Nella G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 novembre 2021, con il quale entrano in vigore le ulteriori modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo che comporteranno, principalmente, una semplificazione dell’iter amministrativo e una revisione dei criteri di attivazione della procedura “fast track” (ossia l’iter relativo ai grandi programmi di investimento pari o superiori a 50 mln di euro).
In particolare, sono stati aggiornati i requisiti per la concessione delle agevolazioni per i programmi di sviluppo industriale e di sviluppo turistico, con l’intento di agevolare quelli maggiormente qualificati.
Ai fini della concessione degli incentivi, infatti, Invitalia è tenuta a riscontrare la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 (il provvedimento istitutivo il CdiS) che, per i programmi di sviluppo industriale sono:
- positivo impatto sull’occupazione
- idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata
- idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o attrarre investimenti esteri
- contributo allo sviluppo tecnologico
- impatto ambientale dell’investimento
In aggiunta, per valutare la rilevanza strategica dei programmi, Invitalia valuterà la sussistenza di almeno tre dei requisiti sopra citati, ovvero il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Il decreto 2/11/2021 stabilisce che le disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, che è già avvenuta, ma i format sono in aggiornamento, per cui è necessario attendere che il procedimento si concluda.
Passando alle intensità di aiuto, la Commissione europea ha approvato la nuova Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia, valevole dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027, relativa alle sole zone che rientrano nella deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (c.d. “zone a”), ovvero Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. A partire dal 1° gennaio 2022, dunque, può essere richiesta l’applicazione delle nuove intensità di aiuto (30% per gli investimenti realizzati nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna, 40% per gli investimenti realizzati nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, oltre alle maggiorazioni del 10% in caso di investimenti realizzati da medie imprese e del 20% in caso di investimenti realizzati da piccole imprese).
Per quanto concerne la dotazione finanziaria a disposizione dello strumento, la legge di Bilancio 2022 ha stanziato 450 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse del PNRR (Missione 1, Componente 2 per 750 mln di euro e Missione 2 Componente 2 per 1 mld), come recentemente disposto dal Ministero Giorgetti. In particolare, nell’ambito del Piano è prevista la realizzazione di 40 nuovi contratti di sviluppo nei settori: automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, chimico-farmaceutico, turismo, design, moda e arredo, agroindustria e tutela ambientale.
Provvederemo ad aggiornarVi sugli sviluppi.