DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Ucraina – misure salvaguardia provvisorie – materiali polimerici – modifica ambito prodotto)

Ad integrazione di quanto comunicato con riferimento alle misure di salvaguardia provvisorie sui materiali polimerici adottate dalle autorità ucraine (rif. ns comunicazione del 29/05/2020), informiamo che queste ultime hanno revocato la precedente decisione del 22 maggio e modificato l’ambito dei prodotti interessati come segue:

– sospensione di polivinilcloruro, con costante di Fickentcher nell’intervallo da 59 a 72, che può essere classificata nel codice 3904 10 00 00 secondo UKTZED, ad eccezione dell’emulsione e del polivinilcloruro in micro-sospensione;

– polietilene in granuli bianchi con una dimensione di 2-5 mm (i dettagli del prodotto sono nella decisione) che possono essere classificati nel codice 3901 20 90 00 secondo UKTZED.

Le misure di salvaguardia provvisorie sono istituite per un periodo di 190 giorni sotto forma di dazio del 18%. La decisione, che è consultabile al seguente link: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zastosuvannya-poperednih-specialnih-zahodiv-shodo-/ (per facilità di riferimento, si rimette in allegato la traduzione automatica in inglese), prende effetto dalla data di pubblicazione 24.06.2020.UKR_SFG_polymeric_material_Decision change product scope en




CASO AIRBUS: Avvio seconda consultazione pubblica per la revisione dei dazi adottati dagli USA nell’ottobre 2019

Il 23 giugno lo United States Trade Representative ha avviato la seconda consultazione pubblica (dopo quella del 6 dicembre scorso) in vista di una possibile revisione dei dazi all’import di prodotti UE entrati in vigore il 18 ottobre 2019 a seguito della sentenza WTO sul caso Airbus. Il provvedimento (disponibile a questo link) apre di fatto una nuova fase della decennale controversia transatlantica sul settore aeronautico che, a circa otto mesi dalla storica pronuncia del Dispute Settlement Body di Ginevra, rischia di generare una pericolosa escalation nei rapporti commerciali fra Unione Europea e Stati Uniti.

Dettagli della consultazione. La cd. “Richiesta di Commenti” pubblicata dallo USTR è indirizzata ad imprese, soggetti privati, associazioni industriali e stakeholder statunitensi, ai quali è richiesto di inviare entro il termine del 26 luglio commenti scritti in merito alla possibile rimodulazione dei dazi in essere sull’import dall’UE o sull’imposizione di nuovi.

Nel dettaglio essa si compone di tre Allegati:

  1. Il primo contiene l’elenco dei prodotti già colpiti dalle tariffe il 18 ottobre 2019, suddiviso in 16 “parti”: la prima riguarda gli aeromobili per il trasporto passeggeri realizzati nel 4 paesi membri del Consorzio Airbus (per i quali è attualmente in vigore un dazio del 15%); le restanti colpiscono in misura diversa i 28 Stati Membri con un dazio aggiuntivo del 25% e riguardano in prevalenza prodotti agricoli e alimentari. L’Italia, coinvolta in 8 delle 16 “parti”, è attualmente il 5° paese UE più colpito, per un valore di beni importati dagli USA nel 2018 pari a 468 milioni di USD (meno dell’1% del nostro export totale negli USA). Con riferimento all’Allegato 1, lo USTR ha richiesto commenti in merito all’opportunità di rimuovere i prodotti già inclusi nella lista o incrementare la percentuale di dazio sugli stessi fino ad un massimo del 100%.
  2. Il secondo allegato, per quanto riprenda un elenco già sottoposto alla prima consultazione nel dicembre scorso, costituisce la parte più significativa del provvedimento. Esso è infatti composto da 17 Sezioni: la prima si riferisca ad elicotteri e componenti per aeromobili civili realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus. Le altre 16 contengono 349 prodotti importati in misura diversa dai 28 Stati Membri, a loro volta selezionati fra quelli inclusi nelle due 2 liste originarie pubblicate dallo USTR il 12 aprile e il 5 luglio 2019 (nell’Allegato 1 è disponibile il dettaglio dei codici doganali inclusi nelle 17 sezioni). A differenza dell’Annex 1, in questo caso vengono colpiti la gran parte dei settori manifatturieri e non solo quello alimentare, che rimane tuttavia il più penalizzato. Fra le categorie merceologiche contenute figurano ad esempio: pesce fresco e surgelato; prosciutti e carni suine cotte; olio d’oliva e olive; pasta secca, all’uovo e ripiena; marmellate e condimenti; vini e spumanti; caffè; biscotti; pelletteria; carta e tessuti; abbigliamento; piastrelle e ceramiche per arredamento; oggetti in vetro e argento; oggetti in ferro, acciaio, zinco, rame ed altri metalli; alcuni motocicli e pezzi di ricambio; accessori per biciclette; lenti, orologi; biancheria per la casa. Con riferimento all’Annex 2, lo USTR ha richiesto commenti in merito all’opportunità di imporre dazi aggiuntivi per le singole categorie di prodotto e di indicarne l’eventuale aliquota fino ad un massimo del 100%.
  3. Il terzo allegato rappresenta l’elemento innovativo della consultazione. Esso contiene 31 codici doganali corrispondenti a prodotti quali caffè decaffeinato, cioccolata, vodka, olive, macchine per il sollevamento o scaldatori elettrici realizzati nei quattro paesi membri del consorzio Airbus (Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna). Anche con riferimento all’Annex 3, lo USTR ha richiesto commenti in merito all’opportunità di imporre dazi aggiuntivi per le singole categorie di prodotto e di indicarne l’eventuale aliquota fino ad un massimo del 100%.

 

Possibili effetti per l’Italia. A sei mesi dalla prima review of action prevista dalla normativa statunitense (14 febbraio 2020), l’Italia si trova ancora una volta massicciamente esposta ad un’eventuale revisione dei dazi in essere dal 18/10/2019. Tale rischio potrebbe in via teorica concretizzarsi in una duplice forma. Da un lato l’incremento dal 25% attuale fino anche al 100% delle tariffe che già colpiscono i nostri prodotti alimentari (in particolare formaggi, liquori e alcune tipologie di salumi). In base alle ultime statistiche disponibili, l’import negli USA di tali beni nei primi sei mesi dall’entrata in vigore delle misure compensative (novembre 2019-aprile 2020) ha subito una flessione del -32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (passando da 240 milioni di USD a 163), a fronte di una media generale del -3,9%. Dall’altro si potrebbe assistere ad un ampliamento delle categorie merceologiche sottoposte a maggiori dazi, attingendo all’elenco contenuto nell’Annex 2. L’ammontare complessivo dell’import dall’UE negli USA di tali prodotti è stato nel 2018 pari a 21,7 miliardi di USD. L’Italia è coinvolta in 7 delle 17 sezioni previste (2,3,4,5,6, 8 e 17) per un valore totale di 4,59 miliardi di USD, corrispondenti a circa l’8,3% delle nostre vendite totali sul mercato USA. Allo stato attuale, il nostro paese si troverebbe al 2° posto fra i membri UE più colpiti dopo la Francia (6,9 miliardi) e davanti a Germania (3,6 mld), UK (2,7 mld) e Spagna (1 mld). I prodotti più importanti in termini di incidenza sull’import totale sarebbero nell’ordine vini e spumanti (40% del totale), seguiti da borse in pelle (14%), olio d’oliva (11%), pasta (6%), prodotti in maglieria (5%), caffè e formaggi (entrambi 2%). Uno scema dettagliato sui flussi di import dai Paesi UE dei beni inclusi nell’Annex 2 è riportato in allegato (All. 2), insieme al dettaglio dei codici doganali e dei relativi flussi di maggiore interesse per l’Italia (All. 2b). Non vi sono infine rischi dall’applicazione di maggiori tariffe sui codici contenuti nell’Annex 3, essendo quest’ultimo riferibile solo ai quattro paesi membri del consorzio (per un valore all’import relativamente modesto: 3,1 miliardi di USD).

Eventuali scenari. L’eventualità che l’amministrazione USA decida di applicare tariffe fino al limite massimo del 100% sulla totalità dei beni contenuti nei tre Annex appare del tutto irrealistica. Ciò determinerebbe infatti l’escussione di dazi per un valore teorico superiore di circa tre volte il limite annuo di 7,5 miliardi di USD fissato dal WTO. D’altro canto, va ricordato come un eventuale ampliamento dell’elenco dei prodotti colpiti così come un innalzamento delle tariffe in essere (cd. carosello) risulterebbe pienamente legittimo ai sensi della procedura multilaterale. A fronte dei 7,5 mld di USD autorizzati dal WTO, il valore dei dazi in essere dal 18 ottobre ammonta infatti a poco meno di 2 miliardi di USD e ciò da modo agli USA di innalzare liberamente il livello delle restrizioni fino al raggiungimento di tale somma.

Una prima occasione per la cd. review of action c’era stata lo scorso 14 febbraio. Allora lo USTR aveva tuttavia modificato solo in minima parte l’elenco dei prodotti colpiti e incrementato dal 10% al 15% le tariffe che gravavano sull’importi di aeromobili. A determinare quello che è stato immediatamente salutato in Europa come uno “scampato pericolo” era stato il combinato disposto di due fattori. Da un lato il pressing diplomatico che l’UE aveva condotto in occasione della missione a Washington del neo Commissario al Commercio Hogan (14 gennaio) e dell’incontro a Davos fra il Presidente Trump e quella della Commissione UE Von der Leyen; ad essi, sul piano nazionale, si erano aggiunti gli incontri del Presidente della Repubblica Mattarella e del Premier Conte con il Vice Presidente Mike Pence (a Roma dal 24 al 25 gennaio) e quelli più tecnici volti a Washington dal Sottosegretario agli Affari Esteri Scalfarotto e da Confindustria in occasione del Summit B7 organizzato da US Chamber of Commerce. Dall’altro gli esiti della prima consultazione pubblica avviata dallo USTR: dei circa 26.000 commenti raccolti, la grande maggioranza era infatti fermamente contraria all’inasprimento delle misure in essere e proveniva principalmente da associazioni di categoria, gruppi di pressione, grandi imprese ma anche singoli consumatori o dipendenti di piccole e medie aziende.

La prossima scadenza – prevista per metà agosto – si innesterà tuttavia in un conteso profondamente diverso da quello di sei mesi fa. La pandemia da Covid-19 ha stravolto tutte le previsioni di crescita dell’economia mondiale facendo segnare uno shock mai sperimentato prima in epoca di pace. Gli strascichi geopolitici della pandemia sembrano inoltre aver indotto nell’amministrazione USA un atteggiamento ancor più improntato all’unilateralismo in tutti i principali dossier di politica estera. Le prossime elezioni presidenziali in programma in novembre e gli ultimi sondaggi che accrediterebbero il candidato democratico Joe Biden in vantaggio di oltre 10 punti sull’attuale Presidente, non fanno inoltre che aggiungere elementi di incertezza rispetto alle possibili mosse dell’amministrazione Trump per ridurre gli effetti economici e sociali della crisi. A ciò si aggiunge l’evoluzione degli altri dossier strategici nell’agenda transatlantica, a partire dalla sentenza parallela sul caso Boeing.

Contro-sentenza Boeing. Dovrebbe infatti giungere entro il mese di luglio la pronuncia del WTO che quantificherà l’ammontare dei dazi compensativi che l’UE potrà adottare in risposta ai sussidi erogati dal governo statunitense a favore di Boeing. La sentenza, originariamente attesa per la primavera, è stata ritardata dall’impossibilità del DSB di riunirsi fisicamente per via delle restrizioni imposte dalla pandemia. La richiesta originaria UE era di circa 11 miliardi di USD, ma la maggioranza degli analisti prevede una sanzione di importo inferiore rispetto a quella comminata nel caso Airbus (7,5 miliardi di USD); fonti americane accreditano addirittura una cifra più bassa del miliardo. A quel punto l’UE si troverebbe di fronte ad un bivio: applicare la sentenza intervenendo su un elenco di elenco dei prodotti che la Commissione ha già predisposto da tempo oppure insistere per soluzione negoziale. Confindustria, in raccordo con Businesseurope e tutte le federazioni industriali UE, ha sempre sostenuto la necessità di evitare questa escalation, ribadendo in ogni sede l’urgenza di riavviare i negoziati per l’accordo sui beni industriali annunciato dal Presidente Trump e dall’allora Presidente della Commissione Junker nel luglio 2019. Il Commissario UE al Commercio Hogan ha invece recentemente affermato che le posizioni fra parti sono al momento molto distanti e che se la situazione non dovesse cambiare, l’UE non “avrebbe altra scelta che imporre le proprie sanzioni”. Dal canto suo lo U.S. Trade Representative Lightizer ha più volte sostenuto la presunta compliance USA rispetto all’attuale normativa sugli aiuti di stato al settore aeronautico, avendo lo Stato di Washington (dove Boeing ha sede) già provveduto alla cancellazione dei sussidi al gruppo americano.

Altri irritants collaterali. Ma il caso Boeing-Airbus non è, purtroppo, il solo irritant sull’asse transatlantico. Come noto, da ormai due anni sono in vigore dazi Usa su acciaio e alluminio, a cui l’UE ha risposto con misure di rebalancing per 2,8 mld di €, destinati a diventare 6 mld fra 12 mesi, se non si troverà un accordo. Ritorna inoltre periodicamente la minaccia USA di imporre tariffe sul settore automotive europeo per questioni di sicurezza nazionale e, più recentemente, di attivare la leva daziaria in risposta all’entrata in vigore della Digital Services Tax, adottata o in corso di adozione da parte dell’UE e di diversi Stati Membri (Italia inclusa). Le principali speranze per ricomporre quest’ultima frattura erano riposte nei negoziati in sede OCSE, che tuttavia gli USA hanno annunciato nei giorni scorsi di voler abbandonare, rimandando ogni eventuale decisione alla Riunione dei Ministri delle Finanze G20 in programma a luglio.

Allegato 2 B Import USA da Italia codici SH contenuti nell’Allegato 2




SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – NOTA DI SINTESI – RECEPITA LA DIRETTIVA AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 16 giugno, si ricorda che il 24 giugno 2020 sono entrate in vigore le modifiche al D.lgs. 81/08 relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, (come previsto dal Dlgs 1° giugno 2020, n. 44, al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/2398).

A tal proposito, si riporta in allegato una nota di commento redatta dal nostro Sistema centrale.

Salute e sicurezza – Nota – Dlgs 1 giugno 2020 n 44




Sospensione procedure di licenziamento ex art. 46 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 –licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione: nota n.298 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Come noto, l’art. 46 del DL 18/2020, come modificato dall’art. 80 del DL 34/2020, ha previsto la sospensione per 5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020 delle procedure di licenziamento collettivo e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 298 del 24 giugno 2020, riportata in allegato, chiarisce che anche il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione deve essere ascritto alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in quanto l’inidoneità impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale.

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

 

L’Ispettorato conclude sostenendo che la disciplina di cui agli artt. 46 e 103 del DL 18/2020 riguarda dunque anche i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione.

 

INLnota298-2020-lic-GMO




Ance Aies si oppone allo “Split payment”

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Osare con l’Eroica di Beethoven

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Musica Eroica. Muti a Paestum, note per la Siria

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Task force Confindustria UCRAINA per risoluzione problemi aziende

Alla luce del periodo di incertezze e disordini che stanno colpendo il commercio internazionale, Confindustria Ucraina ha creato una task force per intervenire nella risoluzione di eventuali problemi che le imprese iscritte al sistema confindustria stanno riscontrando con attori commerciali ucraini.

 

L’obiettivo della nostra Confindustria presente nel Paese è, in tale ottica, fornire supporto tramite la sua rete di uffici, collaboratori e professionisti, per aiutare tutte le aziende che hanno interessi d’affari in Ucraina e tutti coloro che si sono imbattuti in spiacevoli situazioni dovute a inadempimenti o eventuali comportamenti illeciti dalla parte Ucraina.

 

Accanto a questo servizio, Confindustria Ucraina supporta l’apertura e lo sviluppo dei business di imprese italiane sul mercato ucraino, fornendo l’adeguata consulenza e operando come punto di riferimento.

 

Invitiamo, pertanto, le associate che avessero interesse o problematiche specifiche nel mercato ucraino a darcene evidenza, in maniera da creare ed avviare un contatto diretto con i referenti di Confindustria Ucraina.




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Canada – heavy plates – avvio indagine AD)

Si informa che le autorità canadesi hanno avviato una nuova indagine antidumping sull’import di alcune tipologie di prodotti piatti laminati a caldo (codici 720851, 720852). L’avviso di apertura dell’indagine è consultabile al seguente link:

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/hp2020/hp2020-ni-eng.html

 

In allegato la documentazione di riferimento.

CAN_AD_investigation on heavy plates_INFO-1

Copia di CAN_heavy plate_statistics




ASSONIME Circolare 12/2020 – IRES e IRAP – Modalità e termini di versamento del saldo relativo al 2019 e degli acconti dovuti per il 2020

La circolare analizza le principali novità introdotte dai recenti provvedimenti governativi, relative ai termini e alle modalità di versamento del saldo IRES e IRAP del periodo d’imposta 2019 e degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2020.

 

Per quanto concerne le imposte liquidate in base alla dichiarazione, si va dall’esonero, per taluni soggetti, dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020, alla possibilità per la generalità dei contribuenti di adottare il metodo c.d. previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 a titolo, tra l’altro, di IRES e IRAP facendo a tal fine affidamento su un sensibile margine di tolleranza.

 

Le aziende interessate, possono richiedere copia della circolare inviando una mail a [email protected]