Emergenza COVID-19/MASCHERINE: guida all’importazione predisposta dall’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, nei giorni scorsi, una guida per lo sdoganamento delle mascherine, che riassume e schematizza le procedure di import utilizzabili a seconda della tipologia di merce importata.

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5577147/Guida+per+lo+sdoganamento+delle+mascherine.pdf/04c9e908-9518-44bb-9c25-bea39069f407

 

Rispetto alla Nota di Confindustria precedentemente inviata, sottolineiamo l’esclusione dell’import di mascherine generiche filtranti (non dispositivi medici, né DPI) dalle procedure di svincolo celere, come diversamente interpretato e indicato nella nota.

Allegato

IMPORTAZIONE_DPI_MASCHERINE_NOTA_apr_2020_REV




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE

Si segnalano i seguenti procedimenti di difesa commerciale attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri, invitando a darne informazione alle imprese interessate:

1) BRASILE – apertura inchiesta antidumping (expiry review) sull’import di acido adipico. L’Italia è tra i paesi UE coinvolti. In allegato, info sul caso e contatti del case handler UE.

2) EGITTO – avvio inchiesta di salvaguardia sulle importazioni di alluminio greggio (alluminio greggio non legato, leghe di alluminio e fili di alluminio non legato). In allegato la documentazione di riferimento

Allegati

Egypt aluminium

Egypt – SFG_Raw Aluminium_INFO

Brazil_AD investigation_adipic acid_INFO

2020 – SFG – Egypt – Raw Aluminium -WTO Notif




Emergenza COVID-19/Mascherine chirurgiche e Dispositivi di Protezione Individuale: aggiornamento approvvigionamenti. Chiarimenti su Ordinanza Commissario Straordinario 11/2020

In riferimento al tema affrontato nell’Ordinanza n.11/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, rivolta a tutelare il consumatore prevedendo prezzi massimi di vendita al consumo per le mascherine chirurgiche, evidenziamo alcuni aspetti relativi agli approvvigionamenti di mascherine e DPI, approfonditi da Confindustria con il Commissario.

In particolare, è da ritenere che il prezzo finale di 0,50 euro fissato dall’Ordinanza si applichi alla vendita al consumo e, quindi, non alle transazioni tra imprese, salvaguardando così gli importatori e le imprese che nel pianificare la riapertura hanno già investito per importare a costi più alti.

 

Piccola Industria Confindustria continuerà, pertanto, a definire nuovi Accordi con l’obiettivo di mettere a disposizione del sistema industriale italiano il più alto numero di mascherine e DPI alle migliori condizioni possibili. Alleghiamo il riepilogo delle offerte attualmente aperte, completo di indicazioni per procedere con gli ordini.

 

Segnaliamo infine che, relativamente alle imprese che si sono riconvertite e che hanno manifestato la loro preoccupazione dovuta al fatto che, a fronte del prezzo massimo delle mascherine e della loro struttura dei costi, difficilmente riusciranno a mantenere la nuova attività, Confindustria si confronterà con il Commissario per l’emergenza per individuare possibili soluzioni. Provvederemo ad aggiornarvi sugli sviluppi.

Allegati

Ordinanza CS_11

News 24apr20 riepilogo offerte mascherine




Emergenza COVID-19/CREDITO – Fondo di garanzia per le PMI – Avvio dell’operatività sezione 3.2 Temporary Framework aiuti di Stato (Garanzia Sace, garanzia sussidiaria art. 56, co. 6 DL Cura Italia, garanzia al 90% e altre forme di garanzie)

Informiamo che con la Circolare 11/2020, Mediocredito Centrale – gestore del Fondo di Garanzia per le PMI – ha comunicato l’avvio dell’operatività ai sensi della sezione 3.2 del Temporary Framework sugli aiuti di Stato della Commissione UE, indicate nei riquadri di seguito riportati.

 

La circolare è disponibile nella sezione Circolari operative del sito del Fondo di garanzia. Inoltre, nella sezione Guide e manuali è disponibile la Guida Operativa per l’inserimento sul Portale del Fondo delle richieste di garanzia (a cura della BANCA) ai sensi della sopra richiamata sezione 3.2 del Temporary Framework e nella sezione Modulistica è disponibile il Modulo “Richiesta di garanzia ai sensi della Punto 3.2 del Quadro temporaneo” che dovrà essere caricato sul Portale successivamente alla presentazione della domanda, da parte dell’impresa.

Allegato

Circolare_Fondo di Garanzia_11-2020




Emergenza Covid-19: Principali novità a seguito della conversione del DL 18/2020

Il 24 Aprile 2020 l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Si segnalano le principali novità intervenute.

ARTICOLO 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”

L’articolo 19 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa – a partire dal 23 febbraio 2020 – per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un massimo di nove settimane.

Con riferimento alla procedura di consultazione sindacale, al comma 2 si rileva l’importante novità apportata dalla legge di conversione del decreto legge n. 18/2020 che elimina l’inciso “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

La previsione iniziale aveva creato forti dubbi interpretativi e di applicazione e il nostro Sistema centrale era intervenuto presso le sedi opportune al fine di eliminare e comunque temporaneamente limitare gli effetti derivanti dalla disposizione in commento.

Con la conversione in legge, si conferma che i datori di lavoro che presentano domanda di cigo covid 19 e di assegno ordinario covid 19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, relativo alla procedura di informazione e consultazione sindacale, nonostante la comparsa su alcune testate giornalistiche di articoli che sollevano dubbi su alcuni di questi aspetti.

Per il resto la norma è sostanzialmente invariata: il periodo di fruizione della cigo e quello relativo all’assegno ordinario sono considerati neutri ai fini del decorso del tempo, vale a dire non concorrono al computo della durata massima complessiva propria di ogni trattamento (biennio mobile, quinquennio mobile).

Non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (che va garantito durante la fruizione di un ordinario trattamento di cigo) e non è dovuto il contributo addizionale in caso di fruizione di cigo e assegno ordinario.

Per accedere ai trattamenti in questione non è richiesto il requisito in capo al lavoratore relativo al possesso dei 90 giorni di effettivo lavoro.

Si segnala per completezza che anche a seguito di sollecitazioni di Confindustria, con l’entrata in vigore dell’art 41 del DL n. 23 del 2020, l’integrazione salariale in commento può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.

Le domande di cigo covid19 e di assegno ordinario covid19 possono essere presentate fino al 4°mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Le modalità di presentazione e del relativo iter di autorizzazione sono state molto semplificate in quanto non è necessario allegare la relazione tecnica né elementi attestanti le probabilità di ripresa dell’attività lavorativa. È possibile per tutti i datori di lavoro richiedere il pagamento diretto con modalità più semplici in quanto non viene richiesta la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

A seguito di richieste del nostro Sistema centrale, l’Inps ha informalmente comunicato che:

  • in caso di fruizione dei trattamenti previsti dall’articolo 19 applica la circolare n. 58/2009 nel senso che il limite massimo delle 9 settimane viene computato con riferimento alle singole giornate di riduzione/sospensione dell’attività lavorative e non con riferimento alla settimana.
  • relativamente alla questione del mancato riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (ANF) da parte del FIS in caso di erogazione dell’assegno ordinario è in corso un approfondimento con il Ministero del Lavoro.

La legge di conversione ha, infine, inserito il comma 10 bis che prevede la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cigo covid19 o di assegno ordinario covid19 per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

ARTICOLO 19 BIS Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine

Una delle novità più rilevanti, in materia di lavoro, introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è quella recata dall’art. 19 bis che, in deroga alle norme vigenti, consente alle imprese nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione COVID 19, o comunque riconducibile a tale evento, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine.

La disposizione appare particolarmente opportuna laddove il regime di cassa integrazione COVID 19, nella maggior parte dei casi, non è stato determinato da una scelta dell’impresa ma è stata conseguenza delle misure restrittive introdotte dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In difetto di questa disposizione molte imprese avrebbero dovuto interrompere il rapporto con personale già “sperimentato”, perdendo l’occasione di poterlo impiegare al momento della ripresa produttiva.

La disposizione di legge non specifica se la durata della proroga o del rinnovo possa andare oltre il periodo previsto di cassa integrazione ma, venuto meno l’intervento dell’ammortizzatore, viene meno anche il divieto di ricorso alle forme di lavoro flessibili previsto dalle norme vigenti e, dunque, è ragionevole concludere che la durata dei contratti possa andare oltre il periodo della cassa integrazione.

La disposizione in esame deroga anche all’osservanza dell’intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. “stop and go”), che pertanto facilità l’utilizzo di questi contratti.

Resta, comunque, la necessità di apporre una delle “causali” di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.

La formulazione della disposizione, tenendo conto anche del testo della rubrica che accompagna l’articolo 19 bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine), lascia intendere che la deroga si applichi a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute sin dal momento della pubblicazione in GU del decreto legge n.18/2020. Il nostro Sistema centrale sta comunque chiedendo che intervenga un opportuno chiarimento sul punto, nelle circolari ministeriali di prossima emanazione.

ARTICOLO 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

L’articolo 20 prevede la possibilità per le imprese che abbiano in corso un programma di integrazione salariale straordinario con relativo trattamento di presentare domanda di cigo con causale “Emergenza covid 19 nazionale sospensione cigs” per un massimo di 9 settimane.

La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario covid 19 è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento CIGS in corso.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 8 del 2020 ha chiarito che per sospendere la CIGS in corso è necessario presentare apposita richiesta all’interno del canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del relativo programma.

Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo della Divisione IV del Ministero del Lavoro: [email protected] o all’indirizzo PEC [email protected].

È comunque preferibile utilizzare il canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE.

Per quanto riguarda le richieste di sospensione per i trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa, (art. 44, co.11-bis, d.lgs. n. 148/15), l’indirizzo PEC di riferimento della Divisione III del Ministero del Lavoro è: [email protected], ed anche in questo caso è necessario indicare la data da cui decorre la sospensione della CIGS e la data di ripresa del relativo programma.

A seguito della richiesta dell’impresa, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS.

La circolare del Ministero del Lavoro segnala, altresì, che in considerazione della situazione emergenziale, l’articolo 20, al comma 4 prevede, temporaneamente, la non applicabilità dei termini procedimentali sull’espletamento dell’esame congiunto per accedere alla cigs e di presentazione delle nuove istanze cigs.

ARTICOLO 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

L’articolo 22 prevede che, a seguito degli effetti prodotti dall’emergenza covid19, le Regioni e Province autonome possono riconoscere – previo accordo concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – trattamenti di cassa integrazione in deroga a decorrere dal 23 febbraio 2020, fino a nove settimane, ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Sul punto segnaliamo la prima importante novità che riguarda l’accordo sindacale.

La legge di conversione ha modificato la disposizione esistente prevedendo che l’accordo non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, (tra questi, naturalmente, rientrano anche quelli c.d. multi localizzati, vale a dire con unità produttive e/o operative, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, limitatamente alle ipotesi di chiusura attività).

I trattamenti in deroga sono concessi con apposito decreto dalle Regioni e dalle Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest’ultimo.

Si segnala, anche a seguito di sollecitazioni del nostro Sistema centrale, con l’entrata in vigore dell’art 41 del DL n. 23 del 2020, la cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 8 del 2020 ha fornito alcune importanti precisazioni richieste da Confindustria.

Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l’intervento straordinario di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015.

Tuttavia, queste imprese, in alternativa, possono accedere al trattamento in deroga in quanto, avendo accesso esclusivamente alla CIGS, non possono accedere alla CIGO covid19.

Inoltre, è stato confermato dal Dicastero che i datori di lavoro che hanno accesso solo alla cigs e che ne stanno fruendo possono richiedere al Ministero del Lavoro la sospensione del provvedimento autorizzatorio per accedere alla cig in deroga per covid 19 (non potendo, per l’appunto richiedere cigo covid19).

 

Con riferimento alle imprese plurilocalizzate, il Ministero del Lavoro ha chiarito quanto previsto nel decreto interministeriale del 24 marzo 2020.

Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Le istanze, unitamente alla necessaria documentazione a corredo, devono essere inoltrate in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSONLINE con la causale “COVID – 19 Deroga”.

Segnaliamo sul sito del Ministero del Lavoro la presenza di FAQ al seguente link:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx :

Se ne riportano due che si riferiscono alle imprese multilocalizzate.

 

In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?

Si. In questo caso per semplificarne la presentazione, l’istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell’8 aprile 2020.

Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?

Si. In questo caso – seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata – tuttavia se l’esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le domande di cassa integrazione in deroga devono essere corredate dall’accordo sindacale, laddove previsto e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.

Nella circolare n. 8/2020 il Ministero del Lavoro precisa che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga prevista all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

Il trattamento in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma, i datori di lavoro devono rapidamente inoltrare all’Inps la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” così come recentemente semplificato (si veda il messaggio Inps n. 1508 del 6 aprile 2020), al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni.

L’articolo 22 ha previsto anche che in caso di fruizione della cassa in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale.

Per quanto concerne le modalità di calcolo dei periodi di cassa integrazione in deroga fruiti, l’Inps, sentito per le vie informali, non applicherà il computo a giorni previsto nella circolare n. 58/2009 ma quello a settimane.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, tra i quali anche il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.

Per i lavoratori non trova applicazione il requisito dell’anzianità di 90 giorni effettivo lavoro e non si applica la riduzione percentuale della misura del trattamento salariale in caso di successive proroghe dei trattamenti in deroga.

Infine, la legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto il comma 8 bis ed il comma 8 quater che riconoscono periodi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga.

Il comma 8 bis riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cig in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell’allegato 1 al dpcm 1° marzo 2020 nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

Il comma 8 quater riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore 4 settimane per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

ARTICOLO 46 “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

La legge di conversione ha, infine, confermato il sostanziale “blocco” dei licenziamenti “economici” ma ha introdotto una deroga nel caso dei cd. “cambi appalto”, ossia quei casi in cui il lavoratore viene licenziato dall’impresa cedente, perché ha perso l’appalto, ma lo stesso viene immediatamente riassunto dall’impresa subentrante in virtù delle cd. “clausole sociali” (contenute sia in norme di legge, che di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto).




Ripartire dall’Africa: Progetto E-AFRICA BUSINESS LAB. REGISTRAZIONI al percorso formativo gratuito in webinar

AFRICA BUSINESS LAB è una iniziativa di formazione e supporto delle PMI italiane sulle opportunita’ dei mercati dell’Africa sub-sahariana, da molte poco conosciuti ed ancor meno praticati.

Il progetto, messo a punto ad inizio d’anno da ICE Agenzia, SACE e Confindustria Assafrica & Mediterraneo come capofila per il Sistema Confindustria, è stato rimodulato in modalità LIVE WEBINAR, per cui
diviene E-AFRICA BUSINESS LAB per permettere a molte piu’ imprese di partecipare visto i vincoli alla mobilita’ ancora perduranti.

Propone un percorso gratuito di formazione ed accompagnamento dedicato alle PMI che vogliano meglio conoscere i mercati africani e prepararsi, con approccio strutturato, a coglierne le opportunità di affari.

L’Africa, almeno al momento, e’ il continente in cui il Coronavirus ha sviluppato meno contagi e fatto meno vittime. I relativi governi, piu’ abituati dei nostri a gestire le grandi epidemie hanno reagito in generale piu’ prontamente e con meno paure iniziali ed hanno messo in atto numerose azioni di contenimento e controllo.

E’ pertanto prevedibile che l’impatto economico della pandemia sui paesi africani, se la situazione non avra’ ulteriori importanti deterioramenti, sara’ minore di quello previsto sui paesi europei e nordamericani.

Il Percorso di formazione prevede:

– 4 webinar informativi iniziali di 90′: PERCHÈ AFRICA, PERCHÈ ESSERCI, con focus regionali su Africa Orientale, Africa Occidentale, Africa Australe. Gli incontri si terranno il 20 – 21 – 27 – 28 maggio dalle 10.30 alle 12.30;

– 3 webinar formativi (90′) settoriali su due mercati a confronto (fino a 30 partecipanti per settore) per ciascuno dei seguenti settori: Agribusiness; Energia; Moda; Infrastrutture/Costruzioni;

– 1 webinar 1to1 (30′) con esperti della Faculty ICE per le aziende che saranno giunte alla fine del percorso settoriale;

– Messa a disposizione di materiale didattico ed Export kit informativo sui settori e mercati focus.

Ulteriori dettagli sull’iniziativa (date e durate dei percorsi settoriali) sono disponibili al link:  t.ly/h0gV

le aziende interessati a partecipare, potranno iscriversi al seguente link ENTRO E NON OLTRE il 13 maggio p.v.:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-LeB9dHkASH96m7qPiIHbX7Q90rJjyQqzgh3yWeRm2H3lw/viewform

Quelle già iscritti al progetto iniziale dovranno riconfermare la propria adesione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-LeB9dHkASH96m7qPiIHbX7Q90rJjyQqzgh3yWeRm2H3lw/viewform




Convenzione per i Soci di Confindustria Salerno – Termoscanner massivi

L’azienda associata Dem Consulting srl ha proposto la seguente convenzione a favore dei Soci di Confindustria Salerno per la  fornitura e di impianti Termoscanner massivi, per il rilievo senza contatto della temperatura corporea, conformi al GDPR della Privacy, certificati per la compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU e marcati CE.

Sul  listino in allegato è previsto:
lo sconto del 10% sul singolo prodotto;
lo sconto del 15% sulla fornitura di n.3 prodotti;
lo sconto del 20% sulla fornitura di un numero prodotti superiore a 3.
La consulenza sulla scelta del prodotto è gratuita
Per info: Andrea Catino – Dem Consulting srl cell. 3201653949 [email protected]
Allegato
Prezziario Termoscan_Adempimenti Covid



Emergenza COVID-19/DPCM 26 aprile 2020: misure di contenimento per la fase 2 e avvio operazioni propedeutiche alla riapertura

Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio.

Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.

 

In particolare, il DPCM:

– dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (All. 3 al DPCM), che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire. Le attività che, in virtù del nuovo Allegato 3, non potranno riavviare la produzione, possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggioa partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni altra attività indispensabile a garantire l’effettivo riavvio della produzione al 4 maggio (es. manutenzione, attività conservativa, accensione macchinari, approvvigionamenti). Inoltre, stando al tenore letterale della disposizione, le attività propedeutiche alla riapertura del 4 maggio possono essere intraprese liberamente, cioè senza che sia necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto. Con specifico riferimento alla sanificazione, ricordiamo che le imprese potranno fruire di un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Sono ammissibili anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Per l’avvio operativo della misura, si attende a breve la pubblicazione decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che fisserà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta

 

– dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

 

– subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

 

– conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO di cui al nuovo Allegato 3 con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero risultare sospese per effetto di tali modifiche ovvero per altre cause, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione;

 

– per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture;

 

– conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.

 

Quanto, invece, alla situazione fino al 3 maggio prossimo, salvo quanto già indicato in merito alle attività propedeutiche alla riapertura, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su:

– le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo Allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;

– le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Sul punto, facciamo seguito alla comunicazione inoltrata ieri sull’interpretazione che i Ministri dello Sviluppo economico, della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti hanno fornito sul concetto di “attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale”, per informare che il Ministero dell’Interno ha adottato una Circolare (v. All. n. 2) che recepisce tale interpretazione. Pertanto, rimangono valide le considerazioni condivise in merito alla ripresa, fin da oggi e previa comunicazione prefettizia (nonché nel rispetto dei Protocolli), delle attività la cui prolungata sospensione rischia di determinare riflessi negativi sull’intera economia nazionale;

 

– le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell’industria della difesa e dell’aerospazio;

 

– nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture. E’ ragionevole ritenere che tali previsioni si applichino solo alle attività che, in virtù dell’Allegato 3 del nuovo DPCM 26 aprile 2020, rimarranno sospese e che, quindi, non potranno riavviare la produzione al 4 maggio;

 

– nell’ambito delle attività sospese, a prescindere dalla riapertura il 4 maggio, la possibilità di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

 

Infine, segnaliamo che, a partire da oggi, il nuovo DPCM affida alle Regioni il monitoraggio sull’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e prevede, al riguardo, un aggiornamento giornaliero al Ministero della Salute, all’ISS e al Capo del Dipartimento della Protezione civile. In caso di aggravamento del rischio sanitario a livello regionale, il Presidente della Regione interessata può proporre al Ministero della Salute l’adozione di misure restrittive di contenimento per le attività produttive.

Allegati

circolare attività di rilevanza strategica.pdf

DPCM e allegato del 26 aprile 2020-1 (1)




Emergenza Covid-19: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – Aggiornamento del 24 aprile 2020

allegato una nota illustrativa, redatta dal nostro Sistema centrale, avente ad oggetto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato con le nuove disposizioni del 24 aprile 2020.

 

Nel rimandarVi ad un’attenta e puntuale lettura del testo del Protocollo, si segnalano di seguito le innovazioni apportate dal testo del 24 aprile 2020 al precedente impianto:

  • In premessa, la previsione del fatto che la mancata applicazione del protocollo da cui consegua l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
  • Il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone.
  • Il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone).
  • Collaborazione tra le committenti e aziende e di entrambe con le autorità terze nella lotta al contagio.
  • Vigilanza del committente sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle aziende terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso.
  • Iniziale sanificazione straordinaria al momento della ripresa per le aziende in zone maggiormente endemiche o in presenza di casi sospetti di COVID19.
  • Adozione della mascherina nei luoghi comuni come tendenziale (“di norma”) quale regola generale aggiuntiva rispetto all’obbligo già esistente nei casi di distanza inferiore ad un metro.
  • Viene ulteriormente favorito lo smart work, con sostegno da parte del datore di lavoro.
  • Distanziamento sociale attraverso interventi degli spazi e del tempo.
  • Attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali).
  • Il medico competente, pur nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile.
  • Per la ripresa, è opportuno il coinvolgimento del medico nella individuazione dei lavoratori fragili (anche in relazione all’età) e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID19.
  • Per il reinserimento dopo la malattia, viene richiamata la necessità di effettuare una visita anche a prescindere dalla scadenza del termine dei 60 giorni previsti dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del Dlgs 81/2008 (confermando quindi che si tratta di una misura non prevista dal Dlgs 81/2008).
  • L’art. 13 prevede la costituzione di un Comitato aziendale per l’applicazione e verifica delle disposizioni del Protocollo.

In allegato nota di commento e testo del Protocollo aggiornato.

 

           

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

Allegati

circolare 26 4 2020 Nota illustrativa protocollo condiviso

Protocollo Sicurezza-2




Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI Bando CCIAA di Salerno concessioni contributi a fondo perduto alle MPMI per abbattimento interessi e accessori sui finanziamenti bancari. INVIO domande dal prossimo 5 maggio RICORDO

Ricordiamo che la Camera di Commercio di Salerno, con deliberazione della Giunta n. 22 del 17/04/2020, ha approvato il bando che prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI della provincia di Salerno per l’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori, sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria, per la gestione aziendale in una fase economica di estrema criticità.

 

Il bando rientra nelle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi, per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, e facilitarne l’accesso al credito.

 

Il contributo consiste in un sostegno economico a fondo perduto erogato in un’unica soluzione, finalizzato all’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti di importo:

 

– non superiore a euro 25.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. m) del DL 23/2020 cd Liquidità

– non superiore a euro 120.000,00 concessi ai sensi dell’art. 13 lett. n) del DL 23/2020 cd Liquidità

 

richiesti dalle imprese per le seguenti finalità:

  • esigenze di liquidità;
  • consolidamento delle passività a breve
  • investimenti produttivi.

 

L’entità dell’abbattimento del costo di ciascun finanziamento viene determinato nella misura del 100% della quota per interessi e oneri accessori relativa all’intero finanziamento, fino ad un contributo massimo di 1.500,00 euro.

 

La domanda di contributo dovrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del prossimo 5 maggio, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco-Servizio Agef, autenticandosi con le procedure previste.

Allegati

Modulo B – informazioni sul finanzimento

MODULA A Domanda di concessione del contributo

MODELLO_PROCURA_B

bando_contributi_abbattimento_interessi_covid19