LAVORO | Rinnovo Accordo Economico Collettivo Agenti di commercio – Informativa n. 2

Diamo seguito alla nostra informativa dello scorso 19 gennaio, per informarvi che, in prosecuzione del percorso avviato lo scorso 15 gennaio per il rinnovo dell’Accordo Economico Collettivo (AEC) industria e cooperazione, si sono svolti i primi incontri in sedi tecniche previste dal calendario negoziale.

 

Il confronto ha riguardato l’intero AEC, con un focus prioritario sui seguenti temi:

  • Revisione del testo contrattuale:la delegazione datoriale ha posto il tema di snellire il testo dell’AEC nel rispetto dell’autonomia contrattuale che da sempre connota preponente e agenti, nonché di attualizzare il contratto anche recependo le più recenti posizioni emerse in giurisprudenza.
  • Variazioni di zona e provvigioni:entrambe le delegazioni hanno proposto misure per rendere più efficace e al contempo trasparente la disciplina delle variazioni unilaterali di zona e della misura delle provvigioni.
  • Indennità di cessazione del contratto:la delegazione sindacale ha ribadito la necessità di un aggiornamento dei parametri di calcolo, puntando ad una revisione degli scaglioni del FIRR, nonché a regolare la disciplina della cessazione del contratto anche a favore delle società di persone.

 

A valle degli incontri tenutisi in sede tecnica, le Parti si sono reciprocamente scambiate dei documenti di proposta, cui hanno fatto seguito appositi incontri in sede plenaria per la loro presentazione.

 

Durante tali sessioni plenarie, sono stati discussi approfonditamente gli aspetti più critici emersi dai rispettivi testi, con particolare riferimento agli oneri economici e alle misure di flessibilità gestionale del contratto di agenzia.

 

Il confronto proseguirà nel prossimo incontro fissato per il prossimo 3 giugno, durante il quale si cercherà di comporre le posizioni datoriali e quelle sindacali, con l’obiettivo di verificare la possibilità di giungere alla definizione di un testo di sintesi.

 

Sarà nostra cura fornirVi ulteriori aggiornamenti.

 

 

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LAVORO | Certificato medico e ripresa del lavoro – commento alla circolare INAIL n.17/2026

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026 l’Inail fornisce alcuni chiarimenti sul certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e sulla ripresa del lavoro.

 

In particolare, si evidenzia che non è più richiesto il certificato di chiusura dell’infortunio e, per le imprese, i dati di fine della prognosi contenuti nell’ultimo certificato medico comunicato dal lavoratore al datore di lavoro e all’Inail indica il momento nel quale termina il periodo di inabilità temporanea assoluta ed il lavoratore, dal giorno successivo, potrà rientrare al lavoro.

 

Si fornisce di seguito un commento, redatto dal nostro Sistema centrale, riguardante la circolare in oggetto.

 

Premessa

Come noto, dal 2016 (per effetto delle modifiche apportate alle procedure dal Dlgs 151/2015, art. 21), in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio ei giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. A quel punto, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

La certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso le funzioni contenute nel sito internet dell’Istituto e l’indicazione di alcuni dati (codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico e dati di rilascio del certificato stesso).

 

Si generano quindi tre flussi informativi distinti: il medico deve inviare il certificato all’Inail in modalità informatica; l’Inail mette a disposizione del datore di lavoro il certificato medico; il lavoratore deve inviare gli elementi del certificato medico al datore di lavoro per fare la denuncia.

 

Il certificato medico ai fini assicurativi (DPR 1124/1965)

Per prassi consolidata, l’Inail ha disciplinato la presenza di diversi certificati medici per la gestione dei profili assicurativi: il primo certificato, quello di continuazione, quello definitivo e quello di riammissione in temporanea. E tale riferimento non viene meno, anche nell’attuale modulo 1SS, come confermato dalla circolare in commento.

 

Con la recente circolare 17/2026 l’Istituto fornisce un chiarimento volto a superare alcuni dubbi relativi alla necessità o meno del certificato definitivo ai fini del rientro al lavoro.

 

Le diverse classificazioni contenute nelle certificazioni (primo, continuativo, definitivo e di riammissione in temporanea) devono “esclusivamente a esigenze di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto” e non incidono “sulla valenza giuridica del singolo certificato”.

 

Quindi, l’Istituto conferma la prassi operativa ma evidenzia espressamente la esclusiva rilevanza giuridica della data finale della prognosi contenuta nel certificato medico conosciuto dal datore di lavoro e comunicato dal lavoratore, messo a disposizione dall’Inail.

 

Qualora al primo o ai successivi certificati non si facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro”.

 

A conferma della rilevanza esclusiva dei dati di prognosi contenuta nel certificato medico disponibile comunicato dal lavoratore, si conferma che la incapacità temporanea assoluta al lavoro termina con i dati della prognosi.

 

Questo produce due effetti: per il datore di lavoro, la semplice data della buona prognosi giustifica la ripresa del lavoro, per l’Inail, vale come comunicazione al lavoratore della cessazione dell’indennità di temporanea.

 

Prognosi e ripresa del lavoro

Una volta affermato che i dati della prognosi segnano l’effetto medico-legale della inidoneità assoluta temporanea al lavoro e la irrilevanza del certificato definitivo (di chiusura dell’infortunio), l’Inail afferma che “il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione cosiddetta medica “definitiva”.

 

Quindi, il datore di lavoro deve tener conto esclusivamente del certificato medico comunicato dal lavoratore e messo a disposizione dall’Inail attraverso il sito internet.

 

Alla scadenza della prognosi, ed in assenza di ulteriori comunicazioni, il lavoratore può riprendere il lavoro, avendo esaurito il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

 

Nulla esclude che l’Inail possa anche comunicare il certificato medico definitivo, ma per il datore di lavoro rileva sempre e solo l’ultimo certificato medico pervenuto all’Inail e disponibile nel sito internet, a prescindere dalla sua denominazione.

 

Anche in caso di richiesta del lavoratore di rientrare al lavoro anticipatamente rispetto alla data di fine prognosi, occorrerà un certificato medico che modifichi il termine della prognosi originariamente indicata.

 

Il certificato medico ai fini della ripresa del lavoro (Dlgs 81/2008)

Come noto, il certificato medico ha ad oggetto l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, non l’idoneità alla mansione specifica.

 

L’Istituto evidenzia espressamente la “facoltà” di attivazione della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

L’affermazione contenuta nella circolare, per quanto teoricamente coerente, va chiarita nel senso che la sorveglianza sanitaria “dovrà” (e non, “potrà”) essere attivata esclusivamente laddove ricorra una delle ipotesi tassative previste dall’art. 41 del Dlgs 81/2008. In particolare, ad esempio, richiesta del lavoratore, cambio mansioni e assenza continuativa superiore a 60 giorni.

 

Il riferimento all’art. 42 appare, allora, congruo, nelle ipotesi in cui il medico competente emetta un giudizio di inidoneità alle mansioni specifiche (parziale o totale, temporanea o permanente) ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 81/2008 che renda necessaria la verifica della possibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle in precedenza svolte.

 

 

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LAVORO | Firmato il Protocollo d’Intesa Confindustria – ANLA (Associazione Nazionale Lavoratori Anziani) per valorizzare l’esperienza dei lavoratori anziani e rafforzare il legame tra imprese, persone e territorio

Informiamo che mercoledì 6 maggio 2026, è stato firmato presso la sede del nostro Sistema centrale, dal Vice Presidente per il Lavoro e le Relazioni Industriali Maurizio Marchesini e dal presidente di ANLA Edoardo Patriarca, il Protocollo d’intesa in oggetto.

 

L’obiettivo del progetto è quello di creare valore sociale, promuovendo iniziative comuni attraverso la creazione, supportata da ANLA, di “gruppi di anziani in azienda” presso le imprese associate che decideranno di aderire al Protocollo.

 

In questo modo, le parti si propongono di valorizzare il contributo dei lavoratori anziani, favorendo il dialogo intergenerazionale e rafforzando il legame tra imprese, persone e territori.

 

Per maggiori dettagli sui contenuti e sulla portata del progetto, si allegano il Comunicato Stampa e il testo del Protocollo.

 

All.to Comunicato stampa protocollo Confindustria ANLA Protocollo Confindustria – ANLA 6maggio2026

 

 

 

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LAVORO | Certificati di infortunio sul lavoro – Ripresa del lavoro – Circolare INAIL n. 17/2026

L’INAIL con la circolare n. 17/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che la certificazione medica dell’infortunio sul lavoro deve essere trasmessa telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore.

La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

Nella certificazione, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Inoltre, l’Istituto ha precisato che il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo), anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail.

Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore intenda rientrare al lavoro in anticipo potrà farlo solo in presenza di un certificato medico rilasciato da qualunque medico che anticipi la durata della prognosi originariamente indicata.

Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali.

All.to

Circolare INAIL n. 17 del 29.04.2026

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LAVORO | CCNL logistica, trasporto merci e spedizione: SANILOG – Contribuzione 2° semestre 2026: scadenza 16 maggio 2026

Con riferimento al settore logistica, trasporto e spedizioni segnaliamo che Sanilog con la circolare n. 3/2026, in allegato, ha ricordato che entro e non oltre il 16 maggio 2026 le aziende dovranno versare per il singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 30 aprile 2026, la seconda rata semestrale di contribuzione per il periodo 1° luglio 2026 – 31 dicembre 2026, par ad € 75,00.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Per riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento fino al 16 maggio 2026 l’azienda dovrà accedere alla propria area riservata, verificare la distinta di contribuzione del “II semestre 2026” ed effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni.

Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° luglio 2026 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria.

In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità diretta nei confronti dei propri dipendenti.

Infatti, in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione, “…l’azienda che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito”.

Per un maggiore approfondimento si allega la circolare n. 3/2026.

All.to

3.-Circolare-3-2026-Scadenza-contributiva-II-semestre-2026

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LAVORO | Fondo Tesoreria INPS – proroga versamento quote TFR primo semestre 2026: messaggio INPS n. 1511/2026

Con il messaggio n. 1511/2026 l’INPS ha recepito la proroga dei termini per il versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR maturate nel primo semestre 2026.

La misura riguarda i datori di lavoro tenuti al conferimento del TFR al Fondo Tesoreria per i lavoratori che non destinano il TFR alla previdenza complementare.

Il versamento delle quote di TFR maturate da gennaio a giugno 2026, inizialmente previsto entro il 16 maggio 2026, è prorogato al 16 luglio 2026.

Il pagamento effettuato entro tale data non comporta applicazione di sanzioni civili né interessi ed è considerato tempestivo ai fini contributivi.

In caso di mancato rispetto della nuova scadenza si applicheranno le ordinarie sanzioni per omissione contributiva.

Ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12 del 2026, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Per quanto non diversamente previsto, l’Istituto conferma le indicazioni e le istruzioni fornite con la citata circolare n. 12 del 2026.

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LAVORO | MetApprendo – Transizione bancaria – Proroga scadenza

Federmeccanica fornisce aggiornamenti in merito all’adesione a MetApprendo – tramite il versamento della contribuzione prevista dal CCNL.

Vengono segnalate problematiche tecniche che stanno interessando il portale per la generazione del MAV che, conseguentemente, impattano sull’adesione a MetApprendo.

I disagi riscontrati sono causati dalla transizione bancaria: l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER ha generato:

  • un blocco nella generazione dei MAV tra il 15 e il 20 aprile,
  • problemi nel riconoscimento dei codici MAV generati nei giorni successivi,
  • inefficienze tecniche, dettate dalla mancanza di invio delle comunicazioni necessarie alla conferma delle iscrizioni.

La scadenza contrattuale del 30 aprile è confermata, ma, stante la situazione, verranno considerate in termini anche quelle aziende che, pur essendosi tempestivamente attivate, per le problematiche tecniche evidenziate, non siano riuscite ad adempiere entro tale data all’obbligo di contribuzione.

La finestra di adesione rimarrà aperta per permettere a tutte le realtà di completare le operazioni.

Si invitano le aziende a non utilizzare la PEC per richiedere supporto e utilizzare esclusivamente l’help desk dedicato.

Considerato il volume elevatissimo di ticket ricevuti, si informa che i tempi di risposta potrebbero richiedere qualche giorno.

Per le aziende che sono riuscite invece ad effettuare il pagamento, si informa che l’invio del CUA (Codice Univoco Aziendale) che comunica alle aziende la conferma dell’iscrizione e la procedura per accedere, sta subendo ritardi a causa della mancata comunicazione da parte della banca dei flussi di pagamento (per chi ha effettuato l’adesione dal 15 aprile in poi).

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Incentivi assunzioni 2026

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LAVORO | Decreto “Primo Maggio” – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Facendo seguito alla nostra informativa dello scorso 30 aprile, informiamo che il decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026 (cd. Decreto Primo Maggio), è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 99/2026.

Si riportano di seguito le principali misure introdotte dal provvedimento:

  • Incentivi all’occupazione

Ai datori di lavoro privati, che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni per le assunzioni:

Bonus Donne 2026

Esonero per donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi nel limite di 650 € su base mensile (800 € se residente nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno).

Bonus giovani 2026

Esonero contributivo del 100% per gli under 35, privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, per un periodo di 24 mesi per 500 € su base mensile. L’esonero è riconosciuto nel limite di 650 € per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria. Non si applica al lavoro domestico e all’apprendistato.

Inoltre, per gli under 35 mai occupati a tempo indeterminato, è previsto l’esonero al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi nel limite massimo di 500 € su base mensile, nel caso in cui i datori di lavoro trasformino i relativi rapporti di lavoro a tempo determinato non dirigenziale in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 e sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Bonus ZES 2026

Esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, disoccupati da almeno 24 mesi di età pari o superiore a 35 anni presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L’esonero è erogato per un periodo fino a 24 mesi nel limite di 650 € su base mensile.

Requisiti per i Bonus Donne 2026, Bonus Giovani 2026 e Bonus ZES 2026.

  • Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;
  • l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento;
  • dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  • Sostegno alle imprese con certificazione di parità

Le misure a sostegno delle imprese con certificazione di parità al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità sono:

  • esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50 mila € annui. L’esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni per l’anno 2026 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
  • benefici connessi alle attività di promozione di competenza dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

 Salario giusto

Il provvedimento valorizza la contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e sancisce il relativo collegamento con il tema del “salario giusto” e accesso agli incentivi.

  • Rinnovi contrattuali

La normativa promuove il tempestivo rinnovo dei CCNL alla scadenza, al fine di tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori.

In aggiunta, si prevede che in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 12 mesi successivi alla naturale scadenza, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfettaria dell’incremento retributivo, di un valore pari al 30%della variazione dell’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato, calcolato dall’Istat), fatte salve eventuali diverse pattuizioni contrattuali in uso.

Applicabilità della misura:

  • la nuova disciplina si applica ai CCNL che scadono successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre per i CCNL già scaduti le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  • la norma non si applica per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi;
  • il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del contratto.
  • Contrasto al caporalato digitale

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. I lavoratori intermediati da piattaforme digitali sono qualificati, salva prova contraria, quali lavoratori con rapporto subordinato, con il complesso delle tutele che ne derivano.

Pertanto, i gestori delle piattaforme sono tenuti:

  • ad integrare nelle comunicazioni obbligatorie periodiche le informazioni sul tempo e luogo delle prestazioni effettuate;
  • ad informare il lavoratore sulle modalità di funzionamento dei sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per l’assegnazione delle attività, e in particolare sulla determinazione dei compensi e sulla valutazione delle prestazioni;
  • a garantire al lavoratore, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incida sulle condizioni di lavoro o sul compenso e al riesame mediante intervento umano;
  • a provvedere annualmente alla formazione dei lavoratori tramite piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), inclusa quella obbligatoria in materia di salute e sicurezza;
  • ad annotare mensilmente, a decorrere dal 1° luglio 2026, nel libro unico del lavoro il numero di consegne e l’importo totale erogato.

Per ulteriori approfondimenti, si riporta in allegato il testo del DL n.62/2026

All.to

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LAVORO | Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: prorogato il termine per la presentazione al 15 maggio 2026

Vi informiamo che, in data 30 aprile 2026, è stata data comunicazione nel sito web del Ministero del Lavoro della proroga del termine per la presentazione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile femminile (previsto dall’articolo 46 del d.lgs. n. 198 del 2006).

Il termine è quindi stato prorogato al 15 maggio 2026.

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