AGEVOLAZIONI | Voucher per consulenza in innovazione e finanza: invio domande

Ricordiamo che da mercoledì 29 novembre, le imprese e le reti di impresa possono inviare

al link https://Invio-agevolazioni.dgiai.gov.it le domande per accedere al “Voucher per consulenza in innovazione”, la misura che prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, finanza, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.

Lo scorso 23 novembre, infatti, si è chiusa la fase preliminare di compilazione delle domande che ha visto ben 3.987 istanze e la partecipazione di oltre 7.600 PMI e reti d’impresa localizzate sull’intero territorio nazionale.

 

 




SICUREZZA INFORMATICA | Webinar “Supply Chain Security: sfide ed opportunità per le PMI”, 6 dicembre 2023 ore 15.00

Informiamo che il prossimo 6 dicembre, alle ore 15.00, si terrà il webinar “Supply Chain Security: sfide ed opportunità per le PMI\”, il primo del percorso di formazione rivolto alle aziende associate, afferente al Progetto “PMI e Cyber Security”, promosso dal Gruppo Tecnico Cyber Security di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, con l’obiettivo di aumentare cultura e consapevolezza delle imprese in materia di sicurezza informatica e contrastare il rischio di attacchi cyber.

Ogni appuntamento, come ricordato in precedenti nostre news, sarà l\’occasione per approfondire tematiche di grande attualità e connessione alla sicurezza informatica: dalla certificazione al livello di adeguatezza della Sicurezza delle Terze Parti; dai modelli di co-operazione e lavoro sempre più flessibili ai modelli organizzativi alle tecniche di protezione; agli strumenti della certificazione accreditata per la protezione dei dati; agli scenari futuri e cosa l’Europa chiede alle organizzazioni per proteggere le Informazioni.

 

Nel corso dei lavori di questo primo webinar saranno approfonditi i seguenti temi:

I La Supply Chain

Contesto

Problemi della S.C. e sfide Globali

La compliessità della S.C. – P.o.View: Large Enterprise

Rischi e Scenari geopolitici della Supply Chain

II – Quadro normativo EU/IT sulla cybersecurity della Supply Chain

NIS2

DORA/EBA

CRA – Cyber Resilience Act

GDPR

PNSC

III – Supply Chain Security

Enisa – Good Practices for Supply Chain Cybersecurity

Framework Supply Chain Cybersecurity (Nist, altro)

IV – SICUREZZA Terze Parti

Questionario di autovalutazione

Strumenti di Cyber Web Reputation (Bitsigth, Security Scorecard, altro) – cosa controllano le aziende

Audit sulle terze parti

V – Conclusioni

Incidenti

Consigli pratici di readiness/preparazione.

 

Pubblichiamo il save the date completo del link per effettuare la registrazione e seguire i lavori.

SAVE CyberSecurity_06_12_2023




RICERCA – AGEVOLAZIONI | Partenariato esteso RESTART: pubblicazione bandi a cascata per le imprese. Riserva risorse per aziende del Mezzogiorno. Domande entro il 21 dicembre pv

Informiamo che il partenariato esteso Restart – RESearch and innovation on future Telecommunications systems and networks, to make Italy more smART, istituito nell’ambito della Missione 4 Ricerca del PNRR ha pubblicato due bandi a cascata relativi allo Spoke 6 SEXTET rivolto alle imprese.

 

Tematiche:

  • Superare l’attuale ossificazione di Internet attraverso lo studio e la fornitura di un sistema innovativo e aperto e una struttura di rete olistica in grado di soddisfare i requisiti di un’ampia varietà di domini, compresi ambienti estremamente difficili;
  • Progettazione e sviluppo di nuove architetture di telecomunicazioni sfruttando leve dirompenti paradigmi, come i gemelli digitali e il serverless computing;
  • Ideare componenti architettonici e interfacce che consentano ai servizi a valore aggiunto di andare oltre il confine amministrativo degli operatori di rete, supportando il continuum cloud tra domini, servizi e obiettivi KVI (ad esempio, sicurezza e sostenibilità) oltre ai KPI;
  • Definizione di nuovi modelli di canale/sistema in grado di catturare le caratteristiche dell’unconventional;
  • Progettazione e sviluppo di architetture full-stack, algoritmi e tecnologie estreme ambienti in termini di requisiti KVI quali robustezza, affidabilità, eterogeneità e efficienza energetica.

 

Data scadenza: 21/12/2023

 

Dotazione Finanziaria: 1.560.000 €

 

Soggetti Ammissibili:

  • Gli Organismi di ricerca (OdR) esterni al Partenariato RESTART
  • le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), esterne al Partenariato RESTART
  • le Grandi Imprese (GI), esterne al Partenariato RESTART;

 

Bando Spoke6: COHERENT

 

Tematiche:

  • Superare l’attuale ossificazione di Internet attraverso lo studio e la fornitura di un sistema innovativo e aperto e una struttura di rete olistica in grado di soddisfare i requisiti di un’ampia varietà di domini, compresi ambienti estremamente difficili;
  • Progettazione e sviluppo di nuove architetture di telecomunicazioni sfruttando leve dirompenti paradigmi, come i gemelli digitali e il serverless computing;
  • Ideare componenti architettonici e interfacce che consentano ai servizi a valore aggiunto di andare oltre il confine amministrativo degli operatori di rete, supportando il continuum cloud tra domini, servizi e obiettivi KVI (ad esempio, sicurezza e sostenibilità) oltre ai KPI;
  • Definizione di nuovi modelli di canale/sistema in grado di catturare le caratteristiche dell’unconventional;
  • Progettazione e sviluppo di architetture full-stack, algoritmi e tecnologie estreme ambienti in termini di requisiti KVI quali robustezza, affidabilità, eterogeneità e efficienza energetica.

 

Data scadenza: 21/12/2023

 

Dotazione Finanziaria: 1.500.000 €

 

Soggetti Ammissibili:

 

  • Gli Organismi di ricerca (OdR) esterni al Partenariato RESTART
  • le Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), esterne al Partenariato RESTART
  • le Grandi Imprese (GI), esterne al Partenariato RESTART;

 

I bandi sono consultabili al link https://www.fondazione-restart.it/jobs-career/

 

bando_pubblico_restart_coherent_signedspoke6 bando_pubblico_restart_sextet_signedspoke6




LAVORO | Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Accordo Stato-Regioni – Scadenza dell’aggiornamento dei preposti

In tema di formazione sulla sicurezza, alla data odierna non ha ancora visto la luce l’accordo tra lo Stato e le Regioni che doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 a norma dell’art. 13 del DL n. 146/2021 (che ha modificato l’art. 37 del Dlgs 81/2008).

Il ritardo nell’adozione dell’accordo ha suscitato diverse letture (nonostante le chiare indicazioni dell’Ispettorato del lavoro nella circolare 1/2022 successivamente richiamata), in particolare con riferimento all’aggiornamento dei preposti. Per chiarire la attuale situazione si svolgono le seguenti considerazioni.

 

Il nuovo art. 37 prevede, a questo proposito, che “la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.

 

Restano, quindi, pienamente operativi gli accordi esistenti, per cui la formazione di tutte le figure attualmente contemplate negli accordi resta disciplinata da quegli accordi.

 

Per lavoratori, dirigenti e preposti, quindi, la formazione è ancor oggi regolata da quegli accordi, per tutti gli aspetti (durata, modalità, tempistica, aggiornamento). Per il datore di lavoro, invece, non è ancora attivo alcun obbligo, non essendo tale figura originariamente destinataria di obbligo formativo.

 

I nuovi obblighi decorreranno a seguito della adozione del nuovo accordo Stato-Regioni, tenendo presente l’eventuale periodo transitorio.

 

Valutando le modifiche apportate dal Dl 146/2021 all’art. 37 del Dlgs 81/2008, quindi, emerge in particolare che:

  • i commi da 1 a 7 riguardano i lavoratori. Il comma 5 è destinato specificamente all’addestramento, che non forma oggetto degli accordi Stato-Regioni (il comma 2, seconda parte, fa infatti riferimento alla formazione richiamata dal comma 1, che non contempla l’addestramento). Per cui l’intera disposizione del comma 5 è entrata immediatamente in vigore alla data indicata nel Dl 146/2021.
  • Il comma 2, prima parte, prevede l’adozione degli accordi Stato Regioni: a questa disposizione è stata data attuazione con i vigenti accordi, che quindi regolano (in assenza del nuovo accordo) tutta la materia della formazione.
  • La seconda parte del comma 2, invece, dispone la revisione degli accordi entro il 30 giugno 2022, e introduce delle novità nei contenuti dell’Accordo che dovrà essere concluso tra Stato e Regioni
    • introduce il datore di lavoro, tra i soggetti destinatari dell’obbligo formativo;
    • prevede le verifiche finali e la valutazione dell’efficacia durante il lavoro;
    • richiama l’esigenza di monitoraggio dell’applicazione degli accordi stessi.
  • Il comma 3 chiarisce, con riferimento alla formazione specifica, che – ferme restando le disposizioni in vigore (quindi anche gli accordi esistenti) – sarà disciplinata nel nuovo accordo.
  • I commi 7 e 7bis riguardano la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che dovrà seguire le indicazioni dell’accordo previsto al comma 2, secondo periodo, ossia quello che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022. Quindi, mentre le figure già destinatarie dell’obbligo (dirigenti e preposti) seguono le regole vigenti, in attesa del nuovo accordo, lo stesso non è ancora operativo per i datori di lavoro. Stranamente, il comma 7bis riferisce la possibilità di effettuare la formazione presso gli organismi paritetici o le scuole edili o presso le associazioni sindacali alla “formazione di cui al comma 7”, che non contempla quella dei lavoratori (la cui formazione avviene invece “in collaborazione” con goi organismi paritetici, a norma del comma 12).
  • Il comma 7ter riguarda specificamente i preposti, e prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti “ai sensi del comma 7”, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Va evidenziato che la formazione “ai sensi del comma 7” è quella che sarà definita “secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, quindi quella che scaturirà dal nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni: si tratta, quindi, di una disposizione che non trova ancora applicazione.

 

Le modifiche introdotte a fine 2021, fatta eccezione per l’addestramento, sono tutte condizionate all’adozione dei nuovi accordi.

 

In particolare, quindi, la formazione dei preposti resta tutta regolata (contenuti, durata, modalità, aggiornamento, etc.) agli accordi esistenti (non trovando ancora applicazione nemmeno la previsione del comma 7ter).

 

Questa ricostruzione sul piano giuridico è pienamente in linea con quella offerta, immediatamente dopo l’approvazione della legge di conversione del DL 146/2021, dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Con circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, infatti, l’organo di vigilanza ha espresso analoghe considerazioni, che si possono così sintetizzare:

  • per il datore di lavoro, “l’accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo caricopertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo”;
  • per dirigenti e preposti, considerato che “la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico”, l’assenza del nuovo accordo “non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021”;
  • per il preposto, la circolare precisa che “i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza. Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole”;
  • sul piano sanzionatorio, quindi, per datori di lavoro, dirigenti e preposti
    • gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.
    • i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.

 

Diversamente, per l’addestramento, già previsto dalla normativa precedente le modifiche del 2021, si tratta di “contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021”.

 

Su questo regime giuridico e su questo assetto sanzionatorio non incidono, evidentemente, le scadenze temporali relative agli attuali obblighi di aggiornamento.

 

L’aggiornamento dei preposti è – secondo l’accordo Stato – Regioni del 2011, quinquennale, ha durata minima di 6 ore e ha ad oggetto i compiti specifici del preposto in materia di sicurezza sul lavoro. La eventuale revisione di questi aspetti è demandata al nuovo accordo, per cui attualmente queste regole restano vigenti, come puntualizzato anche dall’Ispettorato del lavoro (“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza”).

Ne consegue che, fino alla adozione del nuovo accordo (e salvo l’eventuale periodo transitorio), continuano ad osservarsi le regole previgenti, ivi compreso l’aggiornamento quinquennale.

 

Resta, così, destituita di fondamento l’ipotesi che il Dl 146/2021 abbia introdotto, pro futuro, un obbligo di aggiornamento biennale decorrente (non già, dall’emanazione del nuovo accordo ma) dall’entrata in vigore della legge di conversione (il che ha indotto qualche commentatore a individuare nella data del 21 dicembre 2023 l’entrata in vigore del nuovo obbligo di aggiornamento biennale con relative sanzioni).

 

Innanzitutto, perché semmai la data avrebbe dovuto essere quella del decreto-legge (e non della sua legge di conversione), ossia il 22 ottobre 2021 (e quindi l’ipotetica scadenza doveva essere il 22 ottobre 2023, ampiamente decorsa).

 

Ma, soprattutto, perché la legge pacificamente fa riferimento come parametro al nuovo accordo (e non alla propria entrata in vigore), come confermato dalla circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sopra richiamata.

 




RICERCA – AGEVOLAZIONI | Bandi a cascata partenariato esteso HEAL Italia: contributi a fondo perduto progetti trasferimento tecnologico filiera medicina di precisione

Informiamo che Partenariato Esteso “Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Lab-research, and Integrated Approaches of Precision Medicine” – HEAL Italia, costituito nell’ambito della Missione 4 “Ricerca” del PNRR, ha pubblicato sul proprio sito, https://www.healitalia.eu/preview-focus-scientifici-bandi-heal-italia/

la notizia della prossima pubblicazione dei bandi a cascata per la selezione di proposte progettuali, da finanziare sul territorio nazionale per il rafforzamento della filiera della medicina di precisione.

I bandi saranno illustrati in dettaglio il prossimo 12 dicembre, dalle ore 09.30 alle ore 11:30, durante un incontro on line, la cui diretta sarà trasmessa su YouTube.

Pubblichiamo la locandina dell’evento e la tabella di sintesi dei focus scientifici oggetto dei bandi in uscita.

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