EMERGENZA COVID-19 /AGEVOLAZIONI: VOUCHER INNOVATION MANAGER PER PMI – SOSPENSIONE TERMINI CONCLUSIONE ATTIVITÀ, VARIAZIONI CONTRATTO E TEMPISTICHE RICHIESTA AGEVOLAZIONI COVID 19

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il Decreto direttoriale 4 agosto 2020 che contiene alcune disposizioni relative all’attuazione dell’intervento per la concessione del voucher innovation manager, tenuto conto dell’impatto determinato dall’emergenza sanitaria COVID-19.

 

In particolare tali disposizioni riguardano:

  • la sospensione dei termini di conclusione delle attività: la durata massima dei contratti di consulenza specialistica è incrementata dei giorni intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ;
  • la sottoscrizione e firma digitale del contratto di consulenza specialistica: il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall’impresa beneficiaria al Ministero contestualmente alla medesima richiesta;
  • le variazioni del contratto: le imprese possono presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del contratto – a titolo esemplificativo: riduzione di importo, data di avvio, durata, ambito, manager qualificato, società fornitrice – tramite PEC all’indirizzo [email protected], allegando il nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente. Viene inoltre specificato che gli ambiti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto direttoriale 7 maggio 2019 possono essere sempre modificati, a condizione che, in sede di variazione, non vengano introdotti ambiti non dichiarati nella domanda di ammissione alle agevolazioni;
  • il termine ultimo del 20 dicembre 2021 per l’invio al Ministero della richiesta di erogazione a saldo dell’agevolazione: non saranno prese in considerazione le richieste pervenute al Ministero oltre tale termine;
  • gli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio: il soggetto beneficiario deve trasmettere, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al “Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio”, predisposta sulla base dello schema allegato al decreto.

 




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