti per le Imprese sconti fino al 25%.
Condizioni valide fino al 31 Marzo 2016

Trova l’agenzia UnipolSai più vicina a te cui protrai rivolgerti per avere informazioni più dettagliate e scoprire ulteriori vantaggi.

Allegati

UnipolSai

Offerta Unipolsa – altre divisioni

Offerta Unipolsai – divisione Unipol




CONVENZIONI CONFINDUSTRIA: MEDIASET PREMIUM

Mediaset Premium, nell’ambito del rafforzamento del welfare aziendale, propone una Convenzione dedicata e in esclusiva alle aziende associate a Confindustria e ai loro dipendenti. In allegato, i dettagli dell’offerta e le modalità di utilizzo.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.
In questo modo potrete verificare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Offerta Mediaset Premium

Mediaset Premium




COLLOCAMENTO MIRATO – Sistema Informatico del Prospetto informativo – Decreto direttoriale e allegati tecnici

Nel sito www.cliclavoro.gov.it sono disponibili il Decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016 (allegato) – con cui sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo – (v. nostra informativa del 23 febbraio 2016) e i relativi allegati tecnici, tra cui il documento “Modelli e regole” – Versione Febbraio 2016 (allegato).

In quest’ultimo documento sono contenute le disposizioni alle quali i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare in modo corretto il Servizio Informatico per l’invio telematico del prospetto informativo.
Tra l’altro, il documento citato riguarda “le aziende che hanno autocertificato l’esonero parziale rispetto all’obbligo dell’assunzione ai sensi dell’art.3 della L.68/99, per la presenza di lavoratori per i quali pagano un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille” – art. 5, comma 3 bis, L. n. 68/1999.
Ricordiamo, a questo proposito, che, per la compilazione dei dati del prospetto informativo, la data a cui fare riferimento è il 31 dicembre 2015.
Come noto, il legislatore, con il Dlgs n. 151/2015, ha apportato una modifica rilevante all’art. 5, Legge n. 68/1999, che in precedenza consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, comma 2, ultima parte, L. n. 68/1999, ante riforma).
Oggi, la norma – come modificata – qualifica la fattispecie come ipotesi di esonero e non più come esclusione dalla base di computo (comma 3bis, art. 5, Legge n. 68/1999 – comma introdotto dal Dlgs. n. 151/2015).
Quindi, i datori di lavoro, possono autocertificare l’esonero dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio e sono tenuti al pagamento del relativo contributo al Fondo disabili di cui all’art. 13, L. n. 68/1999.
La disposizione, affinché sia effettivamente operativa, necessita sia di un apposito decreto interministeriale, con cui verranno stabilite le modalità di versamento dei contributi (art. 5, comma 2, Dlgs. 151/2015) sia di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro sulla modalità con cui i datori di lavoro possono fare l’autocertificazione degli esoneri.
Nel documento Modelli e regole, quindi, a nostro avviso, è improprio il riferimento alla “Data invio telematico dell’autocertificazione attestante l’esonero” e al contenuto di tutta la sezione dedicata all’Esonero parziale autocertificato 60 per mille art.5, co.3-bis L.68/1999”, in quanto nell’anno 2015 – in cui è stata introdotta la modifica normativa – non sono mai stati forniti alle aziende gli opportuni chiarimenti sulle modalità con cui effettuare l’autocertificazione degli esoneri e sulla modalità applicativa della nuova disposizione di legge. Quindi, i datori di lavoro non sono stati messi nelle condizioni di poter autocertificare gli esoneri per l’anno 2015.
È evidente che non può valere il richiamo retroattivo contenuto nella nota operativa del 17 febbraio 2016 a una comunicazione del Ministero inviata alle sole Regioni, peraltro dopo la scadenza dei 60 giorni dal 24 settembre 2015.
Come già indicato nella nostra informativa del 23 febbraio u.s., è stata prorogata la scadenza per la presentazione del prospetto informativo al 15 maggio 2016 (ed i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 15 aprile 2016).
In considerazione delle criticità evidenziate, Confindustria ha sollecitato il Ministero a riconsiderare le modalità applicative indicate, relativamente all’esonero autocertificato.
Rinviamo, quindi, ad una nostra successiva news, per indicare gli esiti dell’ iniziativa.

Allegati

Rev.013-UNIPI-Modelli-e-Regole.Febbraio2016

Decreto_Direttoriale_17_febbraio_2016_prot.33_43




Collaborazioni coordinate e continuative: circolare n. 3/2016 del Ministero del Lavoro

Come già comunicato attraverso la nostra precedente informativa del 4 febbraio u.s., con la circolare n. 3 del 1 febbraio 2016 (cfr. in allegato), il Ministero del Lavoro fornisce prime indicazioni interpretative sulle disposizioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Di seguito i principali chiarimenti forniti dal Ministero che, anticipiamo fin d’ora, offrono un’autorevole conferma alle prime indicazioni interpretative già fornite da Confindustria con la propria circolare del 24 settembre 2015.
Una prima questione affrontata dal Ministero attiene alla disciplina applicabile alle collaborazioni a progetto stipulate prima del 25 giugno 2015, ovvero prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 che, con l’art. 52, ha disposto l’abrogazione della relativa disciplina.
Sul punto, la medesima disposizione prevede espressamente che, per le collaborazioni a progetto già in essere alla data citata, continui a trovare applicazione la disciplina degli artt. da 61 a 69 del d. Lgs. n. 276/2003.
La circolare ministeriale chiarisce, tuttavia, che tali collaborazioni, dal 1° gennaio 2016, sono assoggettate anch’esse alla nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016, per tutti i rapporti di collaborazione – quindi non solo per quelli a progetto – sorti ante riforma, occorre prestare particolare attenzione alla verifica che non sussistano i requisiti previsti dall’art. 2 e, in particolare, che non sussista quello della cd. “etero-organizzazione”, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro.
Proprio con riferimento al presupposto della “etero-organizzazione” il Ministero del Lavoro fornisce un’importante precisazione laddove, in linea con l’interpretazione avanzata da Confindustria, chiarisce che esso sussiste laddove il collaboratore “sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente”.
Ne segue che il presupposto si concreta solo quando l’individuazione dei tempi e dei luoghi della prestazione è unilateralmente effettuata da parte del committente.
Dunque, a contrario, quel presupposto non risulta soddisfatto laddove la determinazione dei tempi e dei luoghi di lavoro sia effettuata o in piena autonomia da parte del collaboratore, ovvero in via pattizia, con accordo tra le parti (ad es. nell’ambito del contratto di collaborazione). Trattandosi di un punto centrale della fattispecie, è inutile sottolineare che è interesse del committente attivarsi opportunamente per poter provare, in un eventuale giudizio, che, appunto, la determinazione dei tempi e dei luoghi è stata liberamente determinata tra le parti. A tal fine, l’eventuale certificazione del contratto contribuisce, senz’altro, a garantire il committente.
Il Ministero, poi, sottolinea che le altre condizioni poste dal comma 1 (continuatività della prestazione, esclusivamente personale) devono ricorrere congiuntamente con l’ “etero-organizzazione”, con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, perché si determini l’effetto dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Sotto un diverso profilo, il Ministero chiarisce, poi, quali siano le conseguenze derivanti dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015: secondo la circolare, in tal caso, si determina una vera e propria “riqualificazione del rapporto”, con conseguente possibilità per il personale ispettivo di procedere alla relativa contestazione.
Infine, un’altra importante precisazione fornita dal Dicastero, riguarda le fattispecie elencate dal comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n.81/2015 per le quali non trova applicazione la disciplina del comma 1.

Anche in questo caso, il Ministero conferma l’indicazione interpretativa fornita con la circolare di Confindustria, secondo cui la qualificazione del rapporto resta, comunque, legata alle modalità con le quali si dà esecuzione al rapporto di lavoro.

Ne segue che, anche se in queste fattispecie il requisito dell’”etero-organizzazione” non è sufficiente, ex se, a determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro (proprio perché non opera il comma 1, dell’art. 2), resta sempre fermo che, laddove sussista, di fatto, una vera e propria etero-direzione del rapporto, quest’ultimo sarà comunque qualificato come subordinato, ai sensi dell’art. 2094 c.c..

Infine, la circolare ministeriale fornisce alcune indicazioni operative relativamente alla disciplina delle c.d.”stabilizzazioni” dei rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati prevista dall’art. 54 del D.Lgs. 81/2015.

Il primo importante chiarimento che emerge dalla circolare attiene all’immediata operatività della disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In altre parole, per beneficiare dell’effetto di estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione della natura del rapporto, è sufficiente che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le parti di un precedente rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato soddisfino le seguenti condizioni:
• sottoscrivano una transazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto;
• procedano all’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato;
• il datore di lavoro non licenzi il lavoratore assunto nei dodici mesi successivi, sempre salvi i casi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il Ministero del Lavoro chiarisce, inoltre, alcuni profili relativi all’effetto estintivo degli illeciti derivante dall’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il Decreto Legislativo già prevede che l’efficacia estintiva non opera con riferimento a quegli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione a tempo indeterminato.

Sulla base di tale disposizione, la circolare precisa che, qualora la procedura di “stabilizzazione” venga avviata successivamente ad un accesso ispettivo, gli eventuali illeciti che saranno contestati al termine del procedimento ispettivo non beneficeranno dell’efficacia estintiva derivante dalla “stabilizzazione” medesima.

Al contrario, precisa sempre la circolare, nel caso di accesso ispettivo che si verifichi nel corso della procedura di “stabilizzazione” (ovvero quando la procedura è stata avviata ma non si è ancora conclusa), gli eventuali illeciti accertati saranno interessati dall’efficacia estintiva prevista dall’art. 54 del D.Lgs. n.81/2015.

A tal proposito, e con particolare riferimento al requisito del non esercizio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei primi 12 mesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la circolare prevede che nei verbali di contestazione eventualmente emessi gli ispettori devono indicare che gli illeciti potranno considerarsi estinti solo al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.81/2015.

Infine, la circolare contiene un’ultima importante precisazione con riguardo all’esonero contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dalla Legge di Stabilità 2016.

Il Ministero conferma che, anche l’assunzione effettuata nell’ambito del procedimento di “stabilizzazione”, può beneficiare dell’esonero, purché ricorrano anche le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 178, della Legge n.208/2015.

Si ricorda invece che, come chiarito nell’interpello n.2/2016 del Ministero del Lavoro, il beneficio dell’esonero contributivo non è riconosciuto in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita IVA o parasubordinato in rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.

Allegato

MLcir3-2016cococo




9 marzo 2016 – Seminario “Legge di Stabilità 2016: le misure fiscali”

Con l’obiettivo di fornire alle aziende associate un’informazione puntuale sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, ha avuto luogo in sede, un seminario dedicato all’approfondimento delle azioni introdotte dalla manovra.

Alcune norme, come indicato dal direttore Politiche Fiscali di Confindustria, avv. Francesca Mariotti, accolgono richieste avanzate dal Sistema come, ad esempio: quella in tema di maggiorazione degli ammortamenti sui beni strumentali nuovi, quella che anticipa l’emissione della nota di accredito IVA all’apertura delle procedure concorsuali; quella sul nuovo welfare aziendale e i premi di produttività; la norma che esclude la concorrenza dei macchinari imbullonati alla determinazione della rendita catastale del fabbricato industriale, l’introduzione del credito d’imposta investimenti per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno.




8 marzo 2016 – Visita dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America

L’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, John Phillips, è stato ospite in Confindustria Salerno per una ristretta col Presidente Mauro Maccauro, il Vicepresidente delegato all’Internazionalizzazione, Nicola Scafuro, e una rappresentanza imprenditoriale maggiormente coinvolta per rapporti già attivi e consolidati col mercato americano.

L’appuntamento è stato programmato nell’ottica del confronto e del rafforzamento delle relazioni di business tra le imprese del nostro sistema e il mercato americano, anche alla luce del T-TIP/Trattato di libero scambio transatlantico, il primo negoziato commerciale e globale tra la UE e gli Stati Uniti d’America, su cui l’Ambasciatore si è soffermato per dettagli sui punti nodali dell’accordo e su come potranno portare vantaggi importanti all’Italia nei rapporti d’affari con gli USA. 

Negli interventi dalla sala, sono state rappresentate esperienze di successo di gruppi internazionali presenti nel salernitano e di nostre imprese col mercato Americano, nonché criticità da superare, quali una maggior dialogo tra le reciproche regolamentazioni e i fenomeni dell’”Italian sounding” che danneggiano immagine e export per i nostri prodotti Made in Italy.

In chiusura, nel sottolineare l’enorme attrattività del nostro territorio e l’attenzione che da sempre gli USA manifestano per il Paese e il mercato italiano, ha sollecitato l’organizzazione di incoming di imprenditori statunitensi per far conoscere “da vicino” la nostra realtà locale – ancora non ben nota nelle sue potenzialità e bellezze – nell’ottica di promuovere e incoraggiare anche investimenti.

Allegati




Giornata informativa: i regolamenti Reach, CLP: le schede di sicurezza (SDS): dalla compilazione alle implicazioni della nuova disciplina, aspetti operativi – 14 aprile 2016, ore 9.00, sala convegni, Confindustria Salerno

Il prossimo 14 aprile, dalle ore 9.00, presso la sede di Confindustria Salerno, si terra la seconda iniziativa delle due giornate informative programmate sul regolamento RECH e CLP, organizzata in collaborazione con Federchimica.

In occasione dell’evento citato, sarà trattato un argomento più specifico di interesse generale, quale quello delle schede dati di sicurezza, con l’obiettivo di fare il punto sugli adempimenti aziendali.

Le schede dati di sicurezza SDS (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l’ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Essa si conferma, perciò, come il principale strumento di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento.

Inoltre, i cambiamenti introdotti dal regolamento CLP che hanno coinvolto inizialmente i fabbricanti e gli importatori, determinano conseguenze sugli utilizzatori a valle ed in maniera più specifica nella classificazione delle sostanze e delle miscele di sostanze pericolose, nella riformulazione dell’etichettatura di pericolo ed in particolar modo anche per quanto riguarda l’aggiornamento delle schede di dati di sicurezza.

Parteciperanno all’iniziativa, in qualità di relatori: Stefano Arpisella – Esperto Federchimica, Arcangelo Saggese Tozzi – Direttore Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento Prevenzione – Area Centro ASL Salerno, Francesco Artuso – Dirigente Servizio Tutela e Sicurezza Ambiente di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione – Area Centro ASL Salerno e componente GTV REACH e Fulvio Ghiara – METLAC S.p.a.

Introdurrà i lavori Antonio Ferraro, delegato ambiente e sicurezza di Confindustria Salerno.

L’evento è rivolto, in particolare, sia ad Imprese Chimiche che Utilizzatori a Valle di sostanze chimiche, all’Ufficio Acquisti, ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed ai Responsabili dello Sviluppo del Business.

Nel raccomandare la partecipazione, invitiamo le imprese interessate ad anticipare l’adesione, entro l’11 aprile p.v., inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: [email protected]

Allegato

Programma def14aprile2016




Incontro su “Le nuove tipologie contrattuali” – 10 marzo h 17.00 c/o Jobiz Formazione

Il prossimo 10 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 Jobiz Formazione ha organizzato un Incontro sul tema “Le nuove tipologie contrattuali. Agevolazioni e bonus occupazionali per le imprese”

Si allega locandina.