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Green pass rafforzato: stretta da oggi su locali, sport e trasporti
Pnrr, l’Italia ha passato il primo esame ma le vere riforme restano lontane
Crediti a rischio per 25 miliardi tremano banche e piccole imprese
Il giorno del Super Green Pass
Emergenza Covid-19 | Ulteriori misure di contenimento dell’epidemia e nuove regole sulla quarantena – DL 229/2021 e Circolare del Ministero della Salute n. 60136/2021
Come noto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309/2021 il Decreto Legge 30 dicembre n. 229 del 30/12/2021, in allegato, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
Si riportano di seguito le principali misure introdotte con il recente provvedimento.
Green pass rafforzato
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-sagre e fiere;
-ristorazione all’aperto;
-impianti di risalita;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
- contatti a basso rischio:
Per quanto concerne invece l’isolamento, la circolare in commento prevede che per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
Si riportano in allegato il testo del DL 229/2021 e della Circolare n. 60136/2021.
AUTOTRASPORTI | Calendario divieti di circolazione 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Il testo del provvedimento non contiene modifiche rispetto al calendario dei divieti dello scorso anno, nonostante anche Confindustria abbia sottolineato, come negli anni precedenti, una rivisitazione affinché aderisca maggiormente alle richieste del mondo produttivo, logistico e trasportistico.
Il DM è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
AUTOTRASPORTI | Rimborso accise IV trimestre 2021. Presentazione istanze dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022
Con nota del 21 dicembre 2021, prot. 490021/R, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2021 (1° ottobre – 31 dicembre 2021).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito
Nota Agenzia Dogane 21.12.2021-rimborso accise IV trimestre 2021 (1)