Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: Decreto Direttoriale ANPAL per il periodo 1° gennaio – 30 aprile 2019
Facendo seguito alla nostra precedente informativa del 4 luglio u.s., informiamo che l’Anpal, con la pubblicazione del Decreto Direttoriale 311/2019 riportato in allegato, ha recepito l’estensione della copertura finanziaria dell’incentivo in oggetto ai primi quattro mesi del 2019 avvenuta con l’art. 39-ter del DL 34/2019 (c.d. Decreto Crescita).
Come noto infatti, il decreto direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, in attuazione dell’art. 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), aveva istituito per l’anno 2019 l’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud, prevedendo l’agevolazione esclusivamente per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019.
Successivamente, con l’art. 39 ter della legge n.58 del 28 giugno 2019, di conversione del c.d. DL Crescita, era stato previsto lo stanziamento di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare <<Sistemi di politiche attive per l’occupazione>> 2014-2020, da destinare alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 247, della c.d. Legge di Bilancio 2019.
Ne consegue pertanto che ad oggi l’agevolazione è prevista per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, a fronte del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
A tal proposito, si ricorda che l’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:
- Età compresa tra i 16 e 34 anni;
- 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Tali soggetti non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo può essere riconosciuto per:
– le assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time, anche a scopo di somministrazione;
– i rapporti di apprendistato professionalizzante;
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (in tal caso non è richiesto né il possesso del requisito di disoccupazione, né l’assenza di un rapporto di lavoro con il medesimo datore negli ultimi 6 mesi).
L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La piena operatività della misura è demandata all’Inps che fornirà mediante propria circolare i chiarimenti sulle modalità operative di fruizione.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
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