Ambiente: Circolare MiTE del 17 ottobre LG SNPA classificazione dei rifiuti – chiarimenti applicativi

In seguito alle osservazioni di Confindustria sulle Linee Guida SNPA (Decreto direttoriale n.47 del 9 agosto 2021), gli uffici di Confindustria hammo redatto un documento di chiarimenti applicativi da parte del MiTE (in allegato), di cui vengono sintetizzati i contenuti principali di seguito.

  • Relazione tecnica e giudizio di classificazione

Come richiesto da Confindustria, con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:

  • per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;
  • il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

In conclusione, in linea con quanto proposto da Confindustria, con le LG viene evidenziata la necessità di mettere in atto una procedura nella quale risulti chiaro il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. La classificazione del rifiuto deve essere accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate, non è vincolante.

  • Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Anche per quanto riguarda la figura del “Professionista abilitato” Confindustria ha evidenziato la necessità di ricevere dei chiarimenti e formulato delle proposte, accolte dal MiTE e riportate nella circolare.

Per quanto riguarda la figura del professionista e quindi al tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, il MiTE ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle LG deve essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.”

 

  • Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

In riferimento ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, Confindustria aveva evidenziato alcuni problemi per la classificazione di tali rifiuti in sede applicativa dovuti, in primis, alla incompletezza e comunque non esaustività della codifica europea.

Con la Circolare viene chiarito che, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, l’iter procedurale contenuto nelle LG è coerente con quanto previsto dalla normativa e che, il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto.

Viene, inoltre, specificato che le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle LG come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17, rappresentano solamente degli esempi, e che quindi anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata. In questo senso, si suggerisce il ricorso alla classificazione ATECO, che però deve essere considerata come esemplificativa e quindi da applicarsi in senso estensivo.

Viene poi specificato che, per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è da ritenersi inappropriato e che i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

 

  • Classificazione degli imballaggi

Nel Position Paper di Confindustria è stato evidenziato il problema dell’attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori. L’elemento segnalato come critico riguarda la grande discrepanza tra le indicazioni nazionali (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea (che, invece, attribuiscono ai rifiuti di imballaggi del capitolo 1501 una codifica “speculare” e conseguentemente applicano i criteri per la classificazione dei rifiuti stabiliti dal Regolamento UE 1357/2014 e Regolamento UE 997/2017).

Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.

In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.

Inoltre, nella circolare vengono forniti dei chiarimenti circa le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla classificazione per la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), la normativa Seveso e la rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Per tutti i dettagli si rimanda all’allegata circolare ministeriale.

128108.17-10-2022




LAVORO | “Assenza ingiustificata” per mancato possesso del cd green pass: circolare Inps n. 94/2022 – chiarimento

Con circolare n. 94/2022 (cfr. nostra informativa del 5 agosto u.s.), l’Inps ha risposto ad alcuni quesiti sulla gestione degli istituti previdenziali in caso di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass.

Come si ricorderà, la normativa all’epoca vigente (DL 52/2022, art. 9septies, comma 6) prevedeva che il lavoratore non potesse fare ingresso in azienda in assenza del green pass e che il mancato possesso di certificazione verde valida legittimasse il datore di lavoro a non erogare alcuna prestazione economica, di natura retributiva o contributiva e nessun altro emolumento, comunque denominato.

La circolare Inps aveva operato una distinzione tra lavoratori (es. impiegati, quadri, dirigenti) la cui tutela è garantita da legge o contratto (mediante la conservazione dell’obbligo retributivo o l’eventuale integrazione da parte del datore di lavoro della misura previdenziale assicurata dall’Inps) [1] e lavoratori (es. operai) per i quali gli obblighi sono posti dalla legge pone a carico dell’Inps.

A differenza dei primi, la circolare precisa che, per questi ultimi, “anche nei casi di eventi di malattia, verificatisi durante il periodo di assenza ingiustificata o di sospensione del lavoratore, conseguenti all’applicazione delle richiamate norme in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso dell’emergenza sanitaria, si applicano le disposizioni vigenti inerenti alle modalità di pagamento delle predette indennità ai lavoratori dipendenti, sopra richiamate”.

La distinzione operata dall’Inps ha fatto sorgere il dubbio sulla eventuale reviviscenza degli obblighi del datore di lavoro in caso di malattia di un lavoratore (es., con la qualifica di impiegato) assistito da tutela legale (indennità o integrazione) che insorga durante i giorni di assenza ingiustificata.

Si ricorda che la norma (DL 52/2021, art. 9speties) appare piuttosto generale laddove prevede che, per i giorni di assenza ingiustificata,  “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”: evidentemente l’Inps – nell’operare la distinzione sopra individuata – non ritiene che le prestazioni che la legge pone a carico dell’Istituto rientrino nella pur ampia accezione del dettato legislativo (e, quindi, riguardi solamente gli obblighi che la legge pone a carico del datore di lavoro per i lavoratori non tutelati dall’Inps).

La distinzione, ed i dubbi che ne conseguono, hanno indotto il nostro Sistema centrale a chiedere ulteriori chiarimenti per avere conferma della insussistenza di alcun obbligo in capo al datore di lavoro nel periodo di assenza ingiustificata.

L’Istituto, condividendo l’impostazione proposta dal nostro Sistema centrale, ha confermato che “laddove ricorrano le circostanze (assenza del green pass) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo, indipendentemente dalla circostanza di eventi che dovessero sopraggiungere.

Si teme che tale evenienza possa far emerge un obbligo contributivo.

In realtà, esistono situazioni in cui l’insorgenza di alcuni eventi, anche al di fuori del rapporto di lavoro (e quindi in assenza di obbligo contributivo), consentono l’erogazione di prestazioni a carico di INPS.

Ovviamente esiste un differente trattamento: per gli assicurati INPS, l’evento (ad es., malattia) dà diritto alla prestazione da parte dell’Istituto, per i non assicurati INPS, invece, a parità di evento, la prestazione non sussiste, dal momento che, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, venendo meno retribuzione e contribuzione, il lavoratore non avrà tutela da parte del datore di lavoro (e ovviamente neppure da INPS, poiché non assicurato)”.

 

[1] La circolare precisa in più punti che “l’assenza di obbligo retributivo (e di altro compenso o emolumento, comunque denominato) durante le giornate di assenza ingiustificata, in quanto espressamente prevista da disposizione di legge, ha determinato anche il venire meno dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro (pubblico e privato) e, conseguentemente, il lavoratore (assente ingiustificato) non ha diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria” (nel punto 3) e che “laddove ricorrano le circostanze che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro e di ogni conseguente obbligo retributivo per la durata del periodo di sospensione, il datore di lavoro non è tenuto ad alcun obbligo contributivo. É stata inoltre sospesa la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti” (punto 4).

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




AMBIENTE | ENEA EEN @ Innovation Village 2022, Città della Scienza, Napoli, 27-28 ottobre 2022

ENEA, in qualità di partner del consorzio BRIDGeconomies della rete Enterprise Europe Network, sarà presente all’Edizione 2022 di Innovation Village, che si terrà a Napoli dal 27 al 28 ottobre 2022 – Spazio eventi Città della Scienza Napoli, via Coroglio 57.

Enea sarà presente in entrambi i giorni, presso la sala Montessori sia con uno spazio informativo, sia con i due seguenti eventi:

27 ottobre ore 15:00 – sala Montessori

ENEA per le imprese: i servizi della rete Enterprise Europe Network e le opportunità di collaborazione ENEA-Impresa nell’ambito dei programmi KEP e PoC

Il workshop si rivolge a tutti coloro che sono interessati aconoscere:

– i servizi e le opportunità offerte dalla rete EEN per avviare percorsi di innovazione e internazionalizzazione del proprio business

– le opportunità di collaborazione di ricerca, sviluppo e innovazione con ENEA, nell’ambito dei programmi KEP e PoC.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enea-per-le-imprese-432495865777

 

28 ottobre ore 10:00 – sala Montessori

ENEA e i servizi EEN per la sostenibilità delle imprese

Il workshop si rivolge a imprese e start-up interessate a migliorare la conoscenza della performance aziendale in termini di sostenibilità e ad implementare interventi volti a migliorare la sostenibilità dei propri processi e attività produttive.

Durante il workshop, le aziende interessate potranno prenotare la loro partecipazione ai Tavoli di Lavoro sulla Simbiosi Industriale che saranno organizzati da ENEA con le imprese tra dicembre 2022 e febbraio 2023.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-enea-e-i-servizi-een-per-la-sostenibilita-delle-imprese-433435275577

Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2022

Infine, segnaliamo che, dal 03 al 17 novembre è in programma il b2b internazionale “Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2022” che conta già oltre 300 iscritti provenienti da oltre 50 paesi.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione al seguente link:

https://innovation-village-2022.b2match.io/




TURISMO | “Strumenti di marketing e networking per la creazione di un’offerta “appetibile”: focus Turismo e Servizi – CCIAA Salerno 25 ottobre 2022- registrazione entro il 21 ottobre 2022”

La CCIAA di Salerno organizza il Seminario con workshop e assessment “Strumenti di marketing e networking per la creazione di un’offerta “appetibile”: focus Turismo e Servizi” il prossimo martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 9.00-13.00 e gli  Incontri one-to-one ore 14.00-16.30 presso la SEDE CCIAA di Salerno  Via Roma 19 – 1° Piano Salone Genovesi

Il seminario intende fornire alle imprese quegli strumenti fondamentali per valorizzare il patrimonio informativo e renderlo un valido alleato nel raggiungimento di nuovi clienti.

Gli esperti illustreranno come valorizzare i dati già patrimonio aziendale e quelli disponibili gratuitamente sul web, attraverso gli strumenti di analisi per trasformarli in informazioni utili nel:

– costruire una strategia di internazionalizzazione che preveda azioni di comunicazione mirata in grado di raggiungere il proprio target con proposte personalizzate e che tengano conto delle necessità del proprio interlocutore;

– segmentare e individuare il Buyer, sia nel contatto diretto con un prospect o cliente sia nell’interazione attraverso le piattaforme social.

L’iniziativa è rivolta alle imprese con sede operativa e/o legale in provincia di Salerno che operano nel settore del turismo, della filiera del turismo enogastronomico e di tutti i settori/servizi legati direttamente o indirettamente al mondo del turismo

La partecipazione è gratuita previa registrazione da effettuare compilando il modulo online disponibile al seguente link MODULO ADESIONE – Seminario: Strumenti di marketing e networking per la creazione di un’offerta “appetibile”, focus Turismo e Servizi (google.com)

entro il giorno 21 ottobre 2022 e fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Ufficio Eventi e digitalizzazione – CCIAA di Salerno al numero telefonico 089 3068495 o via e-mail all’indirizzo: [email protected]

All. programma

25-10-22_seminario Promos Italia DigitExport_SALERNO




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