
Come noto, con la sottoscrizione dell’accordo del 18 giugno u.s., Cisambiente è divenuta Associazione Nazionale stipulante il CCNL per il settore dei servizi ambientali, concludendo il percorso di adesione al CCNL 10 luglio 2016 Utilitalia.
L’ambito di applicazione del contratto è relativo alle imprese operanti nei servizi ambientali, della raccolta e del trattamento dei rifiuti nonché delle energie rinnovabili.
Al fine di armonizzare alcuni istituti contrattuali, Cisambiente in data 22 ottobre u.s., unitamente a Legacoop Produzione e servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi e Fp CGIL, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel, ha sottoscritto l’accordo che consente di dare attuazione alle disposizioni di cui all’accordo di collazione contrattuale del 18 giugno 2018.
L’accordo è stato sottoscritto riallineando alcuni istituti contrattuali – di seguito elencati ed esplicitati- al fine di garantire alle Imprese associate parità di costi rispetto al CCNL già applicato e vigente per il periodo 2016/30 giugno 2019 e la previsione di alcune linee guida utili per definire in tempi rapidi ed il più possibile automatici la successione tra contratti, lasciando alla contrattazione aziendale la facoltà di modulare – se ritenuto opportuno – alcuni istituti.
L’accordo prevede che:
- le aziende hanno facoltà di adottare il CCNL con decorrenza immediata e fino al 30 giugno 2019, data di scadenza del CCNL;
2) è necessario dare comunicazione alla Associazione della tempistica che ciascuna azienda ritiene di adottare inoltrando una mail a [email protected]; l’Associazione provvederà a fornire l’assistenza necessaria sotto il profilo della predisposizione dei testi anche con riferimento alla gradualità che le imprese riterranno di adottare, in considerazione della diversa durata di appalti e cantieri in essere e/o della disciplina oggetto dei contratti di appalto inserita da ciascuna stazione appaltante; eventuali diverse necessità- compresa la richiesta di affiancamento – verranno affrontate nell’ottica di dare il maggior supporto possibile, anche in considerazione della adesione o meno alla territoriale di riferimento di Confindustria.
Gli aspetti di maggior rilievo dell’accordo di armonizzazione e che operano in automatico senza necessità di una specifica trattativa sono i seguenti:
1) l’ultima tranche contrattuale è stata posticipata da ottobre 2018 al 1° marzo 2019; pertanto le retribuzioni restano fino a tale data inalterate;
2) la disciplina relativa alla maturazione ed erogazione degli scatti di anzianità resta immutata, salvo accordi aziendali;
3) i permessi retribuiti annui – in forza della disciplina transitoria dell’art 17 in ordine alla riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2016 – restano a 30 ore (anziché 34) per il personale in forza a dicembre 2016, fino al 30 giugno 2019; dopo tale data verranno computate 34 ore su base annua;
4) i tempi e le modalità di erogazione delle retribuzioni mensili e differite (13 ma e 14ma) restano invariati;
5) salvo accordi aziendali, dal momento della adozione del CCNL non sono piu’ dovuti i buoni pasto (1 euro giornaliero);
6) resta immutata la disciplina e l’entità dei permessi sindacali per il 2019; con decorrenza 1 gennaio 2020 si darà corso alla disciplina prevista dall’articolo 57 del nuovo testo;
7) l’adesione alla fondazione Rubes Triva avverrà contestualmente alla adozione del CCNL. Degli specifici servizi a vantaggio delle aziende verrà data una specifica informativa;
8) sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti (ed i trattamenti individuali) per quanto attiene alle “indennità accessorie”: sarà necessaria una analisi dell’esistente per verificare aziendalmente l’applicazione delle stesse, considerando che il nuovo contratto nazionale ha razionalizzato la materia;
9) fino al 30 giugno 2019 resta immutata al sopra soglia di oltre 200 dipendenti la disciplina relativa all’obbligo di fornire spazi alla RSU nei cantieri.
10) ricordiamo inoltre alle aziende interessate che in forza dell’accordo del 18 giugno u.s., è possibile inserire negli accordi aziendali regimi speciali di orario per i lavoratori discontinui e per gli addetti al trasporto dei rifiuti.
Per quanto attiene invece alle modifiche che entrano in vigore al momento dal passaggio del contratto si rinvia all’analitica presentazione in allegato e segnaliamo:
- a) contratti a tempo parziale – art.10: introdotte modifiche relative alle clausole elastiche ed alla percentuale in rapporto ai contratti a tempo pieno (schede 23,24,59);
- b) contratti a termine e somministrazione – art 11 e 13: la percentuale di utilizzo – in cumulo- scende al 18%;(scheda 25);
- c) orario di lavoro- art 17 e ss.: introdotta media settimanale, durata massima esigibile, orario multi periodale – modificato- e orario flessibile (schede 28,30,31,33,60,61,62);
- d) lavoro straordinario – art.19-: limite 150 ore salvo contrattazione su elevazione limite pro-capite; modificate le maggiorazioni (scheda 34);
- e) festività: art.20 e 21: festività soppresse si passa da 2 a 3 ma viene abrogato il trattamento economico relativo al 4 novembre come festività spostata mentre per la giornata di Pasqua, che non viene più indicata come giornata festiva, viene corrisposto 1/26; (scheda 36);
- f) altre indennità- art 22,32,33: razionalizzate, scende da 5 al 3% l’indennità sgombero neve (scheda 41,42,43);
- g) assenze a vario titolo- art 37: riscritta l’aspettativa non retribuita (scheda 44);
- h) malattia- art. 42: riscritta la disciplina e ridotta a durata del periodo di comporto a 365 giorni (schede 45,46,64);
- i) Inidoneità sopravvenuta – art. 44: riscritta la disciplina e prevista la sospensione dal servizio (schede 47,65);
- j) fondo di solidarietà bilaterale – accordo 18 luglio 2018 (schede 49,50,51);
Infine, sempre in forza dell’accordo del 22 ottobre u.s. è quindi rimessa al tavolo nazionale la composizione di eventuali problematiche interpretative che dovessero emergere dai territori e dalle aziende al fine di addivenire ad una composizione delle stesse.
Fatto salvo quanto illustrato in ordine all’accordo di armonizzazione, si trasmette in allegato il quadro di sintesi delle modifiche introdotte dal Ccnl e le schede di presentazione dell’accordo di collazione aggiornate con l’accordo 22 ottobre nonché la presentazione presentata in occasione di Ecomondo.
CISAMBIENTE invita le aziende a comunicare i tempi entro i quali adotteranno il CCNL scrivendo all’indirizzo di posta [email protected]: verrà data precedenza nelle suindicate attività di supporto alle Aziende che daranno applicazione al CCNL dal 1 gennaio 2019.
L’attività di supporto alle aziende finalizzata al passaggio del contratto prevede:
- a) verifica situazione in essere;
- b) predisposizione testo verbale di accordo sindacale;
- c) predisposizione fac – simile lettere ai dipendenti.
Inoltre, al fine di portare a conoscenza dei territori i contenuti del contratto, nonché le modalità di passaggio, verranno effettuati 3 incontri secondo il seguente calendario:
– per il Centro Italia presso la sede di Roma Confindustria Viale dell’Astronomia, 30: il giorno 29 novembre alle ore 14.00;
– per il Nord Italia presso la sede di Monza Assolombarda Milano Monza e Brianza Viale Francesco Petrarca, 10: il giorno 30 novembre alle ore 10.30;
– per il Sud Italia presso la sede di Bari, Via Argio 7: il giorno 6 dicembre alle ore 14.00 (giorno da confermare) previa conferma della data e della sede prescelta a [email protected].
Si riportano in allegato:
- comunicazione a CISAMBIENTE dei tempi di adozione del CCNL;
- nota di sintesi;
- schede illustrative CCNL;
- presentazione Ecomondo;
- verbale di accordo del 22 ottobre 2018.
Allegato 1
SPETTABILE
CISAMBIENTE
Il sottoscritto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in rappresentanza della. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. comunica di adottare il CCNL con decorrenza dal . . . . . . . . . . . . . . . .
Allegati
verbale d’accordo del 22 ottobre 2018
Tabella A
Quadro di sintesi
Presentazione CCNL CISAMBIENTE