LAVORO | Patente a crediti – costituzione delle Commissioni territoriali: circolare INAIL n.12/2026

Come noto, l’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con Decreto n.24/2026, ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali, composte da rappresentanti dell’INL e dell’Inail, per il recupero dei crediti della patente di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.

Con la circolare n. 12/2026, in allegato, l’Inail fornisce chiarimenti circa l’individuazione delle modalità operative per il recupero dei crediti.

Le vigenti disposizioni prevedono che il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).

Il decreto direttoriale prevede all’articolo 1 la costituzione delle Commissioni territoriali presso gli Ispettorati d’area metropolitana e gli Ispettorati territoriali competenti sui capoluoghi di regione, con attribuzione ai medesimi uffici delle funzioni di segreteria delle Commissioni.

Per quanto riguarda l’Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale.

A tale fine, le Direzioni regionali provvedono a comunicare alle Direzioni interregionali del lavoro di competenza il nominativo del Direttore regionale e del Dirigente delegato e a designare n. 2 funzionari, di cui uno in qualità di titolare e uno in qualità di supplente, da individuare tra i professionisti della Consulenza tecnica salute e sicurezza regionale o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale.

Agli articoli 2 e 3 del citato decreto direttoriale è individuato l’ambito di competenza di ciascuna Commissione e regolamentata la procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Al fine poi di uniformare l’attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l’INL e l’Inail predispongono apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.

Gli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra Inail e INL.

All’esito dell’istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:

– nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;

– nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;

– nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

Infine, l’articolo 6 del decreto direttoriale affida all’INL il monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’esperienza applicativa delle Commissioni territoriali al fine di proporre l’eventuale aggiornamento delle disposizioni e la revisione delle linee guida.

All.ti

Allegato 1-Circolare n 12_10 aprile 2026 Circolare n 12_10 aprile 2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




Filiera cartaria pronta ad accogliere 14mila studenti

selezione articoli 13 apr 2026 46




Al traguardo il decreto 5.0, iperammortamento per il cloud

selezione articoli 13 apr 2026 41




L’industria soffre Servono visione, tempi e regole certe

selezione articoli 13 apr 2026 27




Incubo razionamenti

selezione articoli 13 apr 2026 26




In Campania rincari record del carburanteAliscafi, rischio prezzo biglietti raddoppiato

selezione articoli 13 apr 2026 16




«Energia cara, industria in affanno E l’Italia è finita sotto pressione»

selezione articoli 13 apr 2026 15




Emergenza Alta Velocità sull’Amalfitana

selezione articoli 13 apr 2026 11




Viadotto, fondi per il secondo lotto

selezione articoli 13 apr 2026 10




Prestigioso traguardo raggiunto da una realtà d’eccellenza del nostro territorio: Trans Italia

selezione articoli 13 apr 2026 8