Con riferimento alla prossima autoliquidazione dei premi Inail, la cui scadenza è fissata per il 16 maggio 2019, come già comunicatoVi con nostra informativa dello scorso 9 aprile, l’Istituto ha emanato una nota di Istruzioni operative, in allegato, nella quale evidenzia le principali novità derivanti dall’aggiornamento delle tariffe disposta con il Decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
Sul tema della revisione delle tariffe torneremo in occasione della emananda circolare di illustrazione che l’Inail sta predisponendo.
Sul tema della autoliquidazione, nel rinviare alla lettura del documento, segnaliamo le principali novità.
Innanzitutto il tema delle scadenze. L’Inail ricorda nel punto A gli adempimenti da svolgere entro il 16 maggio, che vengono coordinati con le iniziative per l’adeguamento alle nuove regole tariffarie. Lo schema sotto indicato (riportato nel punto F delle Istruzioni operative) evidenzia adempimenti e termini entro i quali sarà possibile disporre di tutti gli elementi per il corretto calcolo dell’autoliquidazione.
Al punto C delle Istruzioni operative viene descritto l’aggiornamento delle basi di calcolo, di cui viene allegato un fac simile (all. 4), nel quale sono indicate anche le relative istruzioni per la lettura. A questo proposito, si sottolinea il venir meno delle posizioni ponderate che, con operazione centralizzata, sono state eliminate e sostituite con le specifiche voci relative a ciascun rischio e con il relativo tasso medio nazionale ed oscillato. Occorrerà quindi prestare attenzione a tale aspetto ed alla corretta attribuzione all’azienda tanto delle nuove voci quanto dei relativi tassi. Evidenziamo che la cessazione della posizione ponderata è stata comunicata alle aziende tramite PEC entro la data del 9 aprile 2019.
L’Istituto, nel punto D, evidenzia la disciplina delle ipotesi di riduzione dei premi. Il nostro Sistema centrale sottolinea, a questo proposito, che, a decorrere dalla rata di premio per il 2019, sono stati eliminati sia il premio supplementare silicosi e che era già stata sospesa (per il triennio 2018-2020) l’addizionale per il fondo vittime dell’amianto. Le istruzioni operative confermano la eliminazione (per la rata 2019) della riduzione del premio disposta con la legge finanziaria per il 2014. Da evidenziare, ancora, la nuova disciplina (punto D, n. 2) conseguente alla eliminazione della riduzione per il settore edile, a valere sulla rata di anticipazione per il 2019.
La modifica delle scadenze comporta conseguenze anche sulla rateizzazione del premio. Al punto E, l’Istituto ricorda che, per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019, le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi, mentre le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate di interessi.
In considerazione della sovrapposizione (sostanziale e temporale) tra la revisione delle tariffe e l’autoliquidazione, occorre prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate nel punto G delle istruzioni operative, nel quale l’Istituto formula indirizzi alle sedi per la soluzione di questioni interpretative ed applicative proposte dalle imprese.
In particolare, l’Istituto sottolinea che, in presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente.
Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno “rielaborare” le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le PAT o per singola PAN, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (PAT) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (PAN).
Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze, dovute alle operazioni centralizzate poste in essere per la gestione delle nuove tariffe, intervengano successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”.
In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle “Basi di calcolo” già comunicate.
Allegato
INAIL-Nuove_istruzioni_3apr-pdf