L’INPS, con circolare n. 55/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo contributivo destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, previsto dal Decreto-legge n. 62/2026 (c.d. decreto Lavoro).
L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Con riferimento alla durata del periodo oggetto delle agevolazioni in argomento, l’attuazione delle misure di esonero contributivo nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 comporta le seguenti differenti conseguenze applicative.
- Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, in materia di aiuti a lavoratori “molto svantaggiati”. Pertanto, l’esonero contributivo è riconoscibile, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile (salvo quanto indicato alla successiva lett. D). La durata massima dell’esonero contributivo, in quanto applicabile a una platea di destinatari che il regolamento (UE) 651/2014 considera “molto svantaggiati”, è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
- B) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014. L’incentivo è riconosciuto in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014, trattandosi anche in questa fattispecie di lavoratori “molto svantaggiati”, secondo quanto disposto al punto 99 dell’articolo 2 del medesimo regolamento comunitario. L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile (salvo quanto indicato alla successiva lett. D). La durata massima dell’esonero contributivo, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, è pari a ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
- C) Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014. Per tale tipologia di lavoratori trova applicazione l’articolo 32 del regolamento (UE) 651/2014 in materia di aiuti in favore di lavoratori “svantaggiati”. L’esonero contributivo è applicabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 62/2026, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un ammontare massimo riconoscibile pari a 500 euro su base mensile (salvo quanto indicato alla successiva lett. D), con riferimento alle assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica). La durata massima dell’esonero contributivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 62/2026, è pari a dodici mesi dalla data di assunzione.
- D) Esonero contributivo per l’assunzione di soggetti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni della ZES unica. L’esonero contributivo è riconoscibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 62/2026, per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. La durata massima dell’esonero contributivo è collegata alla tipologia di lavoratore per il quale si procede all’assunzione, e precisamente:
– ventiquattro mesi per l’assunzione di soggetti molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o privi di un impiego regolarmente retribuito da dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. l’art. 2, comma 1, del decreto Lavoro);
– dodici mesi per l’assunzione di soggetti svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014 (cfr. l’art. 2, comma 4, del decreto Lavoro).
Il periodo di fruizione degli esoneri in argomento può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio
Per accedere all’esonero è necessario:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’articolo 2, comma 11, del decreto Lavoro prevede che le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014. In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento (UE) 651/2014, nonché dell’espressa previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo 2, l’assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Al riguardo, l’INPS precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
Il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) Bonus giovani 2026”. L’Istituto, con successivo messaggio provvederà a comunicare la messa a disposizione del citato modulo.
All.to 16770_Circolare-numero-55-del-14-05-2026
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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