In riferimento alle nostre precedenti comunicazione su quanto in oggetto, informiamo che dal 2 maggio 2016 è possibile presentare la domanda di agevolazione alla banca o all’intermediario finanziario per richiedere il contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo e hardware da parte di piccole e medie imprese, di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013.
Gli investimenti ammissibili sono destinati a:
a) creare un nuovo stabilimento;
b) ampliare uno stabilimento esistente;
c) diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisire attivi di uno stabilimento.
Ricordiamo che le modifiche alla “Nuova Sabatini”, oggetto della nostra news dello scorso 15 marzo, prevedono che i contributi a favore delle PMI che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della CDP. Le banche e le società di leasing che si avvarranno di questa opportunità utilizzando la doppia provvista, dovranno informare le aziende clienti che, a loro volta, potranno scegliere la tipologia di finanziamento che presenta le condizioni più favorevoli.
In particolare, il finanziamento, deve avere le seguenti caratteristiche:
– essere deliberato a copertura degli investimenti;
– avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene;
– essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
– essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene.
Il decreto del 25 gennaio 2016, riduce anche i tempi di concessione dei contributi e introduce elementi di semplificazione delle procedure e della documentazione da produrre per la loro erogazione. Una successiva circolare ministeriale, già pronta in base alle informazioni disponibili, stabilirà, tenendo conto delle esigenze di adeguamento del sistema bancario, la data a partire dalla quale scatteranno le nuove procedure (verosimilmente dal 2 maggio prossimo).
Un’altra modifica rilevante attiene la tempistica per la conclusione degli investimenti. Ai sensi del succitato decreto, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
La nuova disciplina non modifica la data ultima per la concessione dei finanziamenti, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.
Il contributo ministeriale nella forma di contributo in conto interessi, è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento.
Nel restare a disposizione per ulteriori informazioni, ricordiamo che sul sito del MISE http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini sono consultabili tutti i documenti e l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti.