Energia, l’industria reclama una strategia: Italia penalizzata

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Le imprese familiari vincono per investimenti in ecologie a hi tech 4.0

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Green pass rafforzato: stretta da oggi su locali, sport e trasporti

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Crediti a rischio per 25 miliardi tremano banche e piccole imprese

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Il giorno del Super Green Pass

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Emergenza Covid-19 | Ulteriori misure di contenimento dell’epidemia e nuove regole sulla quarantena – DL 229/2021 e Circolare del Ministero della Salute n. 60136/2021

Come noto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309/2021 il Decreto Legge 30 dicembre n. 229 del 30/12/2021, in allegato, che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

 

Si riportano di seguito le principali misure introdotte con il recente provvedimento.

Green pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31/3/2022), si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) per l’accesso una serie di servizi ed attività:
 
-alberghi e strutture ricettive;
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-sagre e fiere;
-centri congressi;
-ristorazione all’aperto;
-impianti di risalita;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
 
Il Green Pass rafforzato sarà  inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
 
Quarantena precauzionale
 
Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. 
 
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
 
Circolare Ministero della Salute n. 60136/2021
Con la Circolare allegata, il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).
 
 
In particolare il Ministero prevede che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
 
  • contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
 
-soggetti non vaccinati o con ciclo vaccinale primario incompleto o completato da meno di 14 giorni: 10 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
soggetti con ciclo vaccinale primario completato da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: 5 giorni e test molecolare o antigenico negativo;
soggetti asintomatici che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dal Covid-19 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
operatori sanitari: devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato;
  • contatti a basso rischio:
per tali soggetti, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per quanto concerne invece l’isolamento, la circolare in commento prevede che per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

Si riportano in allegato il testo del DL 229/2021 e della Circolare n. 60136/2021.

 
All.ti
 
Circolare Min. Salute 30_12_2021 DL 229_2021



AUTOTRASPORTI | Calendario divieti di circolazione 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il testo del provvedimento non contiene modifiche rispetto al calendario dei divieti dello scorso anno, nonostante anche Confindustria abbia sottolineato, come negli anni precedenti, una rivisitazione affinché aderisca maggiormente alle richieste del mondo produttivo, logistico e trasportistico.

Il DM è reperibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario




AUTOTRASPORTI | Rimborso accise IV trimestre 2021. Presentazione istanze dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022

Con nota del 21 dicembre 2021, prot. 490021/R, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che possono essere presentate, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel IV trimestre 2021 (1° ottobre – 31 dicembre 2021).

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2021, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito

Nota Agenzia Dogane 21.12.2021-rimborso accise IV trimestre 2021 (1)




AMBIENTE | ETS – Decreto 6 dicembre 2021 “Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)

“Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)”.

 

Il provvedimento è disponibile al seguente link: