LAVORO | CCNL per gli addetti all’industria chimica, chimico – farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL: stesura definitiva del testo
Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema (cfr. news dello scorso 15 luglio e 19 luglio), si comunica – come da circolare di Federchimica del 28/7/2022 – che a valle dello scioglimento della riserva sull’Accordo di rinnovo contrattuale del 13 giugno 2022, le Parti firmatarie hanno concordato la stesura completa e definitiva del testo del CCNL.
Come di consueto in tale occasione, oltre all’inserimento delle novità convenute con l’Accordo di rinnovo, si è provveduto ad apportare alcune modifiche e correzioni al testo del CCNL, la maggior parte delle quali finalizzate a chiarire maggiormente alcuni passaggi normativi o ad agevolare la corretta interpretazione.
Di seguito si evidenziano le modifiche più rilevanti apportate in fase di stesura.
Art. 15 – punto 1) Possibile posticipo decorrenze – punto 6) Clausola di salvaguardia e successivo rinnovo
In merito all’aumento del Trattamento Economico Minimo, è stata confermata la possibilità di posticipare con accordo aziendale le decorrenze degli incrementi del TEM stabilite in sede di Accordo di rinnovo, entro i limiti già definiti dalla norma contrattuale previgente (art.15 punto 5).
Nello stesso articolo, le previsioni relative alla clausola di salvaguardia e alla negoziazione per il successivo rinnovo (art.15 punto 6) sono state adeguate alle soluzioni trovate con l’Accordo del 13 giugno in merito allo spostamento di quote dell’EDR sul TEM. In questo senso è stato concordato che, a seguito delle valutazioni sull’andamento settoriale e inflattivo, l’EDR possa essere oggetto di “variazione”, quindi non solo incrementato ma anche diminuito. La stessa variazione è stata prevista nelle analoghe previsioni per i settori Abrasivi, Lubrificanti e GPL.
Art. 31 – lettera A) Assenza dal lavoro – lettera C) Trattamento economico durante l’assenza Inserito, nel punto relativo alla giustificazione dell’assenza per malattia (art. 31 lettera A), il chiarimento secondo cui i giorni di assenza giustificati dal certificato medico si intendono riferiti all’intera prestazione lavorativa programmata. Tale indicazione è finalizzata a precisare che il certificato medico attestante 1 giorno di malattia sarà ritenuto idoneo a coprire l’intera assenza dal lavoro a cavallo di due giorni di calendario (come in occasione di lavoro notturno o turno notturno)
Relativamente al trattamento economico durante l’assenza (art.31 lettera C) a fronte della scelta, effettuata con l’Accordo di rinnovo del 13 giugno, di ridurre i giorni di ricovero dopo i quali il trattamento economico ricomincia ex novo è stato chiarito che tale trattamento ricomincerà dal 15° giorno di ricovero.
Art. 47 – lettera F 3) Diversificazione della modalità e della durata dell’orario annuo
Tra le soluzioni offerte alla contrattazione aziendale in tema di invecchiamento attivo, accanto alla diversificazione della modalità e della durata della prestazione lavorativa, si è espressamente aggiunta anche la possibilità di ricorrere alla mobilità interna.
Art. 50 – Elemento Perequativo
Nell’articolo contrattuale dedicato al Premio mensile da riconoscersi a titolo di Elemento Perequativo è stata inserita la precisazione che il Premio debba essere erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL. Con tale precisazione le Parti non hanno inteso entrare nel merito del riconoscimento di tale voce economica con le ulteriori mensilità aggiuntive previste a livello aziendale e alle cui previsioni si dovrà continuare a fare esclusivo riferimento per determinare le voci che le compongono.
Art. 57 – Distribuzione del CCNL, esclusiva di stampa e contributo per rinnovo CCNL
Al fine di semplificare la distribuzione delle copie del CCNL è stato convenuto che la copia del CCNL, una volta disponibile secondo le modalità definite dalle Parti, andrà obbligatoriamente distribuita a tutti i lavoratori in forza e non più a quelli presenti ad una certa data indicata nel contratto. Con tale precisazione si è inteso evitare l’obbligo di consegna del testo contrattuale ai lavoratori che non sono più in forza al momento in cui è disponibile il CCNL e, viceversa, chiarire l’obbligo di consegna a tutti i lavoratori assunti successivamente.
Nel medesimo articolo contrattuale è stato, inoltre, riportato il mese in cui effettuare la trattenuta del contributo per il rinnovo contrattuale (marzo 2023), concordato tra le Parti firmatarie in occasione della stesura contrattuale.
In merito alla distribuzione delle copie del CCNL e alle trattenute del contributo per il rinnovo, come di consueto, saranno successivamente forniti, con specifiche comunicazioni alle imprese, tutti i dettagli per adempiere alle previsioni contrattuali.
Art. 62 – punto 8) Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro derivante da accordi aziendali
Al fine di agevolare la definizione di accordi di risoluzione consensuale e contemporaneamente di promuovere ulteriormente l’adesione al Fondo, le Parti hanno esteso la possibilità di concordare a livello aziendale il mantenimento dell’iscrizione a FASCHIM, nei limiti già definiti nella norma contrattuale, a tutte le ipotesi di risoluzione consensuale derivante da accordi aziendali di esodo previsti dalle norme vigenti.
Prezzo copie del CCNL
Le Parti firmatarie, nell’ambito dell’incontro per la stesura, hanno convenuto che una volta trascorsi i tempi tecnici per la stampa, il CCNL sarà posto in vendita al prezzo per le imprese di 23 euro.
Si riportano in allegato le pagine del CCNL nelle quali sono evidenziate le modifiche sopra citate.
All.to


