INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE: MESSAGGIO INPS N. 689 DEL 17/02/2021

Come noto, l’art. 14 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.

 

Tale disposizione è stata poi prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 311, L. 178/2020), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, fino al 31 marzo 2021.

 

Con il messaggio n.689 dello scorso 17 febbraio, in allegato, l’INPS chiarisce che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore

Tale ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal DLgs n.22/2015.

 

All.toMessaggio numero 689 del 17-02-2021

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




MAROCCO – AGGIORNAMENTO NORMATIVA CONTROLLO DI CONFORMITÀ

Segnaliamo che, dalla fine del mese di gennaio 2021, l’Amministrazione delle Dogane marocchine ha introdotto alcuni aggiornamenti relativi ai controlli di conformità per l’ingresso dei prodotti esteri.

Dal 21 giugno 2020 la quasi totalità dei beni industriali importati nel Paese deve essere accompagnata, oltre che dalla consueta documentazione necessaria per l’espletamento delle pratiche doganali, anche da certificati di conformità rilasciati nel Paese di origine del prodotto stesso da una delle seguenti tre società europee, accreditate dal governo marocchino:

– la francese Bureau Veritas https://verigates.bureauveritas.com/programmes/morocco;

– la tedesca TUV Rheinland  https://www.tuv.com/morocco/fr/certification-pourl%E2%80%99afrique.html

 

– la spagnola Applus Fomento https://www.applusfomentocontrole.com/ 

Si allega, oltre alla Circolare ufficiale, gli elenchi integrati dei prodotti industriali ai quali si applica il controllo, sia per quanto riguarda i prodotti controllati in Marocco che i prodotti che devono essere controllati nel Paese di origine dal produttore.

 

circulaire_contrôle de conformité normes_25 01 2021 Liste des produits contrôlés à l’arrivée au Maroc_29 01 2021 Liste des produits contrôlés à l’origine_29 01 2021 Liste des produits industriels soumis à la réglementation technique marocaine _29 01 2021




AGEVOLAZIONI/NUOVA SABATINI: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA SOLUZIONE PER LE DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021

Come previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il contributo dell’agevolazione c.d. nuova Sabatini è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.

L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative della nuova normativa sono riportate nella circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021.

ALLEGATO_3__Richiesta_erogazioni_RU_RQR_10-02-2021 circolare_10_febbraio_2021_n_434




AGEVOLAZIONI: INCENTIVO PER LE PERSONE FISICHE CHE INVESTONO IN START UP E PMI INNOVATIVE. DOMANDE DAL 1° MARZO AL 30 APRILE 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28/12/2020 che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.

 

L’agevolazione fiscale, introdotta dall’art. 38 comma 7 del decreto Rilancio (DL. n. 34 del 19 maggio 2020), è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.

 

L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

 

La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE.

 

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

 

A regime, gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

DM 28dic21




CONTRATTI DI SVILUPPO – PUBBLICATO IN GU IL DM 13/11/2020: CONCLUSIONE DEL PROGRAMMA PROROGABILE PER UN MASSIMO DI 18 MESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2021, il decreto 13 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono apportate modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell’accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative.

 

In particolare è previsto, tra l’altro, che:

il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate;

– ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell’ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

DM 13nov21




AUTOTRASPORTO: ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 13.02.2021. SPECIFICHE RIENTRO IN ITALIA VIAGGIATORI PROVENIENTI DAL BRASILE E DALL’AUSTRIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero della Salute 13 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’Ordinanza del Ministero della Salute del 3.11.2020 è prorogata fino al 5 marzo 2021.

Il provvedimento stabilisce le condizioni per l’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dal Brasile, disponendo che, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 14.01.2021, è vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile. È consentito l’ingresso e il traffico aereo dal Brasile soltanto se i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza osservata, ovvero che rientrino nei casi di cui all’art. 8, comma 7, lettera n), del DPCM suddetto e siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso.

Hanno l’obbligo di dichiarazione prevista dall’art. 7 del DPCM e di presentare all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, oppure di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto. E’ previsto l’obbligo, a prescindere dall’esito del test, di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o dimora nei termini di cui all’art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14.01.2021. Inoltre, l’ingresso deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale competente per territorio e sussiste l’obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni di quarantena.

Da tale disciplina sono esentati il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di merci e persone e i membri dell’equipaggio, sempreché si sottopongano ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Di maggiore interesse è la limitazione all’ingresso nel territorio nazionale di viaggiatori che provengono dall’Austria. Infatti, si prevede che l’ingresso e il transito è consentito alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a dodici ore in Austria, con le seguenti modalità:

obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14.01.2021, dandone comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;

obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 14 giorni di quarantena.

Il personale viaggiante in ingresso o in transito in Italia che abbia soggiornato o transitato in Austria per più di 12 ore nei 14 giorni precedenti ha l’obbligo di possedere una certificazione che attesti di essersi sottoposto nei 7 giorni precedenti l’ingresso in Italia a tampone molecolare o antigenico con esito negativo; la certificazione dovrà essere presentata alle autorità in caso di controllo; resta inoltre fermo l’obbligo previsto dal DPCM 14.1.2021 di comunicare le esigenze lavorative che hanno motivato l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata.

Quindi il personale viaggiante sarebbe esonerato agli obblighi previsti per i “viaggiatori”, ma ha l’obbligo di presentare “a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli” la certificazione del test nei 7 giorni precedenti.

Numerose sono state le azioni sia a livello europeo che nazionale avviate da Confindustria, che continua a monitorare la situazione, sollecitando le istituzioni per promuovere le iniziative necessarie alla risoluzione di questa ennesima situazione di crisi, tenendo conto che già sussiste una regolamentazione europea (le “green lanes”) che dovrebbe garantire i flussi di trasporto interni in tema di sicurezza sui rischi di contagio.

Ordinanza Ministero Salute 13.02.2021-Brasile-Austria




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