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ENERGIA | Seminario “GEOTERMIA E GEOSCAMBIO A BASSA PROFONDITÀ: opportunità di sviluppo per il territorio e risparmio per la collettività” – 17 aprile pv, ore 14.30, Confindustria Salerno
Il prossimo venerdì 17 aprile, alle ore 14.30, presso la sede di Confindustria Salerno, si terrà il seminario “GEOTERMIA E GEOSCAMBIO A BASSA PROFONDITÀ: opportunità di sviluppo per il territorio e risparmio per la collettività”, organizzato in collaborazione con l’Unione Geotermica Italiana.
La geotermia è una fonte rinnovabile dalle grandi potenzialità, utile a raggiungere contestualmente gli obiettivi della sicurezza energetica nazionale e della decarbonizzazione nella generazione di energia elettrica, ma anche per produzione e lo stoccaggio di energia termica. Seppure si tratti di una risorsa preziosa è ancora sottovalutata; per tal motivo, l’Unione Europea ha annunciato la pubblicazione di un piano d’azione per il prossimo mese di maggio, mentre in Italia gli interventi di aggiornamento normativi intrapresi dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, evidenziano l’interesse a sviluppare la risorsa geotermica.
Di questo e delle evoluzioni in corso, discuteranno i relatori che interverranno al seminario, di cui alleghiamo il programma e una nota di sintesi dei contenuti.
Per esigenze organizzative, invitiamo a confermare la partecipazione a [email protected]
descrizione seminario Geotermia 17apr26 Geotermia EVENTO – 17 Aprile 2026
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Nuovi dazi USA su acciaio, alluminio, rame e derivati e sui farmaci
La Casa Bianca ha annunciato ieri cambiamenti nei dazi applicati ex Sez. 232 su acciaio, alluminio e rame e nuovi dazi ex Sez. 232 sui farmaci.
- Modifiche riguardanti la Sezione 232 su acciaio, alluminio e rame: i dazi aggiuntivi imposti ex sez. 232 si applicheranno all’intero valore doganale del prodotto importato, indipendentemente dal contenuto in metallo.
Con effetto per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 00:01 ora legale orientale del 6 aprile 2026:
- I dazi aggiuntivi su articoli in alluminio e acciaio, alcuni articoli di rame e alcuni articoli derivati in alluminio e acciaio saranno fissati a un’aliquota ad valorem del 50% (25% per i prodotti del Regno Unito, il contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito; 10% per articoli derivati il cui contenuto in alluminio o acciaio è interamente fuso e colato negli Stati Uniti). L’elenco dei prodotti è disponibile nell’Allegato I-A.
- I dazi aggiuntivi su alcuni articoli di rame e su alcuni articoli derivati in alluminio e acciaio sono generalmente fissati a un’aliquota ad valorem del 25% (15% per articoli del Regno Unito il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito; 10% per articoli derivati il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato negli Stati Uniti). L’elenco dei prodotti è disponibile nell’Allegato I-B.
- I prodotti elencati nell’Allegato II non saranno più soggetti a dazi ad valorem aggiuntivi;
Con effetto per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 00:01 ora legale orientale del 6 aprile 2026, fino alle 23:59 ora standard orientale del 31 dicembre 2027:
- Ai prodotti dell’Allegato III, che hanno un dazio base (MFN) inferiore al 15%, sarà applicato un dazio ad valorem del 15%; i prodotti con un dazio base superiore al 15% non subiranno variazioni tariffarie. Tuttavia, il dazio sarà ridotto al 10% per gli articoli derivati il cui contenuto di alluminio o acciaio è composto interamente da alluminio fuso e colato negli Stati Uniti; 25% per i prodotti importati da partner commerciali con i quali gli Stati Uniti non mantengono normali relazioni commerciali.
Con effetto per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 12:01 del mattino, ora standard orientale, del 1° gennaio 2028, ai prodotti dell’Allegato III, si applicheranno le stesse condizioni dei prodotti dell’Allegato I-B.
I prodotti importati dalla Russia continueranno ad essere soggetti a un dazio ad valorem del 200%.
Infine, con le nuove regole, i prodotti derivati che contengono almeno il 15% di contenuto metallico dovranno affrontare dazi ad valorem del 25% sul valore pieno dei prodotti. Se il contenuto metallico di un prodotto è inferiore al 15 percento, non sarà soggetto a tali dazi. Le nuove regole prevedono anche una tariffa più bassa del15% per alcune “apparecchiature industriali ad alta intensità di metallo e attrezzature di rete elettrica” fino al 2027 ” per accelerare la massiccia costruzione della base industriale attualmente in corso negli Stati Uniti”. Scheda informativa: Il presidente Donald J. Trump rafforza i dazi sulle importazioni di acciaio, alluminio e rame – Casa Bianca
Sez. 232 misure sui prodotti farmaceutici
A partire dalle 00 :01 ora legale orientale del 31 luglio 2026 per le società elencate nell’Allegato III di questa proclamazione e il 29 settembre 2026 per le altre aziende:
- Le importazioni di farmaci brevettati e di ingredienti farmaceutici associati (vedi l’allegato) saranno soggette a un dazio ad valorem del 100%.
- L’aliquota ad valorem per i prodotti farmaceutici brevettati e gli ingredienti associati sarà del 15% per i prodotti di Giappone, Unione Europea, Repubblica di Corea, Svizzera e Liechtenstein. L’aliquota tariffaria sui prodotti farmaceutici brevettati e sugli ingredienti farmaceutici associati ai prodotti del Regno Unito sarà del 10% e poi ridotta a zero nella misura richiesta da qualsiasi futuro accordo tra Stati Uniti e Regno Unito sui prezzi dei farmaci.
- Per le aziende che sono idonee al trattamento tariffario previsto dalla clausola 3b del proclama, e che hanno stipulato accordi di prezzo farmaceutico MFN con il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, la tariffa ad valorem applicabile per i prodotti farmaceutici e gli ingredienti farmaceutici associati sarà zero fino al 20 gennaio 2029.
- I farmaci generici e i loro ingredienti associati non saranno soggetti a tariffe ex Sez. 232 al momento – possibile revisione entro 1 anno.
Invitiamo le aziende interessate a farci pervenire eventuali commenti sui nuovi dazi applicati.
Sarà cura di Confindustria nazionale fornire tutti gli aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi.
LAVORO | Smart working: dal 7 aprile 2026 obbligo di informativa rafforzato
Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 31 marzo, ricordiamo che dal 7 aprile 2026 entra in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), che introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento tra l’altro al c.d. smart working.
Nel merito, la nuova disposizione normativa rafforza in modo significativo l’obbligo in capo ai datori di lavoro che adottano la modalità di lavoro agile, di consegna – con cadenza almeno annuale – sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di una informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile.
Ricordiamo che l’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
L’informativa deve individuare:
- i rischi generali legati alla prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali;
- i rischi specifici connessi al lavoro agile, con particolare attenzione all’uso dei videoterminali;
- le misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione indicate dal datore di lavoro.
La nuova disposizione modifica il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. Infatti, in caso di mancata consegna dell’informativa è prevista la sanzione penale dell’arresto da 2 a 4 mesi, oppure un’ammenda a partire da 1.708,61 euro e fino a 7.403,96 euro.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
