ll 29 giugno scorso è entrato in vigore il decreto-legge n. 83/2015 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (di seguito, il Decreto). In sede di conversione, sono state introdotte significative modifiche al testo, alcune delle quali recepiscono proposte di Confindustria. Nei prossimi giorni la legge di conversione verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e le novità normative diverranno definitive.
Tra le nuove misure, risultano molto incisive quelle riguardanti la disciplina generale del concordato preventivo. In particolare, si evidenziano l’introduzione degli istituti delle offerte e dei piani concorrenti; la previsione di una soglia di soddisfazione dei creditori chirografari pari al 20% quale condizione di ammissibilità per i concordati liquidatori; l’eliminazione del meccanismo del silenzio-assenso rilevante ai fini delle adesioni alle proposte concordatarie.
Offerte Concorrenti
L’articolo 2 del Decreto ha inserito nella legge fallimentare (di seguito, L.F.) il nuovo articolo 163-bis, che prevede l’apertura di una procedura competitiva nei casi in cui il piano di concordato del debitore comprenda: i) l’offerta – avanzata da un soggetto individuato – per l’acquisto a titolo oneroso dell’azienda o di uno o più rami di essa o di specifici beni; ii) l’avvenuta stipulazione di un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dei predetti beni. In questi casi, soggetti terzi interessati all’acquisto possono presentare offerte alternative irrevocabili, a condizione che siano confrontabili e migliorative rispetto alla soluzioni proposte dal debitore nel piano. Infatti, con il decreto con cui dispone l’apertura del procedimento competitivo, il Tribunale, nello stabilire anche le modalità e i requisiti per le presentazioni delle offerte, prevede che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità e fissa l’aumento minimo che esse devono contenere rispetto al corrispettivo indicato nel piano. Ne deriva che le offerte concorrenti non dovrebbero comportare una variazione sostanziale del piano stesso, ma aumentare il valore di realizzo del bene o dei beni che il debitore intendeva già trasferire.
A fronte della presentazione di offerte concorrenti, viene disposta una gara, disciplinata sommariamente dalla normativa e regolata più dettagliatamente dal decreto del Tribunale, in esito alla quale il debitore è tenuto a modificare la propria proposta e il relativo piano concordatari. L’obiettivo è di massimizzare la soddisfazione dei creditori e mettere a disposizione degli stessi soluzioni alternative rispetto alla sola possibilità di accettare o rifiutare in toto la proposta del debitore.
Proposte concorrenti
L’articolo 3 del Decreto ha novellato gli articoli 163 e seguenti della L.F., per consentire ai creditori di sottoporre all’adunanza e, quindi, al voto dei creditori proposte di concordato alternative a quella presentata dal debitore.
In particolare, attraverso le modifiche all’articolo 163, i creditori – compresi coloro che acquistano crediti verso l’impresa in crisi dopo la presentazione della domanda di concordato – che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti, possono presentare proposte concorrenti di concordato e i relativi piani, non oltre trenta giorni prima dell’adunanza dei creditori. A questo fine, il termine dell’adunanza passa da trenta a centoventi giorni dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura concordataria.
Ai fini dell’ammissibilità delle predette proposte, però, si stabilisce che esse non possono essere ammesse laddove la relazione del professionista che accompagna il piano e la documentazione presentati dal debitore, attesti che la proposta di quest’ultimo assicura il pagamento dei crediti chirografari nella misura del: i) quaranta per cento dell’ammontare, nel caso di concordato con finalità liquidatorie; ii) trenta per cento, nel caso di concordato con continuità aziendale.
Pertanto, la presentazione delle proposte concorrenti è vincolata al raggiungimento, da parte del proponente, della soglia del dieci per cento dei crediti, requisito che dovrebbe svolgere una prima funzione di filtro di iniziative irrilevanti; l’ammissibilità di tali proposte è poi subordinata alla mancata previsione, nella proposta del debitore, del pagamento in misura qualificata dell’ammontare dei crediti chirografari, requisito che dovrebbe fungere da incentivo alla serietà dell’iniziativa del debitore medesimo.
Sono poi disposte una serie di modifiche di coordinamento a diverse disposizioni della L.F. (165, 172, 175, 177, 181, 185) per rendere possibile, sul piano procedurale, la presentazione di proposte concorrenti e la loro discussione, approvazione ed esecuzione.
Anche l’istituto delle proposte concorrenti, come quello delle offerte, punta a massimizzare la soddisfazione dei creditori e a sottoporre loro soluzioni diverse da quella prospettata dal debitore, in modo che essi possano scegliere la proposta che meglio tuteli i loro interessi. Tuttavia, mentre nel caso delle offerte, il piano originario del debitore non viene alterato ma migliorato nel quantum, nel caso delle proposte, tale piano viene messo in discussione dalle alternative proposte da quei creditori che ritengano di poter gestire meglio le attività di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione del ceto creditorio.
Requisiti della proposta di concordato e modalità di adesione alla stessa
L’articolo 4 del Decreto ha innanzitutto integrato l’articolo 161 della L.F. prevedendo che, il piano, oltre a contenere la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve in ogni caso indicare le specifiche utilità, economicamente valutabili, che il debitore si impegna ad assicurare a ciascun creditore. Ciò al fine di assicurare che i benefici per i creditori concordatari non siano del tutto indefiniti e incalcolabili.
Inoltre, nel corso dell’iter di conversione, l’articolo 4 è stato significativamente modificato attraverso un set di misure che, tra l’altro, hanno: i) reintrodotto, all’articolo 160 della L.F., una soglia minima pari al 20% di soddisfazione dei creditori chirografari nei concordati con finalità meramente liquidatorie; ii) eliminato, all’articolo 178 della L.F., il meccanismo del silenzio-assenso attualmente operante per agevolare il raggiungimento delle maggioranze necessarie all’approvazione delle proposte concordatarie.
Si tratta di misure che Confindustria sosteneva da tempo come necessarie.
La prima intende garantire che, in caso di concordati liquidatori, i creditori, cui spesso sono riconosciute percentuali di soddisfazione irrisorie, vengano pagati almeno in parte; la seconda, invece, punta ad assicurare la reale rappresentatività dei meccanismi di voto, che è imprescindibile in un sistema che rimette la valutazione della convenienza delle proposte concordatarie unicamente al ceto creditorio. L’approvazione di questi correttivi rappresenta un’importante risposta all’utilizzo distorto dello strumento concordatario nella prassi e aderisce pienamente alla dichiarata finalità del n. DL 83/2015 di rafforzare le tutele dei creditori.
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Come previsto dall’articolo 23 del Decreto, che detta le disposizioni transitorie e finali, le disposizione relative alle offerte concorrenti si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all’entrata in vigore del Decreto; quelle relative alle proposte concorrenti, ai requisiti della proposta concordataria e alle modalità di adesione alla stessa si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Altri correttivi alla disciplina del concordato preventivo
Oltre ai correttivi all’impianto generale del concordato preventivo, alcune modifiche hanno interessato anche la disciplina del c.d. concordato “in bianco”.
Infatti, l’articolo 1 del Decreto, integrando l’articolo 182-quinquies della L.F., è intervenuto in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione:
- chiarendo che il debitore può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche senza aver depositato il piano, quindi anche a fronte della presentazione della sola domanda prenotativa;
- consentendo al Tribunale di autorizzare il debitore che abbia presentato una domanda di concordato, anche in bianco, o di omologazione di un accordo di ristrutturazione a contrarre finanziamenti prededucibili urgenti, in quanto necessari a sostenere l’attività aziendale fino alla scadenza del termine per la presentazione del piano o fino all’udienza di omologazione. In virtù dell’urgenza, non è necessario che il debitore presenti l’attestazione del professionista in merito alla funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, ma lo stesso deve specificare la destinazione di tali finanziamenti, dichiarare di non essere in grado di reperire diversamente le risorse necessarie, dimostrare che in loro assenza deriverebbe un pregiudizio imminente e irreparabile all’azienda;
- specificando che la richiesta di autorizzazione può avere a oggetto anche il mantenimento delle linee di credito auto liquidanti al momento del deposito della domanda, intendendo per tali quelle forme di affidamento che consentono lo smobilizzo dei crediti vantati dal soggetto richiedente nei confronti di soggetti terzi. In genere, con tali linee di credito, la Banca anticipa all’impresa un credito commerciale, che verrà rimborsato a incasso avvenuto.
Le nuove misure si inseriscono nel solco di quelle misure volte ad agevolare il reperimento delle risorse necessarie a garantire la sopravvivenza dell’impresa in crisi in costanza delle procedure concordatarie. Infatti, l’obiettivo è consentire al debitore di contrarre limitati finanziamenti prededucibili funzionali a sostenere l’attività aziendale nel periodo di tempo che serve per preparare l’istanza di autorizzazione del vero e proprio finanziamento interinale, funzionale invece a sostenere l’attività aziendale nel corso della procedura e, quindi, d’importo presumibilmente maggiore. Si segnala che le nuove disposizione in tema di prededucibilità dei crediti si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto.
Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari
L’articolo 9 del Decreto ha inserito nella L.F. il nuovo articolo 182-septies, che integra la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis) nell’ipotesi in cui un’impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’indebitamento complessivo.
In presenza di tale condizione, individuata una o più categorie di banche e intermediari finanziari con posizione giuridica e interessi economici omogenei, l’accordo può essere concluso se vi aderiscano i creditori finanziari che rappresentano il settantacinque per cento della categoria e venga assicurato il pagamento integrale dei creditori non finanziari. In presenza di questi presupposti, il debitore può chiedere l’estensione degli effetti dell’accordo anche ai creditori finanziari non aderenti che appartengano alla medesima categoria. Il Tribunale – cui spetta l’omologazione dell’accordo – provvede dopo aver verificato che i creditori finanziari per i quali si chiede di estendere l’accordo: i) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto ai creditori finanziari aderenti; ii) siano stati debitamente informati sui termini dell’accordo e messi in condizione di partecipare alle trattative; iii) risultino soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Inoltre, i predetti creditori non possono essere obbligati a eseguire nuove prestazioni o a concedere affidamenti, mantenere la possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o erogare nuova finanza. In altre parole, essi possono essere obbligati a ristrutturare l’esposizione debitoria esistente ma non a incrementarla.
L’obiettivo, condivisibile, è di superare situazioni di stallo nelle trattative dovute ad atteggiamenti ostruzionistici da parte di alcune banche e intermediari finanziari che, spesso, finiscono per bloccare gli accordi di ristrutturazione inibendo così l’operazione di ristrutturazione.