INTERNAZIONALIZZAZIONE | Dazi sui pacchi sotto i 150 euro, adottate le misure UE per la fase transitoria al via dal 1° luglio

Il 30 aprile la Commissione europea ha adottato un atto delegato che aggiorna le norme doganali in vista dell’eliminazione, dal 1° luglio 2026, della soglia di esenzione dai dazi per le spedizioni di basso valore (≤150€), prevista dal Regolamento (UE) 2026/382. I testi si trovano in allegato.

L’atto interviene sul Regolamento delegato (UE) 2015/2446 per rendere operativa, in una fase transitoria, l’introduzione del dazio semplificato di 3 euro per singolo articolo nelle vendite a distanza di beni importati di valore contenuto .

In particolare, il provvedimento:

  • adegua il regime dichiarativo semplificato (H7), consentendone l’utilizzo per le vendite a distanza fino a 150€, a condizione che i beni non siano soggetti a divieti o restrizioni;
  • introduce una definizione giuridica di “item”, chiarendo che il dazio di 3€ si applica per singolo articolo e non per spedizione;
  • aggiorna le definizioni di spedizione postale e operatori coinvolti, allineando il quadro alle nuove modalità di commercio elettronico;
  • rafforza gli obblighi informativi tramite l’introduzione di identificatori di prodotto (product identifiers), con l’obiettivo di migliorare i controlli e la gestione del rischio sulle merci importate;
  • chiarisce le responsabilità dichiarative, attribuendole in via prioritaria a piattaforme, venditori o intermediari (e solo in via residuale ai consumatori).

La misura si inserisce in una più ampia risposta all’aumento significativo delle importazioni di beni di basso valore da Paesi terzi, spesso caratterizzate da criticità in termini di conformità alle norme UE su sicurezza e qualità. In questo senso, la Commissione sottolinea anche l’impatto atteso in termini di maggiore enforcement, riduzione degli oneri amministrativi e incremento delle entrate doganali, oltre a possibili effetti ambientali (riduzione di packaging e trasporti legati all’ultra-fast fashion/e-commerce).

Il nuovo regime si applicherà a partire dal 1° luglio 2026, in via transitoria fino all’entrata in funzione dell’EU Customs Data Hub per l’e-commerce (attesa per luglio 2028).

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AMBIENTE | Resoconto settimanale Ambiente 4-8 maggio 2026

Aggiornamento principali dossier europei – Regolamento REACH; EUDR; PPWR; ESPR; Direttiva acqua potabile

Riportiamo, di seguito, alcuni aggiornamenti ai principali dossier europei:

  • Regolamento REACH

Lo scorso 27 aprile, nel corso di uno scambio con la Commissione Ambiente del Parlamento europeo (disponibile al seguente link), la Commissaria europea per l’Ambiente, Jessika Roswall, ha confermato che la Commissione non procederà con una revisione del regolamento REACH.

In alternativa, la Commissione sta valutando modalità per semplificare e modernizzare il Regolamento REACH, anche attraverso strumenti di comitologia. È inoltre prevista un’azione di rafforzamento dei controlli sui prodotti e sulle sostanze non conformi, sia alle frontiere dell’UE, sia tramite una vigilanza di mercato più efficace.

I lavori su queste iniziative sono ancora in corso e la Commissaria ha indicato che ulteriori dettagli saranno condivisi a breve.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

  • Regolamento Deforestazione (EUDR)

In data odierna, la Commissione europea ha pubblicato un report sulla semplificazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) rivisto, insieme a un pacchetto di ulteriori misure volte a garantirne un’attuazione efficace, a seguito dell’accordo raggiunto dai co-legislatori lo scorso dicembre.

Le misure adottate mirano a fornire maggiore chiarezza agli operatori economici, agli Stati membri, ai Paesi terzi e agli altri stakeholder, assicurando al contempo stabilità giuridica e prevedibilità. Con questo pacchetto, la Commissione dà seguito all’impegno assunto nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio di effettuare una revisione di semplificazione del regolamento e prepara l’entrata in applicazione entro la fine dell’anno.

In particolare, il pacchetto comprende:

Si riporta, di seguito, una sintesi degli elementi principali:

  • Il report descrive le misure di semplificazione introdotte dall’entrata in vigore dell’EUDR (giugno 2023) e quelle contenute nel pacchetto odierno. Complessivamente, tali misure dovrebbero ridurre di circa il 75% i costi annuali di conformità per le imprese rispetto alla versione originaria del regolamento.
  • Sono inoltre previsti strumenti di facilitazione del commercio (es. repertori delle normative dei Paesi produttori e schemi di certificazione) per supportare la valutazione del rischio e la due diligence.
  • Il documento evidenzia come l’EUDR stia già determinando cambiamenti strutturali nelle catene globali di approvvigionamento, con maggiori investimenti in tracciabilità e trasparenza.
  • Le linee guida aggiornate e le FAQ chiariscono in particolare gli obblighi lungo la supply chain a valle e introducono un regime semplificato per micro e piccoli operatori primari. Vengono inoltre forniti chiarimenti su e-commerce, geolocalizzazione e scenari pratici della catena di approvvigionamento.
  • Il progetto di atto delegato modifica in modo mirato l’ambito dei prodotti, includendo alcune nuove categorie (es. caffè solubile e derivati dell’olio di palma) ed escludendone altre (es. pelle, pneumatici ricostruiti), oltre a prevedere esenzioni per campioni, materiali di imballaggio, prodotti usati e rifiuti. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 1° giugno 2026.
  • Il Sistema Informativo sarà aggiornato per migliorarne l’usabilità, includendo, tra l’altro, un modulo di dichiarazione semplificato per micro e piccoli operatori, nuove specifiche tecniche, un piano di emergenza e una funzione di raggruppamento volontario.

La Commissione sta inoltre lavorando con gli Stati membri per integrare dati provenienti da banche dati nazionali nel Sistema Informativo, al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

Per quanto riguarda le tempistiche, la Commissione conferma l’obiettivo di garantire un’applicazione efficace del regolamento entro il 30 dicembre 2026.

Inoltre, segnaliamo che il 24 aprile u.s. un gruppo di deputati democratici statunitensi ha inviato una lettera (disponibile in allegato) alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, invitando l’UE a mantenere invariati sia il testo sia il calendario di attuazione del Regolamento sulla deforestazione (EUDR).

I deputati si oppongono con forza ai tentativi dell’amministrazione Trump di introdurre una classificazione dei Paesi “a rischio zero” (“no risk”) e di posticipare ulteriormente l’entrata in vigore del regolamento. Secondo i firmatari, tali modifiche indebolirebbero i meccanismi di tracciabilità e controllo, creerebbero scappatoie per la deforestazione e penalizzerebbero in modo sproporzionato i Paesi del Sud globale. Inoltre, sottolineano che eventuali cambiamenti danneggerebbero le imprese che hanno già investito per adeguarsi alle nuove norme, aumentando al contempo l’incertezza normativa e le inefficienze nei diversi settori.

La lettera mette anche in dubbio la credibilità della posizione statunitense, evidenziando come, a livello interno, siano state avviate politiche di riduzione delle tutele forestali. In questo contesto, l’introduzione dello status “no risk” potrebbe comportare una minore supervisione delle aziende americane, con un conseguente aumento del rischio di deforestazione non controllata.

I deputati concludono che, dopo le proroghe già concesse, ulteriori rinvii comprometterebbero gli obiettivi ambientali, disturberebbero i mercati e indebolirebbero gli incentivi verso filiere sostenibili. Al contrario, un’attuazione puntuale del regolamento premierebbe le imprese più virtuose e rafforzerebbe la responsabilità a livello globale.

  • Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

La DG Ambiente ha pubblicato un rapporto (in allegato) che analizza il ruolo delle materie prime bio-based negli imballaggi in plastica nel contesto del Regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico, alla diffusione sul mercato e alle prestazioni ambientali.

Il rapporto rileva che, sebbene 17 polimeri bio-based siano già disponibili commercialmente e tecnicamente idonei per applicazioni di imballaggio, essi rappresentano attualmente meno dell’1% della produzione globale di plastica e solo il 4 – 5% dell’uso di carbonio biogenico nel settore chimico dell’UE, con una produzione in gran parte concentrata al di fuori dell’Europa.

Il documento evidenzia, inoltre, che le plastiche bio-based possono ridurre le emissioni di gas serra del 30–70% rispetto alle alternative fossili e, in alcuni casi, persino conseguire emissioni nette negative, contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE. Tuttavia, le loro prestazioni ambientali complessive dipendono dalle modalità di approvvigionamento delle materie prime e possono richiedere dei compromessi, in particolare per quanto riguarda l’uso del suolo e la biodiversità.

Nonostante costi di produzione più elevati e vincoli infrastrutturali esistenti, l’analisi non individua barriere tecniche fondamentali all’espansione del loro utilizzo e ritiene che l’innovazione continua e le economie di scala ne miglioreranno la competitività nel tempo. Il rapporto esplora inoltre opzioni di policy quali l’introduzione di obiettivi vincolanti per il contenuto bio-based, il riconoscimento dell’equivalenza con i materiali riciclati e l’allineamento dei criteri di sostenibilità con la Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED).

Sempre con riferimento al PPWR segnaliamo, inoltre, che 140 CEO di aziende del settore HORECA e food hanno inviato una lettera (allegata) alle istituzioni europee in merito all’implementazione del Regolamento, evidenziando criticità e avanzando specifiche richieste.

In sintesi, le imprese:

  • ribadiscono il loro sostegno agli obiettivi del PPWR e gli investimenti già avviati per la sua attuazione;
  • sottolineano persistenti incertezze giuridiche e tecniche, nonostante le recenti linee guida della Commissione, con definizioni e metodologie ancora non chiarite;
  • evidenziano che, con la scadenza del 12 agosto 2026 ormai imminente, tali incertezze rischiano di compromettere un’applicazione corretta e uniforme del regolamento, con impatti su compliance, investimenti e competitività;
  • segnalano il rischio di frammentazione del Mercato Unico, dovuto ai margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri.

Alla luce di ciò, i CEO chiedono:

  • il rinvio/adeguamento della data di applicazione (12 agosto 2026, art. 5(5)), in assenza di piena certezza giuridica;
  • una revisione mirata delle disposizioni chiave, per garantirne proporzionalità, chiarezza e applicabilità.

Si evidenzia, inoltre che, non essendo prevista nel regolamento una clausola di revisione, qualsiasi modifica o revisione mirata comporterebbe, di fatto, la riapertura dell’intero impianto normativo.

  • Regolamento Ecodesign (ESPR)

Segnaliamo che la Commissione europea sta preparando una serie di iniziative relative all’etichettatura energetica e ai requisiti di ecodesign.

In particolare, per quanto riguarda l’etichettatura energetica, la Commissione sta sviluppando un’iniziativa volta a ridurre l’impatto ambientale delle lavatrici domestiche e delle lavasciuga. L’iniziativa mira, inoltre, a migliorare le informazioni destinate agli utenti sull’uso delle risorse e sulle prestazioni dei prodotti. È prevista una consultazione pubblica nel secondo trimestre del 2026, con adozione prevista nel terzo trimestre del 2027.

Parallelamente, la Commissione sta elaborando requisiti di ecodesign in materia di riparabilità dei prodotti, al fine di garantire che prodotti quali elettronica di consumo, piccoli elettrodomestici e mezzi di trasporto leggeri siano progettati per essere riparabili, nonché che consumatori e riparatori professionali abbiano accesso alle informazioni necessarie. È prevista una consultazione pubblica nel terzo trimestre del 2026, con adozione nel secondo trimestre del 2027.

Segnaliamo, infine, che la Commissione sta valutando una revisione dei requisiti di ecodesign per le lavastoviglie domestiche, con l’obiettivo di ridurne gli impatti attraverso una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e una circolarità, promuovendo al contempo durabilità e riparabilità. L’iniziativa migliorerà anche l’accesso alle informazioni sui prodotti e sulla riparazione per utenti e tecnici. Una consultazione pubblica è prevista nel secondo trimestre del 2026, con adozione attesa nel terzo trimestre del 2027.

Tutte le informazioni sono consultabili al seguente link.

  • Procedura di infrazione per il mancato recepimento della Direttiva sull’acqua potabile

La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia (Infr(2026)2038) per il mancato corretto recepimento della Direttiva sull’acqua potabile (Direttiva (UE) 2020/2184).

Entro il 12 gennaio 2023, gli Stati membri erano tenuti a recepire la Direttiva nel diritto nazionale e a rispettarne le disposizioni. Secondo la Commissione, sussistono ancora diverse carenze nel recepimento di questa Direttiva da parte dell’Italia. Queste includono la limitazione dell’ambito di applicazione della valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestica, il rinvio di alcuni obblighi, la mancanza dell’obbligo di informare le persone vulnerabili sui modi per accedere all’acqua potabile, di limitare le deroghe solo a circostanze debitamente giustificate e al periodo più breve possibile, nonché la mancanza di un valore guida per gestire la presenza di metaboliti di pesticidi non rilevanti nell’acqua potabile. La Commissione ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, che ha ora due mesi di tempo per rispondere e colmare le carenze sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

 

D.lgs. Tutela Penale dell’Ambiente – Aggiornamento

Facendo seguito a quanto già comunicato in merito al D.lgs. di attuazione della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, riportiamo di seguito un approfondimento sulle principali misure di interesse, che riguardano, in particolare, la disciplina dei rifiuti.

Nella Memoria parlamentare trasmessa alle competenti Commissioni, Confindustria aveva evidenziato alcune criticità relative, tra l’altro, al rafforzamento dell’articolo 256 del Codice dell’ambiente, all’introduzione di sanzioni accessorie, quali la sospensione della patente di guida, e all’estensione dell’amministrazione giudiziaria delle imprese ai reati ambientali. In particolare, era stato evidenziato il rischio che un ulteriore irrigidimento del sistema sanzionatorio potesse produrre effetti sproporzionati sugli operatori economici, senza un corrispondente incremento dell’effettività della tutela ambientale. In tale prospettiva, Confindustria aveva richiamato l’opportunità di valorizzare, in sede di recepimento della direttiva, l’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge delega, che conferisce al Governo il potere di apportare ogni ulteriore opportuna modifica al quadro normativo interno per assicurarne l’allineamento con le finalità della direttiva, anche attraverso l’eliminazione di disposizioni incompatibili con il principio di proporzionalità. In particolare, era stata rappresentata la necessità di introdurre una distinzione strutturale tra irregolarità formali e condotte fraudolente nella gestione dei rifiuti, nonché di circoscrivere l’applicazione delle sanzioni più severe, incluse quelle accessorie, ai casi di comprovata gravità, evitando automatismi sanzionatori riferiti a qualsiasi violazione.

Nel testo approvato, tale esigenza trova parziale riscontro nel nuovo articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), assente nel testo originario, che modifica l’articolo 256, comma 4, del Codice dell’ambiente. In particolare, la norma introduce una distinzione sanzionatoria fondata sull’effettiva pericolosità dei rifiuti gestiti, riservando la pena detentiva della reclusione da sei mesi a tre anni ai soli casi in cui i rifiuti siano pericolosi, e mantenendo per i rifiuti non pericolosi il regime contravvenzionale originariamente previsto. Tale differenziazione risponde all’esigenza di proporzionalità rappresentata da Confindustria, evitando l’estensione indistinta del trattamento sanzionatorio più severo anche alle ipotesi relative a rifiuti non pericolosi. Rimangono, invece, invariate le sanzioni già segnalate come sproporzionate introdotte dal d.l.116/2025 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Seguiranno ulteriori approfondimenti del testo, anche a seguito della pubblicazione in GU.

Industrial Accelerator Act – Appalti pubblici: Osservazioni su primo documento di posizionamento ed emendamenti

Con riferimento alla proposta di Regolamento della Commissione europea Industrial Accelerator Act (IAA) alleghiamo nuovamente il primo documento di posizionamento di Confindustria, insieme al pacchetto di emendamenti, predisposti sulla base dei contributi ricevuti dalle Associazioni più direttamente impattate sotto il profilo del procurement.

A maggio inizierà la fase di formulazione degli emendamenti in Consiglio e, pertanto, gli Stati Membri sono invitati ad avanzare proposte emendative. È quindi importante consolidare in tempi utili il posizionamento.

Vi invitiamo pertanto a trasmettere osservazioni ed emendamenti puntuali, entro e non oltre giovedì 7 maggio ([email protected])

 

ANGA – Nuovo decreto centri di raccolta

L’ANGA fornisce alcuni aggiornamenti in merito al Decreto 26 marzo 2026 emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che rappresenta il nuovo quadro regolatorio di riferimento per la gestione e l’organizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. In particolare, il testo definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti di gestione e funzionamento, tutte le tipologie di rifiuti conferibili e le loro modalità operative di gestione.

I centri di raccolta saranno pianificati e realizzati a livello comunale o intercomunale in funzione del territorio, utenze ed economicità, con obbligo di comunicazione a Provincia e Regione.

Con regolamenti locali Comuni o enti d’ambito potranno definire l’organizzazione e gestione, nonché le tipologie di rifiuti conferibili in base agli allegati tecnici e le modalità di accesso.

Quest’ultime riguardano i conferimenti dei rifiuti prodotti da utenze domestiche, non domestiche, gestori del servizio pubblico e soggetti obbligati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.

In particolare, vengono definiti “utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta” (art. 1, comma 3):

  • soggetti indicati nell’allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 che producono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater dello stesso decreto;
  • soggetti che conferiscono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dalla normativa di settore (D.lgs. 49/2014);
  • strutture che producono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.

Il regolamento (art. 1, comma 4) consente l’accesso, inoltre, anche alle associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia da loro organizzate.

I centri di raccolta potranno prevedere al loro interno (art. 7, commi 1 e 2) appositi spazi (separati dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti) da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti al fine di incentivarne lo scambio tra privati.

Negi allegati tecnici vengono riportati:

  • Allegato 1 elenco dei rifiuti conferibili: un insieme di 60 tipologie d rifiuti (tra i quali (ad es. toner, imballaggi, PFU, inerti, etc.);
  • Allegato 2scheda per il conferimentoda compilare a cura delle utenze non domestiche, che prevede in ogni caso l’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
  • Allegato 3scheda da compilare per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta (in caso di soggetto non tenuto all’obbligo di utilizzo del FIR).

Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008. DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni: i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027 (art. 8).

Bio based Study EMENDAMENTI_IAA_21aprile 2026_rev1 FAQ-UPDATE-5th-Iteration FINAL Guidance Document for the Regulation on Deforestation-Free Products (2026) Industrial Accelerator Act – Osservazioni Confindustria_23.4.26 PPWR_CEO letter_29042026_final Report from the Commission to the Council and Parliament on the EUDR US representatives letter 24.04 EUDR

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




AMBIENTE | Workshop ENEA su simbiosi industriale – 28 maggio 2026 – Villa Doria d’Angri, Napoli

In qualità di partner del Consorzio BRIDGeconomies (https://www.consorziobridgeconomies.eu/), nell’ambito della rete Enterprise Europe Network (EEN), ENEA organizza, in occasione dell’evento Innovation Village 2026, un workshop dal titolo:

“Simbiosi industriale, sostenibilità e circolarità delle aree industriali: opportunità per le imprese e le aree industriali del territorio”

L’incontro si terrà il 28 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, presso Villa Doria d’Angri, Napoli (Sala Gialla).

Durante il workshop, rivolto a imprese e aree industriali, saranno presentate le attività che ENEA sta portando avanti in materia di simbiosi industriale e sviluppo di aree industriali circolari e sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Transizione Energetica. In particolare, sarà l’occasione per illustrare e condividere gli strumenti operativi sviluppati da ENEA per avviare percorsi di simbiosi industriale e supportare la transizione verso modelli produttivi sostenibili e circolari.

L’iniziativa avrà un taglio pratico e interattivo: i partecipanti potranno sperimentare concretamente il funzionamento degli strumenti, approfondirne le funzionalità e valutarne l’utilizzo per la condivisione dei dati, l’attivazione di collaborazioni e lo sviluppo di nuove opportunità di business.

A tal fine, è richiesto ai partecipanti (uno per impresa/organizzazione) di portare con sé un computer portatile o un tablet, necessario per prendere parte attivamente alle attività operative. L’incontro è infatti concepito come un momento di lavoro applicativo, e non come una semplice sessione informativa.

L’evento è a numero chiuso. Considerata la disponibilità limitata di posti, si richiede la compilazione del form di registrazione entro l’11 maggio 2026 al seguente link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=phgU8LwI_Ue0QGzXAYPRM2EuInDtrYNFo9odRXYItU5UMEYyTzg1NU8zMEkwVFJLVDFGRzVXSlRaQy4u&origin=lprLink&route=shorturl

In allegato, la locandina dell’evento.

Locandina Simbiosi Industriale_Innovation Village

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile, tel. 089.200842 – [email protected])




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