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LAVORO | Legge di Bilancio 2025 – Decontribuzione Sud PMI: messaggio INPS n. 2398/2025

L’INPS con il messaggio n. 2398/2025, in allegato, fornisce chiarimenti sulla qualificazione di PMI al fine di fruire dell’agevolazione contributiva, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Come noto, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per completezza, si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto e modulato come segue:

  1. a) per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

 

  1. b) per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

 

  1. c) per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

 

  1. d) per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

 

  1. e) per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato I al citato Regolamento (UE), “Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.

Il successivo articolo 2 stabilisce che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

Dal quadro normativo delineato si evince che la definizione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

  1. meno di 250 occupati;
  2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. Ai fini della qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento.

Al riguardo, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell’allegato I della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, dispone che:

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti […]”.

“2. Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi”.

Con il messaggio n. 2398/2025, in allegato, l’INPS comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

In tale ipotesi, rimane in capo al medesimo soggetto l’onere di fornire, laddove venisse richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio sopra illustrate.

All.to

16215_Messaggio-numero-2398-del-30-07-2025

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