CREDITO – Fondo di Garanzia per le PMI: accesso semplificato PMI Innovative
Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto MISE – di concerto con il MEF – del 23 marzo 2016 che, in attuazione dell’articolo 4, comma 9 del Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, disciplina l’accesso semplificato delle PMI innovative al Fondo di Garanzia per le PMI.
Ricordiamo che le PMI innovative sono definite dall’articolo 4, comma 1, del sopra richiamato DL 3/2015 e iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. Sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, residenti in Italia o in altro Paese membro dell’UE purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia, che non eccedono i limiti dimensionali relativi a organico e fatturato/bilancio tracciati dalla normativa europea sulle PMI, e che soddisfano determinati parametri riguardanti l’innovazione tecnologica, quali:
- attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione,
- titoli di studio ed esperienze professionali dei soci e del personale
- relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca
- diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale
Alle PMI innovative è attribuita gran parte delle agevolazioni finora riservate alle startup innovative ai sensi del DL 179/2012 (“Decreto Crescita 2.0”), convertito con Legge 221/2012: regole flessibili per la gestione societaria; possibilità di ricorrere a piani di incentivazione in equity soggetti a una disciplina fiscale di favore per la remunerazione di dipendenti e consulenti; possibilità di effettuare campagne di equity crowdfunding per la raccolta di capitali; facilitazioni nell’accesso al credito bancario; incentivi fiscali all’investimento.
In virtù del citato decreto del MISE, le PMI innovative che rientrino nelle fasce 1 e 2 del modello di scoring del Fondo di garanzia possono accedere automaticamente al Fondo, senza ulteriore valutazione da parte del Consiglio di Gestione del Fondo, secondo i criteri previsti per la procedura “semplificata” di cui alla parte VI, lettera C delle disposizioni operative del Fondo (di norma riferita alle sole operazioni che rientrino nella fascia 1).
In proposito, ricordiamo che la procedura semplificata consente ai soggetti richiedenti (banche, confidi, o altri fondi di garanzia) di certificare essi stessi il merito del credito delle imprese a condizione che:
- le operazioni finanziarie non siano assistite da garanzie reali, bancarie o assicurative;
- l’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell’impresa dell’ultimo bilancio (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi);
- l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio rispetto a quello precedente non presenti una diminuzione pari o superiore al 40%;
- l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio una perdita superiore al 5% del fatturato;
- l’impresa presenti nell’ultimo bilancio un valore dell’indice “Mezzi propri/Totale del passivo” non inferiore al 5%, nel caso di imprese in contabilità ordinaria.
Inoltre a tali richieste è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione del Fondo.