BREXIT: REGOLE DOGANALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021. Incontro info/formativo,12 gennaio 2021 h.14.30. ISCRIZIONI

Come noto, dallo scorso 31 dicembre è terminato il periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE e dal 1° gennaio 2021 la circolazione delle merci tra UK e UE è considerata commercio con un Paese terzo. Pertanto, operare con il mercato britannico comporterà una serie di importanti cambiamenti, tra cui quelli riguardanti le procedure doganali.

Per garantire alle aziende un momento informativo e di approfondimento tecnico con esperti in materia doganale, abbiamo organizzato per il prossimo 12 gennaio 2021, alle ore 14.30, il webinar “BREXIT: REGOLE DOGANALI E MARCATURA UKCA-CE NEGLI SCAMBI CON UK IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021”.

L’incontro sarà l’occasione per analizzare una serie di aspetti fondamentali per le nuove regole della Brexit, quali:

  • Documenti e adempimenti per attraversare il confine
  • L’importanza della corretta attribuzione della classifica e dell’origine della merce
  • Come calcolare dazio e iva
  • Versione conclusiva delle regole commerciali tra UE e UK

In allegato, la locandina col programma.

Invitiamo quanti interessati a procedere con la registrazione gratuita all’incontro formativo: https://us02web.zoom.us/webinar/register/5216039711680/WN_17RNadwdQfifpjHsuoCTVQ (ai registrati, il giorno precedente l’evento sarà inviato apposito link cui connettersi per seguire i lavori).

Ricordiamo altresì che per garantire un supporto concreto alle imprese che operano con il Regno Unito, Confindustria ha attivato un HELP DESK BREXIT con l’intento di offrire alle aziende la possibilità di interrogare i nostri esperti sugli aspetti doganali che il nuovo assetto delle relazioni tra UE e UK comporterà. Il desk opererà in stretto coordinamento con l’Help desk Brexit attivo presso l’Ufficio Ice Agenzia di Londra, così da assicurare il più efficace supporto alle nostre imprese.

LocandinaWeb12012021_OK

L’Help Desk di Confindustria è riservato alle aziende associate e verterà sugli aspetti doganali del commercio con UK. Questo il link per accedere al servizio: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4cIsKVmd0-92AA3F8OCU6YZvf0jZMJGtPAEGXo3Jd9UNDY4SlVBSEE1NjVYTVlLNVRIOVdQSEpBWi4u




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (CCG – salvaguardia prodotti siderurgici)

Si riportano a seguire alcuni aggiornamenti relativi al procedimento di salvaguardia, avviato il 23.10.19, riguardante le importazioni di alcuni prodotti siderurgici nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo-CCG (rif. comunicazioni del 5.08.2020 e 31.10.2019). Le competenti autorità locali hanno reso noto di aver proceduto ad un aggiornamento dell’ambito di applicazione della procedura. In allegato il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio u.s. In particolare, saranno oggetto di indagine anche i seguenti prodotti:

 

No. Steel Categories according to the Official Gazette volume (23) HS Code
3 Metallic Coated Steel 721230
5 Reinforced Steel Bars and Wire Rod 721710; 721720; 721730; 721790; 722100; 722300; 722920; 722990
7 Sections 730110
9 Welded and Seamless Pipes and Tubes 730431; 730590; 730840; 730890

mentre sono stati esclusi i seguenti codici tariffari:

 

No. Steel Categories according to the

Official Gazette volume (23)

HS Code
1 Flat Hot Rolled Coils and Sheets 720827; 720837; 720838; 720839; 720851; 720853; 720854; 721113; 721114; 721119
2 Cold Rolled Flat Steel Coils and Sheets 720926; 720918; 720917; 720916; 720927; 722550; 720990; 720928
9 Welded and Seamless Pipes and Tubes 730424; 730520; 730531; 730611; 730619; 730640

 

Eventuali commenti/osservazioni potranno essere presentati entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

 

GCC_SFG steel products_Official Gazette January 5 2021.pdf|

 

 




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (India – Brasile)

Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri:

1) India – avvio sunset review dazi anti-dumping sulle importazioni di fenolo (codice tariffario di riferimento 29071110) provenienti dall’UE e Singapore. Le misure sono in vigore dall’8 marzo 2016. Il periodo di riferimento dell’inchiesta: dal 01/07/2019 al 30/06/2020. In allegato copia della notifica delle competenti Autorità indiane.

 

1 Product: Phenol
2 Country taking action: India
3 EU Countries concerned: EU
4 Type of case: Anti- dumping
5 Status + date: DGTR initiated a Sunset Review following an application filed by the petitioner alleging continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in and exported from the subject countries – 31 December 2020
6 Tariff codes: 29071110
7 Comments: –  The initial investigation was launched on 15 October 2014 [F. No. 14/13/2014-DGAD]

–  Deadline for submissions: 30 January 2021

INDIA_sunset review_phenol_Initiation Notification (31_12_2020).pdf|

 

2) Brasile – riesame misure AD su importazioni di tubi in gomma elastomerica. Sulla base di quanto comunicato dall’Ambasciata d’Italia a Brasilia, si informa che le competenti Autorità locali hanno recentemente reso noto di aver introdotto una proroga di due mesi (a partire dal 22 aprile 2021) dei termini previsti per la conclusione della procedura di riesame delle misure antidumping sull’import di tubi in gomma elastomerica prodotti in Italia, Germania ed Emirati Arabi Uniti (procedimento amministrativo SECEX N.52272.004363/2020-70). Il procedimento, avviato il 22 giugno scorso a seguito di richiesta presentata dall’impresa locale Armacell, riguarda i prodotti generalmente classificati sotto la voce 40091100 della Nomenclatura Comune MERCOSUR. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo web: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-no-82-de-10-de-dezembro-de-2020-293523210 o al seguente recapito di posta elettronica: [email protected].




CREDITO – DAL 1° GENNAIO 2021 IN VIGORE LA NUOVA DEFINIZIONE IN MATERIA DI DEFAULT

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 sono entrate definitivamente in vigore le regole sulla definizione di default (emanate dall’EBA il 18 gennaio 2017) tanto per le banche significative, che potevano decidere di adottarle già dal 1° luglio 2019, che per le non significative.

In base a tali regole, le banche saranno tenute a classificare l’esposizione dell’impresa in default in caso di un arretrato di pagamento, per oltre 90 giorni, su importi di ammontare superiore a 500 euro (complessivamente riferiti a uno o più finanziamenti) e che rappresentino più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca.

Per le piccole e medie imprese esposte nei confronti della banca per finanziamenti inferiori a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.

Il default di un’esposizione debitoria dell’impresa comporterà l’automatico default di tutte le esposizioni della stessa impresa nei confronti della banca e di tutto il gruppo bancario, e potrà estendersi anche a tutte le imprese a essa collegata anche nell’ambito di catene di fornitura.

Tali regole potranno determinare un incremento della probabilità di default delle esposizioni delle imprese e, pertanto, renderanno necessaria una maggiore attenzione da parte delle imprese nella gestione puntuale delle proprie scadenze di pagamento nei confronti della banca, anche per piccolissimi importi, al fine di non essere classificate in default. In proposito, ricordo che Confindustria, insieme all’ABI e alle altre associazioni di rappresentanza delle imprese partecipanti al Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI) costituito ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, ha a suo tempo predisposto e diffuso una Guida semplice alle nuove regole sulla definizione di default, che pubblichiamo nuovamente.

Con l’occasione ricordiamo che Confindustria ha già da tempo (sin dal primo documento posto in consultazione dall’EBA nel 2015) sottolineato la criticità delle nuove previsioni. Infatti, ai fini della regolamentazione prudenziale sui requisiti di capitale delle banche, le esposizioni considerate dalle banche in default saranno classificate come deteriorate e sulle stesse dovranno essere accantonate riserve di capitale secondo il cosiddetto calendar provisioning già previsto dalle regole europee in tema di NPL. Questo vuol dire che, se l’impresa andasse in default o la banca mettesse in default l’impresa anche solo sulla base di una propria valutazione di probabile inadempimento (come richiesto espressamente dalla normativa sul default), rispetto a quella posizione dovrebbe cominciare a fare accantonamenti di capitale seguendo lo schema del calendar provisioning (ulteriori accantonamenti di capitale che le banche devono effettuare a copertura integrale dei crediti deteriorati, in un orizzonte temporale di 3 anni per i crediti non garantiti e di 7 anni per i crediti garantiti, o 9 per i crediti garantiti da beni immobili).

Tali regole, oltre a determinare uno shock immediato sulla qualità delle esposizioni delle imprese nei confronti del sistema bancario al termine delle misure straordinarie attivate per sostenere il sistema produttivo durante l’emergenza sanitaria, potrebbero avere comunque l’effetto di impegnare maggiori quantità di capitale prudenziale, drenando eventuali nuove risorse da reimpiegare nel sistema produttivo e comportando una minore flessibilità per la banca nel concedere finanziamenti.

In ragione dei suddetti aspetti e dell’avvento dell’emergenza sanitaria Covid-19, Confindustria – insieme all’ABI e alle altre associazioni di rappresentanza delle imprese partecipanti al Tavolo CIRI – è tornata a chiedere un intervento di proroga o comunque di alleggerimento sia sulle regole sul default sia su quelle relative al trattamento degli NPL, almeno finché gli effetti negativi della pandemia sul settore produttivo non saranno in tutto o in parte assorbiti (allegata lettera inviata alle istituzioni europee).

 

Guida Regole Europee Definizione di Default_ Lettera Italian enterprises 24.12.2020




EMERGENZA COVID-19/LE MISURE DEL DECRETO PROROGHE E DEL DL 1/2021

Nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza COVID-19.

 

In particolare:

 

Rinviando ad un successivo commento l’analisi degli interventi recati dal DL Proroghe, in allegato, pubblichiamo una nota illustrativa delle misure di più imminente impatto per le imprese.

 

Emergenza COVID-Nota Decreto Proroghe e DL n. 1-2020

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected]) Relazioni Industriali (Giuseppe Baselice e Francesco Cotini)




VIETNAM: WEBINAR “SACE MEETS NUTIFOOD” – 20 GENNAIO 2021

Il prossimo 20 gennaio, a partire dalle ore 10.00, SACE organizza, in collaborazione con Confindustria, l’evento in Live Webinar SACE meets NUTIFOOD

L’iniziativa si propone di approfondire le opportunità di collaborazione per le PMI italiane con il Gruppo NUTIFOOD. Fondata nel 2000, Nutifood è tra le aziende vietnamite leader nella produzione e trasformazione di prodotti lattiero-caseari e cerealicoli e terzo per volumi per la produzione di latte in polvere. Il Gruppo, attivo non solo nel mercato vietnamita ma anche nell’Area ASEAN, Stati Uniti e Cina, controlla l’intera filiera dalla produzione alla distribuzione.

Il webinar si focalizzerà sui comparti dell’allevamento, del food processing, del packaging e della catena del freddo.

L’evento si terrà sulla Piattaforma virtuale GO!; è possibile iscriversi attraverso il link indicato nell’invito in allegato. 

SACE Nutifood_20genn2021

I lavori si svolgeranno in lingua inglese




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