La legge di Bilancio 2021, approvata dal Parlamento in via definitiva il 30 dicembre u.s., prevede – in materia di sostegno alla liquidità delle imprese – il rifinanziamento di alcune misure, come la proroga della moratoria e degli interventi straordinari del Fondo di Garanzia per le PMI e di Garanzia Italia di Sace e alcuni, seppure limitati, interventi in favore della patrimonializzazione delle imprese.
In linea con le proposte di Confindustria, la manovra di Bilancio proroga al 30 giugno 2021 – in coerenza con la proroga del Temporary Framework sugli aiuti di stato – le misure straordinarie del Fondo di Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità e di “Garanzia Italia” di Sace, prevista dall’articolo 1 del medesimo decreto.
Per quanto riguarda Garanzia Italia di SACE, la misura viene inoltre rafforzata, con alcuni interventi positivi auspicati da Confindustria. In particolare, si prevede la copertura di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria (condizionata all’erogazione di credito aggiuntivo e al fatto che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento) e l’estensione della garanzia alle operazioni di cessione di crediti pro-soluto.
In tema di garanzie, con una modifica approvata in sede parlamentare, si prevede che le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499 a partire dal 1° marzo 2021 possano accedere solo a Garanzia Italia di SACE; il loro accesso alla garanzia del Fondo Centrale sarà infatti possibile solo fino al 28 febbraio 2021. Si dispone poi che, dal 1° marzo, le garanzie di SACE a tutte le grandi imprese con dipendenti fino a 499 (dunque non solo quelle con dipendenti compresi tra 250 e 499) saranno gratuite e non comporteranno l’obbligo, più volte criticato da Confindustria, per l’impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; resta tuttavia il divieto per l’impresa beneficiaria di distribuire dividendi o riacquistare azioni.
Sempre con riferimento all’operatività a mercato di SACE, viene inoltre specificato che la stessa potrà comprendere anche la concessione di garanzie su prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese.
Le misure straordinarie del Fondo di Garanzia per le PMI, come detto, vengono prorogate al 30 giugno 2021. In sede parlamentare, è stato previsto che ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga si utilizzano, per 500 milioni di euro per l’anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU. Da tale proroga sono però in parte escluse, come visto, le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, che potranno beneficiare della garanzia del Fondo solo fino al 28 febbraio 2021.
Tale scelta, secondo quanto esplicitato dalla Relazione illustrativa, è legato all’obiettivo di una progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle midcap sullo strumento “Garanzia Italia” di SACE e a quello di alleggerire la pressione sul fabbisogno di risorse del Fondo. Riguardo a quest’ultimo aspetto, appare possibile ridurne il peso sul bilancio dello Stato avvalendosi delle controgaranzie del nuovo Fondo di garanzia Paneuropeo gestito dalla BEI.
Con un correttivo approvato in sede parlamentare, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, viene poi allungata a 15 anni la durata dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia, secondo la disciplina prevista dal Decreto Liquidità. Il beneficiario dei finanziamenti – già concessi alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio – può chiedere il prolungamento della durata fino a 15 anni, con l’adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
La Manovra prevede poi la proroga della moratoria di legge dei finanziamenti alle PMI dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. La proroga è automaticamente concessa, salvo espressa rinuncia da parte dell’impresa, a tutte le PMI che, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, hanno già richiesto la sospensione. Le PMI che non abbiano ancora richiesto la sospensione dei finanziamenti possono farlo entro il 31 gennaio 2021. La misura è positiva e in linea con le richieste di Confindustria che aveva proposto una proroga al 30 settembre. Resta ora da verificare se per le sospensioni prorogate le banche potranno continuare ad avvalersi delle flessibilità concesse dall’EBA nel trattamento di tali esposizioni, non essendo quindi obbligate a riclassificare le esposizioni oggetto di moratoria come posizioni oggetto di misure di tolleranza (forborne).
In parallelo alla proroga della moratoria andrebbe poi disposta anche lo spostamento, dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, del termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Su quest’aspetto vi terremo aggiornati.
Con un correttivo parlamentare si è previsto che le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, possono avvalersi della moratoria di legge prevista dal DL Cura Italia e che banche, intermediari finanziari e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI senza limitazioni (in precedenza solo per finanziamenti fino a 30 mila euro).
In linea con quanto proposto da Confindustria, la Legge di Bilancio proroga per tutto il 2021 e, di conseguenza, rifinanzia il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI.
È poi positiva la proroga al 30 giugno 2021 della misura del DL Rilancio, a suo tempo sollecitata da Confindustria, che prevede la prestazione, da parte di SACE, di garanzie a supporto delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, al fine di assicurare la continuità dell’erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale a favore delle imprese colpite dalla pandemia.
In tema di rafforzamento patrimoniale delle imprese, viene prorogata al 30 giugno 2021, la misura del DL Rilancio che ha previsto l’istituzione del Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia, e finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. La misura resta comunque di difficile applicazione, sia per gli stringenti requisiti di accesso, sia in quanto gli importi relativi agli strumenti finanziari sottoscritti si cumulano con le garanzie e con i finanziamenti agevolati eventualmente già concessi ai sensi del Temporary Framework.
Nell’ambito delle misure a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese, si segnala l’introduzione di un credito di imposta per le operazioni di aggregazione aziendale (fusione, scissione o conferimento) deliberate nel 2021. In particolare, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e conferitario, è consentita la trasformazione delle DTA (anche non iscritte a bilancio) in un credito di imposta (entro determinate soglie), per le componenti riferibili alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze ACE. Sono previste regole specifiche per i soggetti che partecipano al consolidato (con riferimento al trasferimento delle perdite e alle eccedenze ACE) e per società con rapporti di partecipazione e/o controllo. Sono escluse le società in dissesto, rischio dissesto e insolvenza. L’agevolazione spetta solo per società operative da almeno 2 anni, in una sola occasione. È utilizzabile in compensazione senza vincoli, cedibile o rimborsabile. La trasformazione è condizionata al pagamento di una “commissione” pari al 25% delle DTA trasformate, da versare in 2 rate.
In tema di cartolarizzazioni, sono state introdotte alcune modifiche alla legge 130/1999 per estenderne l’ambito operativo.
Ulteriori correttivi introdotti nel corso dell’esame parlamentare sono sintetizzati di seguito.
Anzitutto, in tema di piani di risparmio a lungo termine (PIR) – al fine di riconoscere un beneficio alle persone fisiche che investano negli stessi piani non solo in caso di guadagni (detassazione integrale dei rendimenti), ma anche di perdite – è stato introdotto un credito d’imposta per le perdite derivanti dall’investimento in PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei predetti PIR ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati con riferimento ai richiamati strumenti finanziari qualificati, a condizione che il credito di imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti medesimi
Viene introdotta una previsione che stabilisce che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Si dispone inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel periodo suddetto sono cancellati d’ufficio. Non è previsto il rimborso di quanto già riscosso.
Diverse disposizioni riguardano il microcredito: vengono destinati 800mila euro annui a favore dell’Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per il lavoro autonomo o la microimpresa, come disciplinati dall’articolo 111 del TUB, con particolare riferimento al sostegno della microimprenditoria femminile; si alza la soglia delle operazioni di importo ridotto prevista dalle disposizioni ordinarie del Fondo di Garanzia; si prevede inoltre che gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell’elenco di cui al suddetto articolo 111 del TUB, a determinate condizioni e se adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese.
Degna di nota la previsione, introdotta sempre nel corso dell’esame parlamentare, secondo cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i contribuenti medesimi, risultanti da fatture elettroniche. Tale compensazione, effettuata mediante piattaforma telematica, produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento.
Sempre nel corso dell’esame parlamentare è stato approvato un significativo intervento che riguarda alcune disposizioni temporanee in tema di riduzione del capitale sociale, attualmente previste dal DL Liquidità e che hanno sospeso, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020, gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento) e l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale
In particolare, le modifiche approvate in sede di esame parlamentare specificano che la sospensione dei suddetti obblighi e la disapplicazione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale valgono per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Ma soprattutto, con riferimento alle riduzioni del capitale per perdite di oltre un terzo, si specifica che il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi in cui la perdita di oltre un terzo riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di riduzione e di aumento del capitale (ex artt. 2447 o 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le SpA e le Srl). Fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Si chiarisce, infine, che le perdite oggetto delle nuove disposizioni temporanee devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.