INDICAZIONI PER LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEI LAVORATORI DOPO ASSENZA PER MALATTIA COVID-19 CORRELATA: CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N. 15127 DEL 12 APRILE 2021

Vi informiamo che il Ministero della Salute con la pubblicazione della circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, in allegato, fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio del lavoratore dopo assenza per malattia Covid-19 correlata e la certificazione che lo stesso deve produrre al datore di lavoro.

 

Alla luce della normativa vigente e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, il Ministero indica le fattispecie che potrebbero configurarsi.

 

  1. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

 

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

 

Per tali lavoratori, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2 lett. E-ter del DLgs 81/2008 e s.m.i. al fine di verificare l’idoneità alla mansione anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

  1. Lavoratori positivi sintomatici

 

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

 

  1. Lavoratori positivi asintomatici

 

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

 

Pertanto il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

 

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra richiamate.

 

  1. Lavoratori positivi a lungo termine

 

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020).

 

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo del 6 aprile 2021.

 

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

 

Nella fattispecie prevista al presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione.

 

  1. Lavoratore contatto stretto asintomatico

 

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio INPS n.3653 del 9 ottobre 2020).

 

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

All.to Circolare Ministero della Salute 12.04.2021

                                                                                                                                       

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini 089200815  [email protected]

 

 




WEBINAR ICE L’EXPORT FLYING DESK A SUPPORTO DELLE IMPRESE – MATERIALE PRESENTATO

Si allega il materiale illustrato nel corso del webinar di presentazione L’Export Flying Desk a supporto delle Imprese del 14 aprile 2021

materiale_export flying desk Ice




TASSA RIFIUTI: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA SULL’APPLICAZIONE DELLA TASSA – CIRCOLARE DEL 12 APRILE 2021

Informiamo che, lo scorso 12 aprile, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato la circolare n. 35259, condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente diversi chiarimenti relativi all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal DLGS n. 116/2020, in materia di rifiuti e imballaggi.

Il Documento recepisce le richieste avanzate da Confindustria nel corso delle diverse interlocuzioni avute con le due Amministrazioni, con particolare riguardo all’esclusione dalla tassazione di taluni locali appartenenti alle attività industriali che, si ricorda, non rientrano più nell’Allegato L-quinquies (elenco delle attività che producono rifiuti urbani) al DLGS n. 116/2020.

In particolare, la Circolare chiarisce un aspetto di particolare importanza per le imprese associate, ossia che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, come fortemente voluto da Confindustria.

Fornisce, altresì, ulteriori, rilevanti indicazioni in merito:

  1. A) al Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
  2. B) alla determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
  3. C) ai locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
  4. D) alla possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

 

Il testo della circolare è disponibile, su richiesta, presso i nostri uffici.

 




WEBINAR: LA CAMPAGNA VACCINALE DEL GRUPPO HITACHI

Il prossimo 19 aprile dalle ore 10.00 si terrà un webinar di presentazione del progetto operativo sviluppato da Hitachi per la vaccinazione di tutti i dipendenti, organizzato dall’Unione Industriali di Napoli.

Si riporta di seguito il link dove iscriversi per seguire i lavori https://www.unindustria.na.it/servizi/sicurezza-sul-lavoro/ultime-news-ed-eventi/booking/0-la-campagna-vaccinale-del-gruppo-hitachi/

 

Si allega il programma




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Brasile – Messico)

Si riportano a seguire le informazioni relative a procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’UE o di singoli Stati membri:

BRASILE – conclusione procedura di riesame delle misure antidumping sull’import di acido adipico da Italia, Francia, Germania, USA e Cina (rif. informative del 27.10.2020 e 28.04.2020). Le autorità brasiliane hanno deciso di prorogare i dazi AD (in vigore dal 2015) per un ulteriore quinquennio.

 

1 Product: Adipic acid
2 Country taking action: Brazil
3 EU Countries concerned: Germany, Italy and France
4 Type of Case: Anti-dumping REVIEW
5 Status + Date: Duties extended for 5 years on 30 March 2021.

Final decision continuing the imposition of duties: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-185-de-30-de-marco-de-2021-311596364

6 Tariff codes: 2917.12.10 of MERCOSUR Common Nomenclature
7 Revised duty levels:
Origin Producer/Exporter AD duty (US$/t)
Germany All companies 241,16
France All companies 184,63
Italy All companies 201,98
     

MESSICO – avvio inchiesta di riesame riguardante le misure antidumping (in vigore dal 2016) sulle importazioni di tubi in acciaio al carbonio originarie di Spagna, India e USA.

 

Product: Carbon steel tubes
Country taking action: Mexico
EU countries concerned: Spain
Type of Case: Anti-dumping REVIEW
Review: Initiation date April 2021
Measures under review: Definitive measures imposed on 21/04/2016.

Measures: $62.22 / metric tonne for all Spanish exporters.

Tariff Code: 7305.11.02, 7305.12.02 and 7305.19.99 of the Mexican tariff code.
Initiation notice and exporters’ questionnaire:  
   

Examen_Exportadores

RI EVCC Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta y helicoidal EUA España India 05 04 2021




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