
L’INPS ha emanato la circolare n. 121/2019, riportata in allegato, con la quale detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 87/2018.
Come noto infatti, la citata norma, nella versione recata dalla relativa legge di conversione n.96/2018, modificando l’art. 2, comma 28 della legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero) ha previsto che “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico”.
L’aumento del contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro interessati con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a far tempo dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 87/2018.
L’Istituto specifica che, come emerso da interlocuzioni intercorse con il Ministero del Lavoro, “qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine si configuri un rinnovo e non una proroga anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità. In tale ipotesi trattandosi di un rinnovo l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. Trattandosi di proroga l’incremento del contributo addizionale non è dovuto.”
Per quanto attiene al calcolo del contributo addizionale, l’Istituto chiarisce, anche attraverso un esempio, che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.
Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
contratto originario: 1,40%;
1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
2° rinnovo 2,40% (1,90 + 0,50%);
3° rinnovo 2,90% (2,40% + 0,50%).
Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del c.d. Decreto dignità. Pertanto, ai fini di cui sopra, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Per gli eventuali successivi rinnovi contrattuali la misura del contributo addizionale è determinata secondo i criteri di calcolo sopra esposti.
Sono escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale le seguenti fattispecie:
lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al DPR 1525/1963;
apprendisti;
lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Con specifico riferimento al lavoro stagionale, l’Istituto ricorda che – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal DPR n.1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.
L’art. 2, comma 30, della legge n.92/2012, disciplina poi la restituzione del predetto contributo addizionale nelle seguenti fattispecie:
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tal caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova.
Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale di cui all’articolo 3, comma 2, DL 87/2018.
Nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
Infine, la circolare fornisce le istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno seguire per effettuare il versamento del contributo addizionale tramite UniEmens.
Allegato
Circolare121-2019