LAVORO | Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Aggiornamento
Facciamo seguito alla nostra informativa del 12 maggio 2025 sull’Accordo Stato-Regioni sulla formazione per fornire alcuni aggiornamenti e per richiamare l’attenzione alle imminenti scadenze, considerando l’approssimarsi del primo anno di vigenza dell’Accordo stesso.
Chiarimenti e FAQ
Si precisa fin da subito che, ad oggi, non sono stati emanati circolari o altri chiarimenti, nonostante le numerose sollecitazioni avanzate anche da ultimo dal nostro Sistema centrale.
È tutt’oggi in atto un confronto tra le amministrazioni interessate per assumere una posizione formale sui numerosi quesiti e sulle FAQ provenienti da alcune Regioni (ivi compreso il tema dei dati esatti di entrata in vigore dell’Accordo, motivo per il quale nel commento si farà genericamente riferimento al mese di maggio), del cui esito si darà tempestivamente notizia.
Il periodo transitorio
La parte VII dell’Accordo disciplina il periodo transitorio. Premesso che – nonostante il chiaro riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – anche sulla data dell’entrata in vigore ci sono visioni differenti, che si auspica vengano tempestivamente chiarite, si richiamano le indicazioni relative al periodo transitorio.
Resta ferma la possibilità di iniziare corsi di formazione secondo le regole degli accordi precedenti fino ad un anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo (maggio 2026), così come resta anche confermato che i datori di lavoro potranno completare la formazione entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso (maggio 2027).
Per quanto riguarda l’aggiornamento del preposto (la cui cadenza è stata modificata dal DL 146/2021 e portata da 5 a 2 anni), vanno svolte alcune considerazioni di natura interpretativa, sia pure in assenza di chiarimenti formali e sulla base di confronti per le vie brevi con l’Ispettorato del lavoro.
Richiamando la circolare n. 1/2022 dell’Ispettorato del lavoro , la declinazione dei nuovi obblighi formativi e di aggiornamento del preposto è stata espressamente rinviata alla disciplina dell’Accordo.
Fermo restando, quindi, che non può darsi luogo ad alcuna forma di retroattività (anche perché l’omessa formazione costituisce illecito penale), la vigenza della nuova disciplina della formazione e dell’aggiornamento del preposto, così come le relative cadenze temporali, decorrono dall’entrata in vigore dell’accordo.
In particolare, per quanto riguarda l’aggiornamento del preposto, il termine di due anni decorre dall’entrata in vigore (quindi la prima scadenza è maggio 2027). In deroga a tale principio, secondo la logica del periodo transitorio, chi ha terminato la formazione o l’aggiornamento prima di due anni dall’entrata in vigore, avrà soltanto un anno (maggio 2026) per completare l’aggiornamento. Tali cadenze sono coerenti sia con il carattere innovativo dell’accordo sia con la logica di avvicinare il nuovo aggiornamento per chi ha ricevuto la formazione o l’aggiornamento meno recentemente.
Questa lettura sgombra il campo dal dubbio, legittimamente insorto per la poca chiarezza della disposizione, su una possibile decorrenza del nuovo biennio dal termine della formazione/aggiornamento erogati in vigenza del precedente accordo: se così fosse, la disciplina sarebbe inammissibilmente retroattiva. Seguendo questa tesi, chi avesse terminato la formazione o l’aggiornamento poco meno di due anni prima rispetto a maggio 2024, avrebbe avuto pochi giorni (rispetto all’entrata in vigore dell’accordo) per completare l’aggiornamento. Questa lettura renderebbe retroattivo l’obbligo biennale e sarebbe, inoltre, incoerente anche con il regime transitorio: chi ha la formazione/aggiornamento più recente sarebbe, infatti, impropriamente obbligato a ripetere l’aggiornamento prima di chi ha la formazione meno recente.
In conclusione, quindi, il preposto che ha terminato la formazione o l’aggiornamento da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo, deve ripetere l’aggiornamento entro un anno da conto dati; chi ha concluso la formazione o l’aggiornamento da meno di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’accordo, ha a disposizione due anni a decorrere da conto dati. Ovviamente ci riserviamo di ritornare sul punto all’esito di eventuali chiarimenti formali.
Per quanto riguarda gli ambienti confinati, si conferma che lo specifico corso di formazione dovrà essere completato entro un anno dall’entrata in vigore dell’accordo. Lo stesso vale per la formazione relativa alle tre tipologie di attrezzature introdotte ex novo dall’accordo, il cui obbligo formativo scade un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.
Il riconoscimento dei crediti formativi
L’analisi della disciplina transitoria va necessariamente letta tenendo presente il tema del riconoscimento dei crediti formativi, per evitare indebite ripetizioni della formazione.
A questo proposito, ricordiamo che la parte V dell’Accordo, rinviando all’allegato III, e la parte VII descrivono le condizioni del riconoscimento e indicano puntualmente quali sono i crediti riconosciuti ea quali condizioni.
Ad esempio, tenendo presenti alcune richieste di chiarimento relative al datore di lavoro che svolge anche la funzione di RSPP, nell’allegato III si chiarisce che il credito per continuare la sola funzione di datore di lavoro (non anche RSPP), è totale. Mentre, nella parte VII si chiarisce che, per continuare a svolgere anche la funzione di RSPP, il credito è totale per il modulo comune mentre, per il modulo integrativo, è totale solamente se l’attestato per la formazione pregressa riporta l’indicazione del codice Ateco F – Costruzioni (ammesso che tale indicazione fosse presente secondo le regole previgenti).
Ci riserviamo ulteriori indicazioni laddove sopravvengano i chiarimenti dal tempo richiesti.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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