Shopping col freno tirato
Salerno Mobilità, tagli alle spese
Casarzano, altro no dei giudici dell’Ente
Allarme degli imprenditori del Mezzogiorno
Imprese fuori da catene del valore
Urso / Nuovi incentivi per auto e colonnine. Sul Pnrr ci saranno procedure più rapide
AMBIENTE | resoconto settimanale Ambiente 28 novembre/2 dicembre 2022
Proposta di revisione della normativa UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – Pubblicato il testo del regolamento
Lo scorso 30 novembre la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento che riforma la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (PPWR). La proposta si inserisce nel c.d. “secondo pacchetto sull’economia circolare”, derivante dal relativo Piano d’azione che, a sua volta, costituisce uno dei pilastri del Green Deal Europeo.
Il dossier risulta di estremo interesse per le aziende, poiché la produzione e la gestione degli imballaggi riguarda trasversalmente tutti i nostri settori.
Tra i principali punti della proposta della Commissione, segnaliamo:
- Strumento giuridico e base giuridica
- Lo strumento giuridico proposto è un regolamento, sarà quindi applicato nella sua interezza un atto legislativo vincolante in tutta l’UE, senza flessibilità nel recepimento da parte degli Stati membri e comprendente requisiti applicabili direttamente agli operatori economici.
- La base giuridica proposta è quella del mercato interno.
- Disposizioni principali
Il regolamento comprende 12 capitoli, 65 articoli e 13 allegati.
- Prevenzione dei rifiuti:
- Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio degli Stati membri (pro capite, valore di riferimento per il 2018): 5% entro il 2030, 10% entro il 2035, 15% entro il 2040. ( 38) – Immutato;
- Minimizzazione dell’imballaggio (articolo 9): l’imballaggio deve essere progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto del materiale di cui è fatto l’imballaggio. Lo spazio vuoto è ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità di imballaggio per gli imballaggi di vendita, gli imballaggi raggruppati e gli imballaggi per il trasporto, compreso l’e-commerce;
- Sono vietati gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e strati superflui (a meno che il design dell’imballaggio non sia soggetto a indicazioni geografiche di origine protette dalla legislazione dell’Unione) – Modificato;
- Obblighi relativi all’imballaggio eccessivo (articolo 21): gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi raggruppati, imballaggi per il trasporto o imballaggi per l’e-commerce garantiscono che il rapporto tra spazio vuoto nell’imballaggio e prodotto confezionato sia massimo del 40 %. Deroga: gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati nell’allegato V, punto 3 (imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e consumati all’interno dei locali del settore HORECA, che comprendono tutte le zone di ristoro all’interno e all’esterno di una sede commerciale, coperte da tavoli e sgabelli, zone in piedi e zone ristoro offerte agli utenti finali congiuntamente da più operatori economici o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande) al 1° gennaio 2030 – Modificato;
- Sono vietati diversi formati di imballaggio, tra cui imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresca, imballaggi monouso raggruppati in plastica utilizzati al dettaglio, ecc. (articolo 22 e allegato V). Alla CE è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l’elenco dei formati di imballaggio soggetti a restrizioni elencati nell’allegato V – Modificato;
- Ad eccezione della deroga di cui all’articolo 22, paragrafo 2, i requisiti sono direttamente applicabili con l’entrata in vigore del regolamento.
- Riutilizzo/Ricarica – Modificato
Obiettivi da rispettare entro il 2030 e il 2040 (articolo 26), responsabilità degli operatori economici (compresi il produttore e il distributore finale) nel territorio di uno Stato membro, per l’imballaggio di:
- Bevande fredde o calde riempite in un contenitore nel punto vendita per l’asporto (20% entro il 2030 e 80% entro il 2040);
- Alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni, e tipicamente consumati dal recipiente nel settore HORECA (10% entro il 2030 e 40% entro il 2040);
- Bevande alcoliche (escluso vino e liquori) (10% entro il 2030 e 25% entro il 2040);
- Bevande alcoliche (vino) (5% entro il 2030 e 15% entro il 2040);
- Bevande analcoliche (10% entro il 2030 e 25% entro il 2040);
- Imballaggi per il trasporto (ad es. pallet, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti) (30% entro il 2030 e 90% entro il 2040);
- Imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari resi disponibili tramite e-commerce (10% entro il 2030 e 50% entro il 2040);
- Imballaggi per il trasporto (ad es. avvolgimento di pallet e cinghie) (10% entro il 2030 e 30% entro il 2040);
- Imballaggi raggruppati (ad esempio scatole, escluso il cartone, utilizzati al di fuori degli imballaggi di vendita per raggruppare un certo numero di prodotti per creare un’unità di magazzino) (10% entro il 2030 e 25% entro il 2040);
- Imballaggi per il trasporto (pallet, scatole, escluso il cartone, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi alla rinfusa, fusti e contenitori, di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili) sono riutilizzabili quando: è utilizzato da un operatore economico per il trasporto di prodotti tra siti diversi, sui quali l’operatore esercita la sua attività o tra uno qualsiasi dei siti in cui l’operatore svolge la sua attività e il sito di altre imprese collegate; operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all’interno dello stesso Stato membro;
- Contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica (articolo 7) – Modificato
Obiettivi di contenuto riciclato per il 2030 per:
- imballaggi sensibili al contatto realizzati in PET come componente principale (30%);
- imballaggi sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie per bevande SUP, realizzati con materiali plastici diversi dal PET (10%);
- bottiglie monouso per bevande in plastica (30%);
- imballaggi in plastica diversi da quelli sopra indicati (35%)
Obiettivi di contenuto riciclato per il 2040 per:
- imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie per bevande SUP (50%);
- Bottiglie per bevande SUP (65%);
- imballaggi in plastica diversi da quelli sopra indicati (65%)
Tali obiettivi non si applicano: all’imballaggio primario dei medicinali, all’imballaggio di plastica sensibile al contatto dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e all’imballaggio esterno utilizzato per preservare la qualità dei medicinali.
La proposta della Commissione passa ora al Parlamento europeo e al Consiglio, dove il testo sarà discusso nell’ambito del processo di codecisione. In questa fase è prioritario per il nostro Paese seguire i lavori a livello UE, per fare in modo che l’impostazione fortemente critica della Commissione possa essere superata. Continueremo a lavorare insieme al nostro Governo e alle istituzioni europee, al fine di sventare tutte le criticità che contiene questa proposta e lavoreremo affinché la riforma risulti equilibrata e orientata al rafforzamento del nostro sistema, che è un modello da preservare e difendere.
Trasmettiamo, in allegato, il testo della proposta, unitamente agli allegati e alla valutazione di impatto.
Dlgs. rifiuti e imballaggi – Audizione di Confindustria presso la Commissione Ambiente della Camera sul Dlgs. recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 2020 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
E’ disponibile, in allegato, la memoria tecnica di Confindustria trasmessa a seguito dell’audizione sullo schema di d.lgs. recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 116 del 2020 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che si è svolta presso la Commissione Ambiente della Camera lo scorso 1° dicembre, alla quale è intervenuta la Vice Presidente di Confindustria, Katia Da Ros.
Lo schema di decreto sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio si propone di garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell’ambiente.
Il provvedimento fornisce elementi che vanno nella giusta direzione per allineare il nostro ordinamento a quello europeo; tuttavia, sono presenti due aspetti critici che riguardano la modifica della disciplina della classificazione dei rifiuti e gli effetti di questa sul perimetro applicativo della TARI e le modifiche in materia di cauzionamento e riutilizzo degli imballaggi.
Con riferimento alle modifiche sulla TARI, Confindustria ha evidenziato l’esigenza di mantenere la disciplina vigente, senza apportare alcuna modifica per non gravare ingiustamente sulle imprese.
Rispetto al tema del cauzionamento degli imballaggi, Confindustria ha evidenziato come sia opportuno concentrare l’attenzione sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare UE, prima di modificare il nostro ordinamento. È importante, quindi, non esporre il nostro Paese a fughe in avanti che sembrano non tener conto dei principi che regolano il mercato unico europeo.
In allegato anche il testo dell’intervento della VP Da Ros.
DdL di Bilancio 2023 – Testo Camera
Segnaliamo che al seguente link è disponibile il testo trasmesso alla Camera del DdL Bilancio, comprensivo di relazione tecnica e illustrativa e delle relative tabelle.
Tra le misure di interesse, si segnala:
- 16 (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax): la disposizione modifica l’articolo 1, commi 652 e 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di differire al 1°gennaio 2024 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).
- 75 (Garanzia a favore di progetti del Green New Deal): la norma prevede, ai sensi dell’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), lo stanziamento per l’anno 2023 di 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro, per le garanzie che la SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare nell’ambito dell’operatività “Green New Deal”.
- 124 (Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata): è stato previsto un rifinanziamento con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle istanze pervenute a seguito dell’applicazione del decreto attuativo di cui all’articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nei commi 2 e 3, per le medesime finalità si riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025. Il comma 4, specifica la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d’imposta. Infine, il comma 5 prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3.
- 125 (Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica): la disposizione rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024, il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’iniziativa “Programma Sperimentale Mangiaplastica”, promossa con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021 n. 360, ha raccolto nelle prime due annualità una significativa adesione da parte delle Amministrazioni locali. Tale sperimentazione è in linea con gli obiettivi presenti nella Direttiva (UE) 2019/904 (single use plastic – SUP) che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all’immesso al consumo e al 2029 una percentuale pari al 90%. Inoltre, la medesima direttiva prevede che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET contengano almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%. La raccolta dedicata tramite eco compattatori consentirebbe quindi di aumentare le quantità e la qualità di detta tipologia di rifiuti di imballaggio al fine di consentire il corretto avvio al riciclo.
- 126 (Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea): La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) siano forniti di adeguato sistema di reti fognarie e trattamento delle acque reflue secondo precise scadenze temporali, ormai superate (al più tardi entro il 31.12.2005), in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell’area di scarico delle acque reflue (area normale o sensibile). Anche se notevoli sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni nel settore idrico che hanno consentito a vaste e significative aree territoriali di dotarsi dei requisiti infrastrutturali richiesti permangono tuttavia ancora oggi diverse aree caratterizzate da evidenti ritardi di adeguamento nel settore fognario depurativo. Tale situazione ha determinato l’avvio da parte della Commissione europea (CE), a partire dal 2004, di contenziosi comunitari per “inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 (sistemi fognari), e/o 4 (sistemi di trattamento secondario), e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto del secondario) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE”. Infatti, sulla base di quanto previsto dai citati articoli, gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare idonei sistemi di raccolta (art.3) e trattamento (art. 4 e 5) per le acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 (a.e.) e scarico in area normale o sensibile secondo precise scadenze temporali, ossia a partire dal 31 dicembre 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. All’attualità, l’Italia è soggetta a quattro procedure di infrazione (3 con Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Cause C 251/17, C 85/13 e C 668/17, e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) che, ad oggi, interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti. Gli interventi necessari per l’adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso sono di competenza, in qualità di Soggetto attuatore o Soggetto coordinatore, del Commissario straordinario unico (CSU) secondo quanto previsto dalla legge del 27 febbraio 2017, n. 18 – conversione con modificazioni del decreto-legge n. 243/2016 – e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
- 127 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo): Con la riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) sono state assegnate nuove competenze alla Direzione Generale USSRI relative al contrasto del consumo del suolo, e in particolare per la programmazione, finanziamento e controllo degli interventi per il contrasto al consumo del suolo. Tra gli interventi per contrastare il processo del consumo del suolo, al fine di avviare un’azione di “ripristino” delle superfici di suolo “consumato”, invertendo finalmente il fenomeno verso un bilancio neutro sul consumo di suolo, si ritiene possano essere avviati interventi di rinaturalizzazione dei suoli “consumati” in ambito urbano e periurbano.
Ciò premesso, l’iniziativa si propone di avviare un percorso specifico di azioni per fronteggiare le nuove emergenze ambientali legate anche agli effetti dei cambiamenti climatici che, come si sta osservando, hanno notevoli ripercussioni sugli impatti che, per esempio, gli eventi alluvionali producono sul territorio e sui beni esposti, le ondate di calore negli ambienti urbani, il peggioramento della qualità dell’aria e della qualità della vita in generale, in linea con gli obiettivi della Politica di coesione 2021-2027 per una Europa più verde volta a promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi, rafforzando le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano. Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l’incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica.
L’obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità.
Per tale finalità è prevista la costituzione di un “Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo” (Tavolo tecnico) composto da rappresentanti della DG USSRI, in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA.
Dall’analisi e sintesi degli studi di fattibilità proposti, potrà derivare la programmazione degli interventi proposti, oltre alla definizione di una metodologia di intervento per la rinaturalizzazione del suolo che classifichi le tipologie, le modalità esecutive e i possibili effetti, anche per favorire la transizione ecologica degli interventi di contrasto al consumo di suolo e di quelli sulla mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela del suolo, al fine di sviluppare a larga scala l’azione di rinaturalizzazione del suolo in generale.
Le risorse saranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze.
- 128 (Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l’ISPRA): al fine di consentire l’espletamento delle attività strategiche dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ivi comprese quelle connesse all’attuazione del PNRR, è autorizzata a favore dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Segnaliamo altresì che, nella giornata di oggi, il Presidente Carlo Bonomi è intervenuto in Audizione di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di bilancio per il 2023 e per il triennio 2023-2025.
A questo link sono disponibili ulteriori dettagli sull’intervento del Pres. Bonomi.
Sarà nostra cura continuare a tenervi informati sull’iter di approvazione definitiva del provvedimento.
AUSTRIA: nuovi obblighi sugli imballaggi e loro smaltimento per le aziende esportatrici – 15 dicembre 2022, ore 10.00-12.00
Ricordiamo che, il prossimo webinar informativo del ciclo dedicato alle normative europee in tema di imballaggi e smaltimento, promosso da Confindustria in collaborazione con ICE Agenzia, sarà dedicato all’Austria.
Il webinar, che si terrà giovedì 15 dicembre alle ore 10.00, è organizzato con l’Ufficio ICE di Vienna e l’ARA-Altstoff Recycling Austria, il sistema austriaco accreditato che gestisce, su scala nazionale e da più di 30 anni, la raccolta ed il recupero degli imballaggi domestici.
I relatori dell’ARA e del suo partner Take-e-way, che fornisce servizi nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR) a livello internazionale (in Germania, in Francia e ora – in collaborazione con l’ARA – anche in Austria) illustreranno come e cosa cambierà nella gestione e smaltimento degli imballaggi, in seguito alle modifiche apportate alla normativa austriaca che entreranno in vigore dal 1°gennaio 2023,
L’incontro si svolgerà sulla piattaforma GO! di Confindustria, previa registrazione al seguente link: https://go.confindustria.it/austria-nuovi-obblighi-imballaggi-e-smaltimento
Al fine di agevolare la sessione Q&A, si invitano le aziende ad anticipare i quesiti entro e non oltre il 7 dicembre p.v., al fine di consentirci una raccolta ragionata delle stesse da veicolare ai relatori.
Si trasmette in allegato il programma e le indicazioni utili alla registrazione su GO! e alla partecipazione al webinar.
UNI – Economia circolare: definito il metodo standard per misurare la circolarità
Il 30 novembre u.s. è stata pubblicata la specifica tecnica UNI/TS 11820 “Misurazione della circolarità – Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni”. La metodologia è stata messa a punto dalla Commissione tecnica UNI 057 che si sta occupando della elaborazione di standard sull’Economia circolare a cui ha partecipato attivamente anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
L’attività è anche in attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, adottata dal Ministero dell’Ambiente lo scorso giugno, la quale, al capitolo 9, evidenzia la strategicità della misurazione dell’economia circolare.
Al seguente link sono disponibili tutte le informazioni sulla specifica tecnica.
Convegno: “Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano: percorso di recepimento nazionale e elementi innovativi” – 19 dicembre 2022
Segnaliamo il convegno, organizzato dal Ministero della Salute, “Direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano: percorso di recepimento nazionale e elementi innovativi”, che ha l’obiettivo di garantire l’aggiornamento delle conoscenze in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, alla luce degli elementi innovativi introdotti dalla nuova direttiva (UE) 2020/2184 in via di trasposizione attraverso la rifusione della vigente legislazione nazionale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano (D.Lgs 31/2001 e normativa collegata), nonché di presentare le “Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di sicurezza dell’Acqua” e le “Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184”.
Trasmettiamo, in allegato, il programma dell’evento. Per iscriversi, è necessario compilare ed inviare entro il 12 dicembre 2022 il modulo disponibile al seguente link.
Albo Nazionale Gestori Ambientali – Videoguida sulle novità per la dispensa dalle verifiche RT (Delibera 7/2022)
A seguito della pubblicazione della delibera n. 7/2022 e della circolare n.9/2022 l’Albo ha pubblicato la relativa Video guida sul proprio canale Youtube dal titolo: Responsabile Tecnico – Le novità sui requisiti per la dispensa dalle verifiche
Annexes to the proposal Articolo VP Da Ros – Sole 24 ore Audizione_Confindustria_dlgs+imballaggi Guida GO! per i Partecipanti_Austria Impact assessment accompanying the proposal – part 1 Programma Convegno ISS MinSal 19 diicembre 2022 Programma Webinar_15.12.22 Proposal for a Regulation on packaging and packaging waste Schema decreto correttivo 116_ Testo audizione VP Da Ros
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Fiera AAHAR,14 al 18 marzo 2023 New Delhi – Partecipazione agevolata in collettiva ICE. Adesioni: 11 dicembre 2022
L’ICE-Agenzia organizza la partecipazione collettiva italiana presso la fiera AAHAR – International Food&Hospitality Fair, che si terrà a New Delhi dal 14 al 18 marzo 2023 presso la sede di Pragati Maidan.
AAHAR è una delle manifestazioni più note in Asia nel settore Food&Hospitality, riconosciuta quale la maggiore fiera del settore in India.
Il Salone è dedicato a prodotti alimentari e bevande (vino escluso).
Offerta ICE-Agenzia
ICE-Agenzia stima la partecipazione di 12 aziende, ciascuna con uno stand di 9 mq, su una superficie complessiva per il Padiglione Italiano di circa 160mq.
La quota di partecipazione agevolata in collettiva ICE è pari a € 1.000,00 + IVA e comprende:
- stand allestito e arredato di 9 mq
- allaccio alla corrente elettrica
- grafica base (logo e/o ragione sociale e numero di stand)
- iscrizione al catalogo ufficiale della fiera
- brochure della presenza italiana in fiera
- attività di comunicazione mirate alla pubblicizzazione della presenza italiana in
- fiera
- servizio hostess generalizzato
- supporto da parte del Personale ICE-Agenzia
Rimarranno a carico degli espositori le spese relative al trasporto e movimentazione del campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in Fiera.
Modalità e termini di adesione
Le aziende interessate dovranno compilare ENTRO IL PROSSIMO 11 DICEMBRE il modulo online disponibile al seguente link
A conclusione della registrazione online, ICE-Agenzia invierà una email di conferma con allegata la Scheda di adesione già compilata che dovrà essere STAMPATA, TIMBRATA e FIRMATA dal Legale rappresentante e inviata in un unico file pdf con oggetto “AAHAR 2023 – nome azienda” VIA PEC ad [email protected] entro l’11 dicembre 2022.
In allegato la circolare con tutti i dettagli.
Invitiamo quanti aderiranno a darcene evidenza ([email protected]), per monitorare la partecipazione di imprese associate a Confindustria Salerno
