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AUTOTRASPORTO|CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE: AGGIORNAMENTI. CIRCOLARE MIMS 14.09.2921 E DM 30.07.2021

Il MIMS, con circolare del 14 settembre scorso, ha fornito alcune delucidazioni sulla nuova normativa della CQC. La circolare fa seguito alle modifiche introdotte dal DL 10 settembre 2021, n. 121 che ha reso necessario l’emanazione del DM 30.07.2021, n. 311 (GU n.221 del 15.09.2021).

 

Circolare MIMS 14 settembre 2021

La circolare illustra la normativa che è alla base della Carta di qualificazione del Conducente (CQC), soffermandosi, in particolare, sugli artt. 14 e 22 del d.lgs. 286/2005 che sono stati modificati dal DL 121/2021 e per quali il MIMS ha dovuto emanare il DM 30 luglio 2021, che sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013.

Le modifiche riguardano:

– l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica; si precisa, pertanto che soltanto in presenza di un’attività di guida di veicoli per cui è richiesta una patente “superiore” è necessario che il conducente sia in possesso della  CQC, sempreché tale attività rientri nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose e passeggeri;

– la disciplina della CQC viene estesa anche al trasporto di cose in conto proprio in quanto l’attività non riguarda più soltanto il trasporto professionale. Per le deroghe previste dal campo di applicazione fare riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno del 4 settembre 2020.

Inoltre, si forniscono le modalità per comprovare la qualificazione CQC merci qualora il conducente sia titolare di una patente rilasciata:

da uno Stato extra-UE o extra-SEE, dipendente da impresa stabilita in Italia o in un uno Stato UE o impiegato presso di essa. L’assolvimento degli obblighi della qualificazione CQC per tale soggetto, è comprovata dall’attestato del conducente di cui al Regolamento UE 1071/2009, che deve riportare il codice unionale 95, qualora si effettuino trasporti internazionali. Tenuto conto che il codice unionale è stato introdotto dal 23.05.2018, gli attestati rilasciati precedentemente a tale data conservano la loro validità sino alla loro naturale scadenza;

dall’Italia ed in questo caso la prova di avvenuta qualificazione professionale viene fornita soltanto con la patente-CQC sulla quale è apposto il codice unionale “95”, seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.

 

Decreto ministeriale 30 luglio 2021

Il provvedimento contiene disposizioni relative ai corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente per il conseguimento ed il rinnovo di validità della CQC, in attuazione del d.lgs. 286/2005 s.m.i., e nello specifico in materia di:

  1. a) requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti erogatori dei corsi;
  2. b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalità per il loro svolgimento;
  3. c) procedure di esame per il conseguimento della CQC e validità del titolo abilitativo conseguito;  
  4. d) attività di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarità dei corsi stessi e relative sanzioni.

Il DM in esame sostituirà gradualmente il DM 20.09.2013 e entrerà in vigore il 15 ottobre pv, fatta eccezione per alcune disposizioni la cui vigenza è subordinata all’emanazione di decreti dirigenziali.

Circolare MIMS 14.09.2021-CQC DM MIMS 30.07.2021




RICERCA DOTTORATI INDUSTRIALI E DOTTORATI INNOVATIVI A CARATTERIZZAZIONE INDUSTRIALE: FORMAT DOMANDE AGGIORNATO. INVIO DAL 21 SETTEMBRE AL 12 OTTOBRE 2021

Ricordiamo che dalle ore 12.00 di domani martedì 21 settembre, al link https://www.cnr.it/bandodottinn/ sarà operativa la piattaforma per la presentazione delle domande (format allegato) da parte delle imprese, per l’attivazione di dottorati industriali e di dottorati innovativi a caratterizzazione industriale di altissimo profilo scientifico, di cui Convenzione Confindustria – Cnr.

 

Come indicato in precedenti comunicazioni, la collaborazione tra i due organismi è stata definita sia per lo svolgimento di programmi di formazione dei dipendenti di azienda già impegnati in attività di elevata qualificazione, sia per costruire percorsi di studio specifici per l’orientamento e la crescita professionale dei giovani e prevede un cofinanziamento del costo del dottorato, pari al 50%, da parte del CNR e dell’impresa.

 

Possono aderire sia imprese singole che associate (reti d’impresa, ATS, cluster, altro). In quest’ultimo caso, è necessario individuare l’impresa capofila che provvederà, su mandato delle altre, alla compilazione del format e alla successiva interlocuzione con l’Università, il CNR e il dottorando per la definizione dell’accordo di attivazione del dottorato industriale.

 

Attraverso la piattaforma on line, Confindustria e Cnr acquisiscono l’interesse delle imprese – non vincolante – a cofinanziare, insieme al Cnr, percorsi di dottorato.

L’attività può prevedere l’avvio di un corso di dottorato già programmato da una Università o anche la proposta di un nuovo percorso di dottorato da costruire.

Come primo passaggio, è necessario che l’impresa che vuole sostenere e sviluppare tale iniziativa, individui l’Ambito di ricerca ed innovazione/Area di intervento del PNR (Piano Nazione Ricerca) 2021-2027 d’interesse (riportate in calce al format di domanda allegato). Le aziende devono indicare 1 solo AMBITO all’interno del quale segnalare 1 sola AREA di INTERVENTO, in modo da rendere più agevole la lettura dei contesti in cui tali proposte si collocano e incrociarle con la lista dell’offerta di dottorati, per singole tematiche, presso le Università.

L’impresa cofinanzia al 50% la borsa di dottorato nel triennio e, se richiesto dall’Università, dovrà fornire fideiussione bancaria per la quota finanziata. A seconda della tipologia, l’importo per cofinanziare la borsa per l’intero triennio è compreso tra un minimo di 29.000 euro ed un massimo di 36.000 euro – importo comprensivo delle tasse da versare all’INPS, di eventuali costi per l’estero e dell’assicurazione – in base alle richieste dell’Università di riferimento del dottorato.

Trattandosi di una erogazione liberale il costo sostenuto beneficia della deducibilità fiscale (articolo 1, comma 355, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

L’ammissione al dottorato avviene, nel rispetto del regolamento interno del corso, sulla base di selezione ad evidenza pubblica e le modalità di accesso al corso di dottorato sono indicate dal bando di concorso.

Per l’attivazione dei dottorati saranno definiti accordi specifici, con tutti i dettagli operativi e finanziari, tra imprese – singole o aggregate – interessate, CNR ed Università coinvolte, di cui è disponibile la bozza all’interno della piattaforma on line.

L’impresa partecipa alla definizione del percorso di dottorato e alla selezione dei dottorandi interessati al percorso. Individua un tutor che affiancherà lo studente durante il suo percorso in azienda, insieme al tutor del CNR o dell’Università. Inoltre, l’impresa ha la facoltà di proporre, come candidato al bando di concorso, un proprio dipendente (in tal caso si tratta di una particolare tipologia appositamente normata).

Format_domanda 2021 def

Ricordiamo, infine, che le domande dovranno essere compilate fino alle ore 18:00 del 12 ottobre 2021.

Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile scrivere a [email protected] mentre, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici, la mail cui inviare i quesiti è [email protected]




CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA 5 FEBBRAIO 2021 – DISTRIBUZIONE TESTO AI LAVORATORI

L’art. 6 della Sezione terza del CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti 5 febbraio 2021 – sottoscritto da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom, Uilm – impegna le aziende a distribuire gratuitamente ai propri dipendenti una copia del Contratto collettivo di lavoro, a partire dal mese di ottobre ed entro quello di dicembre c.a. (termine ordinatorio).

Si ricorda, inoltre, che il medesimo impegno dovrà essere assolto nei confronti dei lavoratori successivamente assunti (art. 1, Sezione quarta, Titolo I).

Come già in passato, le aziende sono libere nella scelta dell’edizione del testo contrattuale da distribuire purché questo risulti conforme a quello originale la cui stesura è stata ultimata in data 27 luglio 2021.

A tal proposito abbiamo ricevuto informativa da Federmeccanica, che cura la distribuzione del testo per il tramite della propria società di servizi Rinnovamento Srl, circa la procedura da seguire per la distribuzione alle imprese dei volumi del contratto da consegnare ai lavoratori.

Sono previste due tipologie di edizioni: una edizione cartacea classica ed un’edizione cartacea contenente nella 2ˆ di copertina un’etichetta scratch off che permetterà, attraverso l’evidenziazione di un codice univoco, la registrazione dell’utente su un sito, attraverso il quale potrà – tramite username e password – accedere alla versione digitale del testo del contratto non scaricabile.

Per l’edizione cartacea classica il prezzo di copertina del volume è di € 5,50 (IVA inclusa).

Per l’edizione cartacea con etichetta scratch off il prezzo di copertina del volume è di € 6,00 (IVA inclusa).

In allegato viene posto il modulo d’ordine il quale dovrà pervenire presso l’Associazione Industriali della Provincia di Salerno, entro il prossimo 15 ottobre, secondo le modalità indicate.

Le Aziende interessate sono tenute ad inviare ordine delle copie richieste contestualmente al relativo pagamento a mezzo bonifico bancario sulle coordinate indicate nel modello allegato (prezzo di copertina del volume x n°. copie).

Appena in nostro possesso, trasmetteremo apposita comunicazione per il ritiro delle copie.

All.to

modulo ordine copie

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




CONTRATTI DI SVILUPPO – RIAPERTURA TERMINI DAL 20 SETTEMBRE 2021. INTRODOTTA CLAUSOLA PER INCENTIVARE ASSUNZIONI LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI

Con decreto direttoriale 17 settembre 2021 pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, è stata disposta, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 settembre 2021, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo.

 

La principale novità introdotta è la clausola per quelle imprese che si impegneranno, nel caso di un incremento occupazionale delle loro attività, ad assumere in via prioritaria i percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

 

Di seguito, riepiloghiamo le caratteristiche principali dello strumento.

 

Cos’è

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

 

La normativa che regola lo strumento ha subìto, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso, ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

 

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

 

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico. In particolare, la soglia di accesso è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nei comuni rientranti nelle aree interne del Paese, ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

 

Inoltre, i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

Soggetti beneficiari

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

 

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

 

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili

  • non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
  • non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

 

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

 

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

 

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

 

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.

 

Come funziona

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

 

L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.