Lo scorso 18 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 23 aprile 2018, recante modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
La disciplina stabilisce che il credito di imposta sia fruibile dalle PMI – come da definizione comunitaria – operanti in tutti i settori dell’economia, incluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli (con la sola esclusione dei settori della pesca e dell’acquacoltura), che presentino domanda di ammissione alla quotazione dopo il 1° gennaio 2018 e che ottengano l’ammissione entro dicembre 2020. Sono ammissibili al credito d’imposta, i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
• attività realizzate in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate;
• attività svolte durante la fase di ammissione alla quotazione, e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
• attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni;
• attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche;
• assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, o per la produzione di ricerche;
• attività riguardanti questioni legali e fiscali inerenti alla procedura di quotazione;
• attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
In particolare, il credito d’imposta – utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell’avvenuta comunicazione della concessione alla società da parte del MISE – può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50% dei costi ammissibili sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Le imprese possono presentare domanda tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso in cui le richieste dovessero eccedere il limite dei 20 milioni per l’anno 2019 e dei 30 milioni per degli anni 2020 e 2021, l’agevolazione verrà ripartita proporzionalmente tra le società beneficiarie. Il decreto, il cui testo è in allegato alla presente news, è entrato in vigore il 19 giugno 2018.
Allegato
DM+MISE+23+aprile+2018