In riferimento alle nostre precedenti news sull’agevolazione fiscale per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, c.d. “Patent Box”, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2015, informiamo che, con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015, è entrato in vigore, a decorrere dal 28 agosto 2015, il decreto interministeriale di attuazione dell’agevolazione.
Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, il provvedimento ha acquistato efficacia dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Mise, avvenuta il 28 agosto 2015, in seguito alla registrazione della Corte dei Conti (il 23 settembre scorso). Infatti il provvedimento è un atto amministrativo generale non regolamentare e come tale, per produrre i suoi effetti, non è sottoposto né al regime della pubblicazione in Gazzetta né alla vacatio legis, ma necessita solo di idonee misure di pubblicità che lo rendano conoscibile ai destinatari.
Ciò premesso, la misura ha lo scopo di favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nonché incentivare il mantenimento in Italia dei beni immateriali e l’eventuale rientro degli stessi nel territorio italiano, qualora siano detenuti all’estero. Infatti i beni intangibili, per loro natura, sono caratterizzati da un elevato tasso di mobilità e la leva fiscale è senza dubbio uno degli elementi determinanti nella scelta della localizzazione degli stessi in uno Stato piuttosto che in un altro.
Quali beni immateriali riguarda
I beni immateriali che rientrano nella agevolazione sono: (i) software protetti da copyright; (ii) brevetti concessi o in corso di concessione, comprese invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, varietà vegetali e topografie semiconduttori; (iii) marchi registrati e in corso di registrazione, compresi i marchi collettivi; (iv) disegni e modelli giuridicamente tutelabili, (v) know-how giuridicamente tutelabile.
L’opzione si applica ai titoli nazionali, europei e internazionali, che vanno individuati facendo riferimento a norme nazionali, internazionali ed europee, anche contenute in regolamenti, convenzioni e trattati.
In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione, di cui possono avvalersi tutti i soggetti titolari del reddito di impresa, consiste nella:
- esclusione dal reddito di impresa di una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo, diretto e indiretto, dei beni immateriali, già registrati ovvero da registrare;
- detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi beni immateriali a condizione che entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificata la cessione, almeno il 90% del corrispettivo ottenuto dalla cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo per il mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali, svolta: (i) direttamente dal soggetto beneficiario, (ii) da università, enti di ricerca o equiparati, (iii) da soggetti terzi, (iv) da società del gruppo che siano avvalse di università enti di ricerca o soggetti terzi.
In particolare, con riferimento al reddito derivante dalla concessione in uso (licenza) del bene immateriale, la parte di reddito agevolabile è costituita dalle royalties ricevute come corrispettivo delle licenze, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti (uso indiretto). Invece, nel caso di uso diretto del bene immateriale sarà necessario procedere ad una contabilizzazione del contributo economico del bene al reddito complessivo, che sarà definita mediante ricorso ad apposita procedura di ruling internazionale preventivo con l’Agenzia delle Entrate. Inoltre sono incluse nell’opzione anche le somme avute come risarcimento/restituzione dell’utile per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento contrattuale e per violazione dei diritti di proprietà industriale.
Condizione per accedere all’agevolazione: l’attività di ricerca e sviluppo
In base a quanto stabilito dal comma 41 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, l’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’esercizio di un’attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla produzione, sviluppo, mantenimento, nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali. A riguardo, il decreto chiarisce che rientrano in tale nozione (i) la ricerca fondamentale, quella applicata e lo sviluppo sperimentale e competitivo; (ii) il design (ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi) e l’attività di sviluppo dei marchi; (iii) l’ideazione e realizzazione di software protetto da copyright; (iv) l’attività di gestione dei beni immateriali, comprese per esempio ricerche di mercato, deposito, rinnovo della registrazione, protezione e attività di prevenzione della contraffazione; (v) l’attività per l’accrescimento della notorietà dei beni immateriali.
E’ inoltre necessario predisporre un adeguato sistema contabile o extracontabile per provare il collegamento diretto tra l’attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali e il conseguente reddito agevolabile.
Come si calcola la quota di reddito agevolabile
Il provvedimento definisce i costi in base ai quali calcolare la quota di reddito agevolabile, che è data dal rapporto tra costi qualificati di R&S (costi per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali) e costi complessivi di R&S (costi per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali e altri costi).
I costi qualificati, da computare al numeratore sono:
- interamente, i costi di R&S se l’attività è svolta direttamente dal contribuente o demandata a soggetti terzi indipendenti (università, enti di ricerca o terzi);
- nei limiti del riaddebito dei costi, se l’attività di R&S è svolta da una società infragruppo e esternalizzata a un terzo;
- i costi di R&S sostenuti dal soggetto beneficiario come indicati a seguito dell’attivazione di una procedura di ruling per la ripartizione infragruppo dei costi.
I costi complessivi da computare al denominatore sono:
- i costi qualificati;
- i costi di R&S derivanti da operazioni intercorse con società del gruppo;
- i costi di acquisto delle licenze per la quota di competenza del periodo di imposta in corso.
Il numeratore può essere aumentato del 30% della differenza tra costi complessivi e costi qualificati.
La quota di reddito agevolabile è data dal rapporto tra costi qualificati e costi complessivi, i quali non hanno natura diversa ma il loro rapporto sarà differente a seconda che l’attività di R&S sia svolta direttamente dal soggetto beneficiario, tramite soggetti terzi (università enti o privati) oppure sia svolta direttamente da una o più società del gruppo. La misura sarà più conveniente per coloro che svolgono l’attività di R&S internamente o la demandino a terzi. Non conviene invece svolgere attività di R&S nell’ambito del gruppo societario.
Non rilevano ai fini della determinazione della quota di reddito agevolabile gli interessi passivi, le spese relative ad immobili, i costi di acquisizione dei beni immateriali, le spese di R&S che non hanno generato alcun bene immateriale e gli altri costi non direttamente collegati ad un bene immateriale.
La deduzione fiscale
Una volta determinata la quota di reddito agevolabile, si potrà calcolare la deduzione fiscale, ai fini Ires e Irap, pari – per il 2015 – al 30% del reddito agevolabile (40% per il 2016 e 50% a decorrere dal 2017).
Procedura di ruling
L’articolo 12 del DM ha l’obiettivo di raccordare la disciplina del Patent Box con l’art. 8 del DL 269/2003 che prevede la procedura di ruling internazionale includendo questa specifica tipologia di ruling tra quelle disciplinate dal citato art. 8 (ora sostituito dall’art. 31-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600 per effetto di quanto previsto dal D.L.gs. n. 147/2015).
Come detto, la procedura di ruling con l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria per la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali. É invece opzionale per calcolare (i) il reddito legato all’attività di R&S di beni immateriali prodotto nell’ambito di operazioni infragruppo, (ii) le plusvalenze prodotte dalla cessione dei beni immateriali realizzate nell’ambito di operazioni infragruppo.
Le modalità di calcolo del ruling saranno definite in una circolare dell’Agenzia stessa. Al fine di ovviare alle difficoltà per le PMI di attivare una procedura di ruling, il comma 3 dell’art. 12 prevede che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano definite modalità semplificate di determinazione del reddito derivante dai beni immateriali per le PMI che dovranno comunque essere in grado di monitorare il nesso tra le spese e il reddito fornendone dimostrazione all’Amministrazione finanziaria.
Infine in base a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2 del DM, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrata, pubblicato sul sito dell’Agenzia, sono state definite le modalità e i termini di esercizio dell’opzione da parte dei soggetti beneficiari (allegati).
Dubbi interpretativi e questioni operative
Dall’esame del provvedimento sono emersi alcuni dubbi circa l’interpretazione del testo e l’applicazione della misura agevolativa, sui quali è importante un chiarimento tempestivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate per consentire alle imprese di valutare l’effettivo impatto della misura. A tal proposito è importante anche che l’Agenzia delle Entrate pubblichi in tempi brevi sia una circolare esplicativa sulle modalità di applicazione e calcolo del beneficio, sia i Provvedimenti direttoriali sopra citati.
In particolare, in merito ai dubbi emersi, è indispensabile avere un’indicazione precisa dei costi diretti e indiretti dei beni immateriali che sono rilevanti ai fini fiscali per la determinazione del reddito prodotto dal bene immateriale. Per ottenere il massimo beneficio dalla misura, occorrerebbe chiarire che i costi rilevanti per la determinazione del reddito non sono tutti i costi sostenuti per le attività indicate nell’articolo 8 del DM. In caso contrario, infatti, si eroderebbe ingiustificatamente una buona parte del reddito prodotto dal bene immateriale che si vuole agevolare, arrivando a scoraggiare le attività di R&S.
Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, è indispensabile chiarire il concetto di know-how poiché, sovente, nei contratti di cessione di questo, le imprese cedono anche indicazione di assistenza tecnica (non coperta da segreto) senza distinguere il relativo corrispettivo. A tale riguardo, tenuto conto del valore prevalente del know-how ceduto rispetto all’assistenza tecnica, sarebbe opportuno chiarire che in tali fattispecie le informazioni relative all’assistenza sono del tutte accessorie e quindi parte integrante del know- how ceduto.
Inoltre è necessario chiarire il funzionamento del sistema di cumulo dei beni immateriali previsto dall’articolo 6, comma 3 del DM, specificando, ad esempio, se per poter usufruire del beneficio le attività di R&S debbano riguardare tutti i beni immateriali complementari oppure solo uno di essi.
È anche importante specificare nel dettaglio le modalità di applicazione della misura in caso di adesione frazionata, per cui l’opzione non necessariamente deve essere esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti dai soggetti beneficiari. Sul punto è auspicabile una interpretazione in senso oggettivo: il beneficiario può decidere di aderire al regime di favore individuando i beni immateriali da includere nell’opzione anno per anno.
Un punto nodale da chiarire riguarda la disciplina delle perdite, in considerazione della circostanza che l’adesione al regime ha carattere irrevocabile e vincolante per 5 anni. Le aziende devono essere dunque messe in condizioni di conoscere le modalità di applicazione dell’agevolazione, nel caso in cui dal bene immateriale derivi una perdita, per poter valutare l’opportunità di attivare o meno l’opzione.
Con riferimento al periodo transitorio, l’articolo 9, comma 6, lettera a) del DM stabilisce che per il primo periodo di imposta i costi rilevanti ai fini del calcolo della quota di reddito agevolabile sono assunti complessivamente. Occorre capire se per il primo periodo di imposta si devono calcolare i costi di tutti gli IP nella disponibilità della impresa oppure solo quelli per i quali l’impresa intende esercitare l’opzione; inoltre è necessario chiarire in via esplicita che per il riferimento al primo periodo di efficacia della norma va inteso come anno di adesione all’opzione, piuttosto che periodo di imposta 2015.
Provvederemo ad aggiornarvi sugli sviluppi
Allegati
DECRETO PATENT27082015141102_001
Mod_PatentBox
Provvedimenton1440422015