Con la circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017 (allegata) l’istituto fornisce prime istruzioni operative sugli obblighi assicurativi dei lavoratori in smart work (secondo le previsioni della legge n. 81/2017).
L’istituto, in particolare, dopo aver confermato l’applicazione alla nuova disciplina sostanziale dei meccanismi assicurativi tradizionali (con riferimento all’obbligo assicurativo ed alla classificazione tariffaria, alla individuazione della retribuzione imponibile), svolge alcune considerazioni in merito alla tutela assicurativa.
Da questo punto di vista, l’Inail precisa che:
· l’art. 23 circoscrive la ricorrenza dell’infortunio sul lavoro all’esistenza di una diretta connessione dell’evento con la prestazione lavorativa;
· l’infortunio in itinere viene riconosciuto solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza;
· i lavoratori “agili” devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali);
· gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa;
· il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
A questo proposito, l’Istituto precisa che “in tale quadro, l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche. La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81 comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia, comunque, in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali”.
L’Istituto, quindi, non sussistendo le basi giuridiche per affermare un obbligo di indicazione nell’accordo né di comunicazione da parte del datore di lavoro, ricorda che l’individuazione dei rischi lavorativi e dei riferimenti spazio-temporali può essere utile ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.
E’ evidente che si tratta di un invito che, coerente con una migliore definizione delle eventuali procedure di riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, non trova alcun riferimento nella legge, che rimane volutamente silente con riferimento sia al tempo sia al luogo della prestazioni, proprio perché, prescindendo dalla individuazione/indicazione della postazione di lavoro e delimitando solamente la collocazione temporale della prestazione con riferimento alla durata massima dell’orario di lavoro, il legislatore ha inteso valorizzare il (tendenziale) venir meno dei due elementi che caratterizzano la prestazione di lavoro subordinato: luogo e tempo della prestazione.
Riteniamo, quindi, che – sia pur prendendo atto della finalità che l’Istituto si pone – l’indicazione dei riferimenti spazio-temporali non appare imposta né suggerita dal testo di legge, restando, per il datore di lavoro, del tutto indifferente il luogo della prestazione così come il tempo, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.
L’accordo dovrà essere comunicato mediante una procedura telematica che le imprese troveranno nel sito internet del Ministero del lavoro a decorrere dal 15 novembre 2017.
Allegato
circolare+n+48+del+2+novembre+2017