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LAVORO | Tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche – Legge n. 106 del 18 luglio 2025
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro ed i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
In particolare dal 9 agosto 2025 per tutti i lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche o rare in possesso di una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% la Legge prevede in via aggiuntiva rispetto ai permessi e congedi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro le seguenti tutele.
1) Conservazione del posto di lavoro
La Legge prevede un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La fruizione del congedo decorre dall’ esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è possibile riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.
Sono comunque fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Decorso il periodo di congedo il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della Legge n. 81/2017.
2) Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
Dal 1° gennaio 2026 vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti.
Nel settore privato l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Per un maggiore approfondimento si trasmette in allegato il testo della Legge n. 106 del 18 luglio 2025, estratto dalla Gazzetta Ufficiale.
All.to
Legge n. 106 del 18.07.2025 (GU n. 171 del 25.07.2025)
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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Francesco Cotini 089200815 [email protected]