LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti: FAQ del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito urponline una FAQ in materia di dimissioni in caso di assenza ingiustificata del lavoratore di cui all’art. 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024.
In particolare il Ministero ha ribadito che il limite massimo di assenze ingiustificate previsto dal CCNL quale motivo di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non può essere utilizzato anche per la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto del dipendente.
La circolare ministeriale n. 6/2025 ha, infatti, chiarito che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie ed il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge (almeno 15 giorni).
Ciò in quanto elemento essenziale della risoluzione per fatti concludenti è il silenzio del lavoratore, che non deve aver fornito alcun motivo dell’assenza. Conseguentemente, è ragionevole ritenere la necessità di un termine più ampio rispetto ai pochi giorni già previsti dai contratti collettivi per il licenziamento, perché in quel caso la procedura di garanzia prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori consente lo scrutinio delle opposte ragioni ed il controllo di legittimità delle decisioni. Nell’ipotesi delle dimissioni di fatto, invece, anche per evitare un incremento del contenzioso legato a tale disposizione, è ragionevole fare affidamento su un termine più ampio, che possa confermare in modo inequivoco l’effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.
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