Shedir Pharma Group ha ottenuto la concessione di 4 nuovi brevetti italiani

Shedir Pharma Group s.p.a., holding operativa del Gruppo Shedir Pharma e azienda associata a Confindustria Salerno, attiva nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico, ha ottenuto la concessione di 4 nuovi brevetti italiani e la pubblicazione dello studio sperimentale eseguito sul Brevetto Pelirgostim® sull’importante rivista internazionale Bioscience Reports.
La pubblicazione internazionale rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal dipartimento R&D. Lo studio in vitro ha dimostrato come la tecnologia Pelirgostim®, innovativa con lattoferrina e Pelargonium sidoides, abbia una efficacia superiore ai singoli attivi.
Gli autori dello studio concludono che «sebbene si tratti di uno studio in vitro, i risultati ottenuti suggeriscono come Pelirgostim® può ridurre il rilascio di citochine pro infiammatorie, la produzione di agenti ossidanti e la crescita batterica. Inoltre, i dati aprono la strada per un innovativo approccio terapeutico per i disordini collegati all’infiammazione, allo stress ossidativo e ai microbi».
Attualmente il Brevetto Pelirgostim® è commercializzato principalmente nel prodotto Immudek SH® Forte capsule, il quale registra nel periodo Gennaio – Ottobre 2020 vendite per circa 126 mila unità (Dati IMS) con una crescita a volumi di oltre il 95% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre il fatturato del prodotto si è raddoppiato.
Il significativo incremento delle vendite dei prodotti a marchio Immudek®, sia in termini di unità sell-out che di fatturato (+120% rispetto al 2019), ha portato il brand a posizionarsi nel 2020 al secondo posto nel segmento di mercato degli Immunostimolanti.
In relazione, invece, ai 4 nuovi brevetti italiani queste le principali caratteristiche: – Il brevetto Cronevrix® si colloca nel segmento dei prodotti indicati in caso di neuropatie meccaniche e metaboliche e si può già fregiare di uno studio clinico in vitro ed in vivo che ne ha dimostrato l’efficacia.
Il brevetto è attualmente commercializzato nei prodotti Nevridol® 400, Nevridol® 600 e Nevridol® 800 della Shedir Pharma®, prodotti che, nel periodo Gennaio – Ottobre 2020 hanno fatto registrare una crescita di fatturato del 3% rispetto allo stesso periodo del 2019 (Dati IMS). – Il brevetto Cifosal® si colloca nel segmento dei prodotti indicati contro l’invecchiamento neuronale.
L’efficacia del brevetto Cifosal® è stata valutata con uno studio in vitro ed è attualmente commercializzato nel prodotto Trofinix® della Shedir Pharma®, lanciato nel secondo semestre del 2019. – Il brevetto Butiresolv® è attualmente oggetto di uno studio sperimentale, ed è commercializzato nel prodotto Colplatir® della Shedir Pharma®, lanciato ad Agosto 2020. – Il brevetto PoliBreath® si colloca nell’ambito dei prodotti indicati in caso di affezioni delle alte vie respiratorie. Il brevetto, la cui efficacia è stata valutata attraverso uno studio in vitro e in vivo, è commercializzato nei prodotti Flogeril® Breath Forte e Flogeril® Breath Junior della Shedir Pharma®.
Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, commenta: «Anche nel corso del 2020 l’attività di ricerca e sviluppo ha generato innovazione e le basi per la crescita dei prossimi anni sia in Italia che all’estero. Gli importanti risultati raggiunti dai prodotti a marchio Immudek®, confermano come l’innovazione e l’efficacia del prodotto siano indispensabili per puntare a diventare leader dei diversi segmenti di mercato.
La strategia di sviluppare diversi brand e prodotti innovativi in diverse aree terapeutiche, oltre a conferire stabilità al business, ci consentirà di posizionare i nostri prodotti in posizione di leadership nei diversi segmenti di mercato. Parte del percorso è già stata fatta considerato che il Gruppo detiene ad oggi 5 brand che si posizionano nei primi 10 posti per vendite nei rispettivi segmenti di mercato».




AMBIENTE: AGGIORNAMENTI

  • Legge di Bilancio 2021:
  • Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti (co. 1084-1085)
  • Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra (c. 82)
  • Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (co. 743-746) 
  • Green new Deal (c. 231)
  • Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali (co 760-766)
  • Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (co 767-76) 
  • DL Proroghe:
  • Comma 5, art. 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
  • Comma 6, art. 15 (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)
  • Delibera Albo Gestori Ambientali – Applicazione articolo 183, comma1, lettera b-ter, d.lgs. n. 152 del 2006
  • Bonifiche – Firmato il decreto che assegna 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani
  • Questionario SUN – Buone pratiche di simbiosi industriale
  • Nucleare – Pubblicazione Carta Nazionale Aree potenzialmente idonee al deposito

 

Pubblicazione in GU Legge di Bilancio 2021

Segnaliamo la pubblicazione nella GU del 30 dicembre 2020 della legge n. 178 del 2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023″.

Di seguito, le disposizioni di maggiore interesse per quel che riguarda la materia ambientale e il link al provvedimento.

 

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti (co. 1084-1085)

Il comma 1084 reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l’altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l’imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta. Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973) (vedi news n 1 del 07/01/2021.

 

Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di gas-serra (c. 82)

Il comma 82 interviene sulla destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale». La modifica prevede che la quota dei proventi destinata al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» venga così ripartita:

– 10 milioni di euro restano destinati ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;

– 20 milioni di euro annui (per gli anni dal 2020 al 2024) restano destinati al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il MISE;

– mentre la restante parte delle risorse del Fondo è destinata alle misure finanziarie a favore della compensazione dei costi indiretti per i settori o i sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

 

 Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (co. 743-746) 

Il comma 743 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il “Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile”, al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. La norma prevede che ad esso ciascun soggetto, pubblico o privato può accedere su base volontaria. Il comma 744 demanda a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione – in via sperimentale – di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (D.L. semplificazioni). Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica. Il comma 745 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale. Il comma 746 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 743, 744 e 745, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021.

 

Green new Deal (c. 231)

Confermata per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

 

Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali (co 760-766)

I commi da 760 a 766 riconoscono un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali – ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali (co 767-76) 

I commi 767-76 istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato – a valere sulle risorse del fondo – fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=true

 

 

 

DL Proroghe 

Segnaliamo la pubblicazione nella GU del 31 dicembre 2020 del DL n. 183 del 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.”

 

Per quanto di interesse, si segnalano:

 

  • Comma 5, art. 12 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico) 

 

Il decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, prevede all’articolo 72, comma 3, che sia adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, per la definizione delle modalità esecutive e dell’oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi. Lo stesso articolo 72, al comma 4, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di cui al richiamato comma 3, stabilisce un regime transitorio, anch’esso di 120 giorni, nel quale viene applicato l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100. Il regime transitorio si concluderà il 25 dicembre 2020 e a partire dal giorno successivo troverà applicazione l’allegato XIX al decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101. Dopo la pubblicazione del suddetto decreto legislativo, sono state rappresentate al Ministero dello sviluppo economico delle osservazioni, tra cui quella riguardante il significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, che andrebbe a incidere sul sistema logistico italiano, rendendolo meno concorrenziale rispetto ai competitori europei, a seguito dell’applicazione dell’allegato XIX. La relazione alla norma de quo, riporta che “la bozza di decreto del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 72, comma 3 del decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, è stata trasmessa alle amministrazioni concertanti con nota dell’ufficio legislativo del 29 ottobre 2020, prot. n. 24869. Tuttavia, tenendo conto dei tempi tecnici necessari all’elaborazione di eventuali osservazioni, l’emanazione del decreto stesso non potrà avvenire entro il 25 dicembre 2020, per cui dopo tale data sarà applicato l’allegato XIX. Al fine di evitare che la sorveglianza radiometrica subisca nell’arco di qualche mese l’applicazione in sequenza di due diversi nuovi regimi, tra cui quello dell’allegato XIX, nonché di permettere la consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, la disposizione in esame consente di prorogare il termine del 25 dicembre 2020 al 30 aprile 2021. La disposizione in esame sostituisce il primo periodo del comma 4 dell’articolo 72 del decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, come segue: «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100»

 

  • Comma 6, art. 15 (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

 

La previsione contenuta all’articolo 219, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020, in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo gli standard europei, come è noto, è entrata in vigore senza un adeguato periodo transitorio per l’adeguamento da parte degli operatori interessati, creando notevoli criticità.

Il comma 6 dell’art. 15 del DL “Milleproroghe” dispone la sospensione dell’efficacia fino al 31 dicembre 2021 del primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente, limitando, quindi, la sospensione unicamente alla previsione per cui: “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finali degli imballaggi.”

Tuttavia, resta pienamente in vigore il secondo periodo della citata disposizione per cui “I produttori hanno, altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Per tale motivo, Confindustria sta lavorando a una proposta emendativa da presentare nell’iter di conversione in legge del provvedimento volta a correggere tale criticità, estendo la sospensione dell’efficacia all’intera disposizione e, contestualmente, escludendo dal campo di applicazione gli imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, come anche gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell’Unione Europea, o all’esportazione in Paesi terzi

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi. Di seguito il link al provvedimento:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-31&atto.codiceRedazionale=20G00206&elenco30giorni=true

 

Delibera Albo Gestori Ambientali – Applicazione articolo 183, comma1, lettera b-ter, d.lgs. n. 152 del 2006

Trasmettiamo in allegato la Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, recante “Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La Delibera, considerato che allo stato le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in questione sono svolte da soggetti iscritti nella categoria 4 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) o nella categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e che a partire dal 1° gennaio 2021, tali imprese, sebbene in possesso dei previsti requisiti, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in esame, ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Per tali motivi,  i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

 

Bonifiche – Firmato il decreto che assegna 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani

Il Ministero dell’Ambiente informa che il 1° gennaio u.s., il Ministro Costa ha firmato il decreto che destina 105 milioni di euro alla bonifica dei siti orfani, ossia quelle aree dove il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti per la bonifica.

Di seguito il link al comunicato del MATTM e all’Allegato per la ripartizione delle risorse per le singole Regioni.

https://www.minambiente.it/comunicati/il-ministro-costa-firmato-il-decreto-che-assegna-105-milioni-di-euro-alla-bonifica-dei

 

Questionario SUN – Buone pratiche di simbiosi industriale

Vi segnaliamo che sul sito di SUN (SYMBIOSIS USERS NETWORK), rete italiana nata nel 2017 e che raccoglie imprese, PA, enti di ricerca, NGO per confrontarsi e lavorare su come meglio implementare la simbiosi industriale in Italia, è disponibile un questionario, redatto nell’ambito del relativo gruppo di lavoro della Rete SUN, di cui fa parte anche Confindustria, dedicato alle imprese. Le stesse potranno fornire, in pochi minuti, evidenze della propria esperienza, mettendo in luce i vantaggi, le opportunità, ma anche gli interventi necessari per superare le criticità che impediscono una diffusione capillare e sistematica di tale strumento.

I questionari, una volta compilati, alimenteranno una banca dati che farà emergere le eccellenze su cui il nostro sistema produttivo sa di poter contare e costituirà una base di confronto tra i diversi stakeholders e con i policy makers, per trovare soluzioni e proposte condivise.

Il questionario è disponibile al seguente link:

https://www.sunetwork.it/attivita/gruppo-di-lavoro-1/questionario.html

 

Nucleare – Pubblicazione Carta Nazionale Aree potenzialmente idonee al deposito

Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che la Sogin, con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività.

Come si legge sul sito istituzionale del MATTM: “La pubblicazione della Cnapi, con l’elenco dei 67 luoghi potenzialmente idonei (che non sono tutti equivalenti tra di essi ma presentano differenti gradi di priorità a seconda delle caratteristiche), di fatto dà l’avvio alla fase di consultazione dei documenti per la durata di due mesi, all’esito della quale si terrà, nell’arco dei 4 mesi successivi, il seminario nazionale. Sarà questo l’avvio del dibattito pubblico vero e proprio che vedrà la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca, durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti, inclusi i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione delle opere.

In base alle osservazioni e alla discussione nel Seminario Nazionale, Sogin aggiornerà la Cnapi, che verrà nuovamente sottoposta ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ente di controllo Isin, del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In base a questi pareri, il Ministero dello Sviluppo Economico convaliderà la versione definitiva della Carta, ovvero la Cnai, la Carta Nazionale delle Aree Idonee. La Cnai sarà il risultato dell’aggiornamento della Cnapi sulla base dei contributi emersi durante la consultazione pubblica. Sarà una procedura fortemente partecipata e trasparente, condotta coinvolgendo gli amministratori e i cittadini tutti, e al termine della quale potranno pervenire le candidature dei comuni.”

Di seguito il link al comunicato del MATTM: https://www.minambiente.it/comunicati/nucleare-pubblicata-la-carta-nazionale-aree-potenzialmente-idonee-al-deposito

Fonte: uffici di Confindustria




WEBINAR: I GIORNI DEL SUD / FOCUS TUNISIA 28 GENNAIO 2021 – h.14:30

L’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Confindustria, nell’ambito del Progetto “I Giorni del Sud“, organizza per il prossimo 28 gennaio un webinar dedicato alla Tunisia.

 

Giunto alla seconda edizione, il progetto rappresenta un momento di dialogo e di approfondimento tra i diversi attori della vita economica, sociale, istituzionale e culturale dei Paesi dell’Area Med. L’evento si terrà presumibilmente nel

mese di maggio e si articolerà in workshop, BtoB e visite aziendali, con incoming di operatori tunisini, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso.

 

L’iniziativa è diretta alle aziende dell’intero territorio nazionale interessate ad approfondire le opportunità di collaborazione industriale in Tunisia, con particolare riguardo ai seguenti settori:

  • aerospazio
  • agricoltura biologica
  • biotecnologie
  • ICT
  • energie rinnovabili
  • trattamento rifiuti.

 

La prossimità geografica con importanti mercati in Africa, la manodopera qualificata e la presenza di filiere produttive competitive ad alto valore aggiunto, rendono la Tunisia un paese molto interessante per le nostre aziende. Inoltre, l’Italia è il secondo partner commerciale della Tunisia, che vanta peraltro già una ben radicata presenza di aziende italiane.

 

In allegato, la circolare con tutti i dettagli.

 

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi compilando l’apposito modulo online entro il 27 gennaio 2021, disponibile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaiwDmyixLKm0Wp85IVXiKX46cEGdXAUEnwSTrGU-n_mdRkQ/viewform

Circolare Webinar Tunisia 28.01.2021




SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2021/01/selezione-articoli-11_01_2020.pdf




Progetti sospesi, 36 milioni nel freezer

ARTICOLI_12_01_2021 1




Treni sull’asse Bologna-Germania

ARTICOLI_12_01_2021 2




Gruppo Smet, da ieri inizia la nuova tratta Italia-Germania

ARTICOLI_12_01_2021 3




Nuove regole europee sul default, fondamentale pianificazione e dialogo con la Banca

ARTICOLI_12_01_2021 5




Oltre metà Italia zona arancione. Vaccini, presto a over-80 e prof

ARTICOLI_12_01_2021 7




Nel nuovo Dl Ristori 5 miliardi alla cig e 1 agli enti locali

ARTICOLI_12_01_2021 9