End of waste inerti – Pubblicato in GU il decreto del 27 settembre 2022, n. 152
Vi informiamo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del 27 settembre 2022, n. 152 del MiTE, recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il provvedimento prevede un meccanismo di revisione: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (4 novembre 2022), acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
Confindustria continuerà a lavorare, insieme alle Associazioni del sistema coinvolte e al Ministero della Transizione Ecologica, per risolvere le eventuali criticità che dovessero essere presenti nel decreto
Revisione PPWD – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio – trasmissione leak
Trasmettiamo, in allegato, un documento di sintesi delle disposizioni previste dal leak relativo alla proposta della Commissione europea per la revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWD), unitamente al testo della proposta e i relativi allegati, che sono stati fatti circolare.
La Commissione europea pubblicherà formalmente una proposta il 30 novembre 2022.
Si riportano di seguito i contenuti principali della proposta di regolamento.
Lo strumento giuridico proposto dalla CE è il regolamento, atto legislativo vincolante che sarà applicato nella sua interezza in tutta l’Unione Europea, senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri e comprendente requisiti applicabili direttamente agli operatori economici.
La base giuridica proposta è quella del mercato interno (art. 114 TFUE, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), in quanto la relazione che accompagna la proposta di regolamento riporta che le diverse misure nazionali di recepimento e le azioni unilaterali degli Stati membri in materia di imballaggi, hanno portato a quadri normativi nazionali irregolari.
La proposta di regolamento contiene 15 capitoli, 80 articoli e 14 allegati.
Le disposizioni chiave includono:
- Prevenzione dei rifiuti:
- Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio degli Stati membri (pro capite, valore di riferimento per il 2018): 5% entro il 2030, 10% entro il 2035, 15% entro il 2040 (Art. 55);
- Riduzione al minimo degli imballaggi (articolo 9): rapporti minimi di spazio vuoto fissati per gli imballaggi di vendita (cosmetici, giocattoli, elettronica), gli imballaggi raggruppati e gli imballaggi per il trasporto, compreso l’e-commerce;
- Vietato l’imballaggio con doppie pareti, falsi fondi e altri mezzi “per creare l’impressione di un aumento del volume del prodotto”;
- Diversi formati di imballaggio soggetti a restrizioni, tra cui imballaggi monouso per frutta e verdura fresca, imballaggi monouso raggruppati in plastica, imballaggi in polistirene espanso, ecc. (allegato VI).
- Riutilizzo/ricarica:
- Obiettivi da rispettare entro il 2030 e il 2040 (articolo 27), responsabilità degli operatori economici (compresi produttore e distributore finale) nel territorio di uno Stato membro per l’imballaggio di:
- Bevande fredde e calde riempite nei punti vendita da asporto (30% entro il 2030 e 95% entro il 2040);
- Cibo pronto da asporto (20% entro il 2030 e 75% entro il 2040);
- Bevande alcoliche (escluso vino e liquori) (20% entro il 2030 e 75% entro il 2040);
- Bevande analcoliche (20% entro il 2030 e 75% entro il 2040);
- Imballaggi per il trasporto e imballaggi raggruppati (compresi tra il 20% entro il 2030 e l’80% entro il 2040).
- A partire dal 1° gennaio 2028, gli Stati membri dovranno:
- garantire che il DRS (sistema di deposito) soddisfi i criteri minimi di cui all’allegato XI;
- istituire DRS per bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità fino a 3 litri e contenitori per bevande in metallo monouso con una capacità fino a 3 litri..
- Esenzione per vino e bevande alcoliche, latte e prodotti lattiero-caseari;
- Esenzione per gli Stati membri qualora il tasso di raccolta degli imballaggi sia superiore al 90% nei 2 anni precedenti all’entrata in vigore dell’obbligo.
- Contenuto riciclato:
- Obiettivi per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto riciclato (articolo 7);
- imballaggi in plastica sensibili al contatto (25% e 50%)
- bottiglie di plastica monouso per bevande (50% e 65%)
- imballaggi in plastica diversi da quelli sopra indicati (45% e 65%)
- La CE autorizzata a modificare temporaneamente gli obiettivi del RC (contenuto minimo di materiale riciclato) se giustificato da un problema di disponibilità o di prezzi eccessivi;
- La CE autorizzata a stabilire la percentuale minima di RC nei materiali di imballaggio diversi dalla plastica
- Imballaggi riciclabili (art. 6):
– Gli imballaggi sono considerati riciclabili se soddisfano i criteri (compresi i gradi di prestazione) stabiliti nell’atto o negli atti delegati e se sono riciclati su larga scala secondo una metodologia, anche questa da stabilire con atti delegati (si rimanda all’articolo 6 per maggiori dettagli e per il calendario di applicazione);
– Modulazione delle tariffe EPR (Responsabilità estesa del produttore) in base ai gradi di prestazione di riciclabilità;
– Lista negativa delle caratteristiche dell’imballaggio;
– Confezionamento primario farmaceutico esentato dall’obbligo fino al 1° gennaio 2035.
- Imballaggi compostabili:
- Obbligatori per determinate applicazioni, tra cui bustine di tè, cialde di caffè e sacchetti di plastica molto leggeri (art. 8).
- Etichettatura:
- Istruzioni obbligatorie di cernita armonizzate a livello UE per i consumatori (articolo 11), da apporre anche sui cassonetti (articolo 12);
- Etichetta di riutilizzo obbligatoria sulla confezione e codice QR che fornisce ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità degli imballaggi e sul sistema/punti di raccolta (art. 11);
- Etichettatura volontaria del contenuto riciclato: rispettare la metodologia di calcolo e verifica del RC (contenuto minimo di materiale riciclato).
Confindustria: Proposta di emendamento vettori energetici alternativi
Ricordiamo che Confindustria ha lavorato a una proposta sui vettori energetici alternativi, trasmettendola agli Uffici competenti del MiTE ai fini di un inserimento nel primo provvedimento utile. La proposta si basa sui seguenti elementi qualificanti:
- possibilità di effettuare la sostituzione sia per contrastare chiusure o fermi produttivi come conseguenza del “caro energia” e allo stesso tempo aumentare l’efficacia delle azioni per risparmiare gas in vista dell’inverno, sia per fronteggiare eventuali situazioni di shortage;
- immediata efficacia della misura e temporaneità della stessa;
- rispetto dei limiti emissivi unionali;
- qualificazione degli interventi di sostituzione, compresi gli adeguamenti tecnico-impiantistici che si dovessero rendere necessari, come modifica non sostanziale;
- applicazione a tutti i vettori energetici alternativi, compreso il CSS;
- applicazione di una procedura basata su una comunicazione preventiva da parte del gestore dell’impianto industriale, con un periodo di 30 giorni di verifica dell’Autorità competente, e possibilità di effettuare la sostituzione, comprese le modifiche tecnico-impiantistiche eventualmente necessarie, decorsi 30 giorni.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli sviluppi.
Articolo Italia Oggi – “TARI, tutti i magazzini nel ciclo produttivo”
Trasmettiamo, in allegato, l’articolo pubblicato da Italia Oggi: Tari, tutti i magazzini nel ciclo produttivo, relativo alla recente sentenza del Tar Veneto (cfr. resoconto settimana precedente), secondo la quale i magazzini industriali, strettamente e oggettivamente connessi alla produzione, sono soggetti al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere inclusi nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati.
MEF – Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)
Segnaliamo la Circolare del Ministero delle Finanze dello scorso 13 ottobre, recante l’aggiornamento della Guida operativa sui principi DNSH.
I principali aggiornamenti riguardano:
- la revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e le check list di riferimento, in base alle attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- il recepimento di integrazioni e modifiche puntuali volte a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
- l’inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
- l’introduzione di “requisiti trasversali” che semplificano l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.
La Guida aggiornata è disponibile al seguente link.
Circolare MiTE del 17 ottobre LG SNPA classificazione dei rifiuti – chiarimenti applicativi
E’ stata divulgato da parte del MiTE il Documento contenente chiarimenti applicativi in merito alle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema SNPA di cui al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021, di cui vengono di seguito sintetizzati i contenuti principali.
- Relazione tecnica e giudizio di classificazione
Come richiesto da Confindustria, con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:
- per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;
- il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.
In conclusione, in linea con quanto proposto da Confindustria, con le LG viene evidenziata la necessità di mettere in atto una procedura nella quale risulti chiaro il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. La classificazione del rifiuto deve essere accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate, non è vincolante.
- Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione
Anche per quanto riguarda la figura del “Professionista abilitato” Confindustria ha evidenziato la necessità di ricevere dei chiarimenti e formulato delle proposte, accolte dal MiTE e riportate nella circolare.
Per quanto riguarda la figura del professionista e quindi al tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, il MiTE ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle LG deve essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.”
Rifiuti da attività di costruzione e demolizione
In riferimento ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, Confindustria aveva evidenziato alcuni problemi per la classificazione di tali rifiuti in sede applicativa dovuti, in primis, alla incompletezza e comunque non esaustività della codifica europea.
Con la Circolare viene chiarito che, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, l’iter procedurale contenuto nelle LG è coerente con quanto previsto dalla normativa e che, il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto.
Viene inoltre specificato che le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle LG come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17, rappresentano solamente degli esempi, e che quindi anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata. In questo senso, si suggerisce il ricorso alla classificazione ATECO, che però deve essere considerata come esemplificativa e quindi da applicarsi in senso estensivo.
Viene poi specificato che, per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è da ritenersi inappropriato e che i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.
- Classificazione degli imballaggi
Nel Position Paper di Confindustria è stato evidenziato il problema dell’attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori. L’elemento segnalato come critico riguarda la grande discrepanza tra le indicazioni nazionali (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea (che, invece, attribuiscono ai rifiuti di imballaggi del capitolo 1501 una codifica “speculare” e conseguentemente applicano i criteri per la classificazione dei rifiuti stabiliti dal Regolamento UE 1357/2014 e Regolamento UE 997/2017).
Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.
In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.
Inoltre, nella circolare vengono forniti dei chiarimenti circa le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla classificazione per la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), la normativa Seveso e la rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.
Per tutti i dettagli si rimanda alla circolare allegata.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 116 del 2020 – aggiornamento
Trasmettiamo, in allegato, il testo dello schema di d.lgs. in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in materia di rifiuti e imballaggi. Il provvedimento risulta trasmesso in Parlamento e con ogni probabilità verrà assegnato alle Commissioni speciali per l’esame di atti del Governo, che dovrebbero essere costituite nei prossimi giorni.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati.
Revisione Direttiva IED – trasmissione risposte domande di BusinessEurope
Trasmettiamo in allegato le risposte che abbiamo fornito a BusinessEurope in relazione alle domande poste dai relatori del dossier nelle Commissioni UE ITRE e ENVI, funzionali ai dialoghi in corso tra BE e la Commissione Europea sull’iter di adozione del provvedimento.
MiTE – Pubblicata la Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici
Vi informiamo che il Ministero della Transizione Ecologica, in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ha pubblicato la Piattaforma nazionale sull’adattamento ai cambiamenti climatici, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini e i portatori di interessi sulla tematica dell’adattamento e di rendere disponibili dati e strumenti utili a supportare le Regioni e gli Enti locali nei processi decisionali.
Si tratta di una prima versione che sarà arricchita con dati e informazioni provenienti da diverse fonti e che sarà aggiornata periodicamente.
La Piattaforma è disponibile al seguente link https://climadat.isprambiente.it.
MiTE – Aggiornamento Osservatorio per l’Economia Circolare
Il 28 settembre u.s. il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto per l’adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, la cui governance è affidata all’Osservatorio per l’Economia Circolare.
In allegato, il Decreto con il quale il MiTE ha integrato la composizione dell’Osservatorio per l’Economia Circolare.
0001 (1) 0001_F001 (1) Annexes+for+the+ISC+LW+green+-+updated Articolo TARI_Italia Oggi chiarimenti applicativi m_amte.MiTE.DISS REGISTRO DECRETI(R).0000192.18-10-2022 Scheda di sintesi proposta Regolamento UE imballaggi 20.10.22