Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dello scorso 26 febbraio, è stata pubblicata la Direttiva UE n. 470/2026 che introduce modifiche alla Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (Direttiva UE n. 2464/2022, cd. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) e alla Direttiva sulla due diligence di sostenibilità (Direttiva UE n. 1760/2024, cd. Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D). Tale pubblicazione segue quella del Regolamento delegato di modifica della Tassonomia ambientale (Reg. UE n.73/2026), avvenuta lo scorso 8 gennaio.
La Direttiva UE n. 470/2026 entra in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione e gli Stati membri sono tenuti a recepire le disposizioni in essa contenute nei rispettivi ordinamenti nazionali entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fanno eccezione le disposizioni relative alle modifiche della CS3D (art. 4), per le quali il termine di recepimento è fissato al 26 luglio 2028.
Con la pubblicazione di tali provvedimenti si chiude l’iter normativo del cosiddetto pacchetto Omnibus I, che era stato presentato dalla Commissione europea nel febbraio 2025, introducendo importanti semplificazioni nella normativa in materia di finanza sostenibile e di governance della sostenibilità.
L’obiettivo perseguito con le nuove norme è quello di raggiungere un maggiore equilibrio tra l’esigenza di proseguire sul percorso della transizione sostenibile fissato con gli obiettivi del Green Deal europeo e quella di rafforzare la competitività delle imprese europee perseguendo, attraverso le modifiche contenute nel pacchetto, una maggiore proporzionalità ed efficienza in termini di oneri di adempimento, che devono essere alleggeriti per tutte le imprese e in particolare per le PMI.
Il nuovo approccio adottato dalle istituzioni europee, maggiormente orientato ai principi di gradualità, introduce alcune positive semplificazioni – fortemente sostenute da Confindustria sin dalle prime fasi di messa a terra delle regole in tema di finanza sostenibile – in quanto si riduce la platea delle imprese obbligate e si alleggerisce l’impianto degli oneri a loro carico, dimostrando una importante presa di coscienza delle difficoltà delle imprese.
Restano tuttavia ancora aperte alcune criticità sulle quali è necessario continuare a lavorare al fine di evitare che l’obiettivo della competitività dell’industria europea sia spiazzato da regole non coerenti che di fatto ne ostacolano la realizzazione.
In particolare, è necessario che tale semplificazione vada di pari passo con un coordinamento con la regolamentazione finanziaria per banche e istituzioni finanziarie che non è stata modificata e che incide significativamente sul rapporto banca-impresa.
Va infatti ricordato che le regole in campo finanziario richiedono a banche e istituzioni finanziarie di valutare i rischi ESG di tutte le imprese clienti, anche quelle di dimensioni minori, anche per le attività di concessione del credito. Anche queste regole vanno riviste e semplificate, altrimenti la semplificazione della Regolamentazione Omnibus sarà solo sulla carta e resteranno attriti nei rapporti tra imprese e settore finanziario che limiteranno la finanza per la transizione di cui le imprese hanno bisogno per diventare sostenibili.
Inoltre, permane la criticità legata alla complessità degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità che, ancorché sottoposti a un processo di revisione ancora in corso, risultano troppo complessi, di difficile applicazione e non completamente interoperabili con quelli internazionali.
Di seguito, riportiamo maggiori dettagli sulla nuova direttiva 470/2026.
Rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD)
La Direttiva UE n. 470/2026 introduce con gli articoli 1,2 e 3 le seguenti principali modifiche alla precedente disciplina contenuta nella CSRD:
- ambito di applicazione: viene ristretto in modo significativo, per cui la direttiva si applica alle imprese europee e alle imprese madri di un gruppo con 1000 dipendenti e un fatturato netto di 450 milioni di euro (la precedente disciplina obbligava le grandi imprese – che superino due dei tre criteri: più di 250 dip.; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni – e tutte le quotate escluse le microimprese).
Anche per le imprese di paesi terzi vengono innalzate le soglie dimensionali tanto che gli obblighi di reportistica si applicano solo a quelle con un fatturato netto di 450 milioni di euro (prima 150 milioni) all’interno dell’UE con una controllata/filiale europea che abbia un fatturato netto di 200 milioni di euro (prima 40 milioni);
- esenzioni: le imprese di partecipazione finanziaria UE e non UE sono esentate dalla rendicontazione consolidata; viene estesa anche alle imprese quotate, che fanno parte di un gruppo, l’esenzione (prima riservata solo alle imprese figlie non quotate) dal redigere la rendicontazione se comprese nel report consolidato dell’impresa madre;
- modifiche nella composizione del gruppo societario: in caso di acquisizioni, fusioni o uscite nell’anno finanziario, l’impresa madre può decidere di non includere nel suo rapporto consolidato sulla sostenibilità le informazioni riguardanti le imprese coinvolte;
- catena del valore: alle imprese della catena del valore che non superano i 1000 dipendenti non possono essere richieste informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nello standard volontario che sarà elaborato dalla CE entro il 19 luglio 2026. A tali imprese è riconosciuto il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni oltre quelle previste dal volontario;
- omissione di informazioni: le imprese possono omettere dal report le informazioni che potrebbero danneggiare la loro posizione commerciale, nonché quelle che si configurano come capitale intellettuale, proprietà intellettuale, “informazioni tecnologiche” e classificate. L’impresa deve dichiarare di aver utilizzato l’esenzione e impregnarsi a rivalutarla ogni anno;
- standard per la garanzia limitata: reintrodotta una scadenza per l’adozione di tali standard, entro il 1° luglio 2027. La necessità di standard per guidare e limitare l’attività dei revisori è stata fortemente sostenuta dalle imprese con la richiesta di definirli il prima possibile;
- nuovo portale digitale e rapporto sulla digitalizzazione: è prevista la creazione di un portale per supportare le imprese nella raccolta delle informazioni e nel reperimento di linee guida e modelli di rendicontazione. Inoltre, entro il 19 marzo 2028 la Commissione dovrà redigere una relazione sulle soluzioni tecnologiche per la rendicontazione di sostenibilità;
- recepimento: gli Stati membri devono conformarsi alla nuova Direttiva entro 12 mesi dall’entrata in vigore;
- applicazione: i nuovi obblighi entreranno in vigore dall’esercizio finanziario 2027 per le imprese sopra soglia (dipendenti/fatturato); per garantire certezza del diritto, viene poi prevista la possibilità per gli Stati membri di esentare, per il 2025 e il 2026, le società che dovevano iniziare a presentare relazioni già a partire dall’esercizio finanziario 2024 (quelle della cd. “prima ondata”, cioè quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dip.), ma che non rientreranno più nel nuovo ambito di applicazione.
Per completare il quadro è necessario, inoltre, fare un cenno anche all’attività di semplificazione dei 12 standard agnostici – European Sustainability Reporting Standard (ESRS) – annunciata dalla Commissione Europea sempre per facilitare l’attività delle imprese.
In questo quadro l’EFRAG, su richiesta della Commissione stessa, ha elaborato delle nuove bozze di ESRS per rendere più gestibile la rendicontazione preservandone comunque l’allineamento con il Green Deal europeo. In particolare, il lavoro svolto si è concentrato sulla riduzione della complessità degli standard, intervenendo sulle norme per la semplificazione della doppia valutazione della materialità, la riduzione delle sovrapposizioni tra gli standard, il chiarimento del linguaggio e della struttura e l’eliminazione di tutte le divulgazioni volontarie.
Tali testi sono stati sottoposti a settembre scorso ad una consultazione pubblica alla quale Confindustria ha risposto dopo un confronto con le Associazioni. Pur apprezzando lo sforzo di semplificazione che è stato realizzato, sono stati però rilevati i seguenti punti di criticità:
- fair presentation: i nuovi standard introducono questo concetto per l’intero reporting, cioè fornire tutte le informazioni rilevanti che possano influenzare le decisioni di investitori, finanziatori e users. Quindi, le imprese non solo dovrebbero applicare gli standard, ma anche dimostrare che le informazioni sono presentate in modo corretto a tutti i portatori di interessi. È stato chiesto di eliminare tale nuovo requisito;
- valutazione della doppia rilevanza: il concetto rimane molto complicato da declinare, soprattutto ai fini della valutazione di materialità finanziaria. È stato chiesto, tra le altre cose, di fornire ulteriori indicazioni sulle metodologie da utilizzare per stabilire la rilevanza di un item;
- effetti finanziari previsti: l’obbligo di fornire informazioni previsionali su rischi e opportunità materiali è molto delicato e oneroso. È stato chiesto di riconoscere la natura ancora pionieristica di questa divulgazione e consentire un approccio volontario;
- interoperabilità con gli standard ISBB: è stato evidenziato che permangano diversi problemi aperti per garantire l’interoperabilità tra gli standard europei e internazionali;
- catena del valore: l’estensione del report di sostenibilità alla catena del valore continua a essere un concetto difficile da applicare. È stato chiesto, quindi, di limitare il più possibile la richiesta di indicatori quantitativi, nonché di evitare di imporre oneri troppo gravosi alle imprese, soprattutto PMI, che operano nelle catene delle grandi;
- nuovi punti dati: l’EFRAG ha aggiunto dei nuovi data point di cui si è chiesta l’eliminazione, per evitare di compromettere l’obiettivo di semplificazione dell’ESRS. Stessa considerazione è stata ripetuta per alcuni punti dati che da facoltativi vengono trasformati in obbligatori.
L’EFRAG, dopo la consultazione pubblica, a dicembre scorso ha approvato e inviato le proprie proposte di modifica degli ESRS alla Commissione Europea che dovrà adottarli con un nuovo atto delegato.
La Commissione – prima di aprire una nuova consultazione – ha chiesto ai Paesi membri di far pervenire le proprie osservazioni. Per l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze per formulare eventuali commenti ha coinvolto nel confronto sia organismi tecnici, come l’OIC – Organismo Italiano di Contabilità – che le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d’Italia e IVASS).
Confindustria, in qualità di socio e componente del Consiglio di Amministrazione di OIC, ha partecipato alla definizione di un documento di osservazioni e proposte che OIC ha inviato al MEF nel quale sono state ribadite molte delle perplessità manifestate già in fase di consultazione.
Infatti, è stato sottolineato che permangono negli standard diversi aspetti di complessità nel sistema di rendicontazione e nelle informazioni richieste, nonché sono stati inseriti nuovi principi e data point che complicano e rendono più onerosa l’attività di reportistica delle imprese, primo fra tutti il principio della fair presentation.
I prossimi passaggi prevedono una nuova consultazione sugli ESRS e si è in attesa di capire come la Commissione intenderà procedere all’adozione dello standard volontario di rendicontazione e cioè se riprenderà il VSMEs (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), già elaborato e approvato a dicembre 2024 dall’EFRAG, o procederà ad una revisione di tale documento.
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