Con la circolare n. 8 del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni in merito alla fattura elettronica che, a partire dal 1° luglio 2018, dovrà essere obbligatoriamente emessa per la cessione di carburanti per motori e per le prestazioni rese da subappaltatori e da subcommittenti nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto.
Con riguardo alla prima tipologia di operazioni, l’Agenzia ha specificato che, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018, la fattura elettronica dovrà essere emessa esclusivamente per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori a uso autotrazione, settore nel quale si registrano frequenti e rilevanti fenomeni di frodi IVA. Le cessioni relative alle altre tipologie di carburante, secondo il documento di prassi, potranno, invece, essere documentate fino al 31 dicembre 2018, alternativamente, tramite:
– le modalità previste dal d.p.r. n. 444 del 1997, in materia di “schede carburanti”;
– l’emissione, in via facoltativa, di fatture elettroniche.
Con riferimento al contenuto della fattura, che deve essere quello stabilito dagli artt. 21 e 21-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, l’Agenzia evidenzia che, a differenza di quanto previsto per la compilazione della “scheda carburante”, tra gli elementi obbligatori non sono compresi gli estremi identificativi del veicolo (targa, modello, casa costruttrice). Tuttavia, sarà possibile inserire tali informazioni nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica, così da individuare il veicolo anche per la deduzione delle relative spese ai fini delle imposte dirette. Viene anche chiarito che la fattura elettronica dovrà essere emessa anche qualora nello stesso documento siano indicate più operazioni, di cui solo alcune soggette all’obbligo della fatturazione elettronica.
Nonostante l’introduzione del nuovo obbligo, potrà continuare ad essere adottato il sistema della fattura differita se è emesso un documento di trasporto, analogico o digitale, idoneo a identificare la data dell’operazione, le parte coinvolte, nonché la natura, quantità e qualità del prodotto ceduto.
Come è noto, la legge di stabilità del 2018 ha subordinato la detraibilità dell’IVA sull’acquisto di carburanti e la deducibilità dei relativi costi all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili: tali strumenti sono stati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, n. 73203.
Al riguardo la circolare, nel chiarire alcune questioni attinenti la detraibilità e la deducibilità degli acquisti di carburante, ha precisato, per quanto concerne i contratti c.d. di netting, che la fattura deve essere emessa in formato elettronico quando è la stessa compagnia petrolifera ad emettere le carte e/o i buoni carburante e a fornire il carburante al cessionario; mentre l’operazione è fuori campo IVA, se le carte e/o i buoni carburante emessi dalla compagnia petrolifera costituiscono semplici documenti di legittimazione con i quali il cessionario può rifornirsi presso impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori oppure può acquistare beni o servizi diversi dal carburante.
In materia di appalti pubblici la circolare chiarisce che l’obbligo di emettere fattura elettronica troverà applicazione esclusivamente nei rapporti:
– tra il soggetto titolare del contratto di appalto e la pubblica amministrazione;
– tra il soggetto titolare del contratto e i soggetti di cui egli direttamente si avvale per la realizzazione dell’opera.
Infine, come anticipato dalla nostra news del 26 aprile 2018, l’Agenzia conferma l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti passivi che si avvalgono del regime di vantaggio, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 2011, e per quelli che usufruiscono del regime forfettario, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190 del 2014; regimi entrambi destinati agli operatori economici di ridotte dimensioni, che prevedono, fra l’altro, rilevanti esoneri e semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili.
Allegati
Circolare_N_8_30042018