Formazione finanziata Fondimpresa presso Confindustria Salerno

Confindustria Salerno, tramite la società di servizi Assoservice, ha avviato una collaborazione con gli enti di formazione iscritti finalizzata a fornire percorsi formativi finanziati a tutte le aziende associate.

Una prima occasione è offerta dall’Avviso 5/2022 di Fondimpresa, che finanzia la formazione delle donne di ogni età e degli uomini over 50 attraverso un contributo che va da € 1.500,00  a € 9.900,00 ad azienda in aggiunta al proprio accantonato disponibile.

Le tematiche che saranno affrontate riguardano:

  1. Innovazione organizzativa
  2. Digitalizzazione
  3. Finanza alternativa
  4. Sicurezza comportamentale
  5. Benessere organizzativo

I percorsi della durata di 8 – 12 e  16 ore saranno strutturati in giornate da 4 o 8 ore e si terranno presso la sede di Confindustria Salerno.

Per poter partecipare è necessario:

  • Essere iscritti a Fondimpresa www.fondimpresa.it
  • Avere un saldo attivo sul conto formazione (voce disponibile)
  • Non aver partecipato agli Avvisi 2/2020 e 3/2021

Vi invitiamo a manifestare il vostro interesse indicando i corsi  ed il numero di partecipanti che intendete coinvolgere, entro venerdì prossimo 23 settembre a [email protected]

Per chiarimenti ed ogni ulteriore informazione è  possibile contattare il nostro ufficio Formazione (rif. dott.ssa Marcella Anzolin tel. 089200854 cell. 3491623565 [email protected])

In allegato:

scheda adesione e  lettera vice presidente delegata alla formazione Stefania Rinaldi.

Lettera Associate Rinaldi

SchedaAdesioneAvv5_2022FIMA




TURISMO | “Avviso Partecipazione BMTA 27/30 ottobre 2022 – Paestum-Capaccio (SA) Richiesta accreditamento entro il 30 settembre 2022”

Si informa che con Decreto Dirigenziale n. 46 del 15 settembre, è stato approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera BMTA che si terrà a Paestum-Capaccio dal 27 al 30 ottobre 2022.

Per partecipare alla manifestazione BMTA 2022, bisogna presentare istanza, entro e non oltre venerdì 30 settembre 2022, secondo le modalità di seguito descritte:

Gli operatori del comparto turistico, interessati ad essere accreditati alla manifestazione presso lo stand della Regione Campania, nell’area desk per la promozione dei territori, dovranno far pervenire la propria richiesta redatta secondo il modello “Allegato 1” alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], unitamente ad una dettagliata descrizione del territorio e della proposta promozionale “Allegato 1A” che si intende presentare ed alla scheda anagrafica “Allegato 2” (file Excel) debitamente compilata in tutte le sue parti.

L’accesso alla fiera e allo stand regionale sarà garantito nell’ambito del numero massimo di 38 operatori concessi dagli organizzatori.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale della Campania al seguente numero telefonico 0817968782, o via e-mail all’indirizzo [email protected].”

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LAVORO | Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti al rientro dalla maternità: circolare INPS n. 102/2022

Come noto, l’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L. di Bilancio 2022), ha introdotto, in via sperimentale, per il solo anno 2022, un esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Con la circolare n.102/2022 l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Lavoratrici che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

L’esonero contributivo in esame spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.

Fruizione del congedo di maternità

Come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, l’esonero contributivo in oggetto spetta in favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. TU maternità).

Inoltre, sebbene la previsione in trattazione faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

Assetto e misura dell’esonero

Come detto, l’esonero in questione è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ed ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.

Condizioni di spettanza dell’esonero

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, l’agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero in trattazione, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022.

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali.

Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che: “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Istruzioni operative

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare_numero_102_del_19-09-2022

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




ENERGIA – DL Aiuti ter | misure per contenere gli effetti dei rincari di energia e gas

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 16 settembre ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cd DL Aiuti ter.

 

In merito alle disposizioni contro il caro-energia, il provvedimento proroga e rafforza i crediti di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

 

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d’imposta relativo agli stessi mesi è pari al 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.

 

Ricordiamo che fino al 30 settembre prossimo, vigono le misure introdotte dal DL Aiuti bis per il terzo trimestre 2022, ossia:

  • un credito d’imposta, per le imprese cc.dd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri, nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Tale beneficio è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata, sempre nel terzo trimestre 2022;
  • un credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, cc.dd. gasivore. Il credito è riconosciuto nella misura del 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
  • un credito di imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle energivore. Il credito è riconosciuto nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019;
  • un credito di imposta, per le imprese diverse da quelle gasivore, nella misura del 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

 

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari, il DL Aiuti ter prevede la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre novembre e dicembre, se viene applicato al finanziamento un tasso di interesse che prenda come riferimento i BTP. Per le medesime finalità è stato previsto un incremento della percentuale di garanzia dal 60 all’80 per cento dell’importo finanziato per il pagamento delle bollette.




INTERNAZIONALIZZIONE | Formazione con ICC Italia – Executive Course in Incoterms® 2020

La Camera di Commercio Internazionale (ICC-Italia), di cui Confindustria è socio – organizza a partire dal prossimo 8 novembre l’Executive Course in Incoterms® 2020, in modalità on-line, strutturato in 4 moduli:

MODULO I – INCOTERMS® & CONTRATTI

MODULO II – INCOTERMS® & PROFILI DOGANALI E IVA

Modulo III – INCOTERMS® & CONTRATTO DI TRASPORTO E ASSICURAZIONE

MODULO IV – INCOTERMS® & ASPETTI DOCUMENTALI E PAGAMENTI

L’Official Course offre una preparazione specialistica sulle regole Incoterms®, comprese le novità introdotte dall’edizione 2020, con approfondimenti su una pluralità di aspetti e criticità dal punto di vista contrattuale, doganale e fiscale, assicurativo, dei trasporti e dei pagamenti, tutti elementi che intervengono in una operazione commerciale con l’estero e che hanno un impatto significativo l’uno sull’altro.

I dettagli sul percorso e sui docenti sono disponibili al seguente LINK.

ICC Italia riserva – al sistema Confindustria – uno sconto del 20% che, per registrazioni pervenute entro il 10 ottobre, si andrebbe ad aggiungere all’early bird (ulteriore sconto del 20% sulla quota di partecipazione all’intero corso).

Si prega di segnalare ai nostri uffici ([email protected]) l’interesse a partecipare, per darne evidenza ai nostri referenti in Confindustria centrale ed avviare l’interlocuzione di dettaglio.




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