venerdì 20 settembre ore 9.30 “Doppia Coppia Ricerca e innovazione + genere e generazione. I talenti complementari che fanno crescere l’azienda”

Si pubblica il programma del workshop  “Doppia Coppia Ricerca e innovazione + genere e generazione. I talenti complementari che fanno crescere l’azienda”  che si terrà venerdì 20 settembre, a partire dalle 9.30, in Confindustria Salerno.

L’iniziativa, voluta dal nostro Comitato Femminile, in collaborazione con il Politecnico di Milano, si inserisce nel solco del progetto Horizon 2020: “R&I Peers: Pilot Experiences For Improving Gender Equality In Research Organisations (Esperienze pilota per migliorare l’uguaglianza di genere nelle organizzazioni di ricerca), di cui l’Università di Salerno è capofila con il supporto dell’Osservatorio per gli studi di Genere e le Pari Opportunità (OGEPO) e che vede Confindustria Salerno tra i partner proprio grazie all’attiva collaborazione del nostro Comitato.

Tra gli altri interventi, sono previste le testimonianze sul tema oggetto del confronto di Gerardo e Susy Gambardella della Bioplast; di Antonello e Valentina Sada della Sada Packaging e di Fausta Colosimo e Antonia Trucillo della Caffè Trucillo su quanto generi diversi ma complementari e alleanze generazionali possano rivelarsi variabili decisive nel determinare il successo e la crescita aziendali.

Per esigenze organizzative, vi invitiamo ad confermare l’adesione inviando una mail a:  [email protected]

Allegato

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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) – manifestazione d’interesse

La legge di Bilancio 2019 ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ridenominandoli “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono parte integrante del curriculum di uno studente, una modalità di apprendimento attraverso la quale sviluppare, in particolare, la dimensione della “autonomia e responsabilità” che, insieme con le “conoscenze” e le “abilità”, connota le competenze previste da qualsiasi profilo in uscita dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Confindustria Salerno, ANPAL Servizi ed Università degli studi di Salerno hanno siglato un protocollo di intesa per sostenere l’operatività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO) sul territorio della provincia di Salerno, favorendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti.

La collaborazione ha l’obiettivo di qualificare i PTCO; realizzare esperienze di orientamento rivolte agli studenti; sperimentare sul territorio di modelli innovativi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento coerenti con le strategie di sviluppo locale.

ANPAL Servizi coinvolgerà i referenti dei PTCO delle scuole superiori aderenti al programma ANPAL della provincia di Salerno per definire specifici accordi per l’avvio dei percorsi.

In particolare, l’ANPAL Servizi attraverso i propri tutor collaborerà alla progettazione ed all’implementazione dei percorsi, facilitando i rapporti tra scuole, imprese ed università.

L’Università degli studi di Salerno ha individuato circa 20 attività laboratoriali su diversi temi che saranno oggetto di co-progettazione con le Scuole e le aziende.

L’attività dei Dipartimenti sarà regolamentata da successive convenzioni con istituti scolastici ed imprese.

Invitiamo, pertanto, le aziende interessate ad avviare un PTCO ospitando gli studenti coinvolti a compilare la scheda allegata al fine di avviare la co-progettazione dei percorsi coerenti con i settori merceologici.

Allegato

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Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva – circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n.9/2019  

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 9 del 10 settembre 2019, riportata in allegato,  fornisce ulteriori precisazioni in merito ai benefici normativi e contributivi conseguenti al rispetto della contrattazione collettiva da parte del datore di lavoro (art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006).

Come noto, i benefici di cui sopra richiedono “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’Ispettorato chiarisce che l’utilizzo del termine “rispetto” è da intendersi nel senso che, ai soli fini previsti dalla disposizione (vale a dire la fruizione di “benefici normativi e contributivi”), rileva il riscontro della osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, normativi e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tale interpretazione riguarda esclusivamente l’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 e non si presta ad una applicazione estensiva che porti a riconoscere anche ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.

A tal proposito, l’Ispettorato riporta una serie di norme che regolamentano la possibilità per le OO.SS. comparativamente più rappresentative di:

− disciplinare aspetti legati alle tipologie contrattuali – art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;

− integrare o derogare alla disciplina del D.Lgs. n. 66/2003 in materia di tempi di lavoro;

− sottoscrivere i c.d. “contratti di prossimità” di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011;

− costituire enti bilaterali – accezione nella quale rientrano anche le Casse edili – che possano svolgere le funzioni assegnate dall’art. 2, comma 1 lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003.

Con riferimento poi alle aziende del settore edile, si ribadisce che la mancata iscrizione alla Cassa edili e l’eventuale mancato versamenti della relativa contribuzione comporterà una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Infine, la circolare rammenta che il “rispetto” dei contratti collettivi attiene non soltanto alla parte economica ma anche alla parte c.d. normativa del contratto, ossia a quelle clausole destinate a regolare i rapporti individuali e che possono, a titolo meramente esemplificativo, riguardare la durata del periodo di prova, l’orario di lavoro, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, il preavviso ecc.

Allegato

INLcirc9-2019-benefici-normativi-e-contributivi




Incremento del contributo addizionale NASpI nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato – circolare INPS n.121/2019

L’INPS ha emanato la circolare n. 121/2019, riportata in allegato, con la quale detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.

Come noto infatti, la citata norma, nella versione recata dalla relativa legge di conversione n.96/2018, modificando l’art. 2, comma 28 della legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero) ha previsto che “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.

L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018.

L’Istituto specifica che, come emerso da interlocuzioni intercorse con il Ministero del Lavoro, “qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di un rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”

Per quanto attiene al calcolo del contributo addizionale, l’Istituto chiarisce, anche attraverso un esempio, che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

contratto originario: 1,40%;
1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
2° rinnovo 2,40% (1,90 + 0,50%);
3° rinnovo 2,90% (2,40% + 0,50%).

Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del c.d. Decreto dignità. Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale è determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.

Sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale le seguenti fattispecie:

lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al DPR 1525/1963;
apprendisti;
lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Con specifico riferimento al lavoro stagionale, l’Istituto ricorda che – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal DPR n.1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.

L’art. 2, comma 30, della legge n.92/2012, disciplina poi la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova.
Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, DL 87/2018.

Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Infine, la circolare fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno seguire per effettuare il versamento del contributo addizionale tramite UniEmens.

Allegato

Circolare121-2019




ZES Campania: avvio fruizione credito d’imposta investimenti – Nuovo modello di comunicazione disponibile dal 25 settembre 2019

Con provvedimento direttoriale del 9 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per:

–        la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, di cui all’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. “Credito d’imposta ZES”).

–        la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia del 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (c.d. “Credito d’imposta sisma”);

Sia la comunicazione per il “Credito d’imposta sisma” e per il “Credito d’imposta ZES” sono presentate all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello per la fruizione del “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”, che costituisce per entrambe le misure la normativa di riferimento: per tale motivo, si è reso necessario un aggiornamento del relativo modello di comunicazione:

Per tutti e tre gli strumenti (incluso, dunque, il Credito d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno), il provvedimento precisa che la versione aggiornata del modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 25 settembre 2019.

Come già il Credito Sud, il “Credito d’imposta sisma” e il “Credito d’imposta Zes” sono utilizzabili in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Infine, con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

Per completezza, ricordiamo che il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale per le strutture produttive localizzate nei 138 comuni colpiti delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo” del 24 agosto 2016, è stato introdotto dall’art. 18 quarter del DL n. 8/2017. Tale credito di imposta, che è pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese non è altro che un’estensione dell’analoga misura prevista per il Mezzogiorno e introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 come modificata dal DL 243/2016.

Inoltre, l’articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha previsto alcuni incentivi a favore delle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, il comma 2 dell’articolo amplia, ha previsto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo agevolato e ha elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo agevolabile per ciascun progetto di investimento.

Allegati

Provvedimento+670294+del+9+agosto+2019




ZES Campania: pubblicato Avviso ASI Salerno esplorativo non vincolante per l’individuazione di lotti ed immobili disponibili negli agglomerati industriali ASI Salerno, Battipaglia e Fisciano/Mercato San Severino – scadenza 8 novembre 2019

Informiamo che, con l’obiettivo di consentire ai competenti Uffici Regionali l’adeguata promozione di offerte localizzative nell’ambito della ZES Campania, il Consorzio ASI di Salerno ha pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse da parte dei proprietari dei lotti disponibili negli agglomerati ASI della provincia di Salerno ricadenti nella ZES Campania: ASI Salerno, ASI Fisciano/Mercato San Severino e ASI Battipaglia.

La mappatura permetterà di creare un database delle aree e degli edifici disponibili a destinazione industriale, per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali, aventi le seguenti caratteristiche:

  • destinazione d’uso industriale;
  • proprietà privata;
  • localizzazione nel territorio di cui all’area ZES sopra indicata;
  • disponibilità giuridica del proprietario e/o configurazione giuridica idonea per alienazione o eventuale costituzione di diritto reale;
  • avvenuta urbanizzazione delle aree eventualmente non edificate.

 

Le domande, da predisporre utilizzando l’Allegato A, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 8 novembre, da persone fisiche e/o persone giuridiche private proprietarie dell’area/edificio o in possesso di procura generale o speciale a compiere atti di alienazione o affitto del bene.

 

Nel caso in cui l’area/edificio sia di proprietà di più soggetti, la domanda di partecipazione deve essere presentata necessariamente da un unico soggetto, in possesso della procura generale o speciale a compiere atti di alienazione o affitto del bene.

 Allegato

Avviso ASI e ALL.TI




SAVE THE DATE venerdì 20 settembre 2019 – DOPPIA COPPIA: RICERCA E INNOVAZIONE + GENERE E GENERAZIONE

Venerdì 20 settembre, alle ore 9.30, presso Confindustria Salerno, si terrà il workshop “DOPPIA COPPIA: RICERCA E INNOVAZIONE + GENERE E GENERAZIONE I talenti complementari che fanno crescere l’azienda” L’incontro si inserisce nel solco del

progetto Horizon 2020: “R&I Peers: Pilot Experiences For Improving Gender Equality In Research Organisations (Esperienze pilota per migliorare l’uguaglianza di genere nelle organizzazioni di ricerca), di cui l’Università di Salerno è capofila con il supporto dell’Osservatorio per gli studi di Genere e le Pari Opportunità (OGEPO) e il Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno è partner del progetto. Obiettivo dei lavori è approfondire i casi aziendali di successo in cui la coppia e/o le diverse generazioni fanno crescere l’attività e l’equilibrio di genere diventa un fattore di successo nelle imprese. Il programma sarà disponibile a breve




TAVOLA ROTONDA – SOFTWARE INDUSTRIALE 4.0, 8 ottobre 2019 – Napoli

Si svolgerà martedì 8 ottobre presso l’Apple Developer Academy di Napoli la tavola rotonda “Software Industriale 4.0: il motore della crescita” promossa dal Gruppo Software Industriale di ANIE Automazione e organizzata da Messe Frankfurt Italia, con il patrocinio di Confindustria Salerno.

Dopo la prima edizione di Forum Software Industriale, a inizio anno a Milano, l’incontro intende promuovere una nuova opportunità di confronto, questa volta nel Mezzogiorno, per discutere i benefici derivanti dalle infrastrutture IT in un bacino importante, caratterizzato da una presenza capillare di imprese manifatturiere.

Tappa di avvicinamento al Forum, in programma a febbraio 2020, il convegno tratterà quattro tematiche principali: smart manufacturing, virtual manufacturing e smart product, sicurezza informatica.

Interverranno alcune aziende del territorio e i fornitori di tecnologia specializzati in software industriale, riconosciuto come fattore abilitante nel processo di digitalizzazione delle imprese, in un contesto favorito dagli incentivi del piano Impresa 4.0.

In allegato il programma dei lavori, di seguito il link con i dettagli dell’evento e form di registrazione: https://forumsoftwareindustriale.it/software-industriale-da-appuntamento-a-napoli/

Allegati

Save the date 8 OTTOBRE – conf salerno

PROGRAMMA SOFTWARE TR NAPOLI

 




CCNL Dirigenti delle aziende dell’industria alberghiera – Sottoscritto l’Accordo di proroga della vigenza

L’Associazione Italiana Confindustria Alberghi ha sottoscritto il 5 settembre u.s. con MANAGERITALIA un accordo per la proroga al 31 dicembre 2019 della vigenza del CCNL per i dirigenti delle aziende dell’industria alberghiera, scaduto il 31 dicembre 2018.

L’Accordo è stato raggiunto al fine di consentire la definizione di un quadro di riferimento legislativo e contrattuale di maggiore stabilità, finalizzato a meglio affrontare la situazione di incertezza nel settore nel suo complesso, e, allo stesso tempo, di garantire la vigenza delle agibilità e delle tutele previste dal CCNL in favore di imprese e Dirigenti.

Con l’occasione le Parti hanno anche riconfermato la volontà condivisa di continuare il percorso contrattuale intrapreso in materia di welfare e bilateralità, come leva strategica competitiva. È stato per questo concordato che per tutto l’arco della proroga le due Parti si impegneranno comunque a mantenere un confronto aperto per approfondire le questioni legate alla sostenibilità del welfare e della bilateralità contrattuale.

Sulle altre materie l’Accordo si rinvia alle disposizioni del contratto collettivo vigente e alle successive integrazioni, che si intendono integralmente confermate fino alla nuova data di scadenza, come detto, il 31 dicembre p.v.

 

 




Quota 100 e cumulo redditi da lavoro: circolare Inps n.117/2019 – agenti di commercio

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 117/2019, riportata in allegato, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla cd. “pensione quota 100” con riferimento al regime della cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro.

Nel rinviare alla circolare per gli ulteriori profili esaminati dall’Istituto, è opportuno evidenziare alcuni passaggi che affrontano, in particolare, il tema degli agenti e rappresentanti di commercio.

In questi rapporti, infatti, molto spesso il momento dello svolgimento della prestazione (momento della promozione/conclusione di contratti) non coincide con il momento della liquidazione delle relative provvigioni.

Di conseguenza, i rapporti di agenzia rischiavano di essere particolarmente penalizzati dal principio di in cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro (cfr. art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019).

Anche a seguito del confronto tra Confindustria e l’Istituto, la circolare offre due soluzioni: al paragrafo 3 si fa espresso riferimento agli agenti di commercio e si prevede che l’agente possa richiedere la quota 100 con liquidazione differita (quindi, ad esempio, dopo che gli sono state liquidate le provvigioni).

Ancor più significativo e risolutivo è però il chiarimento della circolare secondo cui l’incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi per attività di lavoro non riguarda i redditi derivanti da attività lavorative svolte prima della decorrenza della pensione. A tal proposito, segnaliamo, per la sua chiarezza, l’esempio n. 1) contenuto nel paragrafo 1.4.

Allegati

Circolare numero 117 del 09-08-2019