
Nella serata del 30 settembre u.s., a Roma, CONFINDUSTRIA CERAMICA – Raggruppamento Laterizi ed ASSOBETON e le organizzazioni sindacali di settore FENEAL, FILCA e FILLEA, hanno concluso la trattativa per il rinnovo del CCNL per i laterizi e manufatti in cemento, scaduto il 31 marzo 2019.
Il CCNL interessa circa 20mila addetti.
Il confronto era iniziato il 10 gennaio scorso e per la durata della trattativa non sono state effettuate giornate di sciopero.
La richiesta dei sindacati era di un aumento salariale medio di 122,90 euro lordi mensili al livello medio C -parametro 136), fino alla scadenza del 31 marzo 2022.
La soluzione pattuita dalle Parti nell’intesa comporta invece, a regime, un incremento medio di 75 euro lordi mensili, distribuiti in tre quote.
Come sottolineato da Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi con propria circolare, il presente Accordo ha introdotto significative innovazioni nelle relazioni industriali e contrattuali in coerenza con la situazione di sofferenza del settore laterizi e manufatti cementizi e delle aziende di riferimento del comparto (per garantire e salvaguardare gli obiettivi di competitività delle imprese, di valorizzazione del lavoro industriale e di miglioramento dell’occupazione e delle condizioni di lavoro).
Principali punti dell’intesa: per prima cosa viene istituito un Gruppo di lavoro sulla bilateralità che dovrà presentare alle Parti medesime, entro la vigenza del contratto, un progetto riguardante la costituzione di un Organismo bilaterale nel settore dell’industria del cemento e dei materiali da costruzione, denominato
Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione (CBMC) che una volta istituito assorbirà anche le funzioni a suo tempo affidate all’Osservatorio dei Settori Laterizi e Manufatti Cementizi già previsto nel CCNL.
Il Gruppo di lavoro fornirà un progetto contenente gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali, i compiti e l’individuazione delle materie di attribuzione (es.: il mercato del lavoro, la formazione professionale e l’occupabilità nel settore anche nel contesto di impresa 4.0, la sicurezza sul lavoro, il sistema degli ammortizzatori sociali, il welfare integrativo ecc.).
In tema di crisi occupazionali, inoltre, le Parti si impegnano a richiedere l’attivazione presso i Ministeri competenti di tavoli permanenti di confronto e/o cabine di regia, eventualmente anche unitamente ad altri settori limitrofi, per discutere di tematiche di interessi aventi ricadute economiche ed occupazionali nei settori di riferimento.
Novità vengono poi previste riguardo i principali istituti contrattuali come il part time (ai lavoratori che rientrano al lavoro da un periodo di congedo per cause particolari e certificate è concesso un part time reversibile della durata massima di un anno con dei tetti a seconda della dimensione aziendale) e sul tempo determinato (vengono accorpati i limiti di tempo determinato e somministrazione fino ad un massimo del 20% dei tempi indeterminati in azienda ma con la possibilità di innalzare tale limite al
35% in caso in cui i dipendenti con contratto di somministrazione siano meno del 10% in azienda).
Inoltre in tema di tempo determinato ed in deroga al comma 2 dell’art. 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, la durata massima dei contratti a tempo determinato è stabilita dal CCNL in 36 mesi, a condizione che siano stati trasformati a tempo indeterminato il 50% dei lavoratori assunti a tempo determinato negli ultimi 36 mesi nell’unità produttiva interessata.
Sulla disciplina della proroga, il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato per 4 volte, entro comunque il termine massimo di 24 mesi. Può essere prolungato di altri 12 mesi se ci sono ancora proroghe disponibili entro il numero di 4, ma solo in sede di Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In tema di appalti, viene poi precisato che sono esclusi dagli appalti oltre ai consueti lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, anche le attività di trasformazione proprie dell’azienda stessa. Le Parti si impegnano poi a promuovere azioni volte a verifiche preventive sulla regolarità fiscale e contributiva delle aziende appaltatrici (le aziende appaltanti promuoveranno, inoltre, nei confronti delle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse).
E’ stata poi introdotta una importante richiesta da parte datoriale in tema di calcolo sui termini di comporto per la conservazione del posto riguardo la malattia.
Come è noto, infatti, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi. A titolo esemplificativo ai fini del conteggio del periodo di comporto espresso in mesi la conversione in giorni corrisponde a 425 giorni (14 mesi) di calendario su 912 (30 mesi).
Nell’articolo sulla previdenza complementare è stata inserita una parte relativa ai miglioramenti in azienda per assicurare il benessere lavorativo dei lavoratori ed è stata introdotta una specifica a favore delle donne vittime di violenza (con ovvia certificazione) che avranno diritto ad un congedo non retribuito dall’azienda non superiore a tre mesi.
Per quanto concerne invece gli istituti normativi ad impatto economico, si segnala che l’aumento al livello C medio parametro 136 e complessivo di € 75,00 è diviso nelle seguenti tranche:
- settembre 2019
- luglio 2020
- luglio 2021
La tabella dei minimi risulta essere riparametrata secondo come segue:
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1.09.2019
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1.07.2020
|
1.7.2021
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CAT.
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PARAMETRI
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1° TRANCHE
|
2° TRANCHE
|
3° TRANCHE
|
TOTALI
|
AS
|
200
|
32,35
|
40,44
|
48,53
|
121,32
|
A
|
185
|
27,21
|
34,01
|
40,81
|
102,03
|
B
|
151
|
22,21
|
27,76
|
33,31
|
83,28
|
CS
|
143
|
21,03
|
26,29
|
31,54
|
78,86
|
C
|
136
|
20,00
|
25,00
|
30,00
|
75,00
|
D
|
126
|
18,53
|
23,16
|
27,79
|
69,48
|
E
|
117
|
17,21
|
21,51
|
25,81
|
64,53
|
F
|
100
|
14,71
|
18,38
|
22,06
|
55,15
|
Di seguito, quindi, i nuovi minimi a partire da settembre 2019:
CAT.
|
PARAMETRI
|
MINIMI AL 31.08.2019
|
1° TRANCHE 1.09.2019
|
MINIMI DALL’1.09.2019
|
AS
|
220
|
1.973,95
|
32,35
|
2.006,30
|
A
|
185
|
1.659,89
|
27,21
|
1.687,10
|
B
|
151
|
1.354,84
|
22,21
|
1.377,05
|
CS
|
143
|
1.281,483
|
21,03
|
1.302,51
|
C
|
136
|
1.219,23
|
20,00
|
1.239,23
|
D
|
126
|
1.133,613
|
18,53
|
1.152,14
|
E
|
117
|
1.050,741
|
17,21
|
1.067,95
|
F
|
100
|
899,13
|
14,71
|
913,84
|
Nulla è dovuto da parte delle aziende a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile 2019 – agosto 2019.
In tema di previdenza complementare, l’Accordo prevede che a partire dal 1° luglio 2020 la contribuzione da versare al fondo ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, sia fissata nella misura dell’1,80%, ferma restando la base di calcolo. Pertanto, alla data dell’1.7.2020, il contributo delle aziende sarà dell’1,80 % mentre quello del lavoratore sarà dell’1,50%.
Nessuna modifica invece per quanto concerne l’assistenza sanitaria se non la specifica della possibilità, mediante accordi integrativi aziendali, di integrare prestazioni di welfare messe a disposizione dai piani del Fondo Altea.