Come noto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309/2021 il Decreto Legge 30 dicembre n. 229 del 30/12/2021, in allegato, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
Si riportano di seguito le principali misure introdotte con il recente provvedimento.
Green pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31/3/2022), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) per l’accesso una serie di servizi ed attività:
-alberghi e strutture ricettive;
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-sagre e fiere;
-centri congressi;
-ristorazione all’aperto;
-impianti di risalita;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
Il Green Pass rafforzato sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantena precauzionale
Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Circolare Ministero della Salute n. 60136/2021
Con la Circolare allegata, il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).
In particolare il Ministero prevede che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
- contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
-soggetti non vaccinati o con ciclo vaccinale primario incompleto o completato da meno di 14 giorni: 10 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
–soggetti con ciclo vaccinale primario completato da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 5 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
–soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
–operatori sanitari: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato;
- contatti a basso rischio:
per tali soggetti, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
Per quanto concerne invece l’isolamento, la circolare in commento prevede che per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Si riportano in allegato il testo del DL 229/2021 e della Circolare n. 60136/2021.