LAVORO | CCNL 22 novembre 2025 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti – Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2026 – Effetti

In riferimento all’informativa dello scorso 17 giugno, Federmeccanica comunica che nell’allegato 3 al punto 3 – Trasferta e Reperibilità, il comma:In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 49,68 euro una somma pari a 3,20 euro andrà assoggettata all’ordinaria contribuzione a carico dell’azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore” è sostituito con: In altri termini, nel caso di riconoscimento della trasferta intera giornaliera pari a 51,29 euro una somma pari a 4,81 euro andrà assoggettata all’ordinaria contribuzione a carico dell’azienda e contribuzione e tassazione per il lavoratore”.

Si allega il testo della circolare, redatta da Federmeccanica, con la correzione di cui sopra.

 All.to

CCNLMetalmeccanica_minimi

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LAVORO | Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro – Emergenza caldo: ordinanza Regione Campania

Vi informiamo che il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature estive.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà efficace fino al 31 agosto.

L’ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026, in allegato, dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le ore 12.30 e le 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail, consultabili all’indirizzo http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnalino un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Scatta anche l’obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

All.to

ordinanza n. 1 del_17.06.2026

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LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – maggio 2026

TFR

A maggio 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 102,8.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a maggio 2026 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2025, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,02661543.

 

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 maggio 2026.

All.ti

Tabella Crediti lavoro_maggio26_160626_Confindustria Tabella TFR_maggio26_160626_Confindustria

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LAVORO | Previdenza complementare – FAQ Ministero del Lavoro – meccanismo adesione automatica Legge di Bilancio 2026

Si segnala la pubblicazione nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), di alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica introdotto  dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.

Si allega alla presente, come primo ausilio, anche un Modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppati da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.

Le Faq rispondono alla sollecitazione del nostro Sistema centrale che, in vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.

Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale con allegato il nuovo Modulo TFR2 che, nel rinviare al link sopra indicato, per comodità di lettura, viene riepilogato di seguito.

1)Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.

La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).

2)Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.

Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.

3) Con riguardo agli obblighi di informativa, il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.

Unitamente all’informativa obbligatoria, il D.L. deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.

Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.

4)Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.

È poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

5)Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova, è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.

6)Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’adesione automatica può operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sull’emanazione degli attesi documenti istituzionali.

All.ti

 

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Oggetto: Previdenza complementare – FAQ Ministero del Lavoro – meccanismo adesione automatica Legge di Bilancio 2026

Si segnala la pubblicazione nel Portale dedicato alla Previdenza complementare, sviluppato dal Ministero del lavoro in collaborazione con Mefop (https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq), di alcune Faq che forniscono prime indicazioni esplicative e operative sull’attuazione del meccanismo di adesione automatica introdotto  dalla Legge di Bilancio 2026, con decorrenza 1° luglio 2026.

Si allega alla presente, come primo ausilio, anche un Modello di Informativa aziendale e Modulo provvisorio, sviluppati da Mefop nell’ambito della collaborazione con il Ministero del lavoro.

Le Faq rispondono alla sollecitazione del nostro Sistema centrale che, in vista della imminente entrata in vigore delle nuove disposizioni dal prossimo 1° luglio, ha espressamente richiesto al Ministero del Lavoro, in attesa dell’emanazione dei testi ufficiali, di dare prime indicazioni sulle questioni più rilevanti delle nuove norme, tra cui l’applicabilità o meno dell’adesione automatica ai nuovi assunti non di prima occupazione.

Si tratta di prime risposte, in vista dell’emanazione delle Istruzioni e Indicazioni Covip e del decreto interministeriale con allegato il nuovo Modulo TFR2 che, nel rinviare al link sopra indicato, per comodità di lettura, viene riepilogato di seguito.

1)Viene precisato che il meccanismo di adesione automatica prevede che il lavoratore di prima assunzione come dipendente privato potrà rinunciare all’adesione automatica al Fondo negoziale di riferimento, scegliendo un qualsiasi fondo pensione o decidendo di lasciare il TFR in azienda. In assenza di scelta esplicita, decorsi 60 giorni scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare.

Per il caso del lavoratore non di prima assunzione (ossia chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro nel settore privato) occorre distinguere tra soggetti che dichiarano di avere un’adesione a previdenza complementare alimentata in tutto o in parte da TFR e coloro che in fase di assunzione dichiarano di non avere tale forma di adesione.

La competenza dei versamenti e la decorrenza dell’adesione automatica scattano dalla data di assunzione. Non si attende più il termine del periodo di ripensamento per far partire i conteggi, come avveniva in passato (ossia dal settimo mese).

2)Per i soggetti non di prima assunzione che dichiarano di avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale, scatta l’adesione automatica, salvo si opti per aderire esplicitamente ad un fondo pensione liberamente scelto. In coerenza con la natura non reversibile della scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare già operata, la quota di TFR continua di norma a essere conferita a previdenza complementare. I dettagli saranno precisati dalle Direttive Covip in uscita.

Per soggetti non di prima assunzione che dichiarano di non avere già un’adesione ad un fondo pensione alimentata in precedenza con TFR totale o parziale non scatta l’adesione automatica e il TFR resta in azienda. Il lavoratore può sempre rivedere tale scelta destinando il TFR maturando a favore di un Fondo pensione liberamente scelto con apposito modulo di adesione a tale fondo.

3) Con riguardo agli obblighi di informativa, il Ministero del Lavoro precisa che i Datori di Lavoro devono fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Per il lavoratore che dichiara di non essere un soggetto di prima assunzione come dipendente privato, il Datore di Lavoro deve anche verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. L’informativa è resa all’atto dell’assunzione, in modo da consentire la scelta nei 60 giorni, e il datore conserva traccia della consegna.

Unitamente all’informativa obbligatoria, il D.L. deve consegnare la modulistica per la destinazione del TFR, della cui compilazione dovrà tenere traccia, rilasciandone una copia controfirmata al lavoratore. Se tale modulistica non è compilata entro 60 giorni dall’assunzione scatta l’adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione e per i riassunti con fondo pensione alimentato in precedenza con TFR totale o parziale.

Quanto all’operatività, viene precisato che, nelle more della disponibilità del nuovo modulo, e in via transitoria, la scelta può essere fatta per iscritto in forma libera.

4)Rispetto all’adesione automatica, il Datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni utili ad effettuare una scelta diversa. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data. Il recupero riguarda il TFR e i contributi maturati nel periodo; la valorizzazione delle quote decorre dall’effettivo versamento al fondo.

È poi il Fondo a comunicare all’iscritto l’avvenuta destinazione automatica, precisando le linee di investimento di default e le modifiche effettuabili, indicando anche la documentazione informativa essenziale resa disponibile sul sito web, utile ad avere consapevolezza dei diritti connessi alla partecipazione alla previdenza complementare.

5)Nelle situazioni concomitanti con il decorso del periodo di prova, è previsto che l’adesione automatica, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore decorsi 60 giorni dall’assunzione, deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l’adesione automatica non si considera perfezionata.

6)Con riguardo ai contratti a termine, è previsto infine che l’adesione automatica può operare, ma solo se il rapporto ha durata tale da consentire il decorso dei 60 giorni dall’assunzione senza che il lavoratore abbia espresso una scelta; nei rapporti di durata inferiore l’automatismo non si perfeziona. Resta ferma la facoltà del lavoratore a termine di aderire con scelta esplicita.

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti sull’emanazione degli attesi documenti istituzionali.

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Informativa-aziendale-ai-lavoratori-neossunti MODULO PROVVISORIO PER LA DESTINAZIONE DEL TFR

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LAVORO | ICI – Italy calls India (presentazione piattaforma Unimpiego): webinar 25 giugno p.v., ore 15.00 

ICI – Italy Calls India è un programma sperimentale promosso da Confindustria, in collaborazione con CRUI, Uni-Italia e Unimpiego. L’iniziativa mira a facilitare l’inserimento professionale degli studenti indiani formati in Italia all’interno delle aziende italiane, creando un ponte diretto tra il mondo universitario e quello aziendale.

Il progetto sarà presentato in rapido webinar che si terrà alle ore 15.00 del prossimo 25 giugno.

Di seguito il link per la partecipazione:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F364945896728498%3Fp%3DAkSFs19GQOdCqRyhs3%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=9bcc2c27-fcbf-4054-bb71-add9c388ddbe&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Come da programma allegato, l’evento sarà l’occasione per presentare la piattaforma di profilazione dei CV degli studenti indiani nelle università italiane.

All.to

ICI_25062026_prgramma

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LAVORO | CCNL 22 novembre 2025 per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti: Minimi contrattuali in vigore dal 1° giugno 2026 – Effetti

Federmeccanica informa che, in data 16/6/2026, le parti stipulanti in CCNL, preso atto della dinamica dell’inflazione relativa all’anno 2025 misurata con l’indice IPCA al netto degli energetici importati, risultata pari all’1,9% come comunicato dall’ISTAT (All. 1), hanno sottoscritto (All. 2) la quota relativa a tale componente della prima tranche, giugno 2026, degli incrementi salariali complessivi tabellari definiti nell’Accordo di rinnovo 22 novembre 2025 che, pertanto, devono essere riconosciuti negli importi già stabiliti; inoltre, sono stati aggiornati i valori dell’indennità di trasferta e del trattamento di reperibilità.

Nel comunicato dell’ISTAT sono altresì riportate le previsioni dell’indice IPCA-NEI per gli anni 2026-2029 e, in particolare, per il 2026 la previsione è stimata al 2,4% e per il 2027 al 2,6%.

In allegato una nota, redatta da Federmeccanica, sugli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2026 (All. 3).

All.ti

CCNLMetalmec._minimi.giugno2026

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LAVORO | Comunicazione Istat 15 giugno 2026 – IPCA al netto dei beni energetici importati

L’Istat ha comunicato il dato consuntivo registrato per l’indice IPCA al netto dei beni energetici importati nel 2025 e le previsioni dell’indice per gli anni 2026-2029.

Il consuntivo 2025 dell’IPCA-NEI è pari a 1,9%, inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto alla previsione pubblicata a giugno 2025 e al pre-consuntivo comunicato a dicembre 2025.

Di seguito le previsioni per il prossimo quadriennio:

Previsioni 2026-2029 (var. %)
2026 2,4
2027 2,6
2028 2,1
2029 2

Le stime sull’andamento dei prezzi nel periodo 2026-2027 sono quelle sottostanti le previsioni ISTAT pubblicate il 5 giugno in ”Prospettive per l’economia italiana nel 2026-2027”, che vedono nei prossimi mesi una situazione caratterizzata dagli effetti negativi del conflitto in Medio Oriente e dal conseguente aumento dei prezzi energetici.

Rispetto al comunicato di giugno 2025, le stime sull’orizzonte di previsione sono state riviste al rialzo: per il 2026 da 1,9% a 2,4%, per il 2027 da 2% a 2,6%, per il 2028 da 2% a 2,1%.

Questo il link alla pagina con il comunicato dell’Istituto: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/06/Comunicazione-Ipca-nei-15-giugno-2026.pdf

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LAVORO | Bonus assunzioni “Decreto primo maggio”: presentazione domande

A decorrere dallo scorso 11 giugno è possibile presentare all’INPS le domande per accedere agli esoneri contributivi introdotti dal Decreto “Primo Maggio” (D.L. n. 62/2026), relativi alle assunzioni di giovani under 35, donne e lavoratori impiegati presso unità produttive ubicate nelle aree ZES.

L’Istituto aveva già fornito le istruzioni operative con le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 (cfr. nostre informative sul tema), mentre con i successivi messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno ha reso di fatto disponibile la procedura per l’inoltro delle istanze telematiche.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura dei messaggi INPS.

 

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LAVORO | Premi di risultato e conversione in welfare: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/2026

Con la Risoluzione n. 22/2026, in allegato, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire alcuni profili applicativi delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di premi di risultato e somme erogate a titolo di partecipazione agli utili.

Il documento prende le mosse dai quesiti pervenuti all’Ente in merito al nuovo assetto del regime di tassazione agevolata previsto per i premi di produttività corrisposti ai lavoratori del settore privato negli anni 2026 e 2027.

Come noto, la normativa ha confermato l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, introducendo tuttavia due rilevanti modifiche: la riduzione dell’aliquota all’1% e l’elevazione del limite massimo di imponibile agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi annui.

Il chiarimento principale riguarda l’ipotesi in cui il lavoratore, in alternativa all’erogazione monetaria del premio, scelga di convertire le somme in beni e servizi di welfare aziendale ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, secondo quanto consentito dalla disciplina dei premi di risultato.

In tale contesto, era stato sollevato il dubbio se il nuovo limite di 5.000 euro dovesse applicarsi anche a queste forme di conversione in servizi welfare.

L’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione in senso positivo, adottando una lettura sistematica della normativa.

È stato infatti chiarito che la facoltà di conversione del premio in welfare non altera la natura agevolata dell’erogazione e che, pertanto, anche in tali ipotesi trova applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Ne consegue che il regime fiscale di favore, sia in caso di erogazione monetaria sia in caso di conversione in benefit, opera entro il medesimo plafond aggiornato.

La Risoluzione richiama infine la continuità con i precedenti documenti di prassi in materia (circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 2016), che restano applicabili per quanto compatibili con il nuovo quadro normativo.

All.to

AdE-risoluzione-22-2026-pdr

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LAVORO | Indagine sul Lavoro Confindustria Salerno – chiusura della rilevazione al 30 giugno 2026

Prosegue l’indagine sul mercato del lavoro promossa da Confindustria Salerno, finalizzata ad approfondire le principali dinamiche occupazionali del territorio e ad acquisire elementi utili per orientare le future attività di rappresentanza e di supporto alle imprese associate.

Le aziende che non avessero ancora partecipato sono invitate a compilare il questionario, al link INDAGINE LAVORO, entro il prossimo 30 giugno, data fissata per la conclusione della rilevazione.

Il contributo di ciascuna impresa è particolarmente importante per garantire una rappresentazione quanto più completa e significativa delle esigenze del sistema produttivo locale.

Per eventuali chiarimenti o necessità di supporto, i funzionari dell’Area Relazioni Industriali Giuseppe Baselice e Francesco Cotini (tel. 089.200829 / 089.200815) restano a completa disposizione.

 

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