COLLOCAMENTO MIRATO – PRESENTAZIONE PROSPETTO INFORMATIVO – PROROGA TERMINI

Come noto l’articolo 9, comma 6, Legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della citata legge, di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori indicati all’art. 1.

Il Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 30 dicembre 2015 – allegata – informa che la scadenza per la presentazione del sopracitato prospetto informativo è spostata al 29 febbraio 2016, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, a seguito delle modifiche normative introdotte alla legge n. 68/1999 dai decreti legislativi attuativi del Jobs act.

Nella nota suddetta si precisa, poi, che il Ministero del Lavoro avrà cura di monitorare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia completato e di verificare, quindi, che la data del 29 febbraio 2016 possa essere confermata.

Il Ministero del Lavoro con nota direttoriale del 30 dicembre 2015 – allegata – informa che la scadenza per la presentazione del sopracitato prospetto informativo è spostata al 29 febbraio 2016, per consentire l’adeguamento dei sistemi informatici, a seguito delle modifiche normative introdotte alla legge n. 68/1999 dai decreti legislativi attuativi del Jobs act.

Nella nota suddetta si precisa, poi, che il Ministero del Lavoro avrà cura di monitorare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia completato e di verificare, quindi, che la data del 29 febbraio 2016 possa essere confermata.

Allegato

Nota_direttoriale_30_dicembre_2015_prot.n.33_6725




Anniversario 25 anni Grafica Metelliana SpA

 25 anni per Grafica Metelliana. Sabato 23 gennaio i festeggiamenti nella nuova sede di Mercato San Severino (SA)

Da piccola tipografia a moderna industria poligrafica: Grafica Metelliana compie 25 anni e festeggia con un event day in programma il prossimo sabato 23 gennaio.
L’azienda, nata nel 1991 a Cava de’ Tirreni, è dal 2008 una SpA e lo scorso anno si è trasferita a Mercato San Severino, in una struttura di 5000 metri quadri,
nell’ottica di un progetto di ampliamento tecnologico e strutturale continuo. Oggi compie un quarto di secolo e il prossimo evento sarà occasione per ripercorrere storia, vissuti,
strategie e partnership sviluppate che l’hanno guidata verso questa importante ricorrenza.
Alle ore 11.00 prenderà il via il convegno “I 25 anni di Grafica Metelliana”: ai saluti degli esponenti del mondo delle istituzioni e dell’impresa,
seguiranno le parole dell’amministratore delegato del gruppo Gerardo Di Agostino e dei co-founder Vincenzo Di Agostino e Filippo Marcellino,
che ripercorreranno origine e successi raggiunti in questi cinque lustri.
La nuova e ampliata sede, oltre ad ospitare gli uffici e l’intero apparato produttivo, si apre al territorio ospitando nei suoi spazi importanti mostre ed eventi culturali.
Nella mattinata del 23 gennaio, infatti, saranno inaugurate “Corpora” la personale dell’artista Pietro Lista, a cura di Rosa Cuccurullo, allestita nel piano inferiore della struttura,
e la temporanea curata dal Museo del Marchio Italiano sull’evoluzione di marchi della macroarea “Food”, allestita al piano superiore.
Impegno, qualità e affidabilità continuano ad essere profusi ininterrottamente, mentre Grafica Metelliana celebra il 25esimo anno dalla sua fondazione sottolineando valori,
competenze e interazioni che hanno contribuito al successo nel corso del tempo.

Allegato




Premio sicurezza Confindustria – Inail IV edizione

Come già comunicato con nostra precedente informativa del 5 novembre u.s., anche quest’anno Confindustria ed Inail propongono il Premio Imprese per la Sicurezza – giunto alla quarta edizione – con la collaborazione tecnica dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e di Accredia, ente italiano di accreditamento.

Scopo del Premio è quello di creare cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l’opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di registrazione disponibile on-line sulla homepage del sito Confindustria http://www.confindustria.it – nella sezione “in evidenza” oppure in “iniziative e progetti” in corso – cliccando sul banner “Premio imprese per la sicurezza 2015”.

Successivamente alla registrazione, sarà possibile procedere con la compilazione del questionario on-line.

Il termine per l’ammissione dei questionari, inizialmente previsto per la data dell’ 11 dicembre 2015, è prorogato al 14 gennaio 2016.

Riportiamo in allegato il regolamento Premio Imprese per la Sicurezza 2015.

Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risulteranno finaliste, potranno richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL compilando il modello OT24, secondo le modalità disponibili sul sito www.inail.it.

 Allegato

Regolamento




INAIL – Autoliquidazione modalità telematiche: Circolare n. 88/2015

Come noto, il decreto legislativo 151/2015, prevede che l’INAIL renda disponibili al datore di lavoro, in modalità telematica, sul proprio sito, gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo (prima dell’emanazione del decreto citato, l’INAIL comunicava direttamente al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo).

Con la circolare n. 88/2015 (allegata) l’INAIL ha definito le modalità telematiche di fruizione del servizio.

Nel merito, attraverso un apposito avviso sul proprio sito, l’INAIL provvederà ogni anno a informare i datori di lavoro della pubblicazione della “comunicazione delle basi di calcolo”.

La circolare riporta i contenuti della “comunicazione” (quindi gli elementi necessari per il conteggio del premio dovuto a titolo di rata anticipata e di regolazione per l’anno precedente, tenendo conto di eventuali oscillazioni del tasso, etc.) e definisce in dettaglio le modalità di fruizione del nuovo servizio online.

La “comunicazione delle basi di calcolo” del premio, infatti, a decorrere dall’autoliquidazione 2015/2016, avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione nella sezione “fascicolo aziende” del sito www.inail.it, dove è possibile acquisire i file della “comunicazione” in pdf.

I datori di lavoro potranno, quindi, visualizzare la propria “comunicazione” (ed anche eventuali successive variazioni) nell’area a loro riservata del sito dell’INAIL, mediante le credenziali previste per l’accesso ai servizi telematici.

Le “comunicazioni” rimarranno on-line disponibili agli utenti per 5 anni.

La circolare precisa, inoltre, che in fase transitoria e solo per l’autoliquidazione 2015/2016, agli utenti che non risultano aver mai usato i servizi telematici, la “comunicazione” sarà anche trasmessa per posta elettronica certificata.

L’Inail rende, inoltre, disponibile, oltre il servizio telefonico di supporto agli utenti, anche un servizio informatico “Inail risponde” che fornirà anche approfondimenti normativi e procedurali.

Allegato

Circolare+Inail+88_2015




Contratti di lavoro stagionali: contributo addizionale INPS

Dal 1° gennaio 2016 il contributo addizionale Inps, previsto a carico del datore di lavoro dal comma 3 dell’articolo 2 della Legge n. 92 del 2012 (cd.  Legge Fornero), nella misura dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dovuto per i contratti a tempo determinato, si applica anche per i contratti di lavoro stagionale.

 

Tale articolo aveva previsto un periodo transitorio (1°gennaio 2013 – 31 dicembre 2015) di esenzione per questa tipologia contrattuale che non è stato però prorogato per il 2016.

 

Vi ricordiamo che il contributo addizionale continua a non trovare applicazione nei confronti dei:

 

1) lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

2) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre1963, n. 1525.

 

 




Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: nuove modalità di comunicazione

In attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015, riportato in allegato, con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Per la compilazione e l’invio del modulo, attraverso il portale del Ministero del Lavoro, che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavoratore dovrà essere in possesso del Pin INPS al fine di garantire il suo riconoscimento certo.

La richiesta di emissione del Pin deve essere inoltrata all’Inps, accedendo al sito www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del codice.

La trasmissione del modulo può essere inoltre eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:

  • Patronato;
  • Organizzazione sindacale;
  • Ente bilaterale;
  • Commissioni di certificazione.

In tal caso, il possesso dell’utenza ClicLavoro e del Pin INPS non risultano essere necessari.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n.151 del 2015, la nuova procedura entrerà in vigore a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (12/01/2016). 

Allegati

MLDecretoDimissioniTelematiche (1)

Modulo-recesso-revoca (1)




Legge di STABILITA’ 2016: misure fiscali e lavoristiche di interesse delle imprese. Interventi a supporto degli investimenti

Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 70 è stata pubblicata la Legge n. 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, ossia la Legge di Stabilità 2016.

Riguardo agli effetti di finanza pubblica evidenziamo che, al termine del suo iter parlamentare, la Legge di Stabilità fissa un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 35.4 mld. Il provvedimento attua nel complesso una manovra espansiva, reperisce risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente pari a circa 14,1, 13,1 e 14 miliardi, ma indica impieghi per i medesimi anni decisamente superiori: 28,7, 32,3 e 30,2 miliardi. La manovra comporta dunque un peggioramento del saldo delle amministrazioni pubbliche (indebitamento netto), inizialmente calcolato in 14,6 miliardi per il 2016, 19,2 nel 2017 e 16,2 miliardi nel 2018 (importi equivalenti allo 0,9 per cento di Pil nel primo anno, all’1,1 nel 2017 ed allo 0,9 per cento di Pil nel 2018). In considerazione della volontà del Governo di avvalersi da subito anche degli ulteriori margini finanziari connessi alla c.d. clausola migranti (0.2% del Pil) per l’attuazione di un pacchetto emendativo in materia di sicurezza e cultura per un importo di circa 3.1 mld di euro nel 2016, il deficit di bilancio (l’indebitamento netto) risulta incrementato con riferimento a tale anno di circa 3.1 miliardi passando da 14.6 a 17.1 mld (nel complesso dal 2.2 al 2.4% del Pil).

Riportiamo di seguito una prima analisi degli interventi di carattere fiscale e lavoristico di maggiore interesse per le imprese contenuti nel provvedimento, con riserva di tornare sulle singole misure con ulteriori e più dettagliati approfondimenti.

Impatto delle misure sul livello di tassazione gravante sulle aziende Total Tax Rate

Nell’ultima edizione del rapporto Doing Business – pubblicato ad ottobre 2015 – la Banca Mondiale ha calcolato per l’Italia un Total Tax Rate sull’impresa-tipo pari al 64,8% dei profitti, collocando il nostro Paese al

17° posto rispetto alle 189 economie prese in esame dall’organismo internazionale. I dati utilizzati per elaborare l’indicatore prendono, tuttavia, a riferimento la legislazione vigente nell’anno 2014, ma considerando le misure sulla riduzione del cuneo fiscale contributivo varate per il 2015 e quelle introdotte con questa Legge di Stabilità, il Total tax rate italiano dovrebbe essere ridotto per il 2016 di 6,23 punti percentuali, passando dal 64,8% al 58,57%.

1)     Eliminazione aumenti accise e IVA (commi 5-7)

L’art. 1, commi da 5 a 7, Legge di Stabilità 2016 è volto a disattivare diverse clausole di salvaguardia introdotte da precedenti manovre finanziarie, che sarebbero altrimenti divenute efficaci dal 1° gennaio 2016, comportando significativi incrementi del prelievo.

In particolare, il comma 6 evita l’incremento di due punti percentuali delle aliquota IVA del 10% e del 22% previsto dal prossimo 1° gennaio 2016. La norma stabilisce, invece, che dall’anno 2017 l’aliquota IVA del 10% sia incrementata di tre punti percentuali e che l’aliquota del 22% subisca aumenti di due punti percentuali nel 2017 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 2018.

È, inoltre, dimezzato l’incremento delle accise sui carburanti, previsto dalla stessa clausola di salvaguardia recata dalla Legge di Stabilità 2015, a decorrere dal 2018, come misura di copertura del minor gettito (stimato in 728 milioni di euro) derivante dalla mancata autorizzazione da parte degli organi comunitari del meccanismo dell’inversione contabile per l’assolvimento dell’IVA, relativa alle forniture effettuate nei confronti degli operatori economici della grande distribuzione.

Aver evitato nel 2016 l’incremento delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti è sicuramente positivo; l’aumento, infatti, avrebbe prodotto sicuramente effetti negativi sui consumi e quindi sulla domanda interna.

2)     Macchinati imbullonati

I commi da 21 a 24 stabiliscono nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili produttivi a destinazione speciale e particolare (appartenenti ai gruppi catastali D ed E), oggetto di stima diretta ai sensi dell’art. 10, R.D.L. n. 652/1939. Si specifica che sono oggetto di stima diretta gli immobili produttivi, costituiti dalle costruzioni e dal suolo su cui insistono, nonché gli impianti in grado di accrescere la qualità e l’utilità dell’immobile nei limiti dell’ordinario apprezzamento, purché strettamente connessi alla costruzione o al suolo. Sono esclusi dalla rendita tutti i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti collocati all’interno dell’opificio, funzionali allo specifico processo produttivo.

Le nuove regole di determinazione della rendita catastale si applicheranno alle variazioni catastali successive al 1° gennaio 2016. Per gli immobili già censiti nel catasto dei fabbricati al 1° gennaio 2016, i titolari potranno, avvalendosi di una specifica procedura Docfa, chiedere la rideterminazione della rendita catastale al fine di escludere i macchinari imbullonati precedentemente valorizzati.

Gli atti di aggiornamento catastale presentati dalle imprese entro il 15 giugno 2016, produrranno effetti già a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alla previsione generale IMU secondo cui la base imponibile è determinata tenendo conto delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio di ciascun anno. Ciò comporta che la rendita catastale rideterminata con tali atti di aggiornamento potrà essere utilizzata in via retroattiva già ai fini della determinazione dell’acconto IMU/TASI 2016, da versare entro il 16 giugno 2016. Tale deroga non si applicherà, invece, agli atti di aggiornamento catastale presentati oltre il 15 giugno 2016, con la conseguenza che la rendita così rideterminata potrà essere utilizzata solo per i versamenti IMU relativi al periodo di imposta 2017.

L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare, entro il 30 settembre 2016, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, i dati riepilogativi sulle rendite proposte o rideterminate con i predetti atti di aggiornamento catastale, con riferimento a ciascuna unità immobiliare.

Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero dell’Economia e delle finanze dovrà emanare un decreto per ripartire fra i comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle nuove regole.

3)     Esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, blocco delle tasse locali per il 2016, ed altre misure

La Legge di Stabilità per l’anno 2016 prevede diversi interventi in materia di imposizione immobiliare. Esclusione dalla TASI dell’abitazione principale

Il comma 14 prevede l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari adibite dal possessore o dal detentore (es. inquilini) ad abitazione principale e relative pertinenze. Restano soggette alla TASI ed IMU, invece, le abitazione principali c.d. “di pregio” censite nelle categorie A/1 (dimore signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi di pregio). Il comma 16 interviene sulla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), allineandola alla disciplina IMU, esentando le abitazioni principali, con l’eccezione degli immobili “di pregio” (categorie A/1, A/8, A/9). L’agevolazione si estende agli immobili assimilati all’abitazione principale, quali la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per le abitazioni principali “di pregio” assegnate al coniuge separato si applica l’aliquota IMU nella misura ridotta del 4 per mille e la detrazione di 200 euro viene rapportata al predetto periodo di assegnazione.

Immobili invenduti delle imprese edili

Il comma 14, lettera c) prevede sugli immobili posseduti dalle imprese costruttrici destinate alla vendita e non locati (c.d. magazzino invenduto), l’applicazione di un’aliquota base TASI, pari all’1 per mille, variabile dai comuni, in aumento fino ad una aliquota massima del 2,5 per mille, ovvero in diminuzione, fino all’azzeramento.

Blocco degli aumenti delle imposte locali per l’anno 2016

Il comma 26 prevede la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, dove prevedano incrementi delle imposte locali (addizionali regionali e comunali IRPEF, IRAP, IMU e TASI) rispetto alle aliquote applicabili per l’esercizio 2015 (è stata abrogata nell’iter parlamentare la disposizione che prevedeva una sanatoria per le delibere fiscali tardive approvate dai comuni dopo il 30 luglio 2015).

Tale sospensione non si applica:

– per le regioni, in relazione agli aumenti automatici delle addizionali IRPEF e IRAP, finalizzati al rientro dai deficit sanitari, nonché alle manovre tributarie deliberate per l’accesso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei loro debiti commerciali;

– per i comuni, in relazione alle variazioni della tariffa TARI, nonché alle maggiori imposte previste nell’ambito di piani di rientro dal deficit adottati dai comuni che abbiano deliberato il predissesto o il dissesto finanziario

Il comma 28 prevede per i comuni la possibilità di confermare, anche per l’anno 2016, la maggiorazione TASI dell’0,8 per mille deliberata per l’anno 2015, da stabilire con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Per effetto di tale previsione, a titolo esemplificativo, sugli immobili produttivi di impresa per il 2016 potrà essere applicata un prelievo massimo complessivo, ai fini IMU e TASI, pari all’11,4 per mille. Tale prelievo aggiuntivo, che nel 2015 era vincolato al finanziamento delle detrazioni TASI sull’abitazione principale, viene ora a costituire una parziale compensazione della perdita di gettito per i comuni derivante dall’esclusione della TASI delle abitazioni principali ”non di lusso”.

Regime di tassazione dei terreni agricoli

Il comma 13 modifica i criteri di tassazione dei terreni agricoli ai fini IMU (applicabili anche ai fini TASI), introdotti nel corso del 2015, con il decreto legge del 24 gennaio 2015, n. 4, che prevedeva l’esenzione per i terreni agricoli:

– ubicati nei comuni classificati nell’elenco ISTAT come totalmente montani (circa 3.500 comuni);

– posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) purché ubicati nei comuni classificati nell’elenco ISTAT come parzialmente montani;

– ubicati nei comuni delle isole minori, individuate nell’allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).

La norma introdotta dalla legge di stabilità estende l’ambito applicativo dell’esenzione, prevedendo l’esclusione da imposizione locale (IMU/TASI) dei terreni agricoli:

– ricadenti in aree montane o di collina “delimitati o parzialmente delimitati”, individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (circa 5.800 comuni);

 – posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), indipendentemente dalla loro ubicazione;

– a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Resta confermata, anche per l’anno 2016, l’esenzione per i terreni agricoli situati nei comuni delle isole minori.

Altre misure in materia di imposte locali

La legge di stabilità prevede ulteriori interventi in materia di imposte locali. In particolare il comma 10, lett. b) prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, a condizione che:

– il comodatario destini l’immobile ad abitazione principale;

– il contratto di comodato sia registrato;

– il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nei casi in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Conseguentemente, viene abrogata la precedente disposizione IMU che dava facoltà ai comuni di assimilare gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta (entro il 1° grado) ad abitazioni principali (con conseguente esclusione da tassazione), solo per la quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 euro, e sempreché il comodatario apparteneva ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Il comma 12 anticipa – dal 21 al 14 ottobre di ciascun anno – il termine per l’invio tempestivo al MEF, da parte dei comuni, delle delibere relative alla TASI ai fini della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale sul sito del MEF. Il mancato invio comporta l’applicazione delle delibere vigenti per l’anno precedente in sede di versamento TASI. Il comma 15 esclude dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

Il comma 25 dispone l’abrogazione dell’imposta municipale secondaria (IMUS), la cui entrata in vigore era prevista dall’art.11 del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale a decorrere dal periodo di imposta 2016. L’IMUS doveva sostituire diverse tipologie di prelievi locali: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

Il comma 27 proroga per gli anni 2016 e 2107 la facoltà riconosciuta ai comuni, in sede di determinazione della tariffa TARI, di discostarsi, in aumento o in diminuzione del 50% rispetto ai coefficienti presuntivi di rifiuti prodotti per unità di superficie stabiliti a livello statale dal regolamento DPR 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere del quale i comuni devono avvalersi della determinazione dei costi dei servizi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Riduzione aliquota IRES (commi 61 – 64)

L’art. 1, commi 61-64, interviene sull’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES), prevedendone una riduzione generalizzata a partire dal 2017.

In particolare, il comma 61 prevede una riduzione dell’aliquota IRES dal vigente 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. L’intervento sull’aliquota IRES comporta, conseguentemente, anche la modifica, a regime, della misura della ritenuta a titolo di imposta sui dividendi in uscita, corrisposti a soggetti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, di cui all’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A seguito della riduzione della aliquota IRES, la suddetta ritenuta è ridotta dall’1,375% all’1,20% (5% di 24%) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili (commi 74,75,87 e 88)

Il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 estende fino al 31 dicembre 2016 la detrazione d’imposta al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle parti comuni degli edifici condominiali, prevista dall’art. 1, comma 48, della Legge n. 220/2010.

La norma, inoltre, proroga al 31 dicembre 2016 la data entro la quale bisognerà definire le misure e gli incentivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi. L’articolo precisa che in attesa della definizione di tali misure si applicano le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del D.L. del 4 giugno 2013 n. 63.

Il comma 88 precisa – in chiave innovativa, rispetto alle proroghe introdotte negli ultimi anni – che, tra le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazioni fiscale, rientrano anche i costi per l’acquisto, l’installazione, e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione, sostenuti per un migliore efficientamento energetico. In particolare, la detrazione spetta a condizione che il dispositivo mostri periodicamente, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, le condizioni di funzionamento e la temperatura di regolazione degli impianti, consenta l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Per quanto attiene agli incentivi per le ristrutturazioni edilizie, come sopra detto, il comma 74, lett. c) dell’articolo unico in esame, estende a tutto il 2016 la detrazione di imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50%. E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 anche la detraibilità al 65% delle spese sostenute per gli interventi in funzione antisismica di cui all’art. 16-bis comma 1, lett. i) del TUIR. Allo stesso modo, è stata estesa fino al 31 dicembre 2016 la detrazione del 50% riconosciuta per le ulteriori spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di recupero edilizio, precisando che tale incentivo è svincolato dall’entità della spesa sostenuta per l’intervento di ristrutturazione.

Il comma 75 ha introdotto a beneficio delle giovani coppie che hanno acquistato un’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, una detrazione in misura pari al 50% delle spese documentate sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 per l’acquisto dei mobili destinati ad arredarla. Per giovani coppie bisogna intendere il nucleo familiare costituito da coniugi o conviventi more uxorio da almeno tre anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e può essere calcolata su un ammontare non superiore a 16.000 euro.

Tale agevolazione non è cumulabile con il bonus concesso per arredare l’immobile oggetto dell’agevolazione.

 

Ammortamenti (commi 91 – 94)

Come già anticipato con nostra news dello scorso 13 novembre, al fine di dare un nuovo impulso al sistema produttivo, la Legge di Stabilità, ai commi da 91 a 94, prevede un incentivo fiscale per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

La misura è destinata ai soggetti titolari di reddito di impresa, nonché ai soggetti esercenti arti e professioni e si sostanzia in una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione dei beni strumentali nella misura del 40%; tale maggiorazione, per espressa previsione normativa, rileva esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa (anche neo costituite), indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di attività, nonché dal regime contabile adottato.

Ciò consente di escludere che l’incentivo assuma la natura di aiuto di Stato. Sono ammesse, pertanto, all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Rientrano gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Infine, sono inclusi anche i soggetti che esercitano arti e professioni, anche in forma associata.

L’agevolazione fiscale riguarda solo gli investimenti in beni materiali strumentali (sono esclusi gli investimenti in beni immateriali) che possiedono il requisito della novità. L’agevolazione non si applica ai:

– beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; secondo le disposizioni de DM 31/12/1988;

–  fabbricati e costruzioni;

– beni contenuti nell’allegato 3, quali: condutture (imbottigliamento di acque, stabilimenti termali), condotte per usi civili, condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione e dai giacimenti gassoso – acquiferi, condotte di derivazione e allacciamento, aerei compresi di equipaggiamento, materiale rotabile, ferroviario e tramviario (con esclusione delle motrici e dei macchinari ed attrezzature, circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie).

Si ritiene che l’agevolazione sia applicabile anche agli acquisiti di beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro, per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. In tali ipotesi, il costo figurativo del 40% dovrebbe essere interamente deducibile in un unico esercizio.

Con riferimento al requisito della novità si ritengono applicabili le indicazioni fornite in passato dall’Agenzia delle entrate con riferimento ad altre agevolazioni di investimenti in beni strumentali e ricorre nei casi di acquisto:

– dal produttore o dal rivenditore;

– da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto;19

– di beni esposti in show room ed utilizzati dal rivenditore a solo scopo espositivo.20

Come sopra detto, rientrano nell’ambito dell’agevolazione gli investimenti “effettuati” dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, dovrebbero valere le ordinarie regole di competenza fiscale dettate dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR; ne consegue, che occorre aver riguardo al momento in cui è avvenuta la consegna o spedizione del bene o, se diverso e successivo, al momento in cui si realizza l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, in relazione agli accordi pattuiti fra le parti. Per i beni realizzati in appalto, dovrebbe rilevare la data di ultimazione della prestazione, salvo la presenza di SAL per partite divisibili, verificati ed accettati dal committente con liquidazione definitiva. L’agevolazione dovrebbe, pertanto, riguardare anche investimenti avviati prima del 15 ottobre u.s., purché la consegna o la spedizione avvengano dopo tale data.

Come anticipato, l’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione di un bene del 40%; la maggiorazione figurativa rileva esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e non l’IRAP.

Per le società di capitali (soggetti IRES), il risparmio fiscale è pari all’11% del costo del bene (40% x 27,5%); occorrerà, tuttavia, tener conto delle nuove aliquote di imposta che saranno determinate per il 2017 (ed eventualmente per il 2016, in caso di riconoscimento dei margini di flessibilità legati alle emergenze migranti), ai sensi dell’art. 5, DDL Stabilità 2016.

In termini pratici, a fronte di un costo di acquisizione effettivo di un bene pari a 100, la deduzione dell’ammortamento fiscale sarà effettuata su un costo figurativo pari a 140. La deduzione della maggiorazione del 40% avverrà in via extracontabile, mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Credito d’imposta per acquisto beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (commi 98-108)

Come anticipato con nostra news dello scorso 18 dicembre, il comma 98 della Legge di Stabilità 2016, introduce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

  • 20% per le piccole imprese
  • 15% per le medie imprese
  • 10% per le grandi imprese.

La disciplina introdotta è coerente con la normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014) e, in particolare, con le disposizioni che disciplinano gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (articolo 14). Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, l’agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato del relativo settore.

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Quanto all’ambito oggettivo, danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti ubicate nelle zone ammesse, sopra indicate.

L’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato.

Viene, tuttavia, individuato un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:

  • 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
  • 5 milioni per le medie imprese
  • 15 milioni per le grandi imprese.

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi, mentre è cumulabile con la misura del “Superammortamento” introdotta dalla stessa legge.

Ai fini operativi, è prevista l’emanazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di Stabilità, di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di comunicazione da parte dei soggetti interessati.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.

La disciplina detta le regole di rideterminazione del credito di imposta in casi particolari: se i beni non entrano in funzione entro 2 anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo; parimenti, il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di 5 anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing, la disposizione prevede espressamente che l’agevolazione permane anche nel caso in cui non venga esercitato il riscatto. Al riguardo, si segnala tuttavia che l’art. 14, comma 6, lett. b) del Regolamento Ue n. 651/2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l’obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l’attivo alla sua scadenza.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Modifiche alle modalità di recupero dell’IVA relativa a crediti insoluti (commi 126-127)

Una delle misure di maggiore interesse per le imprese contenuta nel provvedimento in esame, è la sostituzione dell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla disciplina delle modalità di correzione, ai fini IVA, dell’imponibile o dell’imposta.

Il nuovo art. 26 reca diverse novità rispetto all’attuale formulazione.

La modifica di maggior rilievo attiene alle nuove regole applicabili per l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a seguito del mancato pagamento – in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente. In particolare, mentre fino ad oggi, in queste ipotesi, il cedente o prestatore è legittimato ad emettere la nota di credito solo a seguito della conclusione infruttuosa di un procedura concorsuale o esecutiva, la novella modifica questo presupposto, con riguardo alle procedure concorsuali.

Viene ora consentito di emettere la nota di credito:

– a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In presenza di una procedura concorsuale, quindi, il nuovo comma 4, lett. a) dell’art. 26 prevede la possibilità di emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale.

Per l’individuazione del momento, assume rilievo la data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un’ulteriore modifica significativa rispetto al testo dell’art. 26 attualmente vigente, strettamente correlata al nuovo presupposto per l’emissione della nota di credito a seguito dell’assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale, è prevista all’ultimo periodo del quinto comma del nuovo art. 26. Tale comma concerne l’obbligo da parte del cessionario o committente di registrare, ai sensi dell’art. 23 o dell’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972, la variazione operata dal cedente o prestatore.

Per quanto attiene alle procedure esecutive, se da un lato la lett. b) del comma 4 del nuovo art. 26 non modifica letteralmente i presupposti di emissione della nota di variazione, il comma 12 detta una serie (è da ritenere, non tassativa) di presunzioni che semplificano l’individuazione del momento in cui è possibile determinare che una procedura esecutiva sia rimasta infruttuosa, ossia:

– nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi siano beni o crediti da pignorare;

– nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

– nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per le vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Altra novità particolarmente significativa del nuovo testo dell’art. 26 è volta a chiarire, in presenza di contratti ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti dal punto di vista dell’IVA della risoluzione contrattuale. E’, in particolare, chiarito che, in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente ad inadempimento alternativamente del cessionario o committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la “coppia” di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questa norma intende quindi superare quell’orientamento interpretativo seguito da alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate che tende a confondere le variazioni in diminuzione da risoluzione e quelle da mancato pagamento. Secondo tale orientamento, nei contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica, in caso di risoluzione per mancato pagamento da parte del committente, la variazione da risoluzione non sarebbe possibile con riferimento ai servizi già eseguiti dal prestatore, ma non pagati dal committente – e quindi il prestatore avrebbe l’unica possibilità di operare la variazione da mancato pagamento. È, infine, previsto in via normativa che le regole per l’emissione di una nota di credito si applichino anche nelle fattispecie in cui trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, mediante il quale il cessionario o committente è debitore dell’imposta. La norma, stante i riferimenti normativi agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 44 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, si applica sia ai meccanismi di reverse charge domestico, sia a quelli utilizzabili per operazioni con controparti non residenti nel territorio italiano.

Le nuove regole relative alle modalità di emissione della nota di credito si applicheranno nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

 

Esonero contributivo (commi 178 – 181)

I commi dal 178 al 181, disciplinano il nuovo esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016).

Tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, e riguarda il 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di 3.250 euro su base annua.

L’esonero non spetta nel caso di assunzioni di:

•           lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

•           lavoratori per i quali il beneficio all’esonero contributivo del 2015 o del 2016 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Inoltre, l’esonero contributivo non spetta nel caso di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge (01/10/2015 – 31/12/2015).

Detassazione premi di produttività (comma 182)

Il comma 182 reintroduce, dopo lo stop per l’anno 2015, la detassazione dei premi di produttività.

Il provvedimento infatti stabilisce che, con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 50.000 nell’anno precedente quello di percezione delle somme, sono soggetti ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 %, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri che saranno definiti mediante decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Allegato

Legge-208-28122015-Stabilità-2016




Business Focus Emirati Arabi Uniti – Salerno, lunedì 18 gennaio p.v. ore 15.30

Intertrade, in partnership con l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia e la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, organizza un “Business Focus Emirati Arabi Uniti” per lunedì 18 gennaio p.v. alle ore 15.30, presso la sede storica della Camera di Commercio di Salerno, in via Roma, 29, Salerno.

Il Business Focus fornirà un primo orientamento sugli strumenti per approcciare con successo un mercato che, per le sue alte potenzialità di crescita, risulta essere di notevole interesse per l’Italia, anche in vista di Dubai 2020.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione da effettuarsi compilando il modulo accluso alla circolare allegata e trasmettendolo alla mail [email protected] entro giovedì 14 gennaio p.v.

Servizi alle Imprese (Monica De Carluccio 089200810 – [email protected])

Allegato

BUSINESS FOCUS EAU_18gen2016

 




Bando ISI 2015

Vi informiamo che è stato pubblicato sulla G.U. il Bando ISI 2015 che destina alle imprese € 276.269.986 (ripartito in budget regionali), per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Per la presentazione della domanda, possibile on line dal 1° marzo p.v., viene confermato lo strumento del bando a sportello, secondo quanto previsto dal D.Lgs 123/1998.

Nel merito le imprese possono presentare un solo progetto, per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sotto indicate:

1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

2. progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

Sono escluse le imprese che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo relativamente agli avvisi pubblici 2012, 2013 e 2014 e al Bando Fipit 2014.

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell’iva.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

La partecipazione al Bando ISI 2015 si articola in tre fasi:

1)   Prima fase: inserimento online del progetto

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;

• salvare la domanda inserita;

• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

2)   Seconda fase: inserimento del codice identificativo

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, possono accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

3)   Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

In allegato l’estratto di avviso pubblico per incentivi alle Imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: 

Francesco Cotini 089200815[email protected]

Allegato

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Spettacolo teatrale “In principio era il nulla…. poi, qualcosa andò storto”

La cooperativa sociale VoloAlto ha organizzato lo spettacolo teatrale “In principio era il nulla…. poi, qualcosa andò storto” per il prossimo 10 gennaio alle ore 19.00 presso il Centro Sociale di Battipaglia.

L’iniziativa è realizzata dal Laboratorio teatrale “La pazza idea” per e con utenti psichiatrici.

Si allegano l’invito e la scheda descrittiva del laboratorio.

Per motivi organizzativi si prega di confermare la presenza alla d.ssa Marika Morra [email protected] cell. 349.6689459.

Allegati

Laboratorio La Pazza Idea

invito10GENNAIO (5)