DECONTRIBUZIONE SUD 30% – IN ATTESA DI INDICAZIONI OPERATIVE
Come noto, la Legge di Bilancio 2021 (commi da 161 a 169, dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n.178) prevede che ai datori di lavoro privato è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un esonero contributivo parziale anche per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2029.
In particolare, lo sgravio è pari al:
–30% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
–20% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
–10% dei contributi previdenziali da versare dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029.
L’agevolazione di cui sopra è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l’agevolazione in oggetto è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Vi informiamo che per la materiale fruizione dello sgravio si attendono le specifiche indicazioni operative dell’INPS.
