Il programma di Genna «Dai trasporti ai cantieri il Comune faccia di più»/Industriali, Genna attacca “Vedo cantieri elettorali il Comune ci coinvolga”

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INTERNAZIONALIZZAZIONE | Rotta MERCOSUR: webinar illustrativi delle opportunità per settore merceologico

Con l’entrata in vigore dell’Accordo UE-Mercosur il 1° maggio, si è aperta una finestra di opportunità decisiva per l’export italiano: l’abbattimento delle barriere tariffarie e non tariffarie rappresenta un fattore di competitività immediato per le nostre imprese sui mercati target.

Per supportare le nostre PMI nel presidiare con successo i mercati di Argentina e Brasile, Confindustria — in collaborazione con ICE-Agenzia e con il coinvolgimento di 5 federazioni e 14 associazioni di categoria — ha organizzato un ciclo di cinque smart webinar settoriali denominati: “Rotta Mercosur: verso la missione di settembre in Argentina e Brasile”. Il format è compatto e operativo: interventi brevi e mirati, per fornire ai partecipanti informazioni concrete e immediatamente applicabili su scenari di mercato, normative, complessità burocratiche e modalità di ingresso nelle due economie.

 

Ogni webinar è strutturato come segue:

  • Scenario e normative — cosa cambia per le imprese con il nuovo Accordo UE–Mercosur, a cura di Confindustria
  • Mercati, operatività e strategia — analisi settoriale e strategie d’ingresso per le PMI in Argentina e Brasile, a cura di ICE-Agenzia
  • Esperienza sul campo — testimonianze di aziende italiane già operative nell’area
  • Strumenti finanziari — gli strumenti SACE a supporto dell’internazionalizzazione
  • Q&A — spazio per quesiti specif    ici ai relatori

 

Di seguito il calendario con i link per l’iscrizione:

Settore                                                                                                                             Data webinar

1) Agroalimentare                                                                                                        19 maggio 2026

2) Transizione Energetica e Infrastrutture Sostenibili                                         25 maggio 2026

3) Tecnologie Digitali                                                                                                  28 maggio 2026

4) Farmaceutico e Medicale                                                                                    29 maggio 2026

5) Macchinari per l’Industria e Impiantistica per Energia e Mining                  3 giugno 2026

 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite i link sopra indicati. Il link di accesso al webinar sarà inviato agli iscritti il giorno precedente l’evento.

 

I webinar sono propedeutici alla Missione Imprenditoriale del Sistema Confindustria, guidata dal Presidente Orsini, in programma dal 7 all’11 settembre con tre tappe — Buenos Aires (7–8), San Paolo (9–10) e Brasília (11) — e rientro in Italia il 13 settembre.

 

In allegato sono disponibili i programmi dei singoli webinar e una matrice indicativa dei comparti maggiormente coinvolti.

Matrice Opportunità Argentina e Brasile Programma webinar Rotta Mercosur – AGROALIMENTARE Programma webinar Rotta Mercosur – FARMA e MEDICALE Programma webinar Rotta Mercosur – MACCHINARI e IMPIANTISTICA Programma webinar Rotta Mercosur – Tecnologie DIGITALI Programma webinar Rotta Mercosur – TRANSIZIONE Protocollo Confindustria – ANLA 6maggio2026

Si invitano le imprese associate dei settori indicati e registrarsi agli appuntamenti di interesse merceologico.




LAVORO | Rinnovo Accordo Economico Collettivo Agenti di commercio – Informativa n. 2

Diamo seguito alla nostra informativa dello scorso 19 gennaio, per informarvi che, in prosecuzione del percorso avviato lo scorso 15 gennaio per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) industria e cooperazione, si sono svolti i primi incontri in sedi tecniche previste dal calendario negoziale.

 

Il confronto ha riguardato l’intero AEC, con un focus prioritario sui seguenti temi:

  • Revisione del testo contrattuale:la delegazione datoriale ha posto il tema di snellire il testo dell’AEC nel rispetto dell’autonomia contrattuale che da sempre connota preponente e agenti, nonché di attualizzare il contratto anche recependo le più recenti posizioni emerse in giurisprudenza.
  • Variazioni di zona e provvigioni:entrambe le delegazioni hanno proposto misure per rendere più efficace e al contempo trasparente la disciplina delle variazioni unilaterali di zona e della misura delle provvigioni.
  • Indennità di cessazione del contratto:la delegazione sindacale ha ribadito la necessità di un aggiornamento dei parametri di calcolo, puntando ad una revisione degli scaglioni del FIRR, nonché a regolare la disciplina della cessazione del contratto anche a favore delle società di persone.

 

A valle degli incontri tenutisi in sede tecnica, le Parti si sono reciprocamente scambiate dei documenti di proposta, cui hanno fatto seguito appositi incontri in sede plenaria per la loro presentazione.

 

Durante tali sessioni plenarie, sono stati discussi approfonditamente gli aspetti più critici emersi dai rispettivi testi, con particolare riferimento agli oneri economici e alle misure di flessibilità gestionale del contratto di agenzia.

 

Il confronto proseguirà nel prossimo incontro fissato per il prossimo 3 giugno, durante il quale si cercherà di comporre le posizioni datoriali e quelle sindacali, con l’obiettivo di verificare la possibilità di giungere alla definizione di un testo di sintesi.

 

Sarà nostra cura fornirVi ulteriori aggiornamenti.

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Certificato medico e ripresa del lavoro – commento alla circolare INAIL n.17/2026

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026 l’Inail fornisce alcuni chiarimenti sul certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e sulla ripresa del lavoro.

 

In particolare, si evidenzia che non è più richiesto il certificato di chiusura dell’infortunio e, per le imprese, i dati di fine della prognosi contenuti nell’ultimo certificato medico comunicato dal lavoratore al datore di lavoro e all’Inail indica il momento nel quale termina il periodo di inabilità temporanea assoluta ed il lavoratore, dal giorno successivo, potrà rientrare al lavoro.

 

Si fornisce di seguito un commento, redatto dal nostro Sistema centrale, riguardante la circolare in oggetto.

 

Premessa

Come noto, dal 2016 (per effetto delle modifiche apportate alle procedure dal Dlgs 151/2015, art. 21), in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio ei giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. A quel punto, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

La certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso le funzioni contenute nel sito internet dell’Istituto e l’indicazione di alcuni dati (codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico e dati di rilascio del certificato stesso).

 

Si generano quindi tre flussi informativi distinti: il medico deve inviare il certificato all’Inail in modalità informatica; l’Inail mette a disposizione del datore di lavoro il certificato medico; il lavoratore deve inviare gli elementi del certificato medico al datore di lavoro per fare la denuncia.

 

Il certificato medico ai fini assicurativi (DPR 1124/1965)

Per prassi consolidata, l’Inail ha disciplinato la presenza di diversi certificati medici per la gestione dei profili assicurativi: il primo certificato, quello di continuazione, quello definitivo e quello di riammissione in temporanea. E tale riferimento non viene meno, anche nell’attuale modulo 1SS, come confermato dalla circolare in commento.

 

Con la recente circolare 17/2026 l’Istituto fornisce un chiarimento volto a superare alcuni dubbi relativi alla necessità o meno del certificato definitivo ai fini del rientro al lavoro.

 

Le diverse classificazioni contenute nelle certificazioni (primo, continuativo, definitivo e di riammissione in temporanea) devono “esclusivamente a esigenze di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto” e non incidono “sulla valenza giuridica del singolo certificato”.

 

Quindi, l’Istituto conferma la prassi operativa ma evidenzia espressamente la esclusiva rilevanza giuridica della data finale della prognosi contenuta nel certificato medico conosciuto dal datore di lavoro e comunicato dal lavoratore, messo a disposizione dall’Inail.

 

Qualora al primo o ai successivi certificati non si facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro”.

 

A conferma della rilevanza esclusiva dei dati di prognosi contenuta nel certificato medico disponibile comunicato dal lavoratore, si conferma che la incapacità temporanea assoluta al lavoro termina con i dati della prognosi.

 

Questo produce due effetti: per il datore di lavoro, la semplice data della buona prognosi giustifica la ripresa del lavoro, per l’Inail, vale come comunicazione al lavoratore della cessazione dell’indennità di temporanea.

 

Prognosi e ripresa del lavoro

Una volta affermato che i dati della prognosi segnano l’effetto medico-legale della inidoneità assoluta temporanea al lavoro e la irrilevanza del certificato definitivo (di chiusura dell’infortunio), l’Inail afferma che “il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione cosiddetta medica “definitiva”.

 

Quindi, il datore di lavoro deve tener conto esclusivamente del certificato medico comunicato dal lavoratore e messo a disposizione dall’Inail attraverso il sito internet.

 

Alla scadenza della prognosi, ed in assenza di ulteriori comunicazioni, il lavoratore può riprendere il lavoro, avendo esaurito il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

 

Nulla esclude che l’Inail possa anche comunicare il certificato medico definitivo, ma per il datore di lavoro rileva sempre e solo l’ultimo certificato medico pervenuto all’Inail e disponibile nel sito internet, a prescindere dalla sua denominazione.

 

Anche in caso di richiesta del lavoratore di rientrare al lavoro anticipatamente rispetto alla data di fine prognosi, occorrerà un certificato medico che modifichi il termine della prognosi originariamente indicata.

 

Il certificato medico ai fini della ripresa del lavoro (Dlgs 81/2008)

Come noto, il certificato medico ha ad oggetto l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, non l’idoneità alla mansione specifica.

 

L’Istituto evidenzia espressamente la “facoltà” di attivazione della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

L’affermazione contenuta nella circolare, per quanto teoricamente coerente, va chiarita nel senso che la sorveglianza sanitaria “dovrà” (e non, “potrà”) essere attivata esclusivamente laddove ricorra una delle ipotesi tassative previste dall’art. 41 del Dlgs 81/2008. In particolare, ad esempio, richiesta del lavoratore, cambio mansioni e assenza continuativa superiore a 60 giorni.

 

Il riferimento all’art. 42 appare, allora, congruo, nelle ipotesi in cui il medico competente emetta un giudizio di inidoneità alle mansioni specifiche (parziale o totale, temporanea o permanente) ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 81/2008 che renda necessaria la verifica della possibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle in precedenza svolte.

 

 

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