Emergenza Covid-19: Convenzione ABI

Vi informiamo che è stata sottoscritta questa notte, alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”.

A seguito della diffusione dell’emergenza sanitaria e del blocco delle attività produttive il ricorso agli ammortizzatori sociali è divenuto essenziale per contenere le profonde ricadute sociali ed economiche conseguenti.

La Convenzione si inserisce tra gli strumenti approntati dalle parti sociali per agevolare imprese e lavoratori nella gestione dell’erogazione dei trattamenti spettanti in caso di utilizzo delle integrazioni salariali.

L’accordo prevede la definizione di una procedura che consenta alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale (specificamente previsti dal legislatore per l’emergenza covid19) ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento diretto.

L’anticipazione che le banche potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – corrisponderà ad un importo massimo di 1.400 euro parametrato su 9 settimane.

In relazione all’apertura di conto corrente dedicato e alla conseguente apertura di credito, gli istituti di credito che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

Lavoratori destinatari della Convenzione

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

I lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano fatto istanza di pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori delle citate prestazioni.

La convenzione ha inoltre previsto l’estensione dell’anticipazione bancaria all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18/2020 in riferimento al quale si sia richiesto il pagamento diretto.

Le parti firmatarie si sono altresì impegnate a individuare le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione bancaria all’assegno ordinario per COVID19 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Poiché la convenzione riguarda principalmente le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore, le parti sociali si sono impegnate a predisporre la modulistica necessaria al fine di estendere l’anticipazione bancaria anche alle ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa.

Responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro

L’apertura di credito cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale o in caso di reiezione della domanda anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid19.

In caso di mancato accoglimento della domanda, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito al lavoratore.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca lo comunicherà al datore di lavoro e quest’ultimo verserà sul conto corrente del lavoratore gli emolumenti spettanti al lavoratore medesimo, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore è tenuto a rendere tale autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente.

In caso di inadempimento del lavoratore, sussiste responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione sottoscritta o a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro che provvederà entro trenta giorni.

Le parti firmatarie si sono infine impegnate a favorire l’acquisizione di liquidità anche per quelle imprese che – in presenza di richieste di integrazioni salariali – anticipino ai loro dipendenti i trattamenti di sostegno al reddito e quindi non ricorrono al pagamento diretto in attesa dell’autorizzazione amministrativa.

Si riportano in allegato il testo della Convenzione e i relativi allegati.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE:

Marcella Villano  089200841 [email protected]

Allegati

convenzione anticipo integrazione salariali – corretta Min Lav definitva-4

Allegato C) ALTRE CAUSALI

Allegato B) CIGD ex Covid-19 30 marzo def

Allegato A) CIGO ex Covid-19 30 marzo def-1 (1)

 




Emergenza COVID-19/TRASPORTI Circolare Ministero dell’Interno su illeciti, sanzioni e pagamento

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 27 marzo scorso, ha chiarito che i comportamenti previsti dall’art. 4, del DL 19/2020 sono puniti con sanzioni amministrative a partire dal 26 marzo c.a. e quindi non è più applicabile all’art. 650 CP, né qualsiasi altra pena o sanzione amministrativa prevista da leggi speciali per violazione delle prescrizioni imposte da emergenze sanitarie. L’attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle sanzioni è disciplinata dalle norme della L. 689/1981, salvo per quanto riguarda il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che, invece, segue le regole dell’art. 202 CDS.

Pertanto, il Ministero specifica che:

 

1. Sanzioni previste e pagamento in misura ridotta

Se la violazione prevista dal DL è effettuata senza l’utilizzo di veicolo (per es., il pedone che circola sulla strada della persona, la persona che si trovi senza giustificato motivo all’interno della stazione ferroviaria, o il soggetto che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso da quello definito dall’articolo 46 CDS, ecc.) la sanzione pecuniaria prevista cha va da euro 400,00 a 3.000,00 euro ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a 400,00 euro. Inoltre, si applicano le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% (art. 202, comma 1, CDS) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (il prolungamento del termine di 5 giorni a 30 giorni è stato introdotto dall’art.108 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020).

 

2. Maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli

Se la violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria sono commesse con l’utilizzo del veicolo le somme da pagare sono maggiorate di un 1/3. Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso. Tale norma deve essere applicata prevedendo l’aumento di 1/3 in misura fissa delle sanzioni edittali, non essendo possibile, in misura discrezionale, l’entità della maggiorazione Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4.000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33. Anche in questo caso si applica il pagamento con riduzione del 30%, qualora il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

 

3. Procedimento di applicazione delle sanzioni previste dal DL

Gli illeciti possono essere accertati dai soggetti previsti dall’art. 13 della L. 689/1981, compresi quelli relativi alla violazione di provvedimenti provvisori temporanei delle regioni o dei sindaci. Si applicano gli strumenti di accertamento e le procedure previste dalla L. 689/1981 e dalle norme regionali. Il provvedimento individua anche i soggetti che hanno la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie e quindi anche a ricevere il rapporto in caso di mancato pagamento in misura ridotta per adottare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento appartiene: 1. al Prefetto, per le violazioni di disposizioni dettate da DPCM (art. 2 del DL); 2. al Presidente della Regione o al Sindaco per le violazioni relative a provvedimenti temporanei adottati, da questi enti locali (art. 3 del DL), ciascuno nell’ambito della propria competenza, in attesa di un DPCM che regolamenti la situazione d’emergenza.

Alle medesime autorità il trasgressore può presentare scritti difensivi entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione. Tuttavia, in questa fase emergenziale, il procedimento di irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020, salvo proroghe, e anche il termine per presentare scritti difensivi.

 

Resta ferma l’attività di accertamento e di contestazione immediata degli illeciti e la relativa redazione e consegna al trasgressore del verbale di contestazione, a meno che non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata.

 

4. Modalità di pagamento

Il pagamento delle sanzioni può avvenire alternativamente:

– presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico (anche al momento della contestazione dell’illecito);

– a mezzo di versamento in conto corrente postale;

– se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario.

 

Quando destinatario dei proventi è la Regione o il Comune, si applicano le modalità di pagamento indicate da quegli enti.

Si precisa che i termini di pagamento sono attualmente sospesi fino al 3 aprile, salvo proroghe. Il trasgressore che lo desidera può comunque procedere al pagamento della sanzione durante tale periodo.

 

5. Sanzioni accessorie a carico di esercizi commerciali e attività lavorative

Si sottolinea che tale circolare non disciplina le sanzioni descritte nel DL a carico di esercizi commerciali e attività lavorative né il declassamento a violazione amministrativa dei fatti costituenti reato fino alla data del 25 marzo scorso (rinvio a specifiche direttive.

Allegato

circolare ministero dell’Interno su sanzioni




Emergenza COVID-19/CERTIFICAZIONE Dispositivi Protezione Individuale

In riferimento alle nostre comunicazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale, con particolare riguardo alle categorie per le quali è necessario l’intervento di un Organismo Notificato, segnaliamo che il laboratorio della nostra associata TEI Srl, può validare SEMIMASCHERINE FILTRANTI secondo la norma UNI EN ISO 149:2009 e GUANTI MONOUSO secondo le seguenti norme:

UNI EN 420:2010 Progettazione e la fabbricazione dei guanti, la resistenza dei materiali dei guanti alla penetrazione dell’acqua, l’innocuità, la confortevolezza e l’efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante applicabili a tutti i guanti di protezione

UNI EN 455-1:2002 Guanti medicali monouso – Assenza di fori – requisiti e prove

UNI EN 455-2:2015 Guanti medicali monouso – Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche

UNI EN 455-3:2015 Guanti medicali monouso – Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica

UNI EN 455-4:2009 Guanti medicali monouso – Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

UNI EN ISO 374-2: 2020 Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi – Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

UNI EN ISO 374- 5:2017 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi – Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi

 

Sempre con riferimento ai guanti, il laboratorio si occupa anche della verifica dell’idoneità al contatto alimentare ai sensi della normativa italiana e comunitaria:

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

D.M.21/3/1973 e S.M.I

Regolamento (CE) 2023/2006/CEdella COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione dei Materiali (Good Manufacturing Practices o GMP) e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

 

Infine, il laboratorio svolge i seguenti test di conformità:

UNI EN 388:2019 (Guanti di protezione dai rischi meccanici)

UNI EN 16778:2016 (Determinazione della Dimatilformammide nei guanti protettivi)

UNI EN 407:2004 (Guanti di protezione dai rischi di calore e/o fuoco)

UNI EN 511:2006 (Guanti di protezione dai rischi contro il freddo)

 

Per ulteriori informazioni: [email protected] tel. 089 9350058/9.




AUTOTRASPORTO: FERROBONUS 2020/2021 – DECRETO MIT 16.03.2020

Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 111, L. 27.12.2019, n. 160) e di Bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.

Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017) e devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec ([email protected]), utilizzando i modelli allegati al Decreto.

Il nuovo Ferrobonus opera in continuità con il passato, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale, avviati con la legge di stabilità 2016.

Restano, pertanto, valide le regole di funzionamento che hanno disciplinato le precedenti annualità del Ferrobonus, fissate dal Decreto MIT-MEF n. 125 del 14 luglio 2017, con riferimento all’individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure di attuazione, incluso il meccanismo di ribaltamento.

I beneficiari, quindi, restano le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori di trasporto combinato (MTO) come definiti dal Decreto 125/2017.

Possono presentare una NUOVA domanda di contributo, le imprese già beneficiarie del Ferrobonus nelle annualità 2017-2018. Tali imprese devono rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti, ma è richiesto che devono incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto 125/2017 che è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.

Le imprese già benificiarie della misura per le annualità 2017-2018 che non sono interessate a chiedere rimborso per gli anni 2020-2021 sono tenute comunque al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.

Anche le imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità possono presentare domanda.

Per i periodi di pagamento del contributo, si procede in continuità in quanto il primo decorre dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020, mentre il secondo dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 2021.

Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di 12 mesi di riferimento (31 agosto 2019 – 30 agosto 2020; 31 agosto 2020 – 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati (art. 7, comma 1 e 2 del Decreto 127) – previa presentazione del modello di cui all’allegato 4  (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini previsti dall’art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto 125/2017.

Per le imprese aderenti al nuovo Ferrobonus, ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento per ulteriori 24 mesi – previsto dal Decreto 125/2017 (art. 1, comma 1, lettera c) – del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo anno di erogazione del contributo questo si intende decorrente dal 30 agosto 2021. Il MIT, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio.

Allegati

DM 125_2017 Ferrobonus

Decreto 16 marzo 2020-FERROBONUS




Emergenza COVID-19/Linee guida per chiusura frontiere e circolazione lavoratori

La Commissione UE ha pubblicato due nuove comunicazioni riguardanti le linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggi non essenziali nell’UE e le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali. Le comunicazioni fanno seguito alle richieste indicate dalla dichiarazione congiunta del Consiglio europeo dello 26 marzo scorso.

 

Le linee guida sulla restrizione temporanea ai viaggiatori, in entrata in UE e nell’area Schengen, sono indirizzate alle Autorità di frontiera e intendono armonizzare la restrizione temporanea alle frontiere (già adottata da tutti gli SM, ad eccezione di Regno Unito e Irlanda) e la concessione dei visti per l’area di libera circolazione. In particolare:

– Criteri per rifiutare l’ingresso: la restrizione ai viaggi non essenziali si applica ai cittadini non residenti, ai non europei che presentano sintomi rilevanti o sono particolarmente esposti al rischio; qualsiasi rifiuto deve essere proporzionato e non discriminatorio; per determinare il fattore di rischio, le autorità di frontiera possono contattare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC);

– Eccezioni: cittadini degli Stati UE e Schengen, loro familiari e cittadini di Paesi terzi con residenza a lungo termine nell’UE, per il solo rientro a casa (compresi i cittadini di San Marino, Andorra, Monaco, Vaticano); alcune categorie di lavoratori non-europei, p.e. operatori sanitari, lavoratori frontalieri e lavoratori agricoli stagionali;

– Sicurezza: per i viaggiatori autorizzati all’ingresso, le Autorità di frontiera devono applicare rigorosamente il codice frontiere Schengen, verificando l’autenticità dei documenti di viaggio, applicando controlli sistematici con il sistema di informazione Schengen; i passaporti dei cittadini di Paesi terzi devono essere timbrati;

– Controlli in uscita: le Autorità di frontiera devono fornire informazioni sulla restrizione al viaggio e i casi critici devono essere immediatamente segnalati ai servizi sanitari competenti; in caso di necessità, gli SM possono dare la priorità ai controlli di entrata rispetto ai controlli di uscita;

– Transito e rimpatrio: gli SM devono facilitare il transito dei cittadini UE e Schengen e dei loro familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, nonché dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno e dei loro familiari a carico che ritornano nel loro Stato membro di nazionalità o residenza (in particolare di Serbia, Macedonia del Nord, Montenegro, Turchia).

Le linee guida per garantire la libera circolazione dei lavoratori essenziali riguardano non soltanto i lavoratori del settore sanitario e alimentare, ma anche gli altri servizi essenziali come l’assistenza all’infanzia, l’assistenza agli anziani e il personale “critico” per i servizi pubblici. La Commissione europea riconosce la necessità dei controlli di frontiera per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ma sottolinea la necessità per determinati lavoratori di raggiungere il proprio luogo di lavoro e di residenza. Nello specifico:

– Lavoratori essenziali: il testo identifica una serie di lavoratori che esercitano attività “critiche” e per i quali è considerata essenziale la libera circolazione nell’UE; l’elenco non è da ritenersi esaustivo e la Commissione sollecita gli SM a stabilire specifiche procedure per garantire un passaggio agevole per questi lavoratori frontalieri, compreso uno screening sanitario proporzionato;

– Lavoratori frontalieri: gli SM devono consentire ai lavoratori frontalieri di continuare ad attraversare le frontiere se il lavoro nel settore interessato è ancora consentito nello Stato membro ospitante; gli SM devono trattare i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori nazionali in allo stesso modo;

– Lavoratori stagionali: gli SM membri sono invitati a scambiare informazioni sulle loro diverse esigenze a livello tecnico e a stabilire procedure specifiche per garantire un passaggio agevole per tali lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, per rispondere alla carenza di manodopera dovuta alla crisi; gli SM devono trattare questi lavoratori come critici e comunicare ai datori di lavoro la necessità di fornire un’adeguata protezione sanitaria.

Allegati

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Emergenza COVID-19/CREDITO Articolo 56 del DL 18/2020 – Ulteriori chiarimenti del MEF su piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria

In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sulle misure previste dall’art. 56 del DL 18/2020 in materia di sostegno alla liquidità delle imprese, informiamo che il MEF ha pubblicato al link http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html ulteriori chiarimenti, rispondendo ad alcune delle questioni sollevate da Confindustria e di cui vi abbiamo dato conto con specifica news.

 

In particolare, il MEF, oltre a quanto già comunicato lo scorso 23 marzo, tra le altre cose, specifica che:

  • riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

 

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.

 

  • le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE non possono chiedere la sospensione;

 

  • rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;

 

  • la moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2;

 

  • il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;

 

  • possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico;

 

  • le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99;

 

  • il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.



Emergenza COVID-19/CREDITO Attivazione task force fra Mef, Banca d’Italia, Abi e Mcc su moratoria mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una Task Force per assicurare l’efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020.

 

Con questo provvedimento è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l’ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l’ottenimento della garanzia.

 

La garanzia del Fondo è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, (ferma restando la possibilità di coprire all’80% secondo le regole previgenti anche i prestiti fino a 2,5 milioni per i finanziamenti per investimenti, le start-up e PMI innovative, la “nuova Sabatini”), nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (le cc.dd. partite IVA, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

 

La Task force opererà per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure, e per agevolarne l’utilizzo. Proseguirà il lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già avviato tra le parti, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a ‘Domande e Risposte’ nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

La Task Force, che avvierà la propria operatività dall’inizio della prossima settimana, coordinerà la raccolta e la diffusione dei dati sugli strumenti previsti dalla normativa.




Emergenza COVID-19/Istruzioni Agenzia delle Dogane importazioni DPI

A seguito delle sollecitazioni di Confindustria, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato le istruzioni per l’importazione di DPI e altri beni utili alla lotta al Covid-19.

Le istruzioni, consultabili unitamente ai relativi documenti al link https://www.adm.gov.it/portale/istruzioniper-l-importazione-con-svincolo-diretto-e-celere prevedono, sempre su base di autocertificazione (modelli scaricabili dalle istruzioni stesse), le procedure per lo sdoganamento diretto e ultrarapido di DPI destinati a una serie di Enti pubblici nonché alle imprese corrispondenti ai codici ATECO autorizzati inseriti negli allegati dei Decreti del 22 e del 25 marzo e riportati nell’Ordinanza della Protezione Civile che origina le istruzioni stesse. Lo sdoganamento celere è previsto per i beni non DPI utili alla lotta al COVID 19 da parte di qualsiasi soggetto che possa provare che l’impiego di tali beni avverrà per le finalità riportate nelle istruzioni (ossia importata per essere consegnata ai soggetti di cui sopra)

Allegato

NOTA importazioni DPI sdoganamento diretto e celere




Emergenza Covid-19: Decreto legge n. 18/2020 – Nota di commento alle Circolari Inps nn. 44 e 45 del 2020

Vi inviamo una prima nota di commento delle Circolari INPS n. 44 e n. 45 sul congedo per i genitori e sui permessi ex lege n. 104 di cui artt. 23 e 24 del DL n. 18/2020

Allegati

Circolare numero 45 del 25-03-2020

Circolare numero 44 del 24-03-2020

circolare INPS congedo e permessi




Emergenza COVID-19/CREDITO Dichiarazione European Banking Authority EBA sul trattamento di moratorie, default e IFRS 9

Lo scorso 25 marzo, la European Banking Authority (EBA) ha pubblicato la propria posizione in merito alle modalità di trattamento prudenziale dei finanziamenti sospesi da banche e intermediari finanziari, in ragione dell’emergenza determinata dal Covid-19.

Al riguardo, l’Autorità ha chiarito che la concessione da parte di banche e intermediari finanziari di moratorie ex lege, o anche private (purché correlate a un’oggettiva esigenza di contesto che va a impattare su più soggetti finanziati e non sul singolo prestito), possano non essere considerate – ai sensi delle regole attualmente vigenti in materia di default e di IFRS 9 – come misure di tolleranza.

Tuttavia, è specificato che la concessione da parte di EBA di tale flessibilità non elimina l’obbligo in capo ai soggetti finanziatori di valutare la qualità creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria e la probabilità che i soggetti finanziati non riescano ad adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento relative ai piani di rimborso temporaneamente sospesi.

In proposito, Confindustria ha segnalato che tali misure pur essendo un primo segnale importante da parte dell’Autorità, non sono ancora soddisfacenti e in linea con quanto richiesto in considerazione della gravità dell’emergenza.

In dettaglio, con riferimento al trattamento prudenziale del default, l’EBA chiarisce che:

i) il periodo di 90 giorni – limite oltre il quale il soggetto che non ha pagato la rata è considerato inadempiente – può essere esteso in caso di moratoria ex lege e in caso di moratoria privata, purché queste abbiano finalità e caratteristiche che saranno dettagliate in una successiva dichiarazione dell’Autorità;

ii) in ogni caso, è sempre possibile ristrutturare il debito senza diminuire la disponibilità finanziaria per il soggetto finanziato (es. allungando il finanziamento), alleggerendo la sua posizione debitoria senza la necessità di dover classificare la posizione in default;

iii) in caso di moratoria generale (pubblica o privata) i ritardi di pagamento verranno ridefiniti in base al nuovo piano di rimborso. Il soggetto finanziatore dovrà pertanto valutare, caso per caso, la capacità del soggetto finanziato di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento riferite al nuovo piano.

Per quanto riguarda la riclassificazione delle posizioni in caso di concessione di misure di tolleranza:

i) nessuna riclassificazione automatica del soggetto finanziato deve essere operata dalla banca in caso di moratoria generale;

ii) le regole attualmente vigenti sulle misure di tolleranza in quanto tali, con il relativo trattamento prudenziale, devono essere applicate solo se la moratoria riguarda singoli soggetti in difficoltà (e dunque non colpiti da un contesto di emergenza generalizzata).

Riguardo ai principi contabili IFRS 9, viene infine chiarito che:

i) la moratoria generale, concessa per alleggerire gli effetti sistemici di uno shock correlato a una situazione di emergenza, non determina di per sé la necessità degli intermediari finanziari di valutare la presenza di un incremento significativo del rischio di credito;

ii) nel determinare le perdite attese sui finanziamenti concessi, gli intermediari dovranno considerare l’eventuale presenza di garanzie pubbliche,

iii) come anche raccomandato dalla BCE, si incoraggia gli intermediari ad adottare le regole transitorie previste dai principi contabili dell’IFRS 9, che consentono di considerare la volatilità aggiuntiva determinata dall’emergenza Covid-19, mitigandone l’effetto negativo sui bilanci.

Allegato

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