Coefficiente per la rivalutazione del tfr e dei crediti da lavoro – aprile 2016

TFR: Ad aprile 2016 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 99,6. Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad aprile 2016

del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2015, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,0050.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 aprile 2016.

Allegati

tavola+rivalutazione+crediti+lavoro (3)

tabella+tfr (4)




Internazionalizzazione/Piano Export Sud – TECNOLOGIE AMBIENTALI: Partecipazione in Collettiva italiana a “WETEX 2016″– dal 4 al 6 ottobre 2016, Dubai, E.A.U. Adesioni entro il 10 giugno p.v.

L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, organizza, una partecipazione collettiva “WETEX 2016” http://www.wetex.ae/ peril settore TECNOLOGIE AMBIENTALI (water/energy/solar tech, oil&gas, ecc), in programma a Dubai, E.A.U.  dal 4 al 6 ottobre 2016.

Le adesioni vanno inviate entro il 10 giugno p.v. 

Modalità di adesione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO AZIENDA (STAND da 9 mq*) € 1.500,00 + IVA

 (Quota versata in “DE MINIMIS” € 2.368,00; si consulti la circolare informativa per ulteriori informazioni)

 *Lo spazio minimo richiedibile è di 9 mq e suoi multipli solo in forma residuale, dopo il soddisfacimento delle adesioni.

La quota di partecipazione comprende:

  • affitto area; allestimento stand con arredamento ed
  • attrezzature standard, secondo le necessità dell’azienda;
  • assicurazione campionario durante la giacenza nei giorni di fiera, nei limiti delle condizioni previste dalla polizza stipulata dall’ICE-Agenzia con la Compagnia Assicurativa;
  • inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e nella brochure specifica per il Piano Export Sud;
  • piano di comunicazione;
  • incontri B2B con personale hostess dedicato in fiera; pannelli e banner vari pubblicitari in fiera, evento di networking di presentazione progetti di Expo 2020 e di DEWA;
  • centro servizi comune presso stand ICE-Agenzia con servizio interpretariato non esclusivo;
  • attivazione rete wi-fi se tecnicamente possibile con Ente Fiera;
  • presentazione in continuativa delle produzioni aziendali in powerpoint su schermo al plasma e assistenza personale ICE in fiera.

Tempi e Modalità di adesione

Le aziende interessate all’iniziativa sono invitate a far pervenire la loro adesione attraverso la compilazione della relativa scheda ed allegati richiesti, entro e non oltre il 10 giugno 2016, attraverso posta PEC a: [email protected]  o tramite raccomandata A/R.

Per ulteriori dettagli sull’offerta di Ice Agenzia, invitiamo gli interessati a prendere visione della circolare informativa in allegato.

Invitiamo inoltre, quanti aderiranno, a darne cortese segnalazione ai nostri uffici (Monica De Carluccio tel. 089.200810 – fax 089.338896 [email protected]), al fine di consentirci di monitorare le aziende salernitane partecipanti.

Allegati

documentazione_completa




AGEVOLAZIONI – credito d’imposta per bonifiche da amianto

La Legge 221 del 28 dicembre 2015 (Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014), introduce un credito d’imposta del 50% per i titolari di reddito d’impresa che, nel 2016, effettuano bonifiche di amianto su beni e strutture produttive.

L’operatività della misura è subordinata all’approvazione del decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’economia, attesa entro il mese di maggio. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, le aziende interessate potranno inoltrare le domande utilizzando il relativo modello.

Il plafond disponibile è pari a 17 milioni di euro, spalmati su tre annualità: 5,6 milioni di euro all’anno.

Gli interventi ammissibili

L’agevolazione potrà essere richiesta per interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le consulenze professionali e perizie tecniche, entro il limite del 10% delle spese totali e, comunque, non oltre i 10mila euro per ogni progetto.

Il limite minimo per chiedere il bonus è un valore del progetto di almeno 20mila euro. Per ogni impresa, comunque, non potranno essere ammessi costi superiori a 400mila euro totali.

In fase di presentazione della domanda, le spese dovranno essere certificate da un professionista  (commercialista, consulente del lavoro o un revisore legale).

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal primo gennaio 2017, non concorre alla determinazione del reddito, né dell’imponibile Irap e potrà essere ripartito su tre quote annuali di pari importo. Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’incentivo.




Piano Export Sud/ A TASTE OF SOUTHERN ITALY – INCOMING DI OPERATORI INTERNAZIONALI IN CAMPANIA Confindustria Salerno, 4-5 luglio 2016

L’ICE Agenzia, in collaborazione con Confindustria Salerno, organizza l’iniziativa A TASTE OF SOUTHERN ITALY – INCOMING DI OPERATORI INTERNAZIONALI IN CAMPANIA” che prevede la presenza di 20 BUYERS internazionali dell’agroalimentare per incontri B2B e visite aziendali, in programma in Confindustria Salerno i prossimi 4 e 5 luglio 2016.

QUANDO e DOVE

  • Lunedì 4 luglio: incontri B2B in Confindustria Salerno (destinati a 50 aziende)
  • Martedì 5 luglio: visite aziendali, destinate ad un numero limitato di aziende.

Sia per i B2B che, soprattutto, per le visite aziendali, verrà effettuata una selezione dall’ICE in funzione delle caratteristiche aziendali, dell’interesse degli operatori esteri e delle esigenze logistico-organizzative.

Settori target

L’iniziativa sarà destinata a 50 aziende dell’agroalimentare delle Regioni Convergenza(Campania, Calabria , Puglia e Sicilia), appartenenti ai seguenti settori:

  • conserve alimentari e vegetali
  • lattiero-caseario
  • olio
  • molini e pastifici
  • prodotti da forno e prodotti dolciari
  • salumi e conserve animali
  • torrefazione
  • liquori e distillati

Paesi target

  • circa 20 buyers, indicativamente dei seguenti mercati: Canada, Giappone, Cina, India, Russia, Argentina, Svezia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti/Dubai (in verifica)

Modalita’ e COSTI di partecipazione

La partecipazione è GRATUITA.

PER ISCRIVERSI: Compilare ON LINE il format disponibile al seguente link: https://sites.google.com/a/ice.it/incomingcampania2016/

In allegato la circolare con i dettagli dell’iniziativa.

Allegati

Circolare Taste of Southern Italy Incoming in Campania




CREDITO – conversione in legge DL BANCHE

Il 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge 8 aprile 2016, n. 49, di conversione del Decreto Legge n. 18

del 14 febbraio 2016, cosiddetto DL Banche (GU n. 87 del 14 aprile 2016).

In materia di credito, le misure contenute nel DL, come modificato in fase di conversione, riguardano:

–       la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC);

–       criteri e modalità di concessione della garanzia dello Stato a copertura di operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (GACS);

–       la concessione diretta di credito da parte dei fondi di investimento alternativi (FIA);

–       l’anatocismo.

In allegato, una nota di approfondimento delle novità introdotte in dalla Legge di conversione.

Allegati

Circolare+-+Conversione+DL+Banche




AUTOTRASPORTO – pubblicazione valori indicativi di riferimento costi di esercizio imprese autotrasporto c/terzi – marzo 2016

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio del costo per litro di gasolio per autotrazione relativo a marzo 2016.

 

 

Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 

La tabella è reperibile al seguente indirizzo internet:

 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2016-04/costo%20gasolio%20MARZO%202016%5B1%5D_0.pdf




RICERCA – approvato il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020

Il 1 maggio 2016 il CIPE, ha formalmente approvato il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

Il Programma rappresenta un tassello della strategia nazionale di sviluppo. In questi mesi Confindustria ha collaborato alla sua definizione con contributi concreti attivando tutto il sistema associativo, e sollecitato la sua approvazione definitiva.

Un punto critico è la necessità di allocare risorse adeguate e certe per attività di ricerca industriale da realizzarsi su tutto il territorio nazionale.

Le risorse complessive per il primo triennio di intervento, circa 2,5 miliardi di euro, si compongono con:

a) una parte dei finanziamenti strutturali per la Ricerca gestiti dal Miur (FFO 652,7 milioni; FOE 339,9 milioni;  FISR 60,8; FIRST 176,4 milioni) ;

b) la dotazione del Programma operativo nazionale per le aree in ritardo di sviluppo del Sud (698,8 milioni di euro);

c) l’allocazione dal Fondo sviluppo e coesione  (per 500 milioni di Euro).

Nell’articolazione delle risorse dei diversi fondi previsti vanno rispettati i vincoli di utilizzo territoriale.

In allegato, il documento del PNR e le slide presentate durante conferenza stampa.

Allegati

PNR Slide 20516

PNR_2015-2020




Seminario “La riforma del codice dei contratti pubblici: una grande scommessa per il mercato della domanda pubblica” – Roma, Confindustria 19 maggio 2016, ore 14:30

Il prossimo giovedì 19 maggio, alle ore 14.30, presso la sala Pininfarina di Confindustria, Roma, avrà luogo il seminario “La riforma del codice dei contratti pubblici: una grande scommessa per il mercato della domanda pubblica”.

Obiettivo dell’evento, organizzato dall’Area Politiche Industriali della Confederazione, è analizzare le principali novità introdotte per imprese e stazioni appaltanti dal nuovo Codice dei contratti pubblici, ossia: un quadro regolatorio semplificato, il ruolo centrale dell’ANAC, la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti, il rating di impresa, la scelta del contraente basata quasi esclusivamente sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il rafforzamento della progettazione, vincoli più stringenti sulle concessioni, il debat public. Ma più in generale, è importante valutare anche i rischi derivanti dalla gestione di una complessa fase transitoria.

Si tratta di una sfida impegnativa, il cui successo sarà misurato in base alla reale capacità del nuovo assetto normativo e regolatorio di dare un positivo impulso al mercato della domanda pubblica, ristabilendo certezza, trasparenza ed efficienza nell’operato delle stazioni appaltanti, promuovendo la concorrenza e la competitività degli operatori coinvolti, riducendo i costi, rispettando i tempi e prevenendo l’illegalità, tutti aspetti determinanti per l’efficienza del settore.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, operativo dal 19 aprile scorso, sostituisce integralmente il precedente Codice (Dlgs 163/2006) e parte del Regolamento di attuazione (DPR 207/2010). Quest’ultimo sarà definitivamente abrogato con l’entrata in vigore dell’articolata regolamentazione attuativa e delle Linee guida che l’ANAC dovrà elaborare.

In allegato il programma dei lavori, cui interverranno qualificati rappresentanti delle istituzioni competenti, delle imprese del settore e delle stazioni appaltanti.

Allegati

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AUTOTRASPORTO – linee guida operatività Uffici periferici Ministero Infrastrutture e Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con nota del 15.04.2016, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’operatività degli Uffici periferici del Ministero medesimo. In particolare, impartisce istruzioni relative a:

  1. il contenuto delle procedure da porre in essere da parte degli Uffici periferici riguardanti il rilascio o il diniego dell’autorizzazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo;
  2. quali sanzioni amministrative possono ritenersi applicabili e i relativi procedimenti sanzionatori;
  3. l’ambito delle competenza a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia del provvedimento adottato dagli Uffici a seguito delle suddette procedure.

1. Procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci con iscrizione al REN e Iscrizione all’Albo

La nota chiarisce che la sola iscrizione all’Albo (l’impresa dimostra i requisiti per l’accesso alla professione: onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria), nonostante sia procedimento distinto dall’iscrizione al REN, non permette all’impresa di esercitare la professione di autotrasportatore su strada (fatte salve quelle imprese che operano con veicoli fino a 1,5 tonn.): infatti, l’impresa dovrà perfezionare la “sua posizione” con l’iscrizione al REN, dimostrando il requisito dello stabilimento e adempiendo in tal modo a quanto prescritto dal Regolamento (CE) 1071/2009.

Qualsiasi variazione riguardante i dati identificativi dell’impresa e/o i requisiti da essa posseduti che incidano sullo “status” di impresa autorizzata all’esercizio della professione, determina nuovi procedimenti amministrativi/informatici diretti a verificare la sussistenza, il mantenimento o l’adeguamento delle condizioni alle quali la specifica autorizzazione deve essere ovvero è stata rilasciata.

2. Sanzioni amministrative applicabili e relativi procedimenti sanzionatori

Fermo restando che, nelle more di una rivisitazione del quadro sanzionatorio, continuano ad applicarsi le sanzioni connesse con le violazioni degli obblighi previsti dal decreto legislativo 395/2000, la nota evidenzia che altri profili sanzionatori sono rinvenibili sia nella Legge 298/1974 sia nel Codice della Strada, e che è necessario verificare se le stesse, alla luce del Regolamento comunitario, possano considerarsi effettivamente applicabili.

2.1 Le sanzioni disciplinari ex lege  n. 298/1974 e la sanzione accessoria di cui all’art. 179 CDS

L’art. 21 della Legge 298/1974 contiene sanzioni disciplinari “graduate” secondo la gravità della violazione (per es., ammonimento per violazioni di minore gravità e radiazione dall’Albo nel caso di reiterazione nelle violazioni). Tuttavia, tale disposizione, sia perché si richiama a normative non più vigenti, sia perché alcuni obblighi non sono mai entrati a regime, non ha pienamente prodotto i suoi effetti, ovvero quelli di sanzionare le imprese non osservanti la suddetta normativa.

Ad oggi, le sanzioni in cui possono incorrere le imprese di trasporto merci su strada riguardano:

  1. la sospensione o revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CE) n. 1071/2009;
  2. quelle amministrative pecuniarie, previste dall’art. 19 del decreto legislativo 395/2000;
  3. quelle relative alle residue fattispecie, previste dall’art. 21 della Legge 298/1974.

2.2. Sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio alla professione

La sanzione della sospensione/revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione viene applicata al venir meno di uno dei requisiti previsti dall’art. 3, del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (onorabilità, idoneità professionale, capacità finanziaria e stabilimento). L’avvio della procedura deve avvenire nei termini massimi previsti dal paragrafo 1 del suddetto art. 13.

Nel caso di perdita dell’onorabilità dell’impresa, del gestore o di altri soggetti, rileva il disposto normativo dell’art. 6, comma 1, lett. da a) a c), che prevede il ricorso ad uno specifico procedimento, come quello delineato dall’art. 6, par. 2, lett. a) del Regolamento comunitario. Il procedimento si avvia quando vengono inflitte all’impresa, al gestore dei trasporti o ad altri soggetti una condanna, una sanzione o altra misura, attualmente ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 395/2000, ovvero quando si abbia conoscenza di una condanna o sanzioni per le infrazioni più gravi previste nell’Allegato IV della disposizione europea. Dal 2017 si dovrà tenere conto anche delle sanzioni gravi classificate dal Regolamento (UE) n. 2016/403.

Ad oggi, le infrazioni di cui all’Allegato IV rilevate in Italia trovano riscontro come fattispecie di violazione prevista dalle disposizioni nazionali sanzionatorie vigenti.

Nelle more di un riordino della normativa nazionale che risponda agli aspetti sanzionatori della normativa UE, la nota sottolinea che:

– i procedimenti per la perdita di onorabilità e per la sospensione/revoca dell’autorizzazione d’impresa sono avviate secondo le modalità previste dalla Legge 7.08.1990, n. 241;

– l’avvio dei procedimenti rientra nelle competenze degli uffici che provvedono al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e che gestiscono il REN;

– qualora il procedimento si concluda con l’accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o con dichiarazione di idoneità del gestore, l’ufficio procede, con provvedimento motivato, a sospendere l’autorizzazione, assegnando all’impresa un termine (entro il periodo temporale previsto dal Regolamento suddetto) per regolarizzarsi;

– in caso di inadempienza dell’impresa, l’ufficio avvierà un ulteriore procedimento per la revoca dell’autorizzazione.

Nel caso di sospensione/revoca dell’autorizzazione, l’impresa può proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Alla revoca dell’autorizzazione consegue la cancellazione dall’Albo.

2.3 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

I funzionari, che rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, sono tenuti, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 395/2000, ad effettuare controlli in merito agli obblighi di comunicazione e, qualora ne ricorrano le condizioni, notificano all’impresa interessata, entro 90 giorni dall’accertamento, il provvedimento con cui si contesta la violazione. A sua volta, l’impresa che ha ricevuto la notificazione dell’atto di contestazione può, entro 30 giorni, richiedere audizione o presentare scritti difensivi alla Direzione Generale Territoriale (DGT), nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l’impresa.

La DGT, dopo aver esaminato gli eventuali scritti difensivi o verificato elementi emersi nell’audizione, se ritiene immotivata la contestazione, ovvero non sussistano elementi per applicare la sanzione, emette un’ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia all’Ufficio che ha inflitto la sanzione e né è data comunicazione ai soggetti interessati.

L’impresa può, altresì, entro 60 giorni dalla notificazione della contestazione, provvedere al pagamento in misura ridotta (con modello F23) e fornirne copia all’Ufficio che ha contestato la violazione. In tal caso, il procedimento sanzionatorio si estingue.

Qualora, invece, l’impresa non provveda, l’ufficio che ha irrogato la sanzione, accertato il mancato pagamento, trasmette il rapporto alla DGT competente, allegando il provvedimento di contestazione dell’infrazione e la prova dell’avvenuta notificazione dello stesso.

La DGT competente, se ritiene fondato l’accertamento, anche in presenza di scritti difensivi, stabilisce, con ordinanza motivata, l’entità della sanzione pecuniaria (tra il limite minimo e il limite massimo previsto dalla legge), e ingiunge all’impresa responsabile dell’infrazione di effettuare il pagamento. L’azienda, può provvedere entro 30 giorni dalla notificazione al pagamento della sanzione ed estinguere il procedimento sanzionatorio, oppure può non effettuare il pagamento né presentare opposizione al giudice di pace del luogo in cui è accertata la violazione; in questo caso, l’ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo e la DGT che ha emesso tale atto provvede a riscuotere le somme dovute sulla base delle norme per l’esazione delle imposte dirette.

3. Ambito delle competenze a decidere su eventuali ricorsi in relazione alla tipologia di provvedimento adottato dagli uffici

Il Comitato Centrale dell’Albo degli autotrasportatori è l’organo deputato a decidere sui ricorsi proposti dagli interessati avversi i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo e provvedimenti disciplinari adottati dagli Uffici delle Motorizzazioni.

Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Le decisioni del Comitato Centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all’ufficio della motorizzazione competente.

Il ricorso può essere presentato al Comitato Centrale in presenza di un provvedimento

  1. di diniego di iscrizione all’Albo;
  2. di sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo;
  3. di applicazione di sanzioni disciplinari.

Considerando l’iscrizione all’Albo un sub-procedimento volto ad accertare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria in capo alle imprese è, pertanto, di competenza dell’Albo decidere su ricorsi avversi alle tematiche suddette.

Nel caso in cui, invece, un’impresa è già iscritta all’Albo, ma abbia avviato il procedimento per iscriversi al REN, ovvero presentato domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione: ogni provvedimento conseguente a tale domanda, ovvero relativo alla dimostrazione o al venir meno di uno qualunque dei quattro requisiti o che incida sull’autorizzazione già rilasciata, è di competenza della DGT .

Rientrano, pertanto, nelle competenze della DGT le decisioni in via gerarchica sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di:

– rigetto della domanda di rilascio dell’autorizzazione;

– sospensione e revoca dell’autorizzazione per l’esercizio della professione;

– dichiarazione dell’idoneità del gestore;

– dichiarazione di perdita dell’onorabilità degli altri soggetti.

In alternativa ai ricorsi al Comitato Centrale dell’Albo o alla DGT, le imprese possono proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica, comunicazione, conoscenza dell’atto impugnato.

Allegati

Nota+MIT+15.4.2016




CODICE DELLA STRADA: Circolazione senza copertura assicurativa e confisca del veicolo

Il Ministero dell’Interno, con nota del 5 maggio scorso, ha fornito un’interpretazione dell’art. 193, comma 2, del Codice della Strada (CDS), in materia di obbligo di responsabilità civile, ovvero di copertura assicurativa del veicolo.

Nello specifico, la nota si sofferma sull’applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo nei casi ((in presenza del pagamento in misura ridotta (art. 202 CDS) o in forma scontata del 30% effettuato entro 5 giorni dalla contestazione)) non venga corrisposto il premio di assicurazione valido per almeno 6 mesi, o lo stesso venga pagato oltre il termine di 60 giorni.

Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo. Per superare questa problematica, il Ministero dell’Interno chiarisce che, in tali casi, è da applicare il meccanismo procedimentale di cui all’art. 21 della L. n. 689/1981. Pertanto, ferma restando l’efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l’autorità amministrativa dovrà emettere un’ordinanza-ingiunzione per fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio assicurativo, scaduto il quale il veicolo è posto sotto sequestro.

L’ordinanza-ingiunzione, pertanto, integra il presupposto procedimentale necessario per disporre della confisca del veicolo anche nel caso in cui, pur in presenza di un pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno 6 mesi. Analoghe considerazioni per l’ipotesi in cui ci sia il pagamento in forma scontata del 30% entro 5 giorni.

Allegati

Nota+Ministero+Interno+5+maggio+2016