Anci e Confindustria, protocollo sul Pnrr
Draghi si dimette
Con Zes e Zls l’Italia può attirare investimenti esteri e reshoring
Cantieri Pnrr già aperti anche per l’industria marittima
Crisi d’impresa, la scommessa di soluzioni celeri
Manovra e Pnrr, risorse anticrisi a rischio
INTERNAZIONALIZZAZIONE | MISSIONE B2B MAROCCO 2022 CCIAA Salerno – schede adesione dalle ore 12.00 del 18 luglio
PIANO DI SVILUPPO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022 MISSIONE B2B MAROCCO – Casablanca, 29-30 Novembre 2022. Temporary EXPO.
La Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Unioncamere e con Promos Italia Scrl, organizza una MISSIONE IMPRENDITORIALE IN MAROCCO a Casablanca dal 29 al 30 novembre p.v. riservata ad imprese dei seguenti settori particolarmente ricercati nel Paese nordafricano:
- ENERGIA/TECNOLOGIE AMBIENTALI (SOLARE, EOLICO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI)
- TECNOLOGIE ALIMENTARI/FOOD PROCESSING
- MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA
- SISTEMA CASA (ARREDAMENTO RESIDENZIALE ED EDILIZIA TURISTICA)
- MACCHINARI PER L’INDUSTRIA
Il programma della missione è specificato nelle fasi di seguito indicate e rinnova l’impegno dell’Ente nell’accompagnamento delle PMI del territorio in un percorso di internazionalizzazione delle loro produzioni:
- Agosto/Settembre 2022 – verifica di pre-fattibilità;
- Settembre 2022 – Call di approfondimento tra le aziende selezionate e il partner di Promos Italia in Marocco, ai fini della successiva ricerca partner;
- Ottobre 2022 – WEBINAR dedicato al Doing business in Marocco. Con l’occasione sarà presentato il programma delle missioni a Casablanca;
- Casablanca, novembre 2022 INCONTRI B2B: a seguito di un’accurata ricerca effettuata dal partner in loco, saranno organizzati incontri B2B tra le aziende italiane ed i buyer marocchini.
Ciascuna azienda avrà un’agenda personalizzata di incontri e un’automobile con autista a disposizione per raggiungere le sedi degli operatori che dovrà incontrare.
Inoltre, qualora fosse necessario ed espressamente richiesto dall’azienda, è prevista la possibilità di ricevere un servizio di interpretariato italiano-francese.
NON è previsto l’invio di campionatura.
COSTI DI PARTECIPAZIONE: I costi di volo, vitto ed alloggio a Casablanca sono a carico delle imprese partecipanti.
Le imprese che intendono partecipare alle iniziative descritte dovranno indirizzare alla Camera di Commercio la SCHEDA ADESIONE e il Company Profile allegati, debitamente compilati in tutte le sue parti e firmati dal titolare o dal legale rappresentante.
Le schede adesione potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 luglio e fino alle ore 12.00 del giorno 25 luglio p.v. esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC dell’Ente camerale: [email protected]
Si considerano ammissibili, entro il limite dei posti disponibili, le istanze delle imprese:
- spedite entro il termine e secondo le condizioni di cui innanzi;
- in regola con il pagamento del diritto annuo camerale;
- entro i massimali del regime “de minimis” (Reg. UE 1408-1409/2013);
- in possesso delle caratteristiche merceologiche ed organizzative idonee alla missione in argomento come da valutazione di pre-fattibilità effettuata da Promos Italia.
Qualora dovessero pervenire nei termini fissati istanze ammissibili in numero superiore alle disponibilità, gli uffici camerali provvederanno ad adottare quale criterio di selezione l’ordine cronologico di spedizione, posizionando in apposita lista d’attesa le domande non collocate utilmente in base ai posti disponibili.
AMBIENTE | Webinar “End of Waste le ultime novità. Il sottoprodotto: come valorizzare uno scarto di produzione” – Disponibili le slides
Pubblichiamo le slides relative al webinar: “End of Waste le ultime novità. Il sottoprodotto: come valorizzare uno scarto di produzione”, dello scorso 15 giugno.
LAVORO |Tirocini extracurriculari – Legge di Bilancio 2022: regime intertemporale – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1451/2022
Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 22 marzo, Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1451/2022, in allegato, fornisce importanti chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726), e – in particolare – ai casi di fraudolenza e alle relative sanzioni applicabili.
In primo luogo, l’INL, richiama quanto previsto dal comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2022 ovvero che: “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota in oggetto chiarisce che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Il reato di cui al comma 723 si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente – chiarisce l’INL -provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Diversamente, non possono trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
È fatta comunque salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere, a partire dalla pronuncia giudiziale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta precedentemente al 1° gennaio 2022.
In tal caso – conclude la nota in commento – “va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti (v. ad es. Cass. sent. n. 5551 del 1° marzo 2021) ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante”.
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 22 marzo, Vi informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 1451/2022, in allegato, fornisce importanti chiarimenti in materia di regime intertemporale di applicazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con riferimento ai rapporti sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi da 721 a 726), e – in particolare – ai casi di fraudolenza e alle relative sanzioni applicabili.
In primo luogo, l’INL, richiama quanto previsto dal comma 723 dell’art. 1 della L. n. 234/2022 ovvero che: “Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale”.
La nota in oggetto chiarisce che, nell’ipotesi di tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, sia applicabile il trattamento sanzionatorio previsto dal comma 723, ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento.
Il reato di cui al comma 723 si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate che decorrono da tale data.
Con riferimento alla natura fraudolenta del tirocinio, ai fini della contestazione del reato in questione, è poi sufficiente – chiarisce l’INL -provare che il rapporto di tirocinio si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Ciò in quanto la fraudolenza consiste, secondo il dettato normativo, proprio nell’avvalersi di lavoratori nella veste di tirocinanti.
Diversamente, non possono trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione).
È fatta comunque salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere, a partire dalla pronuncia giudiziale, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, fin dall’instaurazione, anche se avvenuta precedentemente al 1° gennaio 2022.
In tal caso – conclude la nota in commento – “va considerato che il rapporto previdenziale intercorrente tra datore di lavoro e Istituto trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro. Il rapporto previdenziale è quindi sottratto alla disponibilità delle parti (v. ad es. Cass. sent. n. 5551 del 1° marzo 2021) ed il conseguente recupero contributivo non può ritenersi condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante”.
All.to