LAVORO | Rinnovo CCNL per le aziende cartotecniche e cartarie – quinto incontro

Assografici, con propria circolare, informa che il 24 giugno u.s. si è svolto in modalità mista il quinto incontro per il rinnovo del CCNL per le aziende cartotecniche e cartarie.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito dalla parte datoriale che lo scenario economico, dettato anche dagli avvenimenti a livello internazionale, determina una situazione di incertezza che deve essere tenuta in debita considerazione.

In tal senso è stata concessa disponibilità ad intraprendere azioni condivise a sostegno del settore che tengano conto delle specificità e delle difficoltà che lo stesso sta attraversando nell’attuale contesto.

Sono stati ripercorsi i punti della piattaforma sindacale, rendendo nota la posizione datoriale che, allo stato, non può entrare nel merito di richieste che hanno impatto economico atteso che i tempi di trattativa non sono ancora maturi per affrontarli.

È stata però espressamente ribadita l’indisponibilità a trattare sulla richiesta di incremento degli importi della tabella A e, in particolare, di adeguamento della tabella C del ciclo continuo per le aziende cartotecniche, sull’inserimento di una disposizione inerente al pagamento del tempo tuta e sull’incremento dell’Elemento di Garanzia Retributiva.

Successivamente, sono state indicate le richieste di modifica della parte normativa di parte datoriale, ribadendo la necessità di portare avanti il confronto tecnico sulla riforma degli inquadramenti, anche ricorrendo a simulazioni e confronti che lo rendano maggiormente intellegibile rispetto all’esposizione teorica già intrapresa, al fine di poterlo poi condividere al tavolo di trattativa.

Le OO.SS. nazionali hanno preso atto di quanto esposto ed hanno ribadito la priorità della richiesta economica al fine di garantire il recupero del potere d’acquisto perso a seguito dell’inflazione degli ultimi anni, ribadendo che, nel determinare gli incrementi, si dovrà tenere conto dello scostamento generatosi rispetto agli indici previsionali su cui si erano determinati gli incrementi nel 2021.

Le parti hanno condiviso di agire, il più possibile, nell’ottica di agevolare l’attività del settore; tuttavia, occorrerà verificare la convergenza sugli interventi o le modifiche da porre in essere in tal senso.

Le parti hanno, pertanto, rinviato la trattativa al 9 settembre p.v., condividendo già la disponibilità per un ulteriore incontro per il 30 settembre 2025.

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LAVORO | Patente a Crediti: nuove modalità di visualizzazione disponibili sulla piattaforma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha adottato il Decreto Direttoriale n. 43/2025 che definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Le nuove funzionalità della piattaforma saranno illustrate in un evento online martedì 1° luglio alle ore 11:30, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e organizzato dall’Ispettorato.

L’evento sarà accessibile al seguente link: https://www.youtube.com/live/-YIycBIqWT8

Informiamo inoltre che l’INL ha pubblicato nella sezione dedicata del proprio portale nuove FAQ sul tema della Patente a Crediti.

 

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LAVORO | Presentazione del Rapporto “Sussidiarietà e … welfare territoriale”: mercoledì 2 luglio 2025 ore 10.30 presso Camera di Commercio di Salerno

Mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 10:30, presso la Camera di Commercio di Salerno – sede via Roma 29, sarà presentato il Rapporto “Sussidiarietà e … welfare territoriale”, a cura di Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e docente all’Università di Milano-Bicocca.

Il Rapporto analizza lo stato del welfare in Italia, il suo impatto su povertà e disuguaglianze, e il potenziale ruolo della sussidiarietà per garantirne universalità, qualità e sostenibilità.

Lo studio mette in luce le principali criticità del sistema – come la frammentazione territoriale e la carenza di analisi sui bisogni reali – proponendo soluzioni concrete per un welfare più moderno e integrato, che investa su capitale umano e servizi alle famiglie, promuovendo una sinergia efficace tra pubblico, privato e Terzo settore.

Seguiranno gli interventi di personalità di rilievo istituzionale ed ecclesiale: Nino Apreda, Presidente dell’UCID Campania; Giuseppe Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere; Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. Modera la giornalista Claudia Conte.

Sarà un momento di confronto di grande valore per individuare strategie condivise e costruire insieme un welfare più efficace per la nostra comunità.

Per la partecipazione all’evento si prega di registrarsi tramite link presente sul programma allegato.

All.to

Invito_programma_Salerno_02072025

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LAVORO | Protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare: approvate dalla Conferenza Stato-Regioni le Linee di indirizzo

La Conferenza delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.

Come noto infatti, l’aumento della temperatura a causa dei cambiamenti climatici può avere un impatto significativo sui luoghi di lavoro.

Pertanto, il documento intende prevenire il rischio di stress da caldo e da radiazione solare, consentendo ai datori di lavoro di gestire il rischio attraverso un processo consolidato che inizia con la valutazione dei rischi, passa per l’individuazione delle misure di prevenzione e aspira al miglioramento continuo.

Si trasmettono in allegato le Linee di indirizzo.

All.to

DocConferenza. 2025-06-20 DOCCRP6bis-lineediindirizzocaloresolare (1)

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LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti: FAQ del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito urponline una FAQ in materia di dimissioni in caso di assenza ingiustificata del lavoratore di cui all’art. 19 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024.

In particolare il Ministero ha ribadito che il limite massimo di assenze ingiustificate previsto dal CCNL quale motivo di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo non può essere utilizzato anche per la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto del dipendente.

La circolare ministeriale n. 6/2025 ha, infatti, chiarito che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie ed il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello individuato dalla legge (almeno 15 giorni).

Ciò in quanto elemento essenziale della risoluzione per fatti concludenti è il silenzio del lavoratore, che non deve aver fornito alcun motivo dell’assenza. Conseguentemente, è ragionevole ritenere la necessità di un termine più ampio rispetto ai pochi giorni già previsti dai contratti collettivi per il licenziamento, perché in quel caso la procedura di garanzia prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori consente lo scrutinio delle opposte ragioni ed il controllo di legittimità delle decisioni. Nell’ipotesi delle dimissioni di fatto, invece, anche per evitare un incremento del contenzioso legato a tale disposizione, è ragionevole fare affidamento su un termine più ampio, che possa confermare in modo inequivoco l’effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto.

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LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati – Decreto Ministero del Lavoro n. 68/2025

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 68/2025 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

dd-numero-68-del-18-giugno-2025

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LAVORO | Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali – Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2025 – Circolare INAIL n. 37/2025

L’INAIL con la circolare n. 37/2025, in allegato, ha comunicato che per l’anno 2025, essendosi verificata una variazione pari al 17,07% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2024 rispetto a quella dell’anno 2020, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico è stata effettuata con riassorbimento di tutte le rivalutazioni effettuate in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2023, per cui la riliquidazione delle rendite al 1° gennaio 2025 è risultata pari allo 0,84% (coefficiente di rivalutazione 1,0084).

La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 40 del 26 marzo 2025 e approvata con i decreti del Ministero del Lavoro del 24 aprile 2025 n. 56 per i settori industria, navigazione e infortuni in ambito domestico, e n. 57 per il settore agricoltura (allegati 1 e 2).

Con la circolare di cui in oggetto l’Istituto ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

Si trasmettono in allegato la circolare di cui in oggetto con i relativi allegati.

All.ti

Allegato n. 1 Allegato n. 2 Circolare INAIL n. 37 del 20.06.2025

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LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – maggio 2025

TFR

A maggio 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 121,2.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad aprile 2025 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2024, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,0124896.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 maggio 2025.

All.ti

Tabella Crediti lavoro_maggio25_160625_Confindustria Tabella TFR_maggio25_160625_Confindustria

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LAVORO | Incentivo per l’assunzione di giovani (c.d. Bonus Giovani): aggiornamento requisiti e indicazioni operative – messaggio INPS n. 1935/2025

Facendo seguito nostra informativa dello scorso 14 maggio, informiamo che L’INPS, con il messaggio n. 1935/2025, riportato in allegato, rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa.

Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il citato Dicastero ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (D.L. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

Pertanto, l’Istituto con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, comunica che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del Decreto Coesione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

Infine, l’INPS comunica che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” di cui al decreto Coesione è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.

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Messaggio INPS n.1935_2025

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LAVORO | Sciopero dei lavoratori dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – 20 Giugno 2025: questionario di rilevazione

Come noto, le Organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno proclamato il blocco dello straordinario e della flessibilità e dichiarato 8 ore di sciopero per il prossimo 20 Giugno prevedendo manifestazioni regionali.

 

Riteniamo opportuno avere una cognizione tempestiva e diretta circa l’ampiezza dell’adesione dei lavoratori a tale agitazione e a tal fine trasmettiamo il modulo allegato che, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere fatto pervenire a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: [email protected] e [email protected].

 

Vi chiediamo di darci notizie circa l’adesione già nella mattinata del 20 giugno p.v..

 

 

All.toModello rilevazione Sciopero 20 giugno 2025

 

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